Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8916 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR 6/01 8 9 1 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 ZION Ogge:to SEZION LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 4577/98 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 20375 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.21/11/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 204 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DA TA;
intimata 2000 avverso la sentenza n. 21677/97 del Tribunale di ROMA, 4793 depositata il 05/12/97 R.G.N. 71705/89; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, riformando la decisione di primo grado, accoglieva parzialmente la domanda proposta da DA ET nei confronti dell'INPS, ritenendo che, provato il requisito contributivo, quanto a quello sanitario, lo stesso Istituto aveva riconosciuto che la DA, anche se non in condizioni tali da integrare la totale inabilità lavorativa, aveva comunque una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, dal giugno 1988. Restava allora, essendo stata la domanda proposta nel maggio '85, daamministrativa di inabilità accertare se le condizioni sussistessero anche prima, ovvero nel triennio 85/88, ritenendosi dal Tribunale, per gli accertamenti compiuti dal C.T.U. e con riguardo alle patologie denunciate, sia per la patologia artrosica, sia per quella epatica e per la sindrome ansioso depressiva, denunciate dall'assicurata, che il quadro morboso complessivo non era stato tale da determinare una riduzione, nel triennio 85/88, della capacità di guadagno a meno di un terzo. Concludeva quindi il Tribunale, in conformità a quanto già riconosciuto dall'INPS, che la DA aveva diritto all'assegno ordinario di invalidità, 3 a decorrere dal giugno '88 e non da data anteriore, ritenuto dal giudice di primo come erroneamente questa decisione ricorre per grado. Avverso censurandola con un motivo perCassazione l'INPS violazione di legge;
l'intimata si è costituita per procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1'INPS violazione dell'art. 1 della Deduce legge n. 222 del 1984, in relazione all'art. 112 c.p.c. oltre a vizio di motivazione, non avendo il Tribunale indicato motivo alcuno, di ordine tecnico legale, per il quale ha anticipato la decorrenza del diritto dal momento indicato dal C.T.U. (1995) a quello indicato in sentenza (1988), nonché per aver assunto come illogica ragione di tale anticipazione le conclusioni assunte dall'Istituto in via subordinata, nonostante che con le conclusioni dedotte in via principale fosse stato richiesto il totale rigetto della domanda. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto: sotto il primo profilo per vizio di omessa motivazione su un punto essenziale della domanda, sotto il secondo perché sarebbe contraddittorio, una volta contestato in toto, in via principale, da parte del azionato dall'attore, convenuto, il diritto 4 attribuire alla conclusione subordinata, che si limiti ad indicarne soltanto una eventuale decorrenza, il significato di un riconoscimento del diritto appena prima negato.
Per questi motivi
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 21 novembre 2000. il Presidente: Прочіна банороший Uporiva W e Il Cons, estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Depog rata Oggi, -2 LUG. 2001 ✓ CANCELLIERE 5