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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8237 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NA AR EN in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 28 ottobre 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 34/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il 24 /12/1964, CF: , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ernesto AR Cirillo e Francesco Cirillo presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Benedetto Cariteo, 8.
RICORRENTE
E (P. IVA , in persona del dott. , in qualità NTroparte_1 P.IVA_1 NTroparte_2 di procuratore della medesima Società in virtu' dei poteri conferitigli con atto 7 settembre 2018
Rep. 10147, Racc. 4770, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dagli avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
MA De HI sito in Napoli (cap 80129), Via Massimo Stanzione n. 12.
RESISTENTE
Oggetto: dequalificazione professionale e danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che, laureato in Ingegneria con 110 e lode, era stato assunto a Napoli in SIP il 24 giugno 1991 con inquadramento nel livello 5° del CCNL di categoria;
. che aveva nel corso degli anni scalato la gerarchia aziendale con il riconoscimento del livello
Quadro (7Q) e la nomina a Responsabile di Struttura (livello H dell'allora CCNL del 1996, attuale livello 7-Quadro);
. che il livello 7Q è riservato a: “le lavoratrici/i lavoratori che, esprimendo un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgono, con carattere di continuità, attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi d'impresa. Tali funzioni sono esercitate con il più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della massima complessità e rilevanza.”;
. che il profilo professionale di Responsabile di Struttura è riservato a: “Lavoratrice/tore che assume, nei diversi ambienti organizzativi, responsabilità dirette nel governo e nella gestione integrata ed ottimizzata delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate, in contesti contraddistinti da elevata eterogeneità e rilevante complessità. È altresì propria di detto profilo la conduzione di relazioni complesse con interlocutori interni ed esterni nonché la piena conoscenza delle politiche di sviluppo aziendale.”;
. che ad aprile del 2002, veniva nominato Responsabile Operation nell'ambito Esercizio e Pt_1
Delivery di UTR;
. che dal 2005, con Disposizione Organizzativa del 18.02.2005, era nominato
Responsabile Business Data del Area SUD;
NTroparte_3
. che nel 2007 con Ordine di Servizio n. 86 a firma AD , era nominato Persona_1
Responsabile , nell'ambito della funzione Field Parte_2
Services di Quality & Field Services Management;
. che era stata riconosciuta una procura speciale per atto del notaio del Persona_2
18.07.2008 che prevedeva, senza limiti di importo, il potere di rappresentanza dell'azienda nei rapporti con soggetti pubblici e privati, di compiere atti ed operazioni per ottenere licenze, certificati, permessi ecc.; compiere presso uffici Doganali ecc. operazioni di spedizione, trasporto ecc. (doc. 6 in atti);
. che nel 2008, con disposizione organizzativa n. 205 a firma dell'AD , era stato CP_4 nominato Responsabile AOL Lazio SUD;
. che era stata conferita apposita procura con potere di rappresentanza dell'azienda;
. che a settembre del 2009 era nominato, con Disposizione Organizza-zione Technology &
Operations n. 8, Responsabile Wireline Management Sud in ambito Distributed Network
Management;
. che l'ambito era tutto il sud Italia e il ruolo sempre quello di Responsabile della struttura;
. che a novembre 2012 con Ordine di Servizio n. 617 era nominato Responsabile di Access
Operations Line Basilicata;
. che anche in questa occasione, vennero conferiti al ampi poteri di rappresentanza Pt_1 aziendale, senza limiti di spesa, con atto del notaio del 17.10.2013 (doc. 10 in atti); Persona_3
. che a dicembre 2013 con viene no-minato NTroparte_5
Responsabile Creation Napoli in ambito Access Operations Line Napoli;
. che a settembre del 2015 con disposizione organizzativa n. 143 veniva rimosso dall'incarico e sostituito dal collega;
Testimone_1
. che dopo tre mesi, a gennaio 2016, con disposizione organizzativa n. 189 era nominato
Responsabile Wireline Management Sud nell'ambito Network Management Sud (doc. 13 in atti); -
. che a novembre 2016 con disposizione organizzativa n. 322 veniva rimosso dall'incarico e sostituito dal collega;
Persona_4
. che a gennaio del 2017, dopo alcuni mesi di limbo, era passato alla funzione Business dove gli era stato assegnato il ruolo di Venditore diretto;
. che come risulta dal CCNL all'epoca vigente, il ruolo di Venditore è riservato ai lavoratori inquadrati nel livello 5° del CCNL di categoria;
- che a seguito di tale assegnazione aveva perso ogni responsabilità di struttura, del personale, di attività, i poteri di rappresentanza ed aveva iniziato a svolgere l'attività di Venditore diretto;
- che dopo un periodo di affiancamento, in particolare, si era visto assegnare un portafoglio clienti
(pubblico e privato, piccoli comuni generalmente morosi e/o in crisi, piccole aziende ecc.) presso cui doveva recarsi con l'auto aziendale per promuovere i servizi e prodotti aziendali, le promozioni del momento, concludere le proposte commerciali, caricarle sui sistemi informatici NT (ora ) ed attendere la verifica ed approvazione dell'Area ER (all'epoca
[...]
pari grado dell'istante, attualmente sempre pari grado); Parte_3 CP_7
- che la proposta veniva poi passata all'area Customer che si occupava di emettere gli ordinativi di lavoro per la realizzazione del contratto;
. che in caso di problemi (ritardi nell'attivazione, fatturazione errata ecc.), il cliente lo contattava e dopo essersi interfacciato con le varie funzioni interne si limitava a passare il problema;
- che in pratica andava in giro per il territorio, contattava ed incontrava potenziali clienti cui proponeva le tariffe ed i servizi aziendali, raccoglieva la proposta di abbonamento che poi andavano verificate ed approvate dai colleghi responsabili e materialmente attivata dai segmenti del customer care;
- che il potere decisionale e di firma spettava sempre al responsabile che negli anni era sempre stato un pari grado ( , , ); NTroparte_8 NTroparte_9 Persona_5 CP_7
- che le nuove mansioni svolte da gennaio del 2017, quindi, non corrispondevano alle caratteristiche professionali dei lavoratori inquadrati nel livello 7Q.
Tutto ciò premesso conveniva in giudizio la e chiedeva di: “ 1) Accertare e NTroparte_1 dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) NTroparte_1 ad assegnare al sig. mansioni corrispondenti al livello di inquadramento Parte_1 rivestito, il 7Q° del CCNL di categoria;
b) a risarcire al ricorrente il danno professionale non patrimoniale (danno emergente) nella misura specificata in premessa di € 3.000,00 mensili netti per ogni mese a far data da gennaio 2017 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) a risarcire all'istante il danno all'immagine nella misura di € 35.000,00 ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al contributo unificato di € 259,00 da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Si costituiva la società resistente che preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso e nel merito sul presupposto che con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015 al datore di lavoro è attribuita la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale, chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 356/2024.
Previa escussione dei testi di lista la causa ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della avviso di trattazione scritta e delle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dal ricorrente è solo parzialmente fondata e, pertanto, nei ristretti limiti di cui appresso si dirà, deve essere riconosciuta la legittimità della pretesa azionata.
In primo luogo, occorre soffermarsi sull'eccezione di nullità della domanda per mancato rispetto dei principi fissati dall'art. 414 c.p.c., atteso che, a suo giudizio, il ricorso è estremamente lacunoso non essendo chiari né il petitum né la causa petendi.
L'eccezione appare, in verità, destituita di fondamento atteso che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale “nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto” (Cfr. Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296
e più recentemente Cass., sez. Lav. Sent. del 24 luglio 2001 n. 10048).
In sostanza, la nullità del ricorso, per violazione di norma di diritto (art. 414 c.p.c.), può essere affermata allorché tale atto - esaminato nel suo complesso, comprensivo anche della documentazione allegata - non consente al destinatario della domanda di individuare l'esatta pretesa della controparte e, dunque, di apprestare una compiuta difesa. Il che non si verifica, ad esempio, quando, con riferimento ad una prestazione di lavoro straordinario lungamente ed ininterrottamente protrattasi nel corso degli anni non sia stato indicato con precisione analitica gli orari e le eccedenze della prestazione lavorativa giornaliera nel settore del trasporto pubblico, ma siano nella disponibilità della controparte datoriale i prospetti giornalieri di percorrenza di singoli automezzi (Cass., 7.7.1999, n. 7089; Cass., 29.1.1999, n. 817 cit.).
Venendo al caso di specie, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda del ricorrente è volta ad accertare le mansioni effettivamente svolte in un arco temporale preciso e ben delimitato e, quindi, un demansionamento da cui è derivato un danno patrimoniale e non patrimoniale.
Quanto sopra appare sé sufficiente a configurare, chiaramente, non solo il petitum ma anche il thema decidendum rispetto a cui - fermi restando gli oneri probatori a carico dell'attore - alla controparte non è venuta meno la concreta possibilità di difendersi, cosa che essa ha fatto contestando in radice la domanda di parte ricorrente.
Le circostanze allegate - e sinteticamente riportate - soddisfano pienamente i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.
Eventuali carenze rilevano esclusivamente sul piano del merito.
Occorre ora soffermarsi sulla domanda principale proposta dal ricorrente che ha chiesto di accertare l'esistenza e l'effettività del dedotto demansionamento e, quindi, di condannare parte convenuta a risarcire il danno professionale non patrimoniale (danno emergente) nella misura specificata in premessa di € 3.000,00 mensili netti per ogni mese a far data da gennaio 2017 e sino al deposito del presente ricorso oltre a risarcire all'istante il danno all'immagine nella misura di
€ 35.000,00.
In primo luogo si riporta l'evoluzione giurisprudenziale maturata in tema di demansionamento.
Va, infatti, ricordato che in materia di demansionamento, il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni non è automatico, ciò in quanto “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva… non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 04 marzo 2011, n. 5237 nonché Cass. Civ.,
17 settembre 2010, n. 19785).
Fatta questa precisazione in tema di oneri di deduzione, allegazione e prova va ricordato che per valutare se si sia verificato o meno un demansionamento non ci si può limitare al dato formale delle categorie professionali ed a verificare se i compiti o le mansioni affidate rientrino o meno nella declaratoria professionale di appartenenza;
occorre, infatti, tener conto di tutti i dati e di tutte le circostanze che nel concreto hanno caratterizzato lo sviluppo dell'attività lavorativa.
Il demansionamento di un lavoratore, infatti, implica la perdita delle conoscenze acquisite, concretamente incidenti sull'accrescimento professionale e sulle possibilità di progressione nella carriera, con un danno suscettibile di risarcimento. Giurisprudenza più recente, sia di merito che di legittimità, ha confermato e ribadito tali principi ponendo l'accento, in particolare, sul progressivo svuotamento di mansioni (vietato tanto nel rapporto di lavoro pubblico quanto in quello di natura privata;
cfr. Tribunale Parma 28 aprile 2011)
e sul conseguente depauperamento della professionalità acquisita: “in materia di lavoro con riguardo alle controversie aventi ad oggetto la dequalificazione l'illegittimità della condotta datoriale
è insita nello svuotamento delle mansioni e prescinde in quanto tale dall'effettivo contenuto dei compiti precedentemente svolti” (Tribunale Napoli sez. lav., 08 febbraio 2012, n. 4195).
Dallo svuotamento delle mansioni deriva, infatti, un pregiudizio alla professionalità che può diventare irreversibile “con il decorso del tempo per obsolescenza delle competenze lavorative e perdita di valore sul mercato del lavoro della prestazione della dipendente” (cfr. Tribunale Roma,
28 dicembre 2010, sentenza emessa in materia di lavoro giornalistico). Quanto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione si evidenzia che nella sentenza del 19.4.2012 n.6110; in tale decisione i
Supremi Giudici hanno anche posto l'accento sulle “caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità nell'ambiente di lavoro dell'attuato demansionamento” nonché sulla “frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale” e sulle “eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale ecc.), la cui isolata considerazione si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico”.
Ed infatti può integrare un demansionamento anche la “sottrazione delle mansioni e il progressivo depauperamento dei compiti più qualificanti e operativi” con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno da dequalificazione (cfr. Cass. Civ. sentenza 7.12.2010 n. 24794 in tema di demansionamento di un dirigente).
Ha, opportunamente, precisato la Cassazione in una sentenza dello stesso anno che “il divieto di modificazione in peius opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali” (cfr. sentenza n.13281 del
31.5.2010 Cass. Civ., Sez. Lav).
Anche in precedenza la sezione lavoro della Cassazione civile aveva dato importanza non solo al dato formale ma anche a quello sostanziale avendo stabilito che “lo ius variandii del datore giustificato da esigenze organizzative e direzionali o da radicale e profonda ristrutturazione dell'azienda non è stato eliminato dall'art. 2103 c.c., che ne ha limitato rigorosamente l'esercizio.
Pertanto, qualora il dipendente ne contesti la legittimità per asserita dequalificazione professionale,
l'indagine devoluta al giudice di merito si articola in varie direzioni e riguarda: l'accertamento delle mansioni previste all'atto dell'assunzione e poi concretamente svolte;
l'esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto collettivo di categoria;
la rigorosa individuazione delle mansioni affidate al lavoratore e l'inquadramento di queste ultime nella declaratoria della contrattazione collettiva;
l'equivalenza o meno delle mansioni assegnate all'inquadramento astratto di categoria secondo il CCNL. (sentenza del 25 gennaio 2006 n.1388).
Più di recente la giurisprudenza ha ribadito tali principi: ”in tema di dequalificazione professionale,
è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (Cfr. Corte appello Roma sez. I, 27/05/2020, n.1086);
“secondo un orientamento recentemente consolidatosi, è onere del lavoratore, che faccia domanda per ottenere il risarcimento del danno causato da un inesatto adempimento degli obblighi previsti ai sensi dell'art. 2103 c.c. (cd. demansionamento), dar conto in giudizio delle circostanze di fatto per la prova dell'illegittimità del comportamento del datore di lavoro, senza che sia necessario provare i presupposti di fondatezza della propria pretesa, nonché dell'esistenza di un danno. Il datore di lavoro sarà, pertanto, onerato di prendere posizione specificatamente sui fatti allegati dal lavoratore e, eventualmente, allegarne di ulteriori per dimostrare la legittimità delle scelte di organizzazione e direzione. Per quanto riguarda, poi, il quantum del risarcimento, il giudice potrà tenere conto delle allegazioni delle parti, ma desumerlo anche in via presuntiva e fianco in base alle regole desumibili secondo la comune esperienza ex art. 115 c.p.c., per una determinazione in via equitativa, che tenga conto della qualità e quantità del lavoro pregresso, le caratteristiche, la durata e la gravità del demansionamento e la frustrazione di ragionevoli prospettive di progressione” (Cfr. Tribunale Avellino sez. lav., 08/04/2022, n.298);
“il lavoratore che assuma un protratto demansionamento deve dimostrare il danno alla propria professionalità sofferto per effetto dell'illegittima condotta datoriale;
tale prova può essere fondata anche su logiche di tipo presuntivo, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”
(Cfr. Corte appello Roma sez. lav., 17/03/2023, n.1057 Detto questo in punto di diritto va detto che il ricorrente si duole che dal novembre 2016 con disposizione organizzativa n. 322 era stato rimosso dall'incarico e sostituito dal collega Per_4
e che a gennaio del 2017, dopo alcuni mesi di limbo, era passato alla funzione Business
[...] dove si era visto assegnare il ruolo di Venditore diretto, ruolo che, come risulta dal CCNL all'epoca vigente, era riservato ai lavoratori inquadrati nel livello 5° del CCNL di categoria.
Da quel momento perdeva ogni responsabilità di struttura, del personale, di attività, i poteri di rappresentanza ed iniziava a svolgere l'attività di Venditore diretto.
La stessa società in memoria non aveva contestato il ruolo del ante febbraio 2017, peraltro Pt_1 tutto documentato, né aveva contestato, per il periodo che va da febbraio 2017, il ruolo di
Venditore utilizzando, però, anziché tale nome quello di “Sales ER”.
Nella sostanza, tuttavia, osserva il giudicante, le mansioni del “ Sales ER” erano proprio quelle del Venditore – livello 5° del CCNL del 2013 all'epoca vigente ovvero “Lavoratrice/tore che, in possesso di un'elevata conoscenza del mercato di riferimento e dell'offerta di pro-dotti/servizi nonché di soluzioni sistemistiche complesse, gestisce il rapporto con il cliente finalizzando le azioni commerciali intraprese”.
Nel NTratto Collettivo la figura del Venditore è prevista solo nell'ambito del livello 5° e non esiste alcuna figura di Venditore tra i profili professionali del Quadro aziendale.
La stessa società peraltro non ha dimostrato la corrispondenza delle nuove mansioni alle caratteristiche professionali del livello Quadro che sono: elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale;
attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi d'impresa esercitate, peraltro, con il più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della mas-sima complessità e rilevanza;
La mansione svolta dal dal gennaio 2017 è quella di “ Venditore” con un autonomia limitata Pt_1 posto che erano i superiori gerarchici ( e ) ad approvare le proposte CP_7 Per_6 commerciali che il ricorrente faceva ai clienti, i prezziari erano predefiniti così come le scontistiche applicabili sui servizi e prodotti aziendali. La clientela poi era quella di fascia media e non era previsto alcun coordinamento né responsabilità di struttura.
L'istruttoria espletata ha confermato i fatti. Il teste ha dichiarato: “ Sono stato Testimone_2 dipendente della fino al 28 febbraio 2025, ora in pensione Ho lavorato insieme al CP_1 ricorrente nel Centro Direzionale dal 2008 al 2010 per circa un paio di anni. All'epoca il ricorrente era il mio superiore. Il ricorrente proveniva da Latina ed era responsabile di tutto il Meridione, dalla Campania fino alla Sicilia e ci occupavamo di manutenzione di tutte le centrali, in più lavoravamo anche da supporto all'area trasmissivi in quanto eravamo noi responsabili dei magazzini dove erano contenuti i materiali, nonché ci occupavamo dell'approvvigionamento degli stessi. I magazzini si trovavano in ogni regione del Sud Italia su indicate. Il coordinava circa 135
Pt_1 tecnici oltre gli amministrativi. Il era il mio capo e organizzava tutto il servizio, autorizzava e
Pt_1 firmava ferie, permessi, straordinari, uscite e trasferte, cioè quando dovevamo an-dare in Sicilia o in Calabria;
organizzava riunioni. C'era un fondo cd. “ piccole spese” gestito dal ricorrente. Non mi ricordo se il ricorrente gestiva anche i rapporti con le ditte esterne. Successivamente ma non ricordo la data il fu trasferito d'ufficio per un incarico di venditore e mentre prima aveva una
Pt_1 sua macchina di rappresentanza proprio per le funzioni importanti che svolgeva, successivamente la macchina non fu più di rappresentanza ma gli serviva esclusivamente per svolgere le mansioni di venditore. Ovviamente la macchina era diversa da quella avuta in precedenza. Ricordo che prima era una bella macchina Sono stato ancora un po' dopo che il è andato via e al posto
Pt_1 di arrivò altro dipendente. Già quando era a Latina il aveva un ruolo di dirigente e
Pt_1 Pt_1 quando arrivò a Napoli continuò a svolgere mansioni dirigenziali e tutti noi ci meravigliammo quando passò ad un ruolo di venditore e il si lamentava di questa situazione . Tale
Pt_1 mansione è svolta a tutt'oggi. Dopo che il è diventato venditore, ci continuavamo ad
Pt_1 incontrare perché anche i venditori fanno capo alla struttura sita al Centro Direzionale. Il in
Pt_1 precedenza aveva anche il potere di rappresentanza dell'azienda nei rapporti con pubblici e privati.
Il teste di parte resistente , ha dichiarato: “ Ho lavorato con il ricorrente fino al 30 CP_7 marzo 2024 dal 2022. Io ero responsabile coordinatore del gruppo dove il ricorrente lavorava.
Prima di diventare coordinatore del ho lavorato con lui dal 2018 .Non sono a conoscenza Pt_1 delle mansioni svolte dal ricorrente prima di essere trasferito a mansioni di venditore. Quando io sono arrivato il ricorrente era già nel reparto “ Vendita”, prima vendita specialistica poi come account manager. In entrambi i casi il focus era quello di massimizzare e fidelizzare il portafoglio clienti, in particolare nella vendita specialistica aveva un ruolo trasversale ad altri account affiancandoli su materie tecnologiche specifiche di particolare interesse per il mercato attuale, ad es. cybersecurity, cloud computing, IOT, etc… Non ricordo chi era il superiore gerarchico del
Nell'ambito della struttura “ vendita” il ricorrente non ricopriva ruolo dirigenziale ma d'altra Pt_1 parte neanche io. Quando lavorava nel mio gruppo invece di cui ero il diretto superiore gerarchico il ricorrente, nel suo ruolo aziendale aveva la totale responsabilità dell'intero portafogli clienti sempre con l'obiettivo di massimizzare il valore dei contratti e il fatturato. A seconda del cliente si valuta o la possibilità di utilizzare prodotti a listino o combinazione degli stessi o vengono proposte soluzioni personalizzate. In tal caso l'account , cioè il ricorrente, ingaggia altre strutture aziendali come la struttura di progettazione ad esempio per arrivare all'offerta finale. Inoltre il ruolo di account , come quello del ricorrente, prevedeva il rapporto con i for-nitori aziendali. Quando il ricorrente lavorava nel mio gruppo, i clienti seguiti dal ricorrente erano solo pubblica amministrazione. Nel mio gruppo gli altri di-pendenti avevano un inquadramento vario , io ero il coordinatore, poi c'era il e circa altri 10 dipendenti con inquadramenti diversi che avevano Pt_1 le stesse mansioni del ricorrente. All'interno del mio gruppo a memoria non ricorso ci fossero dipendenti inquadrati con il 5 livello. Come clienti rientranti nella Pubblica amministrazione c'erano comuni e altre società partecipate nel mio gruppo. Pertanto nel mio gruppo non c'erano né regioni ne' sanità. Posso dire che l'account costruiva l'offerta in autonomia , successivamente questa ultima veniva validata da strutture superiori . Non era l'account a firmare l'offerta e quindi il Pt_1 non firmava. Dopo la sottoscrizione del contratto l'account interagendo con altre strutture aziendali, era responsabile anche delle attività post vendita al fine di giungere alla fattura-zione dei servizi.
Non ricordo che la signora dipendente , avesse il 5 livello quando lavorava per il mio Parte_4 gruppo ma so che successivamente ha avuto una promozione ed un livello superiore.”
L'altro teste di parte resistente, , ha dichiarato: “ADR: “ Lavoro con il ricorrente Testimone_3 dal 2021 circa e sono a tutt'oggi il suo superiore gerarchico. Nulla posso dire per le mansioni svolte dal ricorrente prima del 2021. Nel mio gruppo il ricorrente era ed è account “large “ in quanto si occupa di clientela di fascia media Partita Iva e pubbliche amministra-zioni. Lui ha un portafoglio clienti a cui va a proporre offerte standard op-pure personalizzate dove il progetto viene creato sulle esigenze del cliente. Una volta che concorda il tutto con il cliente, Non firma il contratto e lo trasmette per la firma al procuratore . Il gruppo da me coordinato è costituito da circa cinquanta dipendenti, con diversi livelli di inquadramento. Tutti gli account, come il ricorrente, indipendentemente dal cliente che seguono, hanno autonomia di presentazione offerte rappresentando la società presso il cliente. Propongono l'offerta commerciale al cliente e poi per formalizzarla è necessaria la firma del procuratore. il ricorrente Non si è mai lamentato con me delle mansioni che svolgeva rispetto a quelle svolte in precedenza L'account ,in genere ,come il ricorrente deve interfacciarsi con strutture interne di supporto all'attività commerciale, tipo progettazione , finance, customer care. Ed è sempre l'account manager che si coordina con il customer care per la registrazione di tutti i dati per l'avvio delle attività realizzative. Tra me e il ricorrente c'è una figura intermendia rappresentata da una area manager con procura TIM.
L'ultimo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: “ Sono dipendente della convenuta. Testimone_4
Lavoro ancora con il ricorrente. Abbiamo cominciato a lavorare insieme all'ufficio vendita da circa 6
/7 anni. Nulla so in merito alle mansioni svolte in precedenza dal ricorrente il quale non si è mai lamentato con me delle attuali mansioni. Ho anche io mansioni di account manager. Anche io non ho poteri di firma dei contratti. Noi rappresentiamo la TIM con le pubbliche amministrazioni, abbiamo un portafoglio clienti della pubblica amministrazione, intercettiamo le loro esigenze e proponiamo sia offerta a listino che offerte personalizzate con l'ausilio di altre strutture come per es. progettazione. Il nostro superiore gerarchico sig. non è il nostro superiore diretto Per_6 ma abbiamo un coordinatore di area. Preciso che prima di presentare una proposta commerciale, noi account, e quindi anche il abbiamo bisogno dell'approvazione della proposta Pt_1 commerciale da parte del coordinatore e una volta autorizzata la proposta, posso inviarla al cliente con protocollo TIM. Preciso che io confeziono l'offerta ma non poso inviarla direttamente sulla pec del cliente senza la preventiva autorizzazione del coordinatore. Quando parlo di clienti di pubblica amministrazione mi riferisco a comuni, enti di ricerca, istituti scolastici e altri. Non ho contenziosi in essere”. Alla luce della istruttoria svolta appare evidente la dequalificazione e l'assoluta assenza dei requisiti professionali prescritti dal livello 7Q del CCNL di categoria. La differenza tra inquadramento professionale formale e le mansioni affidate appare evidente. Le mansioni del “
Sales ER” sono quelle proprie del Venditore – livello 5° del CCNL del 2013 all'epoca vigente ovvero “Lavoratrice/tore che, in possesso di un'elevata conoscenza del mercato di riferimento e dell'offerta di pro-dotti/servizi nonché di soluzioni sistemistiche complesse, gestisce il rapporto con il cliente finalizzando le azioni commerciali intraprese”, diversamente il livello 7Q è riservato a: “le lavoratrici/i lavoratori che, esprimendo un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgono, con carattere di continuità, attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi d'impresa. Tali funzioni sono esercitate con il più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della massima complessità e rilevanza. Il profilo professionale, poi, di
Responsabile di Struttura è riservato a: “Lavoratrice/tore che assume, nei diversi ambienti organizzativi, responsabilità di-rette nel governo e nella gestione integrata ed ottimizzata delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate, in contesti contraddistinti da elevata eterogeneità e rilevante complessità. È altresì propria di detto profilo la conduzione di relazioni complesse con interlocutori interni ed esterni nonché la piena conoscenza delle politiche di sviluppo aziendale.” Tutti i quattro testi escussi hanno confermato che successivamente all'anno
2017 al non sono stati affidati incarichi dirigenziali e tale circostanza è confermata dalla Pt_1 descrizione che fanno i testimoni in ordine alle attività affidate e svolte dal Non risulta da Pt_1 alcuna prova documentale né dal risultato della prova orale che al siano stati assegnanti Pt_1 compiti caratterizzati dalle specifiche indicate nella declaratoria contrattuale nella quale era formalmente inquadrato. Dunque, alla stregua delle risultanze processuali, risulta provato il demansionamento del lavoratore.
Provato il demansionamento, certamente al ricorrente è derivato un rilevante danno che va risarcito. Ai fini della liquidazione del danno, osserva il giudicante, si deve tenere presente l'orientamento consolidato affermatosi nella giurisprudenza della Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 11.11.2008 n. 26972, nel senso di evitare la proliferazione delle voci del danno non patrimoniale. In particolare, per la materia che viene qui in considerazione, va fatta applicazione del principio secondo cui nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale ( artt. 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogniqualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato in modo grave i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un vulnus ad interessi oggetto di copertura istituzionale;
quest'ultimi non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice di merito, il quale senza duplicare il risarcimento con la attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili, dai danni che vanno risarciti mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia ( Cass. 12.05.2009, n. 10864; 2.02.2010, n. 2352; 21.04.2011 n. 9138).
Ciò premesso ed accertata l'esistenza di un danno alla professionalità derivante dalla illegittima dequalificazione per il periodo gennaio 2017 al gennaio 2024 ( data del deposito del ricorso), appare corretto il richiamo al parametro, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito, che fa riferimento ad una percentuale della retribuzione mensile per ogni mese di dequalificazione
( Tribunale di Milano 29.04.2009, in Orient. Giur. Lav., 2009, I, 329; Tribunale di Salerno
22.07.2008, in Lavoro e previdenza oggi, 2009, 714; Tribunale di Milano 29.10.2004 in Orient.
Giur. Lav., 2004, I, 823). Il criterio è conforme al principio affermato anche di recente dalla
Suprema Corte secondo cui, appunto, ai fini della liquidazione del danno da demansionamento, costituito da un impoverimento delle capacità del lavoratore per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità, è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione ( Cass. Civile Sezione Lavoro 12.06.2015, n.
12253). Nel caso di specie, la protrazione temporale significativa del demansionamento ( 84 mesi
), il carattere rilevante della dequalificazione attraverso la deprivazione di poteri di rappresentanza esterna, l'appiattimento delle mansioni e delle responsabilità del lavoratore su quelle dei colleghi di livello inferiore, determina un depauperamento del bagaglio professionale e una mortificazione del curriculum lavorativo del ricorrente che deve essere risarcito attraverso una valutazione equitativa nella misura del 30% della retribuzione percepita per ogni mese di dequalificazione professionale dal gennaio 2017 al gennaio 2024 e quantificata in euro 75.600,00 oltre accessori dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo. Del tutto generica è, invece, l'allegazione in merito all'ulteriore affermato danno esistenziale e morale ( non patrimoniale), non essendo neppure prospettata, in concreto, una lesione di un diritto inviolabile della persona direttamente cagionata dal comportamento datoriale.
Ne consegue il rigetto di tale domanda.
Le spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, sono compensate tra le parti nella misura del 30%, ponendosi la quota residua a carico della
[...]
, liquidando quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione. CP_1
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
in parziale accoglimento della domanda condanna la al risarcimento del NTroparte_1 danno da demansionamento in favore di quantificato in complessivi €. 75.600,00 Parte_1 oltre accessori.
Rigetta la domanda per la parte residua.
Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 ponendo la quota residua a carico della e liquidando quest'ultima in complessivi €.3.330,00 oltre IVA e NTroparte_1 cpa come per legge e spese generali, con attribuzione agli Avv. Cirillo dichiaratisi anticipatari
Si comunichi.
Napoli, 12-11-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa NA AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NA AR EN in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 28 ottobre 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 34/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il 24 /12/1964, CF: , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ernesto AR Cirillo e Francesco Cirillo presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Benedetto Cariteo, 8.
RICORRENTE
E (P. IVA , in persona del dott. , in qualità NTroparte_1 P.IVA_1 NTroparte_2 di procuratore della medesima Società in virtu' dei poteri conferitigli con atto 7 settembre 2018
Rep. 10147, Racc. 4770, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dagli avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
MA De HI sito in Napoli (cap 80129), Via Massimo Stanzione n. 12.
RESISTENTE
Oggetto: dequalificazione professionale e danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che, laureato in Ingegneria con 110 e lode, era stato assunto a Napoli in SIP il 24 giugno 1991 con inquadramento nel livello 5° del CCNL di categoria;
. che aveva nel corso degli anni scalato la gerarchia aziendale con il riconoscimento del livello
Quadro (7Q) e la nomina a Responsabile di Struttura (livello H dell'allora CCNL del 1996, attuale livello 7-Quadro);
. che il livello 7Q è riservato a: “le lavoratrici/i lavoratori che, esprimendo un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgono, con carattere di continuità, attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi d'impresa. Tali funzioni sono esercitate con il più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della massima complessità e rilevanza.”;
. che il profilo professionale di Responsabile di Struttura è riservato a: “Lavoratrice/tore che assume, nei diversi ambienti organizzativi, responsabilità dirette nel governo e nella gestione integrata ed ottimizzata delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate, in contesti contraddistinti da elevata eterogeneità e rilevante complessità. È altresì propria di detto profilo la conduzione di relazioni complesse con interlocutori interni ed esterni nonché la piena conoscenza delle politiche di sviluppo aziendale.”;
. che ad aprile del 2002, veniva nominato Responsabile Operation nell'ambito Esercizio e Pt_1
Delivery di UTR;
. che dal 2005, con Disposizione Organizzativa del 18.02.2005, era nominato
Responsabile Business Data del Area SUD;
NTroparte_3
. che nel 2007 con Ordine di Servizio n. 86 a firma AD , era nominato Persona_1
Responsabile , nell'ambito della funzione Field Parte_2
Services di Quality & Field Services Management;
. che era stata riconosciuta una procura speciale per atto del notaio del Persona_2
18.07.2008 che prevedeva, senza limiti di importo, il potere di rappresentanza dell'azienda nei rapporti con soggetti pubblici e privati, di compiere atti ed operazioni per ottenere licenze, certificati, permessi ecc.; compiere presso uffici Doganali ecc. operazioni di spedizione, trasporto ecc. (doc. 6 in atti);
. che nel 2008, con disposizione organizzativa n. 205 a firma dell'AD , era stato CP_4 nominato Responsabile AOL Lazio SUD;
. che era stata conferita apposita procura con potere di rappresentanza dell'azienda;
. che a settembre del 2009 era nominato, con Disposizione Organizza-zione Technology &
Operations n. 8, Responsabile Wireline Management Sud in ambito Distributed Network
Management;
. che l'ambito era tutto il sud Italia e il ruolo sempre quello di Responsabile della struttura;
. che a novembre 2012 con Ordine di Servizio n. 617 era nominato Responsabile di Access
Operations Line Basilicata;
. che anche in questa occasione, vennero conferiti al ampi poteri di rappresentanza Pt_1 aziendale, senza limiti di spesa, con atto del notaio del 17.10.2013 (doc. 10 in atti); Persona_3
. che a dicembre 2013 con viene no-minato NTroparte_5
Responsabile Creation Napoli in ambito Access Operations Line Napoli;
. che a settembre del 2015 con disposizione organizzativa n. 143 veniva rimosso dall'incarico e sostituito dal collega;
Testimone_1
. che dopo tre mesi, a gennaio 2016, con disposizione organizzativa n. 189 era nominato
Responsabile Wireline Management Sud nell'ambito Network Management Sud (doc. 13 in atti); -
. che a novembre 2016 con disposizione organizzativa n. 322 veniva rimosso dall'incarico e sostituito dal collega;
Persona_4
. che a gennaio del 2017, dopo alcuni mesi di limbo, era passato alla funzione Business dove gli era stato assegnato il ruolo di Venditore diretto;
. che come risulta dal CCNL all'epoca vigente, il ruolo di Venditore è riservato ai lavoratori inquadrati nel livello 5° del CCNL di categoria;
- che a seguito di tale assegnazione aveva perso ogni responsabilità di struttura, del personale, di attività, i poteri di rappresentanza ed aveva iniziato a svolgere l'attività di Venditore diretto;
- che dopo un periodo di affiancamento, in particolare, si era visto assegnare un portafoglio clienti
(pubblico e privato, piccoli comuni generalmente morosi e/o in crisi, piccole aziende ecc.) presso cui doveva recarsi con l'auto aziendale per promuovere i servizi e prodotti aziendali, le promozioni del momento, concludere le proposte commerciali, caricarle sui sistemi informatici NT (ora ) ed attendere la verifica ed approvazione dell'Area ER (all'epoca
[...]
pari grado dell'istante, attualmente sempre pari grado); Parte_3 CP_7
- che la proposta veniva poi passata all'area Customer che si occupava di emettere gli ordinativi di lavoro per la realizzazione del contratto;
. che in caso di problemi (ritardi nell'attivazione, fatturazione errata ecc.), il cliente lo contattava e dopo essersi interfacciato con le varie funzioni interne si limitava a passare il problema;
- che in pratica andava in giro per il territorio, contattava ed incontrava potenziali clienti cui proponeva le tariffe ed i servizi aziendali, raccoglieva la proposta di abbonamento che poi andavano verificate ed approvate dai colleghi responsabili e materialmente attivata dai segmenti del customer care;
- che il potere decisionale e di firma spettava sempre al responsabile che negli anni era sempre stato un pari grado ( , , ); NTroparte_8 NTroparte_9 Persona_5 CP_7
- che le nuove mansioni svolte da gennaio del 2017, quindi, non corrispondevano alle caratteristiche professionali dei lavoratori inquadrati nel livello 7Q.
Tutto ciò premesso conveniva in giudizio la e chiedeva di: “ 1) Accertare e NTroparte_1 dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) NTroparte_1 ad assegnare al sig. mansioni corrispondenti al livello di inquadramento Parte_1 rivestito, il 7Q° del CCNL di categoria;
b) a risarcire al ricorrente il danno professionale non patrimoniale (danno emergente) nella misura specificata in premessa di € 3.000,00 mensili netti per ogni mese a far data da gennaio 2017 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) a risarcire all'istante il danno all'immagine nella misura di € 35.000,00 ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al contributo unificato di € 259,00 da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Si costituiva la società resistente che preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso e nel merito sul presupposto che con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015 al datore di lavoro è attribuita la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale, chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 356/2024.
Previa escussione dei testi di lista la causa ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della avviso di trattazione scritta e delle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dal ricorrente è solo parzialmente fondata e, pertanto, nei ristretti limiti di cui appresso si dirà, deve essere riconosciuta la legittimità della pretesa azionata.
In primo luogo, occorre soffermarsi sull'eccezione di nullità della domanda per mancato rispetto dei principi fissati dall'art. 414 c.p.c., atteso che, a suo giudizio, il ricorso è estremamente lacunoso non essendo chiari né il petitum né la causa petendi.
L'eccezione appare, in verità, destituita di fondamento atteso che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale “nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto” (Cfr. Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296
e più recentemente Cass., sez. Lav. Sent. del 24 luglio 2001 n. 10048).
In sostanza, la nullità del ricorso, per violazione di norma di diritto (art. 414 c.p.c.), può essere affermata allorché tale atto - esaminato nel suo complesso, comprensivo anche della documentazione allegata - non consente al destinatario della domanda di individuare l'esatta pretesa della controparte e, dunque, di apprestare una compiuta difesa. Il che non si verifica, ad esempio, quando, con riferimento ad una prestazione di lavoro straordinario lungamente ed ininterrottamente protrattasi nel corso degli anni non sia stato indicato con precisione analitica gli orari e le eccedenze della prestazione lavorativa giornaliera nel settore del trasporto pubblico, ma siano nella disponibilità della controparte datoriale i prospetti giornalieri di percorrenza di singoli automezzi (Cass., 7.7.1999, n. 7089; Cass., 29.1.1999, n. 817 cit.).
Venendo al caso di specie, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda del ricorrente è volta ad accertare le mansioni effettivamente svolte in un arco temporale preciso e ben delimitato e, quindi, un demansionamento da cui è derivato un danno patrimoniale e non patrimoniale.
Quanto sopra appare sé sufficiente a configurare, chiaramente, non solo il petitum ma anche il thema decidendum rispetto a cui - fermi restando gli oneri probatori a carico dell'attore - alla controparte non è venuta meno la concreta possibilità di difendersi, cosa che essa ha fatto contestando in radice la domanda di parte ricorrente.
Le circostanze allegate - e sinteticamente riportate - soddisfano pienamente i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.
Eventuali carenze rilevano esclusivamente sul piano del merito.
Occorre ora soffermarsi sulla domanda principale proposta dal ricorrente che ha chiesto di accertare l'esistenza e l'effettività del dedotto demansionamento e, quindi, di condannare parte convenuta a risarcire il danno professionale non patrimoniale (danno emergente) nella misura specificata in premessa di € 3.000,00 mensili netti per ogni mese a far data da gennaio 2017 e sino al deposito del presente ricorso oltre a risarcire all'istante il danno all'immagine nella misura di
€ 35.000,00.
In primo luogo si riporta l'evoluzione giurisprudenziale maturata in tema di demansionamento.
Va, infatti, ricordato che in materia di demansionamento, il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni non è automatico, ciò in quanto “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva… non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 04 marzo 2011, n. 5237 nonché Cass. Civ.,
17 settembre 2010, n. 19785).
Fatta questa precisazione in tema di oneri di deduzione, allegazione e prova va ricordato che per valutare se si sia verificato o meno un demansionamento non ci si può limitare al dato formale delle categorie professionali ed a verificare se i compiti o le mansioni affidate rientrino o meno nella declaratoria professionale di appartenenza;
occorre, infatti, tener conto di tutti i dati e di tutte le circostanze che nel concreto hanno caratterizzato lo sviluppo dell'attività lavorativa.
Il demansionamento di un lavoratore, infatti, implica la perdita delle conoscenze acquisite, concretamente incidenti sull'accrescimento professionale e sulle possibilità di progressione nella carriera, con un danno suscettibile di risarcimento. Giurisprudenza più recente, sia di merito che di legittimità, ha confermato e ribadito tali principi ponendo l'accento, in particolare, sul progressivo svuotamento di mansioni (vietato tanto nel rapporto di lavoro pubblico quanto in quello di natura privata;
cfr. Tribunale Parma 28 aprile 2011)
e sul conseguente depauperamento della professionalità acquisita: “in materia di lavoro con riguardo alle controversie aventi ad oggetto la dequalificazione l'illegittimità della condotta datoriale
è insita nello svuotamento delle mansioni e prescinde in quanto tale dall'effettivo contenuto dei compiti precedentemente svolti” (Tribunale Napoli sez. lav., 08 febbraio 2012, n. 4195).
Dallo svuotamento delle mansioni deriva, infatti, un pregiudizio alla professionalità che può diventare irreversibile “con il decorso del tempo per obsolescenza delle competenze lavorative e perdita di valore sul mercato del lavoro della prestazione della dipendente” (cfr. Tribunale Roma,
28 dicembre 2010, sentenza emessa in materia di lavoro giornalistico). Quanto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione si evidenzia che nella sentenza del 19.4.2012 n.6110; in tale decisione i
Supremi Giudici hanno anche posto l'accento sulle “caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità nell'ambiente di lavoro dell'attuato demansionamento” nonché sulla “frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale” e sulle “eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale ecc.), la cui isolata considerazione si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico”.
Ed infatti può integrare un demansionamento anche la “sottrazione delle mansioni e il progressivo depauperamento dei compiti più qualificanti e operativi” con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno da dequalificazione (cfr. Cass. Civ. sentenza 7.12.2010 n. 24794 in tema di demansionamento di un dirigente).
Ha, opportunamente, precisato la Cassazione in una sentenza dello stesso anno che “il divieto di modificazione in peius opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali” (cfr. sentenza n.13281 del
31.5.2010 Cass. Civ., Sez. Lav).
Anche in precedenza la sezione lavoro della Cassazione civile aveva dato importanza non solo al dato formale ma anche a quello sostanziale avendo stabilito che “lo ius variandii del datore giustificato da esigenze organizzative e direzionali o da radicale e profonda ristrutturazione dell'azienda non è stato eliminato dall'art. 2103 c.c., che ne ha limitato rigorosamente l'esercizio.
Pertanto, qualora il dipendente ne contesti la legittimità per asserita dequalificazione professionale,
l'indagine devoluta al giudice di merito si articola in varie direzioni e riguarda: l'accertamento delle mansioni previste all'atto dell'assunzione e poi concretamente svolte;
l'esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto collettivo di categoria;
la rigorosa individuazione delle mansioni affidate al lavoratore e l'inquadramento di queste ultime nella declaratoria della contrattazione collettiva;
l'equivalenza o meno delle mansioni assegnate all'inquadramento astratto di categoria secondo il CCNL. (sentenza del 25 gennaio 2006 n.1388).
Più di recente la giurisprudenza ha ribadito tali principi: ”in tema di dequalificazione professionale,
è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (Cfr. Corte appello Roma sez. I, 27/05/2020, n.1086);
“secondo un orientamento recentemente consolidatosi, è onere del lavoratore, che faccia domanda per ottenere il risarcimento del danno causato da un inesatto adempimento degli obblighi previsti ai sensi dell'art. 2103 c.c. (cd. demansionamento), dar conto in giudizio delle circostanze di fatto per la prova dell'illegittimità del comportamento del datore di lavoro, senza che sia necessario provare i presupposti di fondatezza della propria pretesa, nonché dell'esistenza di un danno. Il datore di lavoro sarà, pertanto, onerato di prendere posizione specificatamente sui fatti allegati dal lavoratore e, eventualmente, allegarne di ulteriori per dimostrare la legittimità delle scelte di organizzazione e direzione. Per quanto riguarda, poi, il quantum del risarcimento, il giudice potrà tenere conto delle allegazioni delle parti, ma desumerlo anche in via presuntiva e fianco in base alle regole desumibili secondo la comune esperienza ex art. 115 c.p.c., per una determinazione in via equitativa, che tenga conto della qualità e quantità del lavoro pregresso, le caratteristiche, la durata e la gravità del demansionamento e la frustrazione di ragionevoli prospettive di progressione” (Cfr. Tribunale Avellino sez. lav., 08/04/2022, n.298);
“il lavoratore che assuma un protratto demansionamento deve dimostrare il danno alla propria professionalità sofferto per effetto dell'illegittima condotta datoriale;
tale prova può essere fondata anche su logiche di tipo presuntivo, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”
(Cfr. Corte appello Roma sez. lav., 17/03/2023, n.1057 Detto questo in punto di diritto va detto che il ricorrente si duole che dal novembre 2016 con disposizione organizzativa n. 322 era stato rimosso dall'incarico e sostituito dal collega Per_4
e che a gennaio del 2017, dopo alcuni mesi di limbo, era passato alla funzione Business
[...] dove si era visto assegnare il ruolo di Venditore diretto, ruolo che, come risulta dal CCNL all'epoca vigente, era riservato ai lavoratori inquadrati nel livello 5° del CCNL di categoria.
Da quel momento perdeva ogni responsabilità di struttura, del personale, di attività, i poteri di rappresentanza ed iniziava a svolgere l'attività di Venditore diretto.
La stessa società in memoria non aveva contestato il ruolo del ante febbraio 2017, peraltro Pt_1 tutto documentato, né aveva contestato, per il periodo che va da febbraio 2017, il ruolo di
Venditore utilizzando, però, anziché tale nome quello di “Sales ER”.
Nella sostanza, tuttavia, osserva il giudicante, le mansioni del “ Sales ER” erano proprio quelle del Venditore – livello 5° del CCNL del 2013 all'epoca vigente ovvero “Lavoratrice/tore che, in possesso di un'elevata conoscenza del mercato di riferimento e dell'offerta di pro-dotti/servizi nonché di soluzioni sistemistiche complesse, gestisce il rapporto con il cliente finalizzando le azioni commerciali intraprese”.
Nel NTratto Collettivo la figura del Venditore è prevista solo nell'ambito del livello 5° e non esiste alcuna figura di Venditore tra i profili professionali del Quadro aziendale.
La stessa società peraltro non ha dimostrato la corrispondenza delle nuove mansioni alle caratteristiche professionali del livello Quadro che sono: elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale;
attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi d'impresa esercitate, peraltro, con il più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della mas-sima complessità e rilevanza;
La mansione svolta dal dal gennaio 2017 è quella di “ Venditore” con un autonomia limitata Pt_1 posto che erano i superiori gerarchici ( e ) ad approvare le proposte CP_7 Per_6 commerciali che il ricorrente faceva ai clienti, i prezziari erano predefiniti così come le scontistiche applicabili sui servizi e prodotti aziendali. La clientela poi era quella di fascia media e non era previsto alcun coordinamento né responsabilità di struttura.
L'istruttoria espletata ha confermato i fatti. Il teste ha dichiarato: “ Sono stato Testimone_2 dipendente della fino al 28 febbraio 2025, ora in pensione Ho lavorato insieme al CP_1 ricorrente nel Centro Direzionale dal 2008 al 2010 per circa un paio di anni. All'epoca il ricorrente era il mio superiore. Il ricorrente proveniva da Latina ed era responsabile di tutto il Meridione, dalla Campania fino alla Sicilia e ci occupavamo di manutenzione di tutte le centrali, in più lavoravamo anche da supporto all'area trasmissivi in quanto eravamo noi responsabili dei magazzini dove erano contenuti i materiali, nonché ci occupavamo dell'approvvigionamento degli stessi. I magazzini si trovavano in ogni regione del Sud Italia su indicate. Il coordinava circa 135
Pt_1 tecnici oltre gli amministrativi. Il era il mio capo e organizzava tutto il servizio, autorizzava e
Pt_1 firmava ferie, permessi, straordinari, uscite e trasferte, cioè quando dovevamo an-dare in Sicilia o in Calabria;
organizzava riunioni. C'era un fondo cd. “ piccole spese” gestito dal ricorrente. Non mi ricordo se il ricorrente gestiva anche i rapporti con le ditte esterne. Successivamente ma non ricordo la data il fu trasferito d'ufficio per un incarico di venditore e mentre prima aveva una
Pt_1 sua macchina di rappresentanza proprio per le funzioni importanti che svolgeva, successivamente la macchina non fu più di rappresentanza ma gli serviva esclusivamente per svolgere le mansioni di venditore. Ovviamente la macchina era diversa da quella avuta in precedenza. Ricordo che prima era una bella macchina Sono stato ancora un po' dopo che il è andato via e al posto
Pt_1 di arrivò altro dipendente. Già quando era a Latina il aveva un ruolo di dirigente e
Pt_1 Pt_1 quando arrivò a Napoli continuò a svolgere mansioni dirigenziali e tutti noi ci meravigliammo quando passò ad un ruolo di venditore e il si lamentava di questa situazione . Tale
Pt_1 mansione è svolta a tutt'oggi. Dopo che il è diventato venditore, ci continuavamo ad
Pt_1 incontrare perché anche i venditori fanno capo alla struttura sita al Centro Direzionale. Il in
Pt_1 precedenza aveva anche il potere di rappresentanza dell'azienda nei rapporti con pubblici e privati.
Il teste di parte resistente , ha dichiarato: “ Ho lavorato con il ricorrente fino al 30 CP_7 marzo 2024 dal 2022. Io ero responsabile coordinatore del gruppo dove il ricorrente lavorava.
Prima di diventare coordinatore del ho lavorato con lui dal 2018 .Non sono a conoscenza Pt_1 delle mansioni svolte dal ricorrente prima di essere trasferito a mansioni di venditore. Quando io sono arrivato il ricorrente era già nel reparto “ Vendita”, prima vendita specialistica poi come account manager. In entrambi i casi il focus era quello di massimizzare e fidelizzare il portafoglio clienti, in particolare nella vendita specialistica aveva un ruolo trasversale ad altri account affiancandoli su materie tecnologiche specifiche di particolare interesse per il mercato attuale, ad es. cybersecurity, cloud computing, IOT, etc… Non ricordo chi era il superiore gerarchico del
Nell'ambito della struttura “ vendita” il ricorrente non ricopriva ruolo dirigenziale ma d'altra Pt_1 parte neanche io. Quando lavorava nel mio gruppo invece di cui ero il diretto superiore gerarchico il ricorrente, nel suo ruolo aziendale aveva la totale responsabilità dell'intero portafogli clienti sempre con l'obiettivo di massimizzare il valore dei contratti e il fatturato. A seconda del cliente si valuta o la possibilità di utilizzare prodotti a listino o combinazione degli stessi o vengono proposte soluzioni personalizzate. In tal caso l'account , cioè il ricorrente, ingaggia altre strutture aziendali come la struttura di progettazione ad esempio per arrivare all'offerta finale. Inoltre il ruolo di account , come quello del ricorrente, prevedeva il rapporto con i for-nitori aziendali. Quando il ricorrente lavorava nel mio gruppo, i clienti seguiti dal ricorrente erano solo pubblica amministrazione. Nel mio gruppo gli altri di-pendenti avevano un inquadramento vario , io ero il coordinatore, poi c'era il e circa altri 10 dipendenti con inquadramenti diversi che avevano Pt_1 le stesse mansioni del ricorrente. All'interno del mio gruppo a memoria non ricorso ci fossero dipendenti inquadrati con il 5 livello. Come clienti rientranti nella Pubblica amministrazione c'erano comuni e altre società partecipate nel mio gruppo. Pertanto nel mio gruppo non c'erano né regioni ne' sanità. Posso dire che l'account costruiva l'offerta in autonomia , successivamente questa ultima veniva validata da strutture superiori . Non era l'account a firmare l'offerta e quindi il Pt_1 non firmava. Dopo la sottoscrizione del contratto l'account interagendo con altre strutture aziendali, era responsabile anche delle attività post vendita al fine di giungere alla fattura-zione dei servizi.
Non ricordo che la signora dipendente , avesse il 5 livello quando lavorava per il mio Parte_4 gruppo ma so che successivamente ha avuto una promozione ed un livello superiore.”
L'altro teste di parte resistente, , ha dichiarato: “ADR: “ Lavoro con il ricorrente Testimone_3 dal 2021 circa e sono a tutt'oggi il suo superiore gerarchico. Nulla posso dire per le mansioni svolte dal ricorrente prima del 2021. Nel mio gruppo il ricorrente era ed è account “large “ in quanto si occupa di clientela di fascia media Partita Iva e pubbliche amministra-zioni. Lui ha un portafoglio clienti a cui va a proporre offerte standard op-pure personalizzate dove il progetto viene creato sulle esigenze del cliente. Una volta che concorda il tutto con il cliente, Non firma il contratto e lo trasmette per la firma al procuratore . Il gruppo da me coordinato è costituito da circa cinquanta dipendenti, con diversi livelli di inquadramento. Tutti gli account, come il ricorrente, indipendentemente dal cliente che seguono, hanno autonomia di presentazione offerte rappresentando la società presso il cliente. Propongono l'offerta commerciale al cliente e poi per formalizzarla è necessaria la firma del procuratore. il ricorrente Non si è mai lamentato con me delle mansioni che svolgeva rispetto a quelle svolte in precedenza L'account ,in genere ,come il ricorrente deve interfacciarsi con strutture interne di supporto all'attività commerciale, tipo progettazione , finance, customer care. Ed è sempre l'account manager che si coordina con il customer care per la registrazione di tutti i dati per l'avvio delle attività realizzative. Tra me e il ricorrente c'è una figura intermendia rappresentata da una area manager con procura TIM.
L'ultimo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: “ Sono dipendente della convenuta. Testimone_4
Lavoro ancora con il ricorrente. Abbiamo cominciato a lavorare insieme all'ufficio vendita da circa 6
/7 anni. Nulla so in merito alle mansioni svolte in precedenza dal ricorrente il quale non si è mai lamentato con me delle attuali mansioni. Ho anche io mansioni di account manager. Anche io non ho poteri di firma dei contratti. Noi rappresentiamo la TIM con le pubbliche amministrazioni, abbiamo un portafoglio clienti della pubblica amministrazione, intercettiamo le loro esigenze e proponiamo sia offerta a listino che offerte personalizzate con l'ausilio di altre strutture come per es. progettazione. Il nostro superiore gerarchico sig. non è il nostro superiore diretto Per_6 ma abbiamo un coordinatore di area. Preciso che prima di presentare una proposta commerciale, noi account, e quindi anche il abbiamo bisogno dell'approvazione della proposta Pt_1 commerciale da parte del coordinatore e una volta autorizzata la proposta, posso inviarla al cliente con protocollo TIM. Preciso che io confeziono l'offerta ma non poso inviarla direttamente sulla pec del cliente senza la preventiva autorizzazione del coordinatore. Quando parlo di clienti di pubblica amministrazione mi riferisco a comuni, enti di ricerca, istituti scolastici e altri. Non ho contenziosi in essere”. Alla luce della istruttoria svolta appare evidente la dequalificazione e l'assoluta assenza dei requisiti professionali prescritti dal livello 7Q del CCNL di categoria. La differenza tra inquadramento professionale formale e le mansioni affidate appare evidente. Le mansioni del “
Sales ER” sono quelle proprie del Venditore – livello 5° del CCNL del 2013 all'epoca vigente ovvero “Lavoratrice/tore che, in possesso di un'elevata conoscenza del mercato di riferimento e dell'offerta di pro-dotti/servizi nonché di soluzioni sistemistiche complesse, gestisce il rapporto con il cliente finalizzando le azioni commerciali intraprese”, diversamente il livello 7Q è riservato a: “le lavoratrici/i lavoratori che, esprimendo un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgono, con carattere di continuità, attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi d'impresa. Tali funzioni sono esercitate con il più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della massima complessità e rilevanza. Il profilo professionale, poi, di
Responsabile di Struttura è riservato a: “Lavoratrice/tore che assume, nei diversi ambienti organizzativi, responsabilità di-rette nel governo e nella gestione integrata ed ottimizzata delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate, in contesti contraddistinti da elevata eterogeneità e rilevante complessità. È altresì propria di detto profilo la conduzione di relazioni complesse con interlocutori interni ed esterni nonché la piena conoscenza delle politiche di sviluppo aziendale.” Tutti i quattro testi escussi hanno confermato che successivamente all'anno
2017 al non sono stati affidati incarichi dirigenziali e tale circostanza è confermata dalla Pt_1 descrizione che fanno i testimoni in ordine alle attività affidate e svolte dal Non risulta da Pt_1 alcuna prova documentale né dal risultato della prova orale che al siano stati assegnanti Pt_1 compiti caratterizzati dalle specifiche indicate nella declaratoria contrattuale nella quale era formalmente inquadrato. Dunque, alla stregua delle risultanze processuali, risulta provato il demansionamento del lavoratore.
Provato il demansionamento, certamente al ricorrente è derivato un rilevante danno che va risarcito. Ai fini della liquidazione del danno, osserva il giudicante, si deve tenere presente l'orientamento consolidato affermatosi nella giurisprudenza della Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 11.11.2008 n. 26972, nel senso di evitare la proliferazione delle voci del danno non patrimoniale. In particolare, per la materia che viene qui in considerazione, va fatta applicazione del principio secondo cui nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale ( artt. 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogniqualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato in modo grave i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un vulnus ad interessi oggetto di copertura istituzionale;
quest'ultimi non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice di merito, il quale senza duplicare il risarcimento con la attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili, dai danni che vanno risarciti mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia ( Cass. 12.05.2009, n. 10864; 2.02.2010, n. 2352; 21.04.2011 n. 9138).
Ciò premesso ed accertata l'esistenza di un danno alla professionalità derivante dalla illegittima dequalificazione per il periodo gennaio 2017 al gennaio 2024 ( data del deposito del ricorso), appare corretto il richiamo al parametro, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito, che fa riferimento ad una percentuale della retribuzione mensile per ogni mese di dequalificazione
( Tribunale di Milano 29.04.2009, in Orient. Giur. Lav., 2009, I, 329; Tribunale di Salerno
22.07.2008, in Lavoro e previdenza oggi, 2009, 714; Tribunale di Milano 29.10.2004 in Orient.
Giur. Lav., 2004, I, 823). Il criterio è conforme al principio affermato anche di recente dalla
Suprema Corte secondo cui, appunto, ai fini della liquidazione del danno da demansionamento, costituito da un impoverimento delle capacità del lavoratore per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità, è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione ( Cass. Civile Sezione Lavoro 12.06.2015, n.
12253). Nel caso di specie, la protrazione temporale significativa del demansionamento ( 84 mesi
), il carattere rilevante della dequalificazione attraverso la deprivazione di poteri di rappresentanza esterna, l'appiattimento delle mansioni e delle responsabilità del lavoratore su quelle dei colleghi di livello inferiore, determina un depauperamento del bagaglio professionale e una mortificazione del curriculum lavorativo del ricorrente che deve essere risarcito attraverso una valutazione equitativa nella misura del 30% della retribuzione percepita per ogni mese di dequalificazione professionale dal gennaio 2017 al gennaio 2024 e quantificata in euro 75.600,00 oltre accessori dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo. Del tutto generica è, invece, l'allegazione in merito all'ulteriore affermato danno esistenziale e morale ( non patrimoniale), non essendo neppure prospettata, in concreto, una lesione di un diritto inviolabile della persona direttamente cagionata dal comportamento datoriale.
Ne consegue il rigetto di tale domanda.
Le spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, sono compensate tra le parti nella misura del 30%, ponendosi la quota residua a carico della
[...]
, liquidando quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione. CP_1
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
in parziale accoglimento della domanda condanna la al risarcimento del NTroparte_1 danno da demansionamento in favore di quantificato in complessivi €. 75.600,00 Parte_1 oltre accessori.
Rigetta la domanda per la parte residua.
Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 ponendo la quota residua a carico della e liquidando quest'ultima in complessivi €.3.330,00 oltre IVA e NTroparte_1 cpa come per legge e spese generali, con attribuzione agli Avv. Cirillo dichiaratisi anticipatari
Si comunichi.
Napoli, 12-11-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa NA AR EN