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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/10/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 18.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2277/2024 R.G., avente ad oggetto "pensione di inabilità ex art. 2 L. n. 222/1984";
promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Gulletta del "
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
C.O.A. di Ragusa del 16.09.2024;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. P.IVA 1 ), sede Controparte 1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
NL AL, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 29.08.2024 già riconosciuto "soggetto in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992” e invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento per 24 mesi, ovverosia dal 02.08.2022 al mese di agosto 2024" - ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale, ritenuta l'inidoneità delle certificate infermità a determinarne l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, aveva confermato l'impugnato giudizio di insussistenza del requisito sanitario atto a fondarne il vantato diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 L. n. 222/1984 comunicatogli dall' CP 2 il 20.04.2022.
A fondamento della proposta opposizione il ricorrente ha deplorato l'incongrua valutazione delle patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sulla propria capacità lavorativa. Costituitosi in lite, l' CP 2 ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 18.07.2025.
***
L'opposizione è infondata e conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso.
Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dal ricorrente;
premessa la diagnosi di “Esiti di ernioplastica inguinale destra con applicazione definitiva di neurostimolatore per sintomatologia dolorosa neuropatica.", l'ausiliario ha infatti esposto che "ai fini del riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità (art.2 legge 222/84), si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione chi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il quadro patologico di cui risulta essere affetto il LO Pt 1 risulta a carattere permanente e sul piano clinico-funzionale richiede presidi terapeutici nelle possibili fasi di riacutizzazione. Tali infermità incidono negativamente sullo svolgimento della pregressa attività lavorativa svolta dall'assicurato, difatti lo stesso risulta già titolare di assegno ordinario d'invalidità, essendo ridotta la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato a meno di un terzo. Ma l'attuale quadro patologico e la sua incidenza funzionale non determina una inabilità assoluta ovvero una permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Difatti il sig. Parte 1 può svolgere altre forme di attività lavorativa diverse da quella svolta fino ad oggi (operatore ecologico) tenuto conto della sua età (45anni) e della possibilità di reinserimento in attività di lavoro a meno impegno funzionale o sedentarie o aventi mansioni d'ufficio semplici, come ad esempio attività di attesa e custodia anche in ragione del titolo di studio (licenza media inferiore)" (cfr. relazione del 23.06.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per quanto sopra, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, posto che la "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” di cui all'art. 2 L. n. 222/1984 deve procedere da "infermità o difetto fisico o mentale” e che conseguentemente “non trovano posto i fattori socio-economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che notevole spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione, né l'indicata disciplina può ritenersi violativa dell'art. 38 Cost., offrendo essa sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendogli il diritto all'assegno di invalidità" (cfr. CASS. n. 30609/2017), l'opposizione va rigettata.
Nulla sulle spese, il ricorrente essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2277/2024 R.G.; rigetta il ricorso.
Così deciso in Ragusa 1'08.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 18.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2277/2024 R.G., avente ad oggetto "pensione di inabilità ex art. 2 L. n. 222/1984";
promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Gulletta del "
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
C.O.A. di Ragusa del 16.09.2024;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. P.IVA 1 ), sede Controparte 1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
NL AL, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 29.08.2024 già riconosciuto "soggetto in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992” e invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento per 24 mesi, ovverosia dal 02.08.2022 al mese di agosto 2024" - ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale, ritenuta l'inidoneità delle certificate infermità a determinarne l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, aveva confermato l'impugnato giudizio di insussistenza del requisito sanitario atto a fondarne il vantato diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 L. n. 222/1984 comunicatogli dall' CP 2 il 20.04.2022.
A fondamento della proposta opposizione il ricorrente ha deplorato l'incongrua valutazione delle patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sulla propria capacità lavorativa. Costituitosi in lite, l' CP 2 ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 18.07.2025.
***
L'opposizione è infondata e conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso.
Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dal ricorrente;
premessa la diagnosi di “Esiti di ernioplastica inguinale destra con applicazione definitiva di neurostimolatore per sintomatologia dolorosa neuropatica.", l'ausiliario ha infatti esposto che "ai fini del riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità (art.2 legge 222/84), si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione chi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il quadro patologico di cui risulta essere affetto il LO Pt 1 risulta a carattere permanente e sul piano clinico-funzionale richiede presidi terapeutici nelle possibili fasi di riacutizzazione. Tali infermità incidono negativamente sullo svolgimento della pregressa attività lavorativa svolta dall'assicurato, difatti lo stesso risulta già titolare di assegno ordinario d'invalidità, essendo ridotta la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato a meno di un terzo. Ma l'attuale quadro patologico e la sua incidenza funzionale non determina una inabilità assoluta ovvero una permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Difatti il sig. Parte 1 può svolgere altre forme di attività lavorativa diverse da quella svolta fino ad oggi (operatore ecologico) tenuto conto della sua età (45anni) e della possibilità di reinserimento in attività di lavoro a meno impegno funzionale o sedentarie o aventi mansioni d'ufficio semplici, come ad esempio attività di attesa e custodia anche in ragione del titolo di studio (licenza media inferiore)" (cfr. relazione del 23.06.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per quanto sopra, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, posto che la "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” di cui all'art. 2 L. n. 222/1984 deve procedere da "infermità o difetto fisico o mentale” e che conseguentemente “non trovano posto i fattori socio-economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che notevole spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione, né l'indicata disciplina può ritenersi violativa dell'art. 38 Cost., offrendo essa sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendogli il diritto all'assegno di invalidità" (cfr. CASS. n. 30609/2017), l'opposizione va rigettata.
Nulla sulle spese, il ricorrente essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2277/2024 R.G.; rigetta il ricorso.
Così deciso in Ragusa 1'08.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella