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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4013/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 3 febbraio 2025 promossa da:
), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Trapani Chiara, elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
), nato a [...] il [...], cittadino italiano e residente in CP_1 C.F._2
Cisliano, via Regina Elena n.
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIA MINORE E CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 26 GIUGNO 2025
pagina 1 di 9 ********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3 febbraio 2025, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio con , dalla cui unione nasceva la figlia minore CP_1
(nato il [...]), riconosciuta dal padre, lamentava la carenza totale di assistenza morale e materiale Per_1 da parte del padre nella gestione e nella crescita della figlia . In particolare, la madre si doleva della Per_1 tutale assenza di comunicazione e collaborazione del sig. nelle scelte che coinvolgono la bambina, CP_1 rendendo in questo modo particolarmente complesso condividere e discutere le decisioni che riguardano la minore e, quindi, raggiungere un accordo quando necessario e lamentava inoltre la totale assenza di assistenza materiale da parte del padre che nulla ha mia versato in favore della madre a titolo di mantenimento della figlia e non ha mai provveduto ai bisogni essenziali ed immediati della stessa neppure nei momenti passati insieme.
Tutto ciò premesso chiedeva, previa valutazione della capacità genitoriale, l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, visite della figlia con il padre alle condizioni attuali e tempi di frequentazione standard per i periodi di sospensione scolastica nonché la determinazione di un contributo economico a titolo di mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di 700,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 26 giugno 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 4 giugno 2025 davanti al Giudice onorario, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “confermo che il padre vede regolarmente dal sabato sera fino alla domenica pomeriggio. Lui è stato aggressivo con me durante la
Per_1 convivenza ma con la figlia si è sempre comportato benissimo e va volentieri dal padre e si accordano
Per_1 tra loro perché io non ho comunicazione col padre perché lui mi ha bloccato su whatsapp. Non riesco ad avere nessun contatto e quindi le decisioni su le prendo io da sola, non potendo parlare con lui. Lui parla
Per_1 solo con e si accordano tra di loro. Io non assisto mai alle telefonate. Lui con me era stato in passato
Per_1 molto aggressivo verbalmente e fisicamente, infatti, ogni tanto mi alzava le mani;
al tempo la bambina era piccola. Non ho mai presentato denuncia per preservare il loro rapporto anche perché lui con lei si è sempre comportato bene. Dall'interruzione della convivenza sono cessati questi comportamenti proprio perché non ci sentiamo ma ho difficoltà a prendere le decisioni relative a dato che non c'è comunicazione e
Per_1 collaborazione. vede il papà a weekend alterni dal sabato sera fino alla domenica pomeriggio ma non
Per_1
c'è una regola precisa, qualche volta salta anche perché loro si sentono e ha feste e altre cose;
ha 14 anni e pagina 2 di 9 comincia ad avere i suoi impegni. Lui la vede solo il weekend e mai durante la settimana;
se salta non recuperano ma si sentono sempre al telefono. Lui adesso da un anno ha una nuova compagna con due figli. Non convivono ancora ma quando è dal papà ci sono sempre. va d'accordo con la compagna e con Per_1 Per_1
i suoi figli di cui una più o meno ha l'età di . Da quando c'è questa nuova compagna lui è più regolare
Per_1 nelle visite. La visita si riduce a 24h, infatti normalmente esce con le sue amiche, infatti, di solito il
Per_1 papà la prende verso le 19. Normalmente sono io che la accompagno e la riprendo dal padre. lui non ha mai versato soldi né dato dei contanti alla figlia;
non so se poi mentre sono insieme il sabato le dà 10 euro per il gelato, l'ultima volta non le ha comprato neanche il caricabatterie. ha appena finito la terza media in
Per_1 una scuola privata la cui retta è di 320 euro al mese che ho sempre pagato io. Adesso andrà in un istituto tecnico pubblico e quindi non dovrò pagare la retta. In questi anni ho pagato sempre tutto io: anche danza che però ora non fa. Comunque, è serena nella misura dell'adolescenza che sta vivendo. Il padre lavora
Per_1 ancora come trasportatore dipendente, a quanto mi costa, so che abita in una casa in locazione. Non so quanto guadagni ora ma al tempo della convivenza guadagnava circa 1.800,00 euro. A volte nel weekend arrotonda in nero con lavoretti. Io guadagno 3.000,00 euro netti al mese e ho la tredicesima. Non percepisco l'AU perché non l'ho mai chiesto ma mi riservo di chiederlo quanto prima. Io vivo in una casa di mia proprietà per la quale ho acceso un mutuo di 780,00 euro. Mi sono resa conto della difficoltà di comunicazione con il mio ex compagno e quindi
per questi motivi
è giusto chiedere l'affido superesclusivo. A me basta anche un assegno di
400,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese obbligatorie straordinarie. Mi vanno bene i tempi di frequentazioni attuali, quindi weekend alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica pomeriggio, nonché ulteriori incontri padre-figlia previo accordo e previo avviso, compatibilmente con le esigenze di e la Per_1 sua volontà, chiedo una frequentazione standard per i periodi di sospensione scolastica. Il padre sono due anni che la porta 10 giorni in vacanza d'estate. Ove ci fossero problemi mi riservo di chiedere assistenza ai servizi sociali.”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze formulate.
Il difensore di parte attrice chiedeva, a modifica di quanto chiesto in ricorso, l'affido superesclusivo alla madre della figlia attesa l'incomunicabilità e la mancanza di collaborazione tra le parti, tempi di frequentazioni come attualmente vigenti e richiesti dalla parte, la quale si riserverà di adire eventualmente i Servizi qualora le circostanze lo richiedessero. Chiedeva, inoltre, un contributo di mantenimento a carico del sig. di euro CP_1
400,00 al mese con decorrenza dalla domanda oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, con AU interamente percepito dalla madre;
rinunciava, inoltre, alle articolate istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice delegato dava lettura in udienza dei seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: pagina 3 di 9 “Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento, nonostante la notifica rituale, non si è costituito in giudizio e non è comparso personalmente ed è stato dichiarato contumace;
Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa;
All'esito della discussione in udienza,
Osservato come sia emerso, dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte attrice, che il convenuto, ha posto in essere nel corso della convivenza agiti aggressivi, minacciosi e verbalmente offensivi per cui la signora ha deciso nel 2018 di interrompere la convivenza, a volte però attuando comportamenti inadeguati e di Pt_1 svilimento della figura materna davanti alla figlia , ingenerando nella medesima a volte turbamento e Per_1 disagio, non avendo più con la madre un dialogo sereno, avendola bloccata sul telefono, non partecipando da tempo in concreto ad alcuna decisione relativa alla figlia, lasciando l'intera gestione alla madre, rendendo oltremodo difficile per la medesima assumere decisione, non concorrendo più al mantenimento della figlia, omettendo di versare del tutto somme di denaro.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti anche pregressi intimidatori e aggressivi oltre che attualmente di disinteresse, di mancanza di collaborazione posti in essere dal padre con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti della figlia, che per alcuni periodi non ha visto e che non ha mai mantenuto, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare della minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel percorso di crescita. Ritenuto pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, come chiesta in memoria e poi anche in udienza, non essendo attuabile l'affido condiviso stante la mancanza di collaborazione e condivisione tra i genitori, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti della figlia di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità, offrendole un contesto affettivo del tutto adeguato e tutelante. Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti la minore, stante l'incomunicabilità tra le parti.
Osservato, altresì, che va disposto una regolamentazione delle frequentazioni come richieste corrispondenti a quanto attualmente vigente del tutto ideona a far mantenere alla figlia un rapporto stabile con il padre e proteggere la minore medesima. Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la parte attrice ha dichiarato di lavorare attualmente per nel negozio di via Tortona con uno stipendio di circa 3000 netti al Pt_2 pagina 4 di 9 mese con la 13°; dal CU 2022 ha percepito un reddito di € 53.534, dal CU 2023 di € 59.820, dal CU 2024 di €
60.493; vive con la figlia nella casa di sua proprietà che ha comprato per € 180.000 accendendo un mutuo con rata mensile di € 780 al mese;
quanto al padre la signora ha riferito che lo stesso lavora a tempo Pt_1 indeterminato come autotrasportatore e abita in una casa in locazione e ha una compagna che frequenta con i figli della stessa. Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della figlia, sulla base degli elementi acquisiti e prodotti, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale della signora pur in assenza Pt_1 di dati documentali e certi relativamente al convenuto che comunque ha piena capacità lavorativa e ha
l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia essendo ciò imposto dalle norma dell'ordinamento, possa essere disposto un contributo al mantenimento, con decorrenza dalla domanda e quindi dal marzo 2025
(ricorso iscritto il 3.02.2025) nella misura di € 400,00 come richiesto in udienza oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni dei figli, con AU interamente percepito dalla madre. Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie e che non si richiede di attivare i poteri d'ufficio istruttori.
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche Per_1 ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Magenta via Gramsci n. 92. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza.
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia con tempi come attualmente vigenti a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio nonché ogni altro momento di incontro previo accordo e congruo preavviso, ove il padre continui sempre a mostrare serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze e i bisogni della medesima e nel rispetto della sua volontà; le vacanze natalizie scolastiche saranno ripartite in egual misura tra i genitori, ad anni alterni, a figlia starà con un genitore il periodo intercorrente dal 23 dicembre
(ovvero dall'inizio delle vacanze scolastiche) fino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 30 dicembre fino al 6 gennaio (ovvero al termine delle vacanze scolastiche); ad anni alterni, le intere vacanze pasquali scolastiche;
durante le vacanze estive scolastiche la figlia trascorrerà il padre 10 giorni, previa definizione del periodo con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
riservandosi la madre di rivolgersi ai
pagina 5 di 9 Servizi sociali competenti ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio della minore o difficoltà di prendere accordi con il padre.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza CP_1 dalla domanda e quindi dal marzo 2025 mediante versamento a entro Parte_1 il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come aggiornate al giugno
2025, qui integralmente richiamate;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 473-bis.2
c.p.c., il Giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo quest'ultima peraltro rinunciato alle istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art. 473-bis.2 c.p.c.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e le verbalizzazioni della parte attrice in ordine al comportamento assunto dal padre, più volte dimostratosi assente e disinteressato alle scelte che riguardano la cura e la crescita della figlia minore, tanto da un punto di vista materiale quanto affettivo, consentono a questa
Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto della minore in quanto pregiudizievole per la stessa e comunque del tutto superfluo alla luce di quanto già emerso e acquisito.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 26 giugno 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
pagina 6 di 9 Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni inadeguati all'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, essendosi il medesimo sottratto alle proprie responsabilità, dapprima non rispettando gli impegni economici assunti, e, in secondo luogo, abdicando al proprio ruolo di genitore non partecipando alle decisioni che riguardano la crescita e il corretto sviluppo della minore, limitandosi a vederla per poche giornate al mese e mantenendo con lei un rapporto del tutto superficiale e affatto costruttivo, non versando altresì somme per il suo mantenimento. Inoltre il padre ha interrotto la comunicazione con la signora e ogni forma di condivisione, rendendo impraticabile e inattuabile l'affido condiviso. Pt_1
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice come riformulata in udienza, essere disposto l'affido superesclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante, essendosi attivata fin da subito per garantire alla figlia un contesto di crescita sereno. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte dell'incostante comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione condivisa di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la figlia.
Inoltre, dev'essere disposto che il padre possa vedere la figlia con la frequenza attualmente vigente, ossia a weekend alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché in ogni altro momento purché ciò venga concordato con la madre e salvo un congruo preavviso, solo però ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con la figlia e tenuto sempre conto delle sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche. Si provvede in dispositivo.
Contributo al mantenimento della figlia minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 26 giugno 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto sia in ordine alle sue attuali risorse economiche sia alla sua capacità lavorativa, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e cura della figlia. Si richiama, pertanto, tutto quanto già motivato nella citata ordinanza qui condivisa, in conformità d'altronde alla domanda di parte attrice. Si provvede come da dispositivo.
Le spese di lite pagina 7 di 9 Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1. AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche Per_1 ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Magenta via Gramsci n. 92. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza.
2. DISPONE che il padre possa vedere la figlia con tempi come attualmente vigenti a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio nonché ogni altro momento di incontro previo accordo e congruo preavviso, ove il padre continui sempre a mostrare serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze e i bisogni della medesima e nel rispetto della sua volontà; le vacanze natalizie scolastiche saranno ripartite in egual misura tra i genitori, ad anni alterni, a figlia starà con un genitore il periodo intercorrente dal 23 dicembre (ovvero dall'inizio delle vacanze scolastiche) fino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 30 dicembre fino al 6 gennaio (ovvero al termine delle vacanze scolastiche); ad anni alterni, le intere vacanze pasquali scolastiche;
durante le vacanze estive scolastiche la figlia trascorrerà il padre 10 giorni, previa definizione del periodo con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
riservandosi la madre di rivolgersi ai Servizi sociali competenti ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio della minore o difficoltà di prendere accordi con il padre.
3. PONE A CARICO di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza CP_1 dalla domanda e quindi dal marzo 2025 mediante versamento a Parte_1 entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici
Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come aggiornate al giugno 2025, qui integralmente richiamate;
pagina 8 di 9 4. DISPONE che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, in Milano il giorno 2 luglio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 3 febbraio 2025 promossa da:
), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Trapani Chiara, elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
), nato a [...] il [...], cittadino italiano e residente in CP_1 C.F._2
Cisliano, via Regina Elena n.
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIA MINORE E CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 26 GIUGNO 2025
pagina 1 di 9 ********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3 febbraio 2025, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio con , dalla cui unione nasceva la figlia minore CP_1
(nato il [...]), riconosciuta dal padre, lamentava la carenza totale di assistenza morale e materiale Per_1 da parte del padre nella gestione e nella crescita della figlia . In particolare, la madre si doleva della Per_1 tutale assenza di comunicazione e collaborazione del sig. nelle scelte che coinvolgono la bambina, CP_1 rendendo in questo modo particolarmente complesso condividere e discutere le decisioni che riguardano la minore e, quindi, raggiungere un accordo quando necessario e lamentava inoltre la totale assenza di assistenza materiale da parte del padre che nulla ha mia versato in favore della madre a titolo di mantenimento della figlia e non ha mai provveduto ai bisogni essenziali ed immediati della stessa neppure nei momenti passati insieme.
Tutto ciò premesso chiedeva, previa valutazione della capacità genitoriale, l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, visite della figlia con il padre alle condizioni attuali e tempi di frequentazione standard per i periodi di sospensione scolastica nonché la determinazione di un contributo economico a titolo di mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di 700,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 26 giugno 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 4 giugno 2025 davanti al Giudice onorario, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “confermo che il padre vede regolarmente dal sabato sera fino alla domenica pomeriggio. Lui è stato aggressivo con me durante la
Per_1 convivenza ma con la figlia si è sempre comportato benissimo e va volentieri dal padre e si accordano
Per_1 tra loro perché io non ho comunicazione col padre perché lui mi ha bloccato su whatsapp. Non riesco ad avere nessun contatto e quindi le decisioni su le prendo io da sola, non potendo parlare con lui. Lui parla
Per_1 solo con e si accordano tra di loro. Io non assisto mai alle telefonate. Lui con me era stato in passato
Per_1 molto aggressivo verbalmente e fisicamente, infatti, ogni tanto mi alzava le mani;
al tempo la bambina era piccola. Non ho mai presentato denuncia per preservare il loro rapporto anche perché lui con lei si è sempre comportato bene. Dall'interruzione della convivenza sono cessati questi comportamenti proprio perché non ci sentiamo ma ho difficoltà a prendere le decisioni relative a dato che non c'è comunicazione e
Per_1 collaborazione. vede il papà a weekend alterni dal sabato sera fino alla domenica pomeriggio ma non
Per_1
c'è una regola precisa, qualche volta salta anche perché loro si sentono e ha feste e altre cose;
ha 14 anni e pagina 2 di 9 comincia ad avere i suoi impegni. Lui la vede solo il weekend e mai durante la settimana;
se salta non recuperano ma si sentono sempre al telefono. Lui adesso da un anno ha una nuova compagna con due figli. Non convivono ancora ma quando è dal papà ci sono sempre. va d'accordo con la compagna e con Per_1 Per_1
i suoi figli di cui una più o meno ha l'età di . Da quando c'è questa nuova compagna lui è più regolare
Per_1 nelle visite. La visita si riduce a 24h, infatti normalmente esce con le sue amiche, infatti, di solito il
Per_1 papà la prende verso le 19. Normalmente sono io che la accompagno e la riprendo dal padre. lui non ha mai versato soldi né dato dei contanti alla figlia;
non so se poi mentre sono insieme il sabato le dà 10 euro per il gelato, l'ultima volta non le ha comprato neanche il caricabatterie. ha appena finito la terza media in
Per_1 una scuola privata la cui retta è di 320 euro al mese che ho sempre pagato io. Adesso andrà in un istituto tecnico pubblico e quindi non dovrò pagare la retta. In questi anni ho pagato sempre tutto io: anche danza che però ora non fa. Comunque, è serena nella misura dell'adolescenza che sta vivendo. Il padre lavora
Per_1 ancora come trasportatore dipendente, a quanto mi costa, so che abita in una casa in locazione. Non so quanto guadagni ora ma al tempo della convivenza guadagnava circa 1.800,00 euro. A volte nel weekend arrotonda in nero con lavoretti. Io guadagno 3.000,00 euro netti al mese e ho la tredicesima. Non percepisco l'AU perché non l'ho mai chiesto ma mi riservo di chiederlo quanto prima. Io vivo in una casa di mia proprietà per la quale ho acceso un mutuo di 780,00 euro. Mi sono resa conto della difficoltà di comunicazione con il mio ex compagno e quindi
per questi motivi
è giusto chiedere l'affido superesclusivo. A me basta anche un assegno di
400,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese obbligatorie straordinarie. Mi vanno bene i tempi di frequentazioni attuali, quindi weekend alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica pomeriggio, nonché ulteriori incontri padre-figlia previo accordo e previo avviso, compatibilmente con le esigenze di e la Per_1 sua volontà, chiedo una frequentazione standard per i periodi di sospensione scolastica. Il padre sono due anni che la porta 10 giorni in vacanza d'estate. Ove ci fossero problemi mi riservo di chiedere assistenza ai servizi sociali.”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze formulate.
Il difensore di parte attrice chiedeva, a modifica di quanto chiesto in ricorso, l'affido superesclusivo alla madre della figlia attesa l'incomunicabilità e la mancanza di collaborazione tra le parti, tempi di frequentazioni come attualmente vigenti e richiesti dalla parte, la quale si riserverà di adire eventualmente i Servizi qualora le circostanze lo richiedessero. Chiedeva, inoltre, un contributo di mantenimento a carico del sig. di euro CP_1
400,00 al mese con decorrenza dalla domanda oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, con AU interamente percepito dalla madre;
rinunciava, inoltre, alle articolate istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice delegato dava lettura in udienza dei seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: pagina 3 di 9 “Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento, nonostante la notifica rituale, non si è costituito in giudizio e non è comparso personalmente ed è stato dichiarato contumace;
Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa;
All'esito della discussione in udienza,
Osservato come sia emerso, dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte attrice, che il convenuto, ha posto in essere nel corso della convivenza agiti aggressivi, minacciosi e verbalmente offensivi per cui la signora ha deciso nel 2018 di interrompere la convivenza, a volte però attuando comportamenti inadeguati e di Pt_1 svilimento della figura materna davanti alla figlia , ingenerando nella medesima a volte turbamento e Per_1 disagio, non avendo più con la madre un dialogo sereno, avendola bloccata sul telefono, non partecipando da tempo in concreto ad alcuna decisione relativa alla figlia, lasciando l'intera gestione alla madre, rendendo oltremodo difficile per la medesima assumere decisione, non concorrendo più al mantenimento della figlia, omettendo di versare del tutto somme di denaro.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti anche pregressi intimidatori e aggressivi oltre che attualmente di disinteresse, di mancanza di collaborazione posti in essere dal padre con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti della figlia, che per alcuni periodi non ha visto e che non ha mai mantenuto, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare della minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel percorso di crescita. Ritenuto pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, come chiesta in memoria e poi anche in udienza, non essendo attuabile l'affido condiviso stante la mancanza di collaborazione e condivisione tra i genitori, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti della figlia di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità, offrendole un contesto affettivo del tutto adeguato e tutelante. Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti la minore, stante l'incomunicabilità tra le parti.
Osservato, altresì, che va disposto una regolamentazione delle frequentazioni come richieste corrispondenti a quanto attualmente vigente del tutto ideona a far mantenere alla figlia un rapporto stabile con il padre e proteggere la minore medesima. Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la parte attrice ha dichiarato di lavorare attualmente per nel negozio di via Tortona con uno stipendio di circa 3000 netti al Pt_2 pagina 4 di 9 mese con la 13°; dal CU 2022 ha percepito un reddito di € 53.534, dal CU 2023 di € 59.820, dal CU 2024 di €
60.493; vive con la figlia nella casa di sua proprietà che ha comprato per € 180.000 accendendo un mutuo con rata mensile di € 780 al mese;
quanto al padre la signora ha riferito che lo stesso lavora a tempo Pt_1 indeterminato come autotrasportatore e abita in una casa in locazione e ha una compagna che frequenta con i figli della stessa. Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della figlia, sulla base degli elementi acquisiti e prodotti, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale della signora pur in assenza Pt_1 di dati documentali e certi relativamente al convenuto che comunque ha piena capacità lavorativa e ha
l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia essendo ciò imposto dalle norma dell'ordinamento, possa essere disposto un contributo al mantenimento, con decorrenza dalla domanda e quindi dal marzo 2025
(ricorso iscritto il 3.02.2025) nella misura di € 400,00 come richiesto in udienza oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni dei figli, con AU interamente percepito dalla madre. Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie e che non si richiede di attivare i poteri d'ufficio istruttori.
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche Per_1 ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Magenta via Gramsci n. 92. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza.
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia con tempi come attualmente vigenti a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio nonché ogni altro momento di incontro previo accordo e congruo preavviso, ove il padre continui sempre a mostrare serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze e i bisogni della medesima e nel rispetto della sua volontà; le vacanze natalizie scolastiche saranno ripartite in egual misura tra i genitori, ad anni alterni, a figlia starà con un genitore il periodo intercorrente dal 23 dicembre
(ovvero dall'inizio delle vacanze scolastiche) fino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 30 dicembre fino al 6 gennaio (ovvero al termine delle vacanze scolastiche); ad anni alterni, le intere vacanze pasquali scolastiche;
durante le vacanze estive scolastiche la figlia trascorrerà il padre 10 giorni, previa definizione del periodo con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
riservandosi la madre di rivolgersi ai
pagina 5 di 9 Servizi sociali competenti ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio della minore o difficoltà di prendere accordi con il padre.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza CP_1 dalla domanda e quindi dal marzo 2025 mediante versamento a entro Parte_1 il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come aggiornate al giugno
2025, qui integralmente richiamate;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 473-bis.2
c.p.c., il Giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo quest'ultima peraltro rinunciato alle istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art. 473-bis.2 c.p.c.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e le verbalizzazioni della parte attrice in ordine al comportamento assunto dal padre, più volte dimostratosi assente e disinteressato alle scelte che riguardano la cura e la crescita della figlia minore, tanto da un punto di vista materiale quanto affettivo, consentono a questa
Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto della minore in quanto pregiudizievole per la stessa e comunque del tutto superfluo alla luce di quanto già emerso e acquisito.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 26 giugno 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
pagina 6 di 9 Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni inadeguati all'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, essendosi il medesimo sottratto alle proprie responsabilità, dapprima non rispettando gli impegni economici assunti, e, in secondo luogo, abdicando al proprio ruolo di genitore non partecipando alle decisioni che riguardano la crescita e il corretto sviluppo della minore, limitandosi a vederla per poche giornate al mese e mantenendo con lei un rapporto del tutto superficiale e affatto costruttivo, non versando altresì somme per il suo mantenimento. Inoltre il padre ha interrotto la comunicazione con la signora e ogni forma di condivisione, rendendo impraticabile e inattuabile l'affido condiviso. Pt_1
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice come riformulata in udienza, essere disposto l'affido superesclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante, essendosi attivata fin da subito per garantire alla figlia un contesto di crescita sereno. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte dell'incostante comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione condivisa di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la figlia.
Inoltre, dev'essere disposto che il padre possa vedere la figlia con la frequenza attualmente vigente, ossia a weekend alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché in ogni altro momento purché ciò venga concordato con la madre e salvo un congruo preavviso, solo però ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con la figlia e tenuto sempre conto delle sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche. Si provvede in dispositivo.
Contributo al mantenimento della figlia minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 26 giugno 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto sia in ordine alle sue attuali risorse economiche sia alla sua capacità lavorativa, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e cura della figlia. Si richiama, pertanto, tutto quanto già motivato nella citata ordinanza qui condivisa, in conformità d'altronde alla domanda di parte attrice. Si provvede come da dispositivo.
Le spese di lite pagina 7 di 9 Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1. AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche Per_1 ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Magenta via Gramsci n. 92. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza.
2. DISPONE che il padre possa vedere la figlia con tempi come attualmente vigenti a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio nonché ogni altro momento di incontro previo accordo e congruo preavviso, ove il padre continui sempre a mostrare serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze e i bisogni della medesima e nel rispetto della sua volontà; le vacanze natalizie scolastiche saranno ripartite in egual misura tra i genitori, ad anni alterni, a figlia starà con un genitore il periodo intercorrente dal 23 dicembre (ovvero dall'inizio delle vacanze scolastiche) fino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 30 dicembre fino al 6 gennaio (ovvero al termine delle vacanze scolastiche); ad anni alterni, le intere vacanze pasquali scolastiche;
durante le vacanze estive scolastiche la figlia trascorrerà il padre 10 giorni, previa definizione del periodo con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
riservandosi la madre di rivolgersi ai Servizi sociali competenti ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio della minore o difficoltà di prendere accordi con il padre.
3. PONE A CARICO di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza CP_1 dalla domanda e quindi dal marzo 2025 mediante versamento a Parte_1 entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici
Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come aggiornate al giugno 2025, qui integralmente richiamate;
pagina 8 di 9 4. DISPONE che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, in Milano il giorno 2 luglio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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