Articolo 4 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 settembre 1963
Art. 4.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello stato.
Entrata in vigore il 29 settembre 1963