Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 13909
CASS
Sentenza 18 giugno 2014

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La riproponibilità della domanda di fallimento, già respinta con provvedimento formalmente divenuto inoppugnabile, va valutata in concreto, tenendo conto delle ragioni del rigetto o della revoca del fallimento. Ne consegue che, ove il rigetto del ricorso o la revoca del fallimento siano stati determinati da ragioni meramente processuali (come nel caso di rinuncia del creditore ovvero - nella specie - del P.M.), non si determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza.

Commentario1

  • 1Efficacia di giudicato del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento
    https://www.dirittobancario.it/ · 26 aprile 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 13909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13909
Data del deposito : 18 giugno 2014

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