Art. 2. 1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:
a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elabarazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
b) provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversita' e della ecocompatibilita', a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;
c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i compiti di organismo fondiario ai sensi dell' articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ; promuove e attua gli interventi di cui all' articolo 4, commi 3 , 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 ;
d) costituisce, ai sensi dell' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilita' del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.
Note all'art. 2:
- Il titolo del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , e' riportato in nota alle premesse.
- Il testo dell' art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' riportato in nota alle premesse.
- Si trascrive il testo dell' art. 4, commi 3 , 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 , il cui titolo e' riportato nelle premesse:
"3. La Cassa puo' realizzare, altresi', programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole al sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attivita' agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento".
"4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalita' per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari".
"5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo".
- Il testo dell' art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e' riportato in nota alle premesse.
a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elabarazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
b) provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversita' e della ecocompatibilita', a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;
c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i compiti di organismo fondiario ai sensi dell' articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ; promuove e attua gli interventi di cui all' articolo 4, commi 3 , 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 ;
d) costituisce, ai sensi dell' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilita' del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.
Note all'art. 2:
- Il titolo del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , e' riportato in nota alle premesse.
- Il testo dell' art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' riportato in nota alle premesse.
- Si trascrive il testo dell' art. 4, commi 3 , 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 , il cui titolo e' riportato nelle premesse:
"3. La Cassa puo' realizzare, altresi', programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole al sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attivita' agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento".
"4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalita' per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari".
"5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo".
- Il testo dell' art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e' riportato in nota alle premesse.