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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 10 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1029/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra (C.F./P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ciro Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura a margine dell'originale dell'atto introduttivo;
(PEC in atti)
ATTORE e
(C.F./P.IVA: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Fabio Serrecchia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.ta Francesca De Carlo, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 20.03.2013, ritualmente notificato, la soc. evocava in Pt_1 giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti da essa ditta causati dall'illegittimo comportamento dell . CP_2
Invero, sosteneva che illegittimamente esso comune aveva avvisato/invitato i cittadini a non versare alla società istante l'imposta relativa all'annualità del 2012 dovuta per i servizi cimiteriali, appaltati con regolare contratto stipulato tra le parti. Si costituiva il convenuto contestando an e quantum debeatur. Prima CP_1 si ogni altra questione, eccepiva l'improcedibilità della domanda per essere la stessa devoluta al collegio arbitrale, giusta clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto stipulato tra le parti. Eccepiva altresì l'incompetenza territoriale dell'adìto giudice nonché argomentava circa la legittimità dell'operato della p.a., dovendosi ritenere scaduto e non prorogato il contratto di affidamento del servizio. La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca a motivo dell'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di pandemia da covid-19, veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è improcedibile
Ritiene il Tribunale che debba accogliersi l'eccezione pregiudiziale prontamente sollevata dall'Ente convenuto.
L'art. 15 del contratto sottoscritto dalle parti in data 28.12.2006 prevede espressamente che “Qualora insorgano controversie in relazione all'appalto del servizio, le parti ne daranno comunicazione al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune che è tenuto a proporre una conciliazione per l'immediata soluzione delle stesse. Se le parti non dovessero raggiungere un accordo entro sessanta giorni si ricorrerà al Collegio Arbitrale ….giudicherà secondo diritto”.
Il tenore letterale della citata disposizione non lascia spazio ad interpretazioni di sorta, né possono condividersi le argomentazioni sostenute dall'istante per le quali l'efficacia della clausola compromissoria in oggetto non potrebbe invocarsi essendo il contratto scaduto (vds memorie di replica).
Viene in evidenza la contraddittorietà delle allegazioni dell'attore che, da un lato (vds pag. 2 memorie di replica), ritiene il contratto scaduto e contestualmente, per altro verso (pag. 4 cit.), sostiene che il contratto avrebbe avuto validità sino al 2018 !
Al di là della suesposta argomentazione, vi è che l'oggetto della domanda
(i.e: causa petendi), contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, implica proprio l'esame del contratto de quo e, segnatamente, lo scrutinio circa la durata (recte: la mancata proroga e/o l'annullamento) dello stesso da cui scaturisce il fondamento e la legittimità della pretesa.
Non si tratta di valutare un atto o un comportamento della p.a., bensì di verificare semplicemente se il contratto fosse scaduto o prorogato alla data del 31.12.2011; il che sussume la questione nell'alveo della disciplina dell'interpretazione/esecuzione del contratto e/o dell'inadempimento contrattuale. Null'altro!
Conclusivamente, quindi, deve essere pronunciata l'improcedibilità della domanda.
Le spese, rapportate al valore tabellare minimo e ridotte per assenza di
2 specifiche questioni di fatto e di diritto afferenti all'unica questione esaminata, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore del convenuto vittorioso.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , nella Parte_1 Controparte_1 causa iscritta al R.G. n. 1029/2013, così provvede:
i) DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda per essere la stessa devoluta alla cognizione del giudice arbitro e, per l'effetto,
ii) CONDANNA al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi Controparte_1
€ 1.778,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti.
Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 10 aprile 2025
Il GOP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
3
TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 10 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1029/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra (C.F./P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ciro Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura a margine dell'originale dell'atto introduttivo;
(PEC in atti)
ATTORE e
(C.F./P.IVA: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Fabio Serrecchia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.ta Francesca De Carlo, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 20.03.2013, ritualmente notificato, la soc. evocava in Pt_1 giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti da essa ditta causati dall'illegittimo comportamento dell . CP_2
Invero, sosteneva che illegittimamente esso comune aveva avvisato/invitato i cittadini a non versare alla società istante l'imposta relativa all'annualità del 2012 dovuta per i servizi cimiteriali, appaltati con regolare contratto stipulato tra le parti. Si costituiva il convenuto contestando an e quantum debeatur. Prima CP_1 si ogni altra questione, eccepiva l'improcedibilità della domanda per essere la stessa devoluta al collegio arbitrale, giusta clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto stipulato tra le parti. Eccepiva altresì l'incompetenza territoriale dell'adìto giudice nonché argomentava circa la legittimità dell'operato della p.a., dovendosi ritenere scaduto e non prorogato il contratto di affidamento del servizio. La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca a motivo dell'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di pandemia da covid-19, veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è improcedibile
Ritiene il Tribunale che debba accogliersi l'eccezione pregiudiziale prontamente sollevata dall'Ente convenuto.
L'art. 15 del contratto sottoscritto dalle parti in data 28.12.2006 prevede espressamente che “Qualora insorgano controversie in relazione all'appalto del servizio, le parti ne daranno comunicazione al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune che è tenuto a proporre una conciliazione per l'immediata soluzione delle stesse. Se le parti non dovessero raggiungere un accordo entro sessanta giorni si ricorrerà al Collegio Arbitrale ….giudicherà secondo diritto”.
Il tenore letterale della citata disposizione non lascia spazio ad interpretazioni di sorta, né possono condividersi le argomentazioni sostenute dall'istante per le quali l'efficacia della clausola compromissoria in oggetto non potrebbe invocarsi essendo il contratto scaduto (vds memorie di replica).
Viene in evidenza la contraddittorietà delle allegazioni dell'attore che, da un lato (vds pag. 2 memorie di replica), ritiene il contratto scaduto e contestualmente, per altro verso (pag. 4 cit.), sostiene che il contratto avrebbe avuto validità sino al 2018 !
Al di là della suesposta argomentazione, vi è che l'oggetto della domanda
(i.e: causa petendi), contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, implica proprio l'esame del contratto de quo e, segnatamente, lo scrutinio circa la durata (recte: la mancata proroga e/o l'annullamento) dello stesso da cui scaturisce il fondamento e la legittimità della pretesa.
Non si tratta di valutare un atto o un comportamento della p.a., bensì di verificare semplicemente se il contratto fosse scaduto o prorogato alla data del 31.12.2011; il che sussume la questione nell'alveo della disciplina dell'interpretazione/esecuzione del contratto e/o dell'inadempimento contrattuale. Null'altro!
Conclusivamente, quindi, deve essere pronunciata l'improcedibilità della domanda.
Le spese, rapportate al valore tabellare minimo e ridotte per assenza di
2 specifiche questioni di fatto e di diritto afferenti all'unica questione esaminata, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore del convenuto vittorioso.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , nella Parte_1 Controparte_1 causa iscritta al R.G. n. 1029/2013, così provvede:
i) DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda per essere la stessa devoluta alla cognizione del giudice arbitro e, per l'effetto,
ii) CONDANNA al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi Controparte_1
€ 1.778,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti.
Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 10 aprile 2025
Il GOP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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