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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 834/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 da:
( ), assistito e difeso dall'Avv. Paolina CASARI e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina DI FABIO, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Ivana Controparte_1 C.F._2
SCAGLIA, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 28 Parte_1 Controparte_1
maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in data 1 dicembre 2021 Parte_1 Controparte_1
nel Comune di Lass Terrenas (Repubblica Domenicana), successivamente trascritto in Italia presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Olevano Sul IA (SA). Dalla loro unione è nato (1 dicembre 2020). Persona_1
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
separazione personale con addebito a carico della moglie, l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore al padre, con collocamento presso di lui e conseguente assegnazione della casa coniugale, la disciplina da parte del Tribunale del diritto di visita dalla madre al figlio ed un contributo per il mantenimento della prole posto a carico della resistente di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande l'attore ha rappresentato l'abuso da parte della moglie di sostanze alcoliche e stupefacenti e la conseguente assunzione di comportamenti violenti e pericolosi nei confronti suoi e del figlio minore. Proprio a causa di queste condotte, il 7 maggio 2024
[...]
ha sporto denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia nei confronti di Pt_1 Controparte_1
(doc. 5 attore) ed il procedimento penale instauratosi risulta ad oggi ancora in corso.
[...]
Con decreto del 28 maggio 2024 il Tribunale per i Minorenni di Brescia, adito sulla questione, ha incaricato i Servizi Sociali competenti di svolgere degli accertamenti sulle condizioni di vita di
Acquisita la relazione dei Servizi, con Ordinanza resa in data 22 ottobre 2024 il Tribunale Per_1
per i Minorenni ha sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti del Controparte_1
figlio confermando l'incarico ai Servizi. Con Ordinanza n. cronol. 630/2025 del 21 febbraio Per_1
2025 il Tribunale per i Minorenni, preso atto del deposito del ricorso per la separazione personale da parte dell'odierno ricorrente, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice relatore dell'intestato procedimento.
Il 28 aprile 2025 si è costituita nel giudizio per la separazione personale dei coniugi Controparte_1
la quale ha aderito alle domande sullo status, sull'affido prevalente del figlio minore al padre e
[...]
sull'esercizio in forma protetta del diritto di visita della madre alla prole, chiedendo invece di stabilire a carico della madre un assegno di mantenimento in favore del minore pari ad euro 120,00 mensili e di porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento della Sig.ra pari a euro Pt_1 CP_1
350,00 mensili. All'udienza del 28 maggio 2025 il Giudice relatore ha dato atto del raggiungimento di un'intesa di massima sulle condizioni di separazione, con particolare riguardo al regime di affido del figlio e al monitoraggio da parte dei Servizi Sociali. Su invito del Giudice, le parti, volendo chiudere la presente vicenda processuale al fine di tutelare l'interesse del minore, hanno quindi trovato un accordo anche in punto economico (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi,
autorizzandoli a vivere separati alle condizioni concordate, e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
Quanto alle statuizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore ed in punto economico, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e conformi all'interesse del figlio minore, così come valutato dai Servizi Sociali incaricati e dal Tribunale per i Minorenni.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., dato l'accordo raggiunto.
Nulla deve disporsi in merito all'addebito della separazione a stante la rinuncia Controparte_1
alla domanda da parte del ricorrente, ed alla domanda di un contributo posto a carico del marito per il mantenimento della moglie, stante la rinuncia di quest'ultima.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 1 dicembre 2021 nel Comune di Lass Terrenas
(Repubblica Domenicana), successivamente trascritto in Italia presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Olevano sul IA (SA);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Olevano sul IA (Atto n. 14, Parte II, Serie C, Anno 2022);
3. affida il figlio minore in via super-esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso e conseguente assegnazione a lui della casa coniugale;
4. dispone che il padre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti necessari al minore;
5. dispone che il padre comunichi alla madre, ove ella lo richieda, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del signor;
Pt_1
6. dispone che le visite tra madre e minore avvengano secondo i tempi e le modalità indicate dai
Servizi Sociali e quindi inizialmente in ambiente protetto con eventuale ampliamento a condizione che sia tutelato l'interesse del minore, nonché valutando l'andamento del percorso avviato dalla madre presso il Serd competente;
7. incarica i servizi sociali territorialmente competenti, affinché: - provvedano alla regolamentazione delle visite tra la madre e il figlio in spazio neutro e alla presenza di un operatore, secondo un calendario che verrà predisposto sentiti i genitori e nel rispetto degli impegni e del benessere del figlio minore, autorizzandoli in caso di buon andamento di tale percorso a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione;
- continuino il monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, valutando le condizioni del minore e l'andamento delle visite con la madre;
8. invita i servizi incaricati ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare il ricorrente e il minore, ove necessario, anche evitando la contemporanea presenza delle parti;
9. onera i servizi sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che siano emerse per il minore;
10. pone a carico di l'obbligo di versare al ricorrente entro il giorno 20 di Controparte_1 ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, la somma di € 200, somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, per il mantenimento ordinario indiretto del minore, oltre al 30 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale die Bergamo, di seguito allegato:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti
e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
11. dispone che l'Assegno Unico Universale spetti, come per legge, al padre affidatario del minore;
12. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 da:
( ), assistito e difeso dall'Avv. Paolina CASARI e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina DI FABIO, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Ivana Controparte_1 C.F._2
SCAGLIA, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 28 Parte_1 Controparte_1
maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in data 1 dicembre 2021 Parte_1 Controparte_1
nel Comune di Lass Terrenas (Repubblica Domenicana), successivamente trascritto in Italia presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Olevano Sul IA (SA). Dalla loro unione è nato (1 dicembre 2020). Persona_1
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
separazione personale con addebito a carico della moglie, l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore al padre, con collocamento presso di lui e conseguente assegnazione della casa coniugale, la disciplina da parte del Tribunale del diritto di visita dalla madre al figlio ed un contributo per il mantenimento della prole posto a carico della resistente di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande l'attore ha rappresentato l'abuso da parte della moglie di sostanze alcoliche e stupefacenti e la conseguente assunzione di comportamenti violenti e pericolosi nei confronti suoi e del figlio minore. Proprio a causa di queste condotte, il 7 maggio 2024
[...]
ha sporto denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia nei confronti di Pt_1 Controparte_1
(doc. 5 attore) ed il procedimento penale instauratosi risulta ad oggi ancora in corso.
[...]
Con decreto del 28 maggio 2024 il Tribunale per i Minorenni di Brescia, adito sulla questione, ha incaricato i Servizi Sociali competenti di svolgere degli accertamenti sulle condizioni di vita di
Acquisita la relazione dei Servizi, con Ordinanza resa in data 22 ottobre 2024 il Tribunale Per_1
per i Minorenni ha sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti del Controparte_1
figlio confermando l'incarico ai Servizi. Con Ordinanza n. cronol. 630/2025 del 21 febbraio Per_1
2025 il Tribunale per i Minorenni, preso atto del deposito del ricorso per la separazione personale da parte dell'odierno ricorrente, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice relatore dell'intestato procedimento.
Il 28 aprile 2025 si è costituita nel giudizio per la separazione personale dei coniugi Controparte_1
la quale ha aderito alle domande sullo status, sull'affido prevalente del figlio minore al padre e
[...]
sull'esercizio in forma protetta del diritto di visita della madre alla prole, chiedendo invece di stabilire a carico della madre un assegno di mantenimento in favore del minore pari ad euro 120,00 mensili e di porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento della Sig.ra pari a euro Pt_1 CP_1
350,00 mensili. All'udienza del 28 maggio 2025 il Giudice relatore ha dato atto del raggiungimento di un'intesa di massima sulle condizioni di separazione, con particolare riguardo al regime di affido del figlio e al monitoraggio da parte dei Servizi Sociali. Su invito del Giudice, le parti, volendo chiudere la presente vicenda processuale al fine di tutelare l'interesse del minore, hanno quindi trovato un accordo anche in punto economico (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi,
autorizzandoli a vivere separati alle condizioni concordate, e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
Quanto alle statuizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore ed in punto economico, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e conformi all'interesse del figlio minore, così come valutato dai Servizi Sociali incaricati e dal Tribunale per i Minorenni.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., dato l'accordo raggiunto.
Nulla deve disporsi in merito all'addebito della separazione a stante la rinuncia Controparte_1
alla domanda da parte del ricorrente, ed alla domanda di un contributo posto a carico del marito per il mantenimento della moglie, stante la rinuncia di quest'ultima.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 1 dicembre 2021 nel Comune di Lass Terrenas
(Repubblica Domenicana), successivamente trascritto in Italia presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Olevano sul IA (SA);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Olevano sul IA (Atto n. 14, Parte II, Serie C, Anno 2022);
3. affida il figlio minore in via super-esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso e conseguente assegnazione a lui della casa coniugale;
4. dispone che il padre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti necessari al minore;
5. dispone che il padre comunichi alla madre, ove ella lo richieda, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del signor;
Pt_1
6. dispone che le visite tra madre e minore avvengano secondo i tempi e le modalità indicate dai
Servizi Sociali e quindi inizialmente in ambiente protetto con eventuale ampliamento a condizione che sia tutelato l'interesse del minore, nonché valutando l'andamento del percorso avviato dalla madre presso il Serd competente;
7. incarica i servizi sociali territorialmente competenti, affinché: - provvedano alla regolamentazione delle visite tra la madre e il figlio in spazio neutro e alla presenza di un operatore, secondo un calendario che verrà predisposto sentiti i genitori e nel rispetto degli impegni e del benessere del figlio minore, autorizzandoli in caso di buon andamento di tale percorso a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione;
- continuino il monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, valutando le condizioni del minore e l'andamento delle visite con la madre;
8. invita i servizi incaricati ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare il ricorrente e il minore, ove necessario, anche evitando la contemporanea presenza delle parti;
9. onera i servizi sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che siano emerse per il minore;
10. pone a carico di l'obbligo di versare al ricorrente entro il giorno 20 di Controparte_1 ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, la somma di € 200, somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, per il mantenimento ordinario indiretto del minore, oltre al 30 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale die Bergamo, di seguito allegato:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti
e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
11. dispone che l'Assegno Unico Universale spetti, come per legge, al padre affidatario del minore;
12. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello