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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/05/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
n. 400/2022 r.g. a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 400 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Gorizia, al Parte_1 C.F._1
Corso Verdi n. 68, presso lo studio dell'avv. GALLETTA LUCIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Gorizia, al Corso Verdi n. CP_1 C.F._2
115, presso lo studio dell'avv. OLIVO VALENTINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/03/2024, i procuratori hanno concluso chiedendo congiuntamente recepirsi il seguente accordo raggiunto dalle parti:
- dichiarare la separazione personale tra i coniugi e;
CP_1 Parte_1
1 - i figli minori a saranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre e con assegnazione della casa familiare in favore di quest'ultima;
- salvo diversi e migliori accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori almeno un weekend al mese e due o tre pomeriggi infrasettimanali, con rientro presso la residenza materna entro ora di cena. Nel periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno i giorni dal 24.12 al 26.12, di ogni anno, con un genitore e il Capodanno e il primo dell'anno con l'altro, nel rispetto dell'alternanza. Analogamente, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro. Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori almeno una settimana nel periodo estivo da concordare in anticipo entro il 30 giugno di ogni anno;
- verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 525,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici tenendo conto che percepisce Org_1 CP_1 per intero l'assegno unico per i figli con ripartizione delle spese straordinarie al 50%, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia;
- rinuncia all'assegno di mantenimento in favore del coniuge da parte della ricorrente e accettazione della rinuncia da parte del resistente, tenendo conto dell'assegnazione della casa familiare;
- si impegna a versare la metà delle rate del mutuo gravante sulla casa CP_1
famigliare assegnata alla signora a partire dal mese di marzo 2024 ed a Parte_1
corrispondere alla stessa gli arretrati del mutuo ipotecario non corrisposto, per una somma complessiva pari a € 4.700,00 entro la data del 30 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.4.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 7.4.2010, nel corso del quale sono nati i figli CP_1 Persona_3
(il 25.10.2016) e (l'1.11.2019), ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia della Per_2
separazione personale dei coniugi, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, 1)
l'affidamento esclusivo dei figli minori, con assegnazione della casa familiare sita in Gorizia, alla via Sile n. 9, 2) regolamentare il diritto di visita paterno secondo le modalità e i tempi che proposti dai Servizi Sociali, previo eventuale avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità,
e 3) di porre a carico del resistente un assegno mensile di complessivi € 720,00, di cui € 220,00
2 per il proprio mantenimento ex art. 156 c. 1 c.c. ed € 500,00 per il mantenimento dei minori
(ossia € 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal
Protocollo del Tribunale di Gorizia, con il riconoscimento del diritto a percepire per intero l'assegno unico e universale per i figli.
La ricorrente ha, in particolare, posto a fondamento della domanda di affidamento esclusivo dei minori il comportamento aggressivo del resistente, il quale, a causa del consumo eccessivo di alcool, sarebbe solito infastidirsi, alzando il tono di voce, anche per futili motivi, e a diventare intollerante verso i figli.
Si è costituito nel presente giudizio , il quale, pur aderendo alla domanda di CP_1
separazione e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ha contestato le circostanze poste dalla controparte a fondamento della domanda di affidamento esclusivo e ha chiesto di poter vedere e tenere con sé i figli a weekend alterni e almeno due pomeriggi nelle settimane in cui i minori trascorrono il fine settimana con la madre, con la graduale introduzione dei pernotti, nonché, di contribuire al mantenimento dei minori con il versamento di un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del
Tribunale di Gorizia, con il rigetto dell'avversa domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., in assenza di domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, all'udienza del 21.3.2024, i difensori hanno chiesto congiuntamente recepirsi il seguente accordo raggiunto dalle parti:
- i figli minori a saranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre e con assegnazione della casa familiare in favore di quest'ultima;
3 - salvo diversi e migliori accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori almeno un weekend al mese e due o tre pomeriggi infrasettimanali, con rientro presso la residenza materna entro ora di cena. Nel periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno i giorni dal 24.12 al 26.12, di ogni anno, con un genitore e il Capodanno e il primo dell'anno con l'altro, nel rispetto dell'alternanza. Analogamente, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro. Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori almeno una settimana nel periodo estivo, da concordare in anticipo entro il 30 giugno di ogni anno;
- verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 525,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici tenendo conto che percepisce Org_1 CP_1 per intero l'assegno unico per i figli, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia;
- rinuncia all'assegno di mantenimento in favore del coniuge da parte della ricorrente e accettazione della rinuncia da parte del resistente, tenendo conto dell'assegnazione della casa familiare;
- si impegna a versare la metà delle rate del mutuo gravante sulla casa CP_1
famigliare assegnata alla signora a partire dal mese di marzo 2024 ed a Parte_1
corrispondere alla stessa gli arretrati del mutuo ipotecario non corrisposto, per una somma complessiva pari a € 4.700,00 entro la data del 30 giugno 2024.
Orbene, ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi, nei termini indicati nel dispositivo, perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori, atteso che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non è emersa la prova dell'esistenza di problematiche alcool-correlate del resistente, come emerge dalla relazione pervenuta in data 2.2.2024 dal
Part
.D della competente che ha verificato, in base agli esami ematici, la normalità dei Per_4 parametri epatici e di CDT e l'assenza di segni o sintomi di intossicazione o astinenza da bevande alcoliche. Il resistente è, infine, risultato, negativo alla prova alcolimetrica.
Si dà atto di non aver provveduto all'ascolto dei minori, stante la loro tenera età.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento e dell'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi;
- affida i figli minori a ad entrambi i genitori, con Persona_3 Per_2
4 collocamento prevalente presso la residenza materna;
- assegna la casa familiare sita in Gorizia, alla via Sile n. 9, a;
Parte_1
- dispone, in ordine al diritto di visita paterno, secondo gli accordi raggiunti dalle parti, di cui alla parte motiva, cui si rinvia;
- dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'assegno mensile di € 525,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici con ripartizione delle spese Org_1
straordinarie al 50%, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia;
- prende atto che si è impegnato a versare la metà delle rate del mutuo CP_1
gravante sulla casa familiare assegnata a , a partire dal mese di Parte_1
marzo 2024, e a corrispondere alla stessa gli arretrati del mutuo ipotecario non corrisposto, per una somma complessiva pari a € 4.700,00 entro la data del 30 giugno
2024;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 13, parte 2, Sez. C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 9/05/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 400 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Gorizia, al Parte_1 C.F._1
Corso Verdi n. 68, presso lo studio dell'avv. GALLETTA LUCIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Gorizia, al Corso Verdi n. CP_1 C.F._2
115, presso lo studio dell'avv. OLIVO VALENTINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/03/2024, i procuratori hanno concluso chiedendo congiuntamente recepirsi il seguente accordo raggiunto dalle parti:
- dichiarare la separazione personale tra i coniugi e;
CP_1 Parte_1
1 - i figli minori a saranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre e con assegnazione della casa familiare in favore di quest'ultima;
- salvo diversi e migliori accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori almeno un weekend al mese e due o tre pomeriggi infrasettimanali, con rientro presso la residenza materna entro ora di cena. Nel periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno i giorni dal 24.12 al 26.12, di ogni anno, con un genitore e il Capodanno e il primo dell'anno con l'altro, nel rispetto dell'alternanza. Analogamente, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro. Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori almeno una settimana nel periodo estivo da concordare in anticipo entro il 30 giugno di ogni anno;
- verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 525,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici tenendo conto che percepisce Org_1 CP_1 per intero l'assegno unico per i figli con ripartizione delle spese straordinarie al 50%, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia;
- rinuncia all'assegno di mantenimento in favore del coniuge da parte della ricorrente e accettazione della rinuncia da parte del resistente, tenendo conto dell'assegnazione della casa familiare;
- si impegna a versare la metà delle rate del mutuo gravante sulla casa CP_1
famigliare assegnata alla signora a partire dal mese di marzo 2024 ed a Parte_1
corrispondere alla stessa gli arretrati del mutuo ipotecario non corrisposto, per una somma complessiva pari a € 4.700,00 entro la data del 30 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.4.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 7.4.2010, nel corso del quale sono nati i figli CP_1 Persona_3
(il 25.10.2016) e (l'1.11.2019), ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia della Per_2
separazione personale dei coniugi, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, 1)
l'affidamento esclusivo dei figli minori, con assegnazione della casa familiare sita in Gorizia, alla via Sile n. 9, 2) regolamentare il diritto di visita paterno secondo le modalità e i tempi che proposti dai Servizi Sociali, previo eventuale avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità,
e 3) di porre a carico del resistente un assegno mensile di complessivi € 720,00, di cui € 220,00
2 per il proprio mantenimento ex art. 156 c. 1 c.c. ed € 500,00 per il mantenimento dei minori
(ossia € 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal
Protocollo del Tribunale di Gorizia, con il riconoscimento del diritto a percepire per intero l'assegno unico e universale per i figli.
La ricorrente ha, in particolare, posto a fondamento della domanda di affidamento esclusivo dei minori il comportamento aggressivo del resistente, il quale, a causa del consumo eccessivo di alcool, sarebbe solito infastidirsi, alzando il tono di voce, anche per futili motivi, e a diventare intollerante verso i figli.
Si è costituito nel presente giudizio , il quale, pur aderendo alla domanda di CP_1
separazione e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ha contestato le circostanze poste dalla controparte a fondamento della domanda di affidamento esclusivo e ha chiesto di poter vedere e tenere con sé i figli a weekend alterni e almeno due pomeriggi nelle settimane in cui i minori trascorrono il fine settimana con la madre, con la graduale introduzione dei pernotti, nonché, di contribuire al mantenimento dei minori con il versamento di un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del
Tribunale di Gorizia, con il rigetto dell'avversa domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., in assenza di domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, all'udienza del 21.3.2024, i difensori hanno chiesto congiuntamente recepirsi il seguente accordo raggiunto dalle parti:
- i figli minori a saranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre e con assegnazione della casa familiare in favore di quest'ultima;
3 - salvo diversi e migliori accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori almeno un weekend al mese e due o tre pomeriggi infrasettimanali, con rientro presso la residenza materna entro ora di cena. Nel periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno i giorni dal 24.12 al 26.12, di ogni anno, con un genitore e il Capodanno e il primo dell'anno con l'altro, nel rispetto dell'alternanza. Analogamente, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro. Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori almeno una settimana nel periodo estivo, da concordare in anticipo entro il 30 giugno di ogni anno;
- verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 525,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici tenendo conto che percepisce Org_1 CP_1 per intero l'assegno unico per i figli, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia;
- rinuncia all'assegno di mantenimento in favore del coniuge da parte della ricorrente e accettazione della rinuncia da parte del resistente, tenendo conto dell'assegnazione della casa familiare;
- si impegna a versare la metà delle rate del mutuo gravante sulla casa CP_1
famigliare assegnata alla signora a partire dal mese di marzo 2024 ed a Parte_1
corrispondere alla stessa gli arretrati del mutuo ipotecario non corrisposto, per una somma complessiva pari a € 4.700,00 entro la data del 30 giugno 2024.
Orbene, ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi, nei termini indicati nel dispositivo, perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori, atteso che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non è emersa la prova dell'esistenza di problematiche alcool-correlate del resistente, come emerge dalla relazione pervenuta in data 2.2.2024 dal
Part
.D della competente che ha verificato, in base agli esami ematici, la normalità dei Per_4 parametri epatici e di CDT e l'assenza di segni o sintomi di intossicazione o astinenza da bevande alcoliche. Il resistente è, infine, risultato, negativo alla prova alcolimetrica.
Si dà atto di non aver provveduto all'ascolto dei minori, stante la loro tenera età.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento e dell'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi;
- affida i figli minori a ad entrambi i genitori, con Persona_3 Per_2
4 collocamento prevalente presso la residenza materna;
- assegna la casa familiare sita in Gorizia, alla via Sile n. 9, a;
Parte_1
- dispone, in ordine al diritto di visita paterno, secondo gli accordi raggiunti dalle parti, di cui alla parte motiva, cui si rinvia;
- dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'assegno mensile di € 525,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici con ripartizione delle spese Org_1
straordinarie al 50%, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia;
- prende atto che si è impegnato a versare la metà delle rate del mutuo CP_1
gravante sulla casa familiare assegnata a , a partire dal mese di Parte_1
marzo 2024, e a corrispondere alla stessa gli arretrati del mutuo ipotecario non corrisposto, per una somma complessiva pari a € 4.700,00 entro la data del 30 giugno
2024;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 13, parte 2, Sez. C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 9/05/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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