TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Ennio RICCI Presidente Rel.
Dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
Dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2740 R.G. per l'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del
8.1.25, e vertente
T R A
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Durante, come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Cerreto Sannita alla Via Titerno, n. 11.
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Laudato Controparte_1 C.F._2
e Thomas Rungi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Campolattaro alla Piazza Urbano De Agostini, n. 26.
1 RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8.1.25, da intendersi qui integralmente trascritto;
il P.M. ha concluso come da atto in data 14.1.25.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.9.24 ha chiesto che, a modifica delle condizioni Parte_1
di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Benevento del 22.11.21, il minore Per_1
fosse affidato in via esclusiva alla madre, con obbligo del padre al versamento della somma di Euro
250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Si è costituito il 25.10.24 il resistente, ed ha chiesto la conferma dell'affido condiviso di in via Per_1
riconvenzionale ha avanzato richiesta di risarcimento danni alla pari ad Euro 15.000,00 Parte_1
nonché la corresponsione mensile di Euro 150,00 per ciascun figlio ( e a titolo Per_2 Per_3 Per_1
di mantenimento, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All' udienza dell'8.1.25 le parti hanno raggiunto un accordo sulle modifiche alla disciplina della separazione di cui al decreto di omologa depositato in data 22.11.21.
L'accordo raggiunto non è contrario a norme imperative ed appare conforme agli interessi dei figli
Per_ della coppia, nato il [...], nato il [...], nato il [...], e nata il Per_2 Per_3 Per_1
2.3.16; può dunque essere posto a base della presente decisione.
Atteso l'esito della vertenza, le spese di lite possono essere compensate.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà all'esito del deposito di documentazione relativa alla situazione reddituale aggiornata della parte, come da protocollo.
.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti di con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dispone la modifica delle condizioni di separazione in conformità all'accordo delle parti allegato al verbale dell'udienza dell'8.1.25, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.1.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci
3