Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 2
Anteriormente all'1 gennaio 1995 - data di entrata in vigore, nei rapporti fra Italia e Svizzera, della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con la legge 6 febbraio 1981, n. 42 -, per valutare la validità, nell'ordinamento italiano, della notifica di atti giudiziari nel territorio elvetico occorre riferirsi alla convenzione concernente la procedura civile, firmata a L'Aja l'1 marzo 1954 e resa esecutiva con la legge 3 gennaio 1957, n. 4, la quale, oltre alla modalità "normale" (su domanda del console dello Stato richiedente indirizzata all'autorità designata "ad hoc" dallo Stato richiesto), ammette, non avendo Italia e Svizzera manifestato alcuna opposizione al riguardo, quella postale diretta e quella consolare diretta (senza cioè passare attraverso l'autorità estera designata); ne consegue che tanto l'invio diretto per posta del plico raccomandato, da parte dell'ufficiale giudiziario, al destinatario residente in Svizzera, quanto la notifica diretta da parte del console italiano competente costituiscono, nella vigenza della convenzione del 1954, altrettanti modi consentiti, ai sensi ed ai fini dell'art. 142, terzo comma, cod. proc. civ., di notifica di atti processuali tra Italia e Svizzera.
La valutazione dei caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni legalmente ricavabili dal comportamento della parte (renitenza ingiustificata all'interrogatorio formale nonché alla consulenza immuno - genetica disposta in un giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità naturale), essendo rimessa alla prudenza del giudice, non soggiace al sindacato di legittimità, se esente da vizi logici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V.A. - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI VA FR, elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale, n.204, presso l'Avvocato Alessandro Bozza, che lo rappresenta e difende con l'Avvocato Paolo Faldella, anche disgiuntamente, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GI NZ NA AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia, n. 81, presso l'Avvocato Dario Piccioni, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro Mazzucato, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 652/1999 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 16.6.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.11.2002 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Uditi, per il ricorrente, l'Avvocato Alessandro Bozza e, per il controricorrente, l'Avvocato Matassa, per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il tribunale di Bologna con sentenza depositata il 9.10.1990, accogliendo la domanda proposta da GI NZ NA AR con citazione notificata il 5.4.1993, dichiarò che l'attrice, nata a [...] il [...] da GI OL, è figlia naturale di VA FR HI, convenuto contumace in quel giudizio, odierno ricorrente.
2. - Con sentenza depositata il 16.6.1999, la corte d'appello di Bologna, in conformità alle richieste dell'appellata e del pubblico ministero, rigettò l'impugnazione, proposta dal HI avverso la sentenza del tribunale, e lo condannò al pagamento delle spese del grado, avendo ritenuto infondate la doglianza principale - concernente inesistenza o nullità della notifica, effettuata all'estero, del ricorso introduttivo della procedura di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale - e quella subordinata - riferentesi alla nullità della notifica della citazione in primo grado -, con conseguente nullità degli atti e provvedimenti successivi;
avendo ritenuto infondate, altresì, le doglianze relative al merito della causa, riguardanti la nullità delle deposizioni di alcuni testi e la conseguente non accoglibilità della domanda attorea;
ed avendo, infine, respinto le subordinate istruttorie relative alla richiesta escussione di altri testi ed ammissione di prove documentali. 3. - Avverso tale sentenza il HI propone ricorso per cassazione, ritualmente notificato e depositato, articolato in cinque motivi, illustrati con successiva memoria,, cui resiste NZ NA AR GI mediante controricorso, pure ritualmente notificato e depositato. La difesa del HI ha anche presentato brevi osservazioni scritte, ai sensi dell'articolo 379, u.c., c.p.c., sulle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Col primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'articolo 360, 1^ co., n. 4, c.p.c., nullità della notifica in Svizzera di alcuni atti a lui diretti, per violazione dell'articolo 142, 3^ co., c.p.c., con riferimento alla convenzione stipulata a L'Aja il 15.11.1965, ratificata con legge 6 febbraio 1981, n. 42;
alla convenzione universale postale di Rio de Janeiro del 26.10.1979 (D.P.R. 11 febbraio 1981, n. 358); ed all'accordo di Berna del 2.6.1988 fra Italia e Svizzera.
4.1. - Sostiene, in proposito, il ricorrente che la notifica di detti atti deve considerarsi inesistente o nulla giacché essa non poteva seguire per via postale ne' per via diplomatica, cioè con le modalità effettivamente utilizzate nella specie. Inoltre, la notifica eseguita per il tramite del consolato non sarebbe regolare, mancando la relata da parte del console.
In particolare, la convenzione de L'Aja del 1965 escluderebbe il mezzo postale, a causa di apposita riserva contraria inserita dalla Svizzera all'atto della ratifica;
la convenzione postale di Rio de Janeiro non contemplerebbe le notifiche di atti giudiziari;
l'accordo bilaterale di Berna, unico strumento applicabile data la sua specificità, dispone, infine, che la trasmissione di atti giudiziari ed extra-giudiziari e delle commissioni rogatorie avvenga tra i due Stati, in linea di massima, direttamente fra le autorità designate, ed eccezionalmente per via diplomatica;
quindi, non tramite la posta.
4.2. - La. corte d'appello ha ritenuto che, non avendo il HI, all'epoca, eletto domicilio in Italia ne' nominato un suo procuratore ai sensi dell'articolo 77 c.p.c., le notifiche degli atti introduttivi delle diverse fasi del giudizio erano state correttamente eseguite - in conformità all'articolo 142, 3^ co., stesso codice - nella sua residenza in Basilea, per posta, ai sensi della convenzione postale universale di Rio de Janeiro, cui aderiscono l'Italia e la Svizzera. D'altra parte, secondo la corte di merito, ne' la convenzione de L'Aja del 1965 ne' l'accordo bilaterale italo-svizzero del 1988 escluderebbero il ricorso alla notificazione tramite posta.
4.3. - La censura contenuta in questo motivo di ricorso è infondata.
4.3.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell'articolo 27 delle Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) - norma vigente all'epoca della notificazione degli atti di cui si tratta (19.3.1992, 7.9.1992 e 5.4.1993) sostituita, dopo il 1.9.1995, dall'articolo 12, legge 31 maggio 1995, n. 218 -, la legge regolatrice del processo è quella del luogo in cui esso si svolge. Pertanto, le notificazioni in questo processo, svoltosi in Italia, dirette al convenuto non residente ne' dimorante ne' domiciliato nel territorio dello Stato, dovevano essere eseguite ai sensi dell'art. 142 c.p.c.. Il terzo comma di detta norma stabilisce che le notificazioni si facciano in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali vigenti o dalle disposizioni interne regolanti la procedura diplomatica (articoli 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200). Solo se non è possibile eseguire la notificazione in uno dei modi predetti, si fa ricorso alle modalità stabilite nei primi due commi dello stesso articolo 142 (affissione di copia dell'atto da notificare nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e spedizione di altra copia al destinatario, per posta, in piego raccomandato;
consegna di una terza copia al pubblico ministero, per la consegna alla persona cui è diretta tramite il ministero degli affari esteri).
4.3.2. - L'esame diretto degli atti, cui questa corte di legittimità è tenuta a fronte della denunzia di un error in procedendo (Cass. nn. 10287/1998, 3782/1997, 2113/1995, 5383/1990), consente di stabilire che gli atti rilevanti del giudizio di primo grado furono inoltrati a HI VA FR nel luogo di sua residenza in Basilea (CH), mediante raccomandate con avviso di ricevimento, "ai sensi della convenzione postale universale di Rio de Janeiro a cui la Svizzera ha aderito". Le ricevute corrispettive, consistenti in cartoline di colore rosso redatte nelle lingue ufficiali della suddetta convenzione, recano le date del 19.3.1992, del 7.9.1992 e del 5.4.1993, e la firma del HI (non contestata) nell'apposito spazio riservato al destinatario. Interessa, in particolare, che il ricorrenze ricevette copia dell'atto di citazione, per l'udienza del 23.9.1993 davanti al tribunale, in data 5.4.1993; sicché il giudice istruttore, nel corso della prima udienza, accertata la ritualità della notifica, ne dichiarò la contumacia.
Le tre notificazioni citate sono, quindi, tutte anteriori al 1.1.1995, data a partire dalla quale è entrata in vigore, per la Svizzera, la convenzione fatta a L'Aja il 15.11.1965, sulla comunicazione e notificazione all'estero di atti giudiziari e stragiudiziari in materia civile e commerciale.
Tale convenzione (ratificata dall'Italia il 25.11.1981, con legge 6 febbraio 1981, n. 42, e quindi entrata in vigore per il nostro
Paese, ai sensi dell'articolo 27, 2^ co., della convenzione medesima, il 24.1.1982) fu ratificata dalla Svizzera il 2.11.1994 ed entrò in vigore, per quanto concerne i rapporti fra la Svizzera e gli altri Stati ratificanti, fra cui l'Italia, il 1.1.95. Per questa ragione, nessuna delle sue disposizioni (neppure quella dell'articolo 22, invocata nelle note d'udienza dalla difesa del ricorrente) è applicabile, ai fini previsti dall'articolo 142, 3^ co., c.p.c., nel caso in esame.
4.3.3. - L'Italia e la Svizzera erano peraltro legate, all'epoca, da una precedente convenzione regolante la materia, stipulata a L'Aja il 1.3.1954 (convenzione sulla procedura civile, ratificata con legge 3 gennaio 1957, n. 4), che entrambi gli Stati avevano ratificato senza riserve, rispettivamente in date 11.2.1957 e 6.5.1957; la stessa era entrata in vigore il 12.4.1957 per l'Italia ed il 5.7.1957 per la Svizzera.
A questa convenzione ("convenzione 1954"), pertanto - diversamente da quanto sostiene il ricorrente nelle note d'udienza - occorre riferirsi ratione temporis per valutare la validità, nell'ordinamento italiano, delle notifiche eseguite. Orbene, ai sensi di detta convenzione (articolo primo), le notifiche di atti a persone residenti all'estero si fanno, normalmente, su domanda del console dello Stato richiedente, indirizzata all'autorità designata ad hoc dallo Stato richiesto;
la quale s'incarica della notificazione al destinatario e della restituzione degli atti al console, con relata di notifica. Non era tuttavia impedito agli Stati contraenti di consentire, mediante accordi bilaterali, la comunicazione diretta fra autorità richiedenti ed operanti la notifica, escludendo il canale consolare (quarto comma). Oltre alla suddetta modalità "normale", la convenzione 1954 (articolo 6) ammette altre forme di notifica, riconoscendo espressamente, fra l'altro - e per quanto qui interessa -, la facoltà dell'interessato di eseguire la notifica direttamente al destinatario, per posta (postale diretta), e quella del console di procedere alla notifica senza passare attraverso l'autorità estera designata (consolare diretta): queste facoltà sussistono, se previste da particolari accordi fra gli Stati interessati o in mancanza di opposizione dello Stato sul cui territorio la notifica "diretta" è eseguita;
non è ammessa opposizione (e non occorrono speciali accordi), nel caso dell'agente diplomatico o consolare che notifica direttamente e senza coercizione un atto ad un suo concittadino.
4.3.4. - Allo scopo di agevolare, nei rapporti reciproci, l'esecuzione di notifiche e commissioni rogatorie in materia civile e commerciale, l'Italia e la Svizzera procedettero ad uno scambio di lettere (Berna, 2.6.1988, in G.U., suppl. ordin. al n. 243, del 15.10. 1988) con cui, riferendosi esplicitamente alla convenzione consolare del 22.7.1868, al relativo protocollo del 1.6.1869 ed alla suddetta convenzione sulla procedura civile del 1954, stabilirono che la trasmissione di tali atti fosse fatta, di solito ("en regle generale"), direttamente fra le autorità appositamente e contestualmente designate. Fu anche mantenuta la possibilità di ricorrere, in linea eccezionale, alla via diplomatica (ben diversa da quella consolare, trattata al punto precedente). Nulla fu stabilito riguardo alle facoltà, previste dall'articolo 6 della convenzione 1954, di eseguire le notifiche dirette, postali o consolari, di cui al punto precedente.
All'epoca (2.6.1988), l'Italia era già vincolata dalla citata convenzione del 1965, ma non lo era ancora la Svizzera (che l'avrebbe ratificata sei anni più tardi, con diverse riserve);
l'accordo di Berna, tuttavia, sarebbe rimasto in vigore (salvo diversa decisione dei due Stati contraenti) anche successivamente a detta ratifica, grazie al disposto dell'articolo 24 della citata convenzione 1965, per cui gli accordi addizionali alle convenzioni precedenti (1905 e 1954), conclusi fra singoli Stati, continuano ad applicarsi, se non è da essi diversamente stabilito. 4.4. - Delle premesse, svolte ai punti precedenti, si ricavano due conclusioni, utili per la soluzione del caso concreto:
- in primo luogo, si rileva che, all'epoca (anni 1992 e 1993) della notifica degli atti di cui si discute in questo giudizio, era possibile, ed anzi agevole, eseguire sul territorio elvetico le notificazioni di atti giudiziari e stragiudiziari, in materia civile e commerciale, con modalità consentite da convenzioni internazionali (convenzione multilaterale del 1954, che entrambi gli Stati avevano ratificato senza riserve, e scambio di lettere del 1988). In applicazione del terzo comma dell'articolo 142 c.p.c., esclusa la possibilità di effettuare le notifiche ai sensi dei primi due commi, queste dovevano quindi essere eseguite "in uno dei modi" consentiti da dette convenzioni;
- in secondo luogo, non avendo i due Stati, pur ricorrendone l'opportunità all'atto dello scambio di lettere del 2.6.1988, manifestato alcuna opposizione (ai sensi dell'art. 6, 2^ co., convenzione 1954) alle notificazioni in forma diretta, fra cui quella postale, sul proprio territorio, deve intendersi che questa modalità di notifica era ammessa - accanto ad altre modalità, pure consentite, od anche preferite, da detti strumenti internazionali -, nei rapporti fra Italia e Svizzera, durante il periodo in cui furono eseguite le notifiche che interessano.
L'accordo raggiunto mediante scambio di note nel 1988 non esprimeva affatto, in ogni caso, l'intenzione dei due Stati di limitare, nelle loro reciproche relazioni, la portata della convenzione 1954;
bensì, in modo esplicito, quella di dare attuazione alle clausole contenuta negli articoli primo, 4^ co., e 9, 4^ co., di detta convenzione i quali, con identica formula ("Les dispositions qui precedent ne s'opposent pas a ce que deux Etats contractants s'entendent"), volevano appunto favorire le intese bilaterali, "pour admettre ...
entre leurs autorites respectives" la trasmissione diretta delle notifiche o delle rogatorie.
Nessuno specifico accordo occorreva, invece, per consentire la notifica diretta, per posta, sul territorio dell'altro Stato, essendo sufficiente la non opposizione di quest'ultimo (art. 6, ult. co., convenzione 1954).
4.5. - A tali conclusioni consegue, ulteriormente, che tanto l'invio diretto per posta del plico raccomandato, da parte dell'ufficiale giudiziario, al destinatario residente in Svizzera (art. 6, primo comma, n. 1, convenzione 1954) quanto la notifica diretta al connazionale da parte del console italiano competente (primo comma, n. 3, e secondo comma, stesso articolo), benché non contemplati espressamente nell'accordo bilaterale del 1988, costituivano, all'epoca, altrettanti modi convenzionalmente consentiti, ai sensi ed ai fini dell'articolo 142, 3^ co., c.p.c., di notifica di atti processuali fra Italia e Svizzera.
Tali modalità sono state, dunque, correttamente utilizzate nella fattispecie: la prima, per la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi;
la seconda, per l'invio di verbali di udienza concernenti incombenze istruttorie.
4.6. - Per l'invio dei plichi postali raccomandati, con avviso di ricevimento, sono state osservate, nel caso, le disposizioni contenute nella convenzione dell'Unione Postale Universale (Constitution de l'Union Postale Universelle, Vienna, 10.7.1964, coi protocolli addizionali di Tokyo 1969, Losanna 1974, Rio de Janeiro 1979 - cui si riferisce il D.P.R. 11 febbraio 1981, n. 358, in G.U. 11.7.1981, n. 189 - e Amburgo 1984). Tale convenzione, in vigore tra Italia e Svizzera, non si riferisce direttamente alla notificazione di atti giudiziari all'estero, giacché l'Unione "ha lo scopo di assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali e di favorire, in questo campo, lo sviluppo della collaborazione internazionale" (articolo 1, co. 2).
Essa, pertanto, non reca ulteriori modalità di notifica, bensì le disposizioni per l'avvio e la consegna dei pieghi postali all'estero;
compresi, evidentemente, quelli che, secondo la legge applicabile nello Stato in cui si svolge il processo (articolo 27, preleggi, e, dopo il 1.9.1995, articolo 12, legge 31 maggio 1995, n. 218), contengono atti la cui consegna a mezzo della posta costituisce valida notificazione.
4.7. - Si deve precisare infine, riguardo al motivo di ricorso in esame:
- che le notifiche del verbale d'udienza 30.9.1993 (con cui il giudice istruttore del tribunale di Bologna ammise, fra l'altro, l'interrogatorio del convenuto) e del verbale d'udienza 3.3.1994 (in cui fu ammessa la prova immuno-ematologica) furono ritualmente eseguite tramite il consolato generale d'Italia in Basilea, e che l'esito favorevole di tali notifiche fu comunicato con lettere di detto consolato in date 2.3.1994 e 15.4.1994. L'avviso d'inizio delle operazioni peritali, fissato al 9.5.1995, ore 18,30, fu comunicato direttamente all'interessato con lettera in data 29.4.1995, spedita mediante raccomandata 2.5.1995, consegnata al destinatario il 4.5.1995, come risulta dall'avviso di ricevimento internazionale. Un ulteriore invito a sottoporsi alle prove immuno-ematologiche, per il 2.10.1995, fu comunicato al HI con raccomandata spedita il 20 e ricevuta il 22.9.1995;
- che le notifiche eseguite tramite il competente consolato non costituiscono utilizzazione della "via diplomatica" (richiamata dal terzo comma dell'articolo primo della convenzione del 1954, ed ammessa "eccezionalmente" dall'accordo italo-svizzero del 1988), bensì attuazione della modalità di notifica prevista dall'art. 6, 1^ co., n. 3, della convenzione 1954; modalità non esclusa dal menzionato accordo bilaterale ne', peraltro, escludibile, essendo stato l'atto notificato, senza coercizione, ad un cittadino dello Stato richiedente (art.6, cit., 2^ co., u.p.).
4.8. - Le notifiche degli atti suddetti sono, dunque, tutte regolari ed il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato, confermandosi sul punto il giudizio della corte territoriale, ma correggendone, ai sensi dell'articolo 384, 2^ co., u.p., c.p.c., parzialmente la motivazione, nel senso che la convenzione applicabile, per le ragioni esposte ai precedenti punti 4.3.2, 4.3.3, è quella stipulata a L'Aja il 1.3.1954 (non invece quella conclusa pure a L'Aja il 15.11.1965, ratificata dalla Svizzera soltanto il 2.11.1994 - cioè in epoca posteriore a quella che interessa - con significative riserve).
5. - Col secondo motivo il ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione (articolo 360, 1^ co., n.5, c.p.c.) in ordine alla valutazione delle prove testimoniali espletate, anche con riferimento all'art. 269, ultimo comma, c.c., ed alla mancata ammissione di prove orali da lui dedotte in appello, relative alla exceptio plurium concubentium.
La censura è inammissibile.
La corte bolognese ha adeguatamente esposto le ragioni del proprio convincimento, riguardo al risultato favorevole alla tesi attorea - delle prove orali esperite in primo grado, nonostante la debita esclusione di alcune testimonianze a causa della mancata indicazione rituale dei testi. Le testimonianze valide, ritenute motivatamente attendibili e passate in rassegna nella sentenza, sono idonee e sufficienti, secondo la corte di merito, per confermare l'affermazione di GI OL, che HI VA FR è il padre di GI NZ NA AR, perché all'epoca ella aveva avuto rapporti sessuali solo con lui, suo fidanzato. Tale giudizio, adeguatamente motivato, è insuscettibile di riesame nel merito in questa sede. Non sussistono, peraltro, le incongruenze logiche - asseritamente non rilevate dalla sentenza impugnata - interne alla deposizione di GI OL (trascritta nel ricorso insieme coi capitoli di prova) o relative alla deposizione, pure trascritta, di altro teste (Caminsuli).
Infatti, la circostanza ricavabile dalla testimonianza GI, che il suo "fidanzamento" col HI risaliva a quando essi erano appena adolescenti, non può essere collocata, per nozioni di comune esperienza, nel novero delle assurdità; così anche il fatto, riferito dal teste Caminsuli, che la GI, aspirante reginetta di bellezza e cantante, fosse accompagnata pubblicamente da un "pigmalione e fidanzato" nell'estate del 1955, non costituisce, di per sè, circostanza idonea a contrastare, con assolutezza logica, l'esclusività dei rapporti carnali col HI e l'attribuzione del concepimento a quest'ultimo, riguardo alla nascita della bambina verificatasi il 12.10.1956. Per le stesse ragioni, sono state motivatamente ritenute ininfluenti, da parte dei giudici di merito, le ulteriori deduzioni istruttorie dell'appellante, vertenti sulle medesime circostanze.
6. - Gli ulteriori tre motivi di ricorso - con cui viene dedotta omessa e insufficiente motivazione, circa il convincimento che la corte d'appello ricava dalla mancata presentazione del HI per sottoporsi alla prova immuno-ematologica (articolo 118 c.p.c.) e per rispondere all'interrogatorio (articolo 232 c.p.c.); e violazione di legge, con riferimento agli articoli 2697 c.c. (inversione dell'onere della prova) e 2727-2729 c.c. (mancanza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni ammesse dal giudice di merito - possono essere trattati in unico contesto, stante la loro connessione.
Le censure contenute in tali motivi di ricorso sono tutte inammissibili.
La corte bolognese, infatti, ha logicamente ed adeguatamente motivato il proprio convincimento, applicando correttamente le norme sopra citate.
Riguardo alle presunzioni giuridicamente ricavabili dalla mancata presentazione del convenuto appellante, per rispondere all'interrogatorio deferitogli e per sottoporsi alle indagini peritali ammesse, la sentenza impugnata precisa che "il HI pur avendo ricevuto rituale notifica dell'ordinanza ammissiva della indagine immuno-genetica e dell'inizio delle operazioni peritali ... non si è mai presentato, senza addurre alcuna giustificazione, impedendo così l'espletamento dell'indagine...... Da ultimo è da rilevare che il HI non si è presentato, senza giustificato motivo, a rendere l'interrogatorio formale deferitogli sui fatti di causa, pur avendo ricevuto rituale notifica".
Quanto alla ritualità della notifica degli atti, effettivamente ricevuti dal HI, con cui erano disposti i suddetti incombenti istruttori, si richiama qui quanto esposto sopra, al punto 4 e, in particolare, al punto 4.7.
La valutazione dei caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni legalmente ricavabili dal comportamento della parte (renitenza ingiustificata all'interrogatorio formale ed alla consulenza tecnica immuno-genetica), essendo rimessa alla prudenza del giudice (articoli 116 c.p.c. - 2729 c.c.), non soggiace al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici (fra le molte, Cass. nn. 11916/2001, 1404/2001, 12422/ 2000, 13001/2000, 2700/1997). Nella specie, la corte bolognese ha ritenuto e mostrato in sentenza che, "alla luce delle circostanze acquisite ed esposte" - vale a dire, la ritualità di tutte le notifiche ed il portato della prova testimoniale esperita - il suddetto comportamento renitente del HI "deve ritenersi come ammissione dei fatti dedotti". Il che appare perfettamente logico. Quanto alla dedotta inversione dell'onere della prova - per avere la corte di merito asserito in sentenza che l'appellante neppure aveva affermato, durante il giudizio d'appello, di volersi sottoporre a prova immuno-genetica - si osserva che tale notazione, inserita dopo le considerazioni sull'indizio grave ricavabile dal precedente comportamento omissivo della parte, è in sostanza un obiter dictum, tendente a corroborare le ragioni del convincimento del giudice sul fatto della paternità. Pur essendo evidente, infatti, che l'onere della prova incombe all'attore nel giudizio di dichiarazione giudiziale della paternità, nulla esclude che la controparte abbia interesse - quando ritiene di non essere il padre - a sollecitare l'ammissione di un mezzo di prova, come la consulenza tecnica, che può essere disposto anche dal giudice, d'ufficio (articoli 115, 117, 191 c.p.c.; cfr. Cass. nn. 2541/1999, 12416/1995, 10972/1994).
7. - Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, fanno carico al soccombente.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003