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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/04/2024, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 21481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21481/2023 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in PIAZZALE SAN GABRIELE DI GORIZIA N. 177/BIS 10134
TORINO presso lo studio dell'avv. MAIENZA EMILIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 21/02/1993. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati due figli, di cui la minore non ancora economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 11/12/2023, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA, stante la Collocazione Abitativa della figlia , la Casa Coniugale/Familare -con Per_1
l'uso dei mobili, degli arredi e delle suppellettili ivi insistenti - alla GNa che Parte_2
l'abiterà con la figlia e relativamente alla quale la medesima GNa Per_1 Parte_2 conduttrice, ne sopporterà, per l'intero ed in via esclusiva, i relativi Costi e Oneri, tanto ordinari quanto straordinari. Il GN se ne è già allontanato definitivamente, asportando i propri effetti Parte_1
personali;
DISPONE, dato atto che, a tutt'oggi, il GN ha sempre fatto fronte ai propri Obblighi, Parte_1
che lo stesso continui a contribuire al mantenimento della figlia -non ancora autosufficiente - Per_1 mediante il versamento dell'Assegno Periodico Mensile di di €. 500,00 (EuroCinqueCento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli Indici da versarsi, mediante Bonifico Bancario, a Org_1
mani della GNa entro il giorno cinque di ciascun mese, sino al raggiungimento Parte_2
pagina 2 di 3 dell'autosufficienza economica della figlia , al 50% delle Spese Scolastiche/ Per_1 Per_2
Universitarie Ordinarie e le Spese Mediche non mutuabili e/o non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale che si renderanno necessarie per la figlia medesima, come da Protocollo di Intesa fra
Magistrati e Avvocati di Torino del 15 marzo 2016, da ritenersi parte integrante del presente ricorso ed al quale i ricorrenti espressamente si richiamano;
DÀ ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, RINUNCIANO reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento;
DÀ ATTO che per quanto rilevante, i coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente;
DÀ ATTO che le spese per il presente procedimento sono a carico del solo GN . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/04/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21481/2023 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in PIAZZALE SAN GABRIELE DI GORIZIA N. 177/BIS 10134
TORINO presso lo studio dell'avv. MAIENZA EMILIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 21/02/1993. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati due figli, di cui la minore non ancora economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 11/12/2023, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA, stante la Collocazione Abitativa della figlia , la Casa Coniugale/Familare -con Per_1
l'uso dei mobili, degli arredi e delle suppellettili ivi insistenti - alla GNa che Parte_2
l'abiterà con la figlia e relativamente alla quale la medesima GNa Per_1 Parte_2 conduttrice, ne sopporterà, per l'intero ed in via esclusiva, i relativi Costi e Oneri, tanto ordinari quanto straordinari. Il GN se ne è già allontanato definitivamente, asportando i propri effetti Parte_1
personali;
DISPONE, dato atto che, a tutt'oggi, il GN ha sempre fatto fronte ai propri Obblighi, Parte_1
che lo stesso continui a contribuire al mantenimento della figlia -non ancora autosufficiente - Per_1 mediante il versamento dell'Assegno Periodico Mensile di di €. 500,00 (EuroCinqueCento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli Indici da versarsi, mediante Bonifico Bancario, a Org_1
mani della GNa entro il giorno cinque di ciascun mese, sino al raggiungimento Parte_2
pagina 2 di 3 dell'autosufficienza economica della figlia , al 50% delle Spese Scolastiche/ Per_1 Per_2
Universitarie Ordinarie e le Spese Mediche non mutuabili e/o non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale che si renderanno necessarie per la figlia medesima, come da Protocollo di Intesa fra
Magistrati e Avvocati di Torino del 15 marzo 2016, da ritenersi parte integrante del presente ricorso ed al quale i ricorrenti espressamente si richiamano;
DÀ ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, RINUNCIANO reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento;
DÀ ATTO che per quanto rilevante, i coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente;
DÀ ATTO che le spese per il presente procedimento sono a carico del solo GN . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/04/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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