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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/02/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 11237/ 2021 R.G.
T R A
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Napolitano e dall'Avv. Rita Napolitano, come da procura in atti;
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t.,, rapp.ti e difesi come in atti
Resistenti
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti dei resistenti esponendo quanto segue:
- di aver prestato servizio quale collaboratrice scolastica presso l'Istituto Scolastico “Domenico
Martuscelli” di Napoli dal 20/09/1982 al 30/08/2017;
- di aver richiesto, nel 2016, all Controparte_5 di partecipare al concorso per soli titoli per l'accesso nei
[...] ruoli della Scuola statale con il profilo di Collaboratore scolastico, indetto con nota prot.n.
1 4521/u DEL 23/03/2016, e che l'Amministrazione dell'istruzione la escludeva in quanto considerava non equiparabile allo statale il servizio dalla medesima prestato presso l'Istituto
“D. Martuscelli” di Napoli;
- di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli, a seguito dell'impugnazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale con ricorso ex art 700 cpc, il provvedimento n. 29591/2016, non appellato nei termini dalla P.A. resistente, con il quale si disponeva la piena equiparabilità del servizio prestato presso l'Istituto Scolastico “Domenico Martuscelli” di Napoli a quello statale;
- di essere stata inserita, in esecuzione del giudicato, nella Graduatoria Provinciale, ed in seguito assunta a tempo indeterminato quale collaboratrice scolastico presso l' Controparte_4
di con contratto stipulato il 1.9.2017;
[...] Controparte_4 CP_4
- di non aver ricevuto in fase di ricostruzione di carriera il riconoscimento del servizio prestato presso l'Istituto Scolastico “Domenico Martuscelli” di Napoli, e che in particolare l'
[...]
di emetteva decreto del 02/04/2021, prot. n. 3224, Controparte_4 CP_4 precisando che tale riconoscimento non potesse avvenire in quanto nel provvedimento n.
29591/2016 del Tribunale di Napoli non risultava che il servizio prestato presso l'ente
Martuscelli potesse essere utile anche ai fini del riconoscimento dei miglioramenti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera.
Tanto premesso, la ricorrente, ha esposto le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero periodo di servizio preruolo svolto in qualità di collaboratrice scolastica presso l'Istituto “Martuscelli” di Napoli dal
20/09/1982 al 30/08/2017 ai fini della ricostruzione di carriera con effetti giuridici ed economici in ossequio al principio di non discriminazione fra preruolo e servizio di ruolo sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE;
2) Condannare per l'effetto le amministrazioni resistenti in solido o chi di ragione fra le stesse al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto a seguito della corretta ricostruzione di carriera determinata come richiesto nel punto 1) che precede, oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo, nella misura che si quantificherà in separato giudizio o in quella che si vorrà determinare anche a mezzo CTU tecnico contabile che sin da ora si richiede;
3) Condannare le amministrazioni resistenti in solido o chi di ragione fra le stesse al pagamento degli onorari e delle spese di lite in favore dei sottoscritti legali antistatari e con ogni altro conseguenziale effetto di legge.
2 Con memoria depositata il 5.5.2022 si sono costituiti in giudizio i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso, come da memoria in atti.
Rinviata la causa per la decisione, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 19.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa è decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
In primis, si evidenzia che il thema decidendum del presente giudizio è agevolmente individuabile e si risolve nell'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio in ragione del riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso l'Istituto “D. Martuscelli” di Napoli, ai fini della ricostruzione della carriera e del riconoscimento delle conseguenti differenze retributive.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria pretesa l'idoneità del provvedimento n.
29591/2016 del Tribunale di Napoli, con il quale si accertava l'assimilabilità del servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente a quello statale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali definitive,
a esplicare effetti di giudicato precisando che l'omesso riconoscimento da parte dell'amministrazione resistente dell'anzianità maturata prima dell'immissione in ruolo rappresenterebbe violazione dello stesso, oltre che l' applicazione al caso di specie della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 allegato alla direttiva del consiglio europeo del 28.6.1999 n.
1999/770/ce.
Quanto alla prima censura relativa alla violazione di giudicato, l'odierno giudicante precisa che il provvedimento invocato da parte ricorrente è un'ordinanza emessa dalla Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, nell'ambito di un procedimento cautelare.
Sul punto deve evidenziarsi che il provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c., e di conseguenza il provvedimento che decide il reclamo sullo stesso, non ricade nella categoria dei provvedimenti equiparati al giudicato.
Si tratta, invero, di decisione interinale, ontologicamente inidonea ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale (cfr. in termini ex multis Cass. sez. Lav.
10840/2014, Cass. sez. un. 21579/2011).
Né ha rilevanza che gli effetti del provvedimento cautelare azionato non abbiano una scadenza predeterminata, non potendo ritenersi che la novella del procedimento di cui D.L. 14 marzo 2005, n.
35 convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80 - in base alla quale (art. 669 octies c.p.c.) ai provvedimenti di urgenza emessi a norma dell'art. 700 c.p.c. non si applicano le disposizioni dell'art. 669 novies c.p.c., comma 1, sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare per il mancato inizio tempestivo del procedimento di merito o per l'estinzione di quello eventualmente
3 avviato - abbia inciso sulla natura del provvedimento cautelare. Ciò perché gli effetti del provvedimento ex art. 700 c.p.c., seppur soggetti ad un principio cd. di “strumentalità attenuata”, rimangono comunque provvisori, in quanto eliminabili o riformabili all'esito del giudizio a cognizione piena, che ciascuna parte può sempre iniziare ex art. 669 octies, comma 6, c.p.c..
Così si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di specificare che
“il provvedimento emesso "ante causam", in sede di procedura d'urgenza, di cui all'art.700 del codice di rito civile è del tutto inidoneo - sia che accolga, sia che rigetti l'istanza - ad assumere valenza di giudicato tra le parti, del tutto irrilevante risultando, all'uopo, la circostanza che il giudice, prima di emettere il provvedimento stesso, abbia svolto approfondite indagini funzionali all'accertamento dell'esistenza del diritto, dichiarandolo sussistente (o meno), poiché in tal caso la relativa declaratoria
è pur sempre espressa in sede di cognizione sommaria e nell'ambito di quell'indagine sul "fumus boni iuris" propedeutica alla concessione dell'invocata misura cautelare” (Cassazione, Sezioni Unite, n.
3124 del 2011).
La mancanza di definitività della pronuncia, quindi, impedisce di identificare l'ordinanza cautelare come un “provvedimento equiparato al giudicato”, provvedimento che corrisponde ad una statuizione immutabile su di una determinata situazione giuridica. Corollario di tali principi è che l'autorità di tale provvedimento, così come del resto specificamente previsto dall'art. 669 octies, comma 8, c.p.c.,
“non è invocabile in un diverso processo”, tanto che viene riservata al giudice cautelare anche la fase esecutiva dello stesso, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., laddove questo prevede che “l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione”. Tali principi sono di recente stati confermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che “la tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - potendo risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico” (Cassazione civile, n. 24939 del 2019).
Invece, con riferimento alla prospettazione di applicazione al caso di specie della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 allegato alla direttiva del consiglio europeo del 28.6.1999 n. 1999/770/ce, si espone quanto segue.
4 Nel settore scolastico, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo ai fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, prevede che
“ 1 Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; “4.4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Dunque, la clausola richiamata riguarda coloro che sono assunti a tempo determinato e pertanto non può trovare applicazione al caso in esame, ove il ricorrente ha lavorato a tempo indeterminato nella fase pre-ruolo.
Tuttavia, si precisa che l'istante ha prestato servizio a tempo indeterminato presso l'Istituto Scolastico
“Domenico Martuscelli” di Napoli e che tale istituto con regio decreto-legge del 16 agosto 1926, n.
1780, è stato sottoposto alla vigilanza del Pubblica . Controparte_6 CP_1
In particola l'Istituto Martuscelli rientra nella categoria dei cosiddetti enti strumentali attraverso i quali lo Stato persegue gli scopi istituzionali dell'educazione e dell'istruzione che gli sono propri.
Ciò premesso, non vi è motivo per non ritenere valutabile il servizio prestato nella fase pre ruolo.
In conclusione, per quanto fin qui esposto, deve essere affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera, con effetti giuridici ed economici, dell'intero periodo di servizio svolto in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto “Domenico
Martuscelli” di Napoli, con seguente diritto alle differenze economiche tra quanto avrebbe dovuto ricevere per effetto della corretta ricostruzione della carriera e quanto percepito, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero periodo di servizio di pre-ruolo svolto in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto
“Martuscelli” di Napoli dal 20/09/1982 al 30/08/2017 ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera;
5 b) condanna le amministrazioni convenute al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive maturate e non corrisposte in virtù dell'effettivo ed integrale computo dell'anzianità di cui al punto a) che precede con interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
somme da determinarsi in separato giudizio;
c) condanna le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento delle spese liquidate in euro
2.224,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Aversa, 28/02/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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