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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13505/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/11/2024 da
IG.ra , nata in [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 cittadina cinese, residente a [...] con l'Avv. Giuseppe M. Schiavello, presso il quale ha eletto domicilio telematico e
IG. , nato in [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 C.F._2 cittadino cinese, residente a [...], con l'Avv. Giuseppe M. Schiavello, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano (MI) il 15/10/2012 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, Atto N. 1608 parte 1 – anno 2012, in separazione dei beni.
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] residente a [...]
Tulipani n. 2/A; cod. fisc.: cittadina CINESE (CHN) e C.F._3 Parte_3
, nato a [...] il [...] residente a [...]; cod. fisc.:
[...]
, cittadina CINESE (CHN) C.F._4
pagina 1 di 5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/11/2024 ed integrato in data 19/2/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi IG. e IG.ra non sono proprietari di alcun immobile e la Parte_2 Parte_1 casa familiare è sita in Milano Via Dei Tulipani n.2/A – 20146 , già in locazione con contratto Parte intestato al sig. .
2) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Parte_3 genitori.
3) La collocazione prevalente dei figli minori sarà presso il padre, il quale dichiara di aver dato disdetta per il contratto di locazione in essere per la casa di Via Dei Tulipani, si obbliga a comunicare alla madre, per iscritto e senza indugio, il nuovo indirizzo di residenza dei minori, entro e non oltre 5 giorni dalla stipula del nuovo contratto di locazione.
4) La casa familiare attualmente sita a Milano Via Dei Tulipani n.2/A resterà ad uso esclusivo del sig. Part Parte e dei figli minori, sino alla data della dichiarata disdetta;
successivamente il sig. si impegna a fissare la nuova casa familiare nel Comune di Milano e/o in Comune limitrofo;
5) La madre potrà vedere e tenere con sé i figli:
• ogni quindici giorni, dal venerdì sera alle ore 20,00 alla domenica sera alle ore 22,00
• nella settimana non assegnataria la madre terrà con sé i figli due sere per cenare dalle 18,00 sino alle 22,00;
• nella settimana assegnataria la madre terrà con sé i figli due sere per cenare dalle 18,00 sino alle 22,00, il preleverà dall'abitazione del padre e li ri-accompagnerà;
- con riferimento al periodo estivo, la madre potrà tenere con sé i figli minori per dieci giorni consecutivi comunicando al padre entro il mese di maggio la disponibilità in tal senso;
- in merito alle Festività Natalizie, i figli minori trascorreranno con un genitore il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, il tutto ad anni alterni;
Per l'anno 2024 i figli minori trascorreranno il periodo 24 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal
31 dicembre al 6 gennaio con la madre.
- durante le festività del giorno di Pasqua e TT i figli resteranno con i genitori ad anni alterni ed i restanti giorni di festa/vacanze resteranno con il padre;
Tutto ciò, fatti salvi gli accordi che medio tempore, al bisogno, i due genitori prenderanno per iscritto in maniera autonoma e condivisa;
6) la madre provvederà a versa al padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, entro il giorno 15 di ciascun mese ad in via anticipata, la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili, cioè
150,00 per ciascun figlio, sino a che gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, il suddetto importo non sarà da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Con riferimento riferimento al mantenimento della madre(=300,00/mese per i due figli), lo stesso sarà corrisposto solo e solamente sé, la madre avrà un contratto di lavoro, in caso contrario nessun contributo mensile verrà versato. Nel periodo di disoccupazione delle madre, il mantenimento è quindi sospeso e nulla spetta al padre per tali periodi. La madre provvederà a versare il mantenimento solamente nei mesi in pagina 2 di 5 cui risulta occupata con contratto di lavoro.
La madre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) i coniugi dichiarano che, per ogni altra questione di natura patrimoniale non espressamente richiamata dai punti che precedono, essi non avranno più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e/o ragione.
8) i coniugi di scambiano autorizzazione reciproca per il rilascio e/o rinnovo di documenti di identità e passaporto e/o altri documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione sugli stessi dei figli minori;
9) i coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, (libero ciascuno di loro di fissare la rispettiva residenze ove lo riterrà opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi tempestivamente il cambio di residenza e/o di domicilio, nonché di fornire adeguati numeri o recapiti telefonici ai fini di pagina 3 di 5 reciprocamente comunicare).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e IG.ra che Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio in Milano il 15/10/2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 4 di 5 Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 5 di 5