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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 108/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 17.01.2024, al n. 108 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 609/2023 del Tribunale di Grosseto, emessa il 29.06.2023 e pubblicata il 05.07.2023, nell'ambito del procedimento n.
1329/2016; promossa da
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante Sig.ra (c.f. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Brocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siena, Viale Vittorio Emanuele II n. 28, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Monica Tocci (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio in Grosseto, via Filippo Corridoni n. 26, giusta procura in atti;
APPELLATO
all'udienza del 21/10/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. in forza di decreto ingiuntivo n. 871/2014 (R.G. Parte_1
n.1587/2014) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 14.07.2014 per la somma complessiva di €. 178.273,66, oltre interessi moratori, assoggettava a pignoramento immobiliare l'immobile sito in Grosseto via Trento n. 49, di proprietà per ½ del Notaio Dott.
. Controparte_1
proponeva opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c. avverso la Controparte_1 suddetta procedura esecutiva, iscritta al n. R.G. 55/2015, chiedendone la sospensione in ragione dell'anteriorità della trascrizione di un atto di destinazione ex art. 2645 ter c.p.c. sul bene pignorato rispetto alla trascrizione dell'atto di pignoramento.
La richiesta veniva accolta dal GE con ordinanza comunicata in data 03.02.2016. introduceva il merito dell'opposizione all'esecuzione domandandone il rigetto Parte_1 alla luce della nullità e dell'inefficacia dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.p.c.; chiedeva, in particolare, che venisse accertata l'inidoneità dell'atto a produrre l'effetto segregativo, trattandosi di un atto di auto-destinazione unilaterale, giacché alcun trasferimento di proprietà dei beni era stato disposto in favore dei beneficiari, nonché in quanto l'atto di destinazione era stato posto in essere con il solo fine di sottrare l'intero patrimonio dell'odierno convenuto alla garanzia dei creditori ex art. 2740 c.c.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea sia in ragione Controparte_1 dell'opponibilità al creditore attore dell'atto di destinazione trascritto in data anteriore all'atto di pignoramento e della finalità sottesa diretta a garantire ai figli “una vita più che dignitosa”, finalità ben esplicitata nell'atto dispositivo e prevalente rispetto alla tutela del ceto creditorio. Inoltre, parte convenuta rilevava l'insussistenza di un credito anteriore alla trascrizione dell'atto di destinazione e certo, nonché dell'estraneità dello stesso dallo scopo dell'atto di destinazione;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione proposta.
All'udienza del 20.7.2016 chiedeva disporsi la sospensione del giudizio Controparte_1 ex art. 295 c.p.c. segnalando la pendenza tra le medesime parti altra causa volta all'accertamento del credito intimato da parte attrice.
Ritenuto insussistente il rapporto di pregiudizialità tecnica per diversità di petitum tra il giudizio di opposizione all'esecuzione e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il
Tribunale non accoglieva l'istanza di sospensione e, con sentenza n. 609/2023 pubblicata il 05.07.2023, rigettava la domanda spiegata dalla odierna appellante compensando le spese tra le parti. II. Con atto di citazione notificato in data 17.01.2024, proponeva appello Parte_1 avverso la citata sentenza, deducendo la carenza di motivazione e omessa valutazione delle prove/eccezioni/circostanze introdotte nel giudizio di primo grado, la nullità del vincolo di destinazione ex artt. 1418 e 1343 c.c., la nullità del vincolo di destinazione ex artt. 1362 e
1414 c.c., l'impossibilità di azionare i rimedi previsti dall'art. 2901 c.c. e dall'art. 2929 bis c.c. nonché la violazione del principio iura novit curia e l'omessa valutazione della domanda di inefficacia.
Sulla base di tali motivi chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità nei suoi confronti dell'atto di destinazione del 20.12.2013, conseguentemente dichiarando il diritto della Pt_1 di procedere nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. r.g. 55/15 del Tribunale di
[...]
Grosseto, previa revoca della sospensione dell'esecuzione; in via subordinata, in applicazione del principio iura novit curia, chiedeva che la domanda giudiziale venisse riqualificata e che venisse conseguentemente disposta la revocatoria dell'atto di destinazione del 20.12.2013, dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio ai sensi dell'art. 2901 c.c., conseguentemente dichiarando il diritto della di procedere nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. r.g. 55/15 Parte_1 del Tribunale di Grosseto, previa revoca della sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva in appello eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'impugnazione.
Esponeva, infatti, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione non si applicava la sospensione feriale dei termini processuali, neppure con riguardo ai termini per le impugnazioni.
Parte appellata escludeva che nel caso di specie ricorresse l'eccezione a suddetta regola, ossia il caso in cui la sentenza di primo grado si pronunci, oltre che sui motivi posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione, anche su eventuali domande riconvenzionali proposte dall'opposto, ed in grado di appello venga impugnato solo tale ultimo capo della pronuncia.
Affermava dunque che, poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 5 luglio
2023, mentre l'impugnazione era stata notificata il 17 gennaio 2024, oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.., l'appello doveva essere dichiarato inammissibile, perché tardivo.
Quanto al merito, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione, e domandava altresì la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
III. All'udienza del 21.10.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza. - MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è inammissibile in quanto proposto tardivamente.
Non risulta invero applicabile al caso di specie la sospensione dei termini processuali invocata da parte appellante.
Sul punto occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria" (cfr. ord. Cass. Civ. n. 5058 del 2025).
Il caso che ci occupa rientra senz'altro nella prima ipotesi: aveva infatti Parte_1 chiesto al giudice di prime cure di accertare l'inidoneità dell'atto di destinazione a produrre l'effetto segregativo, rilevandone la nullità e l'inefficacia vista l'assenza di trasferimento di proprietà di beni in favore dei beneficiari e stante l'unica finalità di sottrare l'intero patrimonio del alla garanzia dei creditori ex art. 2740 c.c. CP_1
In tal senso le conclusioni rassegnate in primo grado erano del seguente tenore: “voglia
l'ill. Giudice adito, per quanto meglio esposto in narrativa e nella precedente fase cautelare. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inopponibilità all'odierna attrice dell'atto di destinazione del 20/12/2013 al rogito notaio rep 78022 racc 265. Per Persona_1
l'effetto dichiarare il diritto della di procedere nell'esecuzione Controparte_2 immobiliare iscritta al nrg 55/15 dell'attestato Tribunale previa revoca della sospensione dell'esecuzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
E' dunque evidente che tale domanda, in quanto finalizzata ad accertare la sussistenza o l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, risultava senz'altro presupposto necessario per decidere l'opposizione all'esecuzione. In particolare, l'odierna appellante ha dedotto la nullità e l'inefficacia dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.p.c. chiedendo di accertarsi l'inidoneità dell'atto a produrre l'effetto segregativo trattandosi di un atto di auto destinazione unilaterale. Si tratta quindi di domande formulate al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima. La conclusione non muterebbe anche qualora si volesse ritenere che la domanda potesse essere riqualificata dal Giudice come azione revocatoria ex 2901 cc. Sul punto peraltro non può non rilevarsi -anche al di là della pacifica assenza di petitum revocatorio- la mancata allegazione negli atti di primo grado di fatti che contengano tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria;
peraltro l'impossibilità di rinvenire, anche implicitamente,
l'esistenza di una autonoma domanda revocatoria è attestata nella sentenza di primo grado
(“Infine, con riferimento al prospettato conflitto tra il negozio destinatorio c.d. puro ed il principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., deve poi osservarsi che i creditori, nel caso di atti pregiudizievoli nei propri confronti, hanno sempre la possibilità di attivare i rimedi a loro tutela previsti dall'art. 2901 c.c. e dall'art. 2929 bis c.c., rimedi non espressamente richiesti nel caso in esame.”) e la stessa impugnante nell'atto di appello argomenta in senso contrario alla possibilità di invocare l'azione revocatoria (pag 14 e ss.
4.SULL'IMPOSSIBILITÀ DI AZIONARE I RIMEDI PREVISTI DALL'ART. 2901 C.C. E DALL'ART.
2929 BIS C.C. Il Giudice di prime cure erra inoltre nell'indicazione delle norme di diritto applicabili al caso di specie. Infatti alla pag. 6, capo 3, della sentenza impugnata afferma che “deve poi osservarsi che i creditori, nel caso di atti pregiudizievoli nei propri confronti, hanno sempre la possibilità di attivare i rimedi a loro tutela previsti dall'art. 2901 c.c. e dall'art. 2929 bis c.c., rimedi non espressamente richiesti nel caso in esame”. Con tale affermazione, il Tribunale di Grosseto, sembra quasi voler muovere un addebito alla creditrice che, erroneamente, non avrebbe posto in essere l'azione revocatoria ordinaria o, in alternativa, l'azione di espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (c.d. “revocatoria semplificata”). Diviene quindi necessario chiarire che, invece, l'unica azione correttamente attivabile al caso di specie è quella di nullità
e/o inefficacia dell'atto, come in effetti la creditrice ha fatto (…))
Alla luce di quanto detto deve dunque ritenersi che l'intera controversia in primo grado era in ogni caso finalizzata al rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima a tanto deriva che la controversia fondata non poteva che ritenersi esente dalla sospensione feriale dei termini, stante la immanente necessaria celerità sottesa alla regola di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969, anche con riguardo alla domanda di nullità/inefficacia dell'atto di destinazione.
Tanto premesso, posto che la sentenza è stata pubblicata in data 5 luglio 2023 e l'atto di citazione in appello risulta essere stato notificato al procuratore del Notaio
[...] in data 17 gennaio 2024 (cfr. pec di accettazione e consegna allegate dalla CP_1 stessa appellante), l'impugnazione è avvenuta oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
Essendo l'appellante decaduto dall'impugnazione, l'appello va dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione. Deve altresì rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato, atteso che con l'impugnazione sono state soltanto prospettate tesi giuridiche infondate, senza però che detta infondata prospettazione possa essere ritenuta espressione di dolo o colpa grave. Si richiama sul punto pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (cfr. Cass. n. 15629/2010).
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (vista la pronuncia in rito) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore indeterminabile, a complessità bassa, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento indicato in epigrafe,
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €. 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 21.10.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 17.01.2024, al n. 108 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 609/2023 del Tribunale di Grosseto, emessa il 29.06.2023 e pubblicata il 05.07.2023, nell'ambito del procedimento n.
1329/2016; promossa da
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante Sig.ra (c.f. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Brocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siena, Viale Vittorio Emanuele II n. 28, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Monica Tocci (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio in Grosseto, via Filippo Corridoni n. 26, giusta procura in atti;
APPELLATO
all'udienza del 21/10/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. in forza di decreto ingiuntivo n. 871/2014 (R.G. Parte_1
n.1587/2014) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 14.07.2014 per la somma complessiva di €. 178.273,66, oltre interessi moratori, assoggettava a pignoramento immobiliare l'immobile sito in Grosseto via Trento n. 49, di proprietà per ½ del Notaio Dott.
. Controparte_1
proponeva opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c. avverso la Controparte_1 suddetta procedura esecutiva, iscritta al n. R.G. 55/2015, chiedendone la sospensione in ragione dell'anteriorità della trascrizione di un atto di destinazione ex art. 2645 ter c.p.c. sul bene pignorato rispetto alla trascrizione dell'atto di pignoramento.
La richiesta veniva accolta dal GE con ordinanza comunicata in data 03.02.2016. introduceva il merito dell'opposizione all'esecuzione domandandone il rigetto Parte_1 alla luce della nullità e dell'inefficacia dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.p.c.; chiedeva, in particolare, che venisse accertata l'inidoneità dell'atto a produrre l'effetto segregativo, trattandosi di un atto di auto-destinazione unilaterale, giacché alcun trasferimento di proprietà dei beni era stato disposto in favore dei beneficiari, nonché in quanto l'atto di destinazione era stato posto in essere con il solo fine di sottrare l'intero patrimonio dell'odierno convenuto alla garanzia dei creditori ex art. 2740 c.c.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea sia in ragione Controparte_1 dell'opponibilità al creditore attore dell'atto di destinazione trascritto in data anteriore all'atto di pignoramento e della finalità sottesa diretta a garantire ai figli “una vita più che dignitosa”, finalità ben esplicitata nell'atto dispositivo e prevalente rispetto alla tutela del ceto creditorio. Inoltre, parte convenuta rilevava l'insussistenza di un credito anteriore alla trascrizione dell'atto di destinazione e certo, nonché dell'estraneità dello stesso dallo scopo dell'atto di destinazione;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione proposta.
All'udienza del 20.7.2016 chiedeva disporsi la sospensione del giudizio Controparte_1 ex art. 295 c.p.c. segnalando la pendenza tra le medesime parti altra causa volta all'accertamento del credito intimato da parte attrice.
Ritenuto insussistente il rapporto di pregiudizialità tecnica per diversità di petitum tra il giudizio di opposizione all'esecuzione e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il
Tribunale non accoglieva l'istanza di sospensione e, con sentenza n. 609/2023 pubblicata il 05.07.2023, rigettava la domanda spiegata dalla odierna appellante compensando le spese tra le parti. II. Con atto di citazione notificato in data 17.01.2024, proponeva appello Parte_1 avverso la citata sentenza, deducendo la carenza di motivazione e omessa valutazione delle prove/eccezioni/circostanze introdotte nel giudizio di primo grado, la nullità del vincolo di destinazione ex artt. 1418 e 1343 c.c., la nullità del vincolo di destinazione ex artt. 1362 e
1414 c.c., l'impossibilità di azionare i rimedi previsti dall'art. 2901 c.c. e dall'art. 2929 bis c.c. nonché la violazione del principio iura novit curia e l'omessa valutazione della domanda di inefficacia.
Sulla base di tali motivi chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità nei suoi confronti dell'atto di destinazione del 20.12.2013, conseguentemente dichiarando il diritto della Pt_1 di procedere nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. r.g. 55/15 del Tribunale di
[...]
Grosseto, previa revoca della sospensione dell'esecuzione; in via subordinata, in applicazione del principio iura novit curia, chiedeva che la domanda giudiziale venisse riqualificata e che venisse conseguentemente disposta la revocatoria dell'atto di destinazione del 20.12.2013, dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio ai sensi dell'art. 2901 c.c., conseguentemente dichiarando il diritto della di procedere nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. r.g. 55/15 Parte_1 del Tribunale di Grosseto, previa revoca della sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva in appello eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'impugnazione.
Esponeva, infatti, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione non si applicava la sospensione feriale dei termini processuali, neppure con riguardo ai termini per le impugnazioni.
Parte appellata escludeva che nel caso di specie ricorresse l'eccezione a suddetta regola, ossia il caso in cui la sentenza di primo grado si pronunci, oltre che sui motivi posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione, anche su eventuali domande riconvenzionali proposte dall'opposto, ed in grado di appello venga impugnato solo tale ultimo capo della pronuncia.
Affermava dunque che, poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 5 luglio
2023, mentre l'impugnazione era stata notificata il 17 gennaio 2024, oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.., l'appello doveva essere dichiarato inammissibile, perché tardivo.
Quanto al merito, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione, e domandava altresì la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
III. All'udienza del 21.10.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza. - MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è inammissibile in quanto proposto tardivamente.
Non risulta invero applicabile al caso di specie la sospensione dei termini processuali invocata da parte appellante.
Sul punto occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria" (cfr. ord. Cass. Civ. n. 5058 del 2025).
Il caso che ci occupa rientra senz'altro nella prima ipotesi: aveva infatti Parte_1 chiesto al giudice di prime cure di accertare l'inidoneità dell'atto di destinazione a produrre l'effetto segregativo, rilevandone la nullità e l'inefficacia vista l'assenza di trasferimento di proprietà di beni in favore dei beneficiari e stante l'unica finalità di sottrare l'intero patrimonio del alla garanzia dei creditori ex art. 2740 c.c. CP_1
In tal senso le conclusioni rassegnate in primo grado erano del seguente tenore: “voglia
l'ill. Giudice adito, per quanto meglio esposto in narrativa e nella precedente fase cautelare. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inopponibilità all'odierna attrice dell'atto di destinazione del 20/12/2013 al rogito notaio rep 78022 racc 265. Per Persona_1
l'effetto dichiarare il diritto della di procedere nell'esecuzione Controparte_2 immobiliare iscritta al nrg 55/15 dell'attestato Tribunale previa revoca della sospensione dell'esecuzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
E' dunque evidente che tale domanda, in quanto finalizzata ad accertare la sussistenza o l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, risultava senz'altro presupposto necessario per decidere l'opposizione all'esecuzione. In particolare, l'odierna appellante ha dedotto la nullità e l'inefficacia dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.p.c. chiedendo di accertarsi l'inidoneità dell'atto a produrre l'effetto segregativo trattandosi di un atto di auto destinazione unilaterale. Si tratta quindi di domande formulate al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima. La conclusione non muterebbe anche qualora si volesse ritenere che la domanda potesse essere riqualificata dal Giudice come azione revocatoria ex 2901 cc. Sul punto peraltro non può non rilevarsi -anche al di là della pacifica assenza di petitum revocatorio- la mancata allegazione negli atti di primo grado di fatti che contengano tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria;
peraltro l'impossibilità di rinvenire, anche implicitamente,
l'esistenza di una autonoma domanda revocatoria è attestata nella sentenza di primo grado
(“Infine, con riferimento al prospettato conflitto tra il negozio destinatorio c.d. puro ed il principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., deve poi osservarsi che i creditori, nel caso di atti pregiudizievoli nei propri confronti, hanno sempre la possibilità di attivare i rimedi a loro tutela previsti dall'art. 2901 c.c. e dall'art. 2929 bis c.c., rimedi non espressamente richiesti nel caso in esame.”) e la stessa impugnante nell'atto di appello argomenta in senso contrario alla possibilità di invocare l'azione revocatoria (pag 14 e ss.
4.SULL'IMPOSSIBILITÀ DI AZIONARE I RIMEDI PREVISTI DALL'ART. 2901 C.C. E DALL'ART.
2929 BIS C.C. Il Giudice di prime cure erra inoltre nell'indicazione delle norme di diritto applicabili al caso di specie. Infatti alla pag. 6, capo 3, della sentenza impugnata afferma che “deve poi osservarsi che i creditori, nel caso di atti pregiudizievoli nei propri confronti, hanno sempre la possibilità di attivare i rimedi a loro tutela previsti dall'art. 2901 c.c. e dall'art. 2929 bis c.c., rimedi non espressamente richiesti nel caso in esame”. Con tale affermazione, il Tribunale di Grosseto, sembra quasi voler muovere un addebito alla creditrice che, erroneamente, non avrebbe posto in essere l'azione revocatoria ordinaria o, in alternativa, l'azione di espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (c.d. “revocatoria semplificata”). Diviene quindi necessario chiarire che, invece, l'unica azione correttamente attivabile al caso di specie è quella di nullità
e/o inefficacia dell'atto, come in effetti la creditrice ha fatto (…))
Alla luce di quanto detto deve dunque ritenersi che l'intera controversia in primo grado era in ogni caso finalizzata al rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima a tanto deriva che la controversia fondata non poteva che ritenersi esente dalla sospensione feriale dei termini, stante la immanente necessaria celerità sottesa alla regola di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969, anche con riguardo alla domanda di nullità/inefficacia dell'atto di destinazione.
Tanto premesso, posto che la sentenza è stata pubblicata in data 5 luglio 2023 e l'atto di citazione in appello risulta essere stato notificato al procuratore del Notaio
[...] in data 17 gennaio 2024 (cfr. pec di accettazione e consegna allegate dalla CP_1 stessa appellante), l'impugnazione è avvenuta oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
Essendo l'appellante decaduto dall'impugnazione, l'appello va dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione. Deve altresì rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato, atteso che con l'impugnazione sono state soltanto prospettate tesi giuridiche infondate, senza però che detta infondata prospettazione possa essere ritenuta espressione di dolo o colpa grave. Si richiama sul punto pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (cfr. Cass. n. 15629/2010).
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (vista la pronuncia in rito) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore indeterminabile, a complessità bassa, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento indicato in epigrafe,
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €. 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 21.10.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani