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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1754/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA MA IM, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2713/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 20230237400000968 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 27/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il
29/3/2024, Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20230237400000968 del 18/12/2023 emessa dal Comune di Giarre, asseritamene notificata 18.03.2024, per omesso versamento dell'imposta municipale sugli immobili (IMU) per l'anno 2012, di importo complessivamente pari ad
€ 504,00;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica dell'avviso di accertamento ivi richiamato;
2) prescrizione e decadenza.
Il Comune di Giarre non si costituiva seppur regolarmente citato.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendosi costituito il Comune, non vi è prova della regolare notifica dell'avviso richiamato in ingiunzione, sicchè la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo e non essendosi costituito il Comune, sussistono giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Monocratico
DR NO
(firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA MA IM, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2713/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 20230237400000968 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 27/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il
29/3/2024, Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20230237400000968 del 18/12/2023 emessa dal Comune di Giarre, asseritamene notificata 18.03.2024, per omesso versamento dell'imposta municipale sugli immobili (IMU) per l'anno 2012, di importo complessivamente pari ad
€ 504,00;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica dell'avviso di accertamento ivi richiamato;
2) prescrizione e decadenza.
Il Comune di Giarre non si costituiva seppur regolarmente citato.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendosi costituito il Comune, non vi è prova della regolare notifica dell'avviso richiamato in ingiunzione, sicchè la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo e non essendosi costituito il Comune, sussistono giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Monocratico
DR NO
(firmato digitalmente)