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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
SENTENZA ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1447 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 09.12.2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici è domiciliata, in via Freguglia, n.1; appellante
E
(C.F. ), in persona in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Amministratore Unico, Signor (C.F. , rappresentata e Controparte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Chiara Adele Citterio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in , Lungolario Cesare Battisti n. 14; Pt_1 appellata
E
, SEDE DI Controparte_3 Pt_1
(c.f. ); P.IVA_3 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecco del 17 giugno 2024 depositata in data 27 giugno 2024, n. 181, recante r.g.n. 997/2023 avente ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 7735 del 19.05.2023 emesso dall' Controparte_3
, Sede di;
[...] Pt_1
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 09.12.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il verbale n.7735/2023 del Controparte_1
19.05.2023 e notificato in data 05.06.2023 dall' con cui le è stata contestata la Controparte_3 violazione dell'art. 10, par. 2 Reg. 561/06 per avere omesso di verificare, mediante appositi controlli, che venissero osservate dai conducenti dei propri automezzi le disposizioni dei
Regolamenti UE n. 3821/1985 e n. 561/2006 e con cui le veniva comminata la sanzione amministrativa di euro 1.996,00.
A tal fine ha dedotto, in via preliminare, che il verbale impugnato è stato notificato oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della l. 689/1981 e ha contestato la legittimità della sanzione irrogata per inidoneità del verbale impugnato a fondare piena prova circa la veridicità degli accertamenti documentali, avendo peraltro la in qualità di datore di lavoro, assolto gli CP_1 obblighi di informazione e di controllo su di lei gravanti.
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in favore della competente per territorio. Nel merito ha contestato Parte_1
l'avversa opposizione.
Si è costituita, altresì, la aderendo alle contestazioni mosse Parte_1 dall' , sostenendo, in particolare di non essere incorsa in nessuna decadenza, Controparte_3 poiché il verbale era stato notificato in data 05.06.2023 a fronte di un'istruttoria durata fino alla fine di marzo. Nel merito ha sostenuto che gli accertamenti riportati nel verbale sono compiuti da un sotftware sulla base di taluni parametri rispondenti alla normativa comunitaria e che, in ogni caso, la società convenuta non aveva dimostrato l'ottemperanza agli obblighi di informazione e di controllo previsti dai regolamenti comunitari. Ha insistito, dunque, per il rigetto dell'opposizione.
Il giudice di pace di Lecco, con sentenza n.181/2024, ha accolto il ricorso proposto dalla ritenendo tardiva la notifica alla società del verbale n. 7735, ha annullato il Controparte_1 verbale impugnato e condannato la al pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
Con ricorso in appello la ha proposto impugnazione avverso detta sentenza, Parte_1 deducendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il verbale di contestazione sia stato notificato oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento eseguito, atteso che tra il primo accesso ispettivo avvenuto in data 4/01/2023 e la notifica del verbale opposto, si sono susseguiti una serie di atti, adottati tutti nel rispetto del termine asseritamente violato, necessari per svolgimento dell'istruttoria e per l'accertamento della sussistenza degli elementi integrativi degli illeciti. Nel
2 merito, riportandosi a tutto quanto già dedotto in primo grado, ha insistito per l'infondatezza dell'opposizione e in particolare sulla legittimità della sanzione irrogata. Ha, inoltre, chiarito che l'appello dovesse intendersi promosso unicamente nei confronti della e non anche CP_1 dell' , a cui, tuttavia – non essendo stato formalmente estromesso dal giudizio Controparte_3 di primo grado – l'appello è stato comunque notificato ai soli fini della denuntiatio litis.
Si è costituita in giudizio la che, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto Controparte_1 ed eccepito in primo grado, ha contestato l'impugnazione avversaria, insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Peraltro, l'appellata ha ritenuto inammissibile l'appello, sostenendo che in primo grado la non abbia contestato specificamente le allegazioni della e che, Parte_1 CP_1 quindi, in virtù dell'art. 115 c.p.c. non potrebbe far valere le argomentazioni non spese in primo grado.
Non si è costituito in giudizio l' e pertanto ne deve essere dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Alla prima udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 28.10.2025 in cui la sottoscritta, divenuta assegnataria del presente procedimento, ha rinviato per motivi organizzativi e di carico del ruolo, all'odierna udienza.
2. L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
2.1. In via preliminare si ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
Come emerge dalla comparsa di costituzione in primo grado, la , seppur Parte_1 brevemente, ha contestato in modo puntuale le argomentazioni della avanzando le CP_1 medesime difese ribadite in questa sede. Ha dedotto, infatti, sia con riferimento al valore probatorio dei verbali ispettivi, sia sugli obblighi di informazione e di controllo gravanti sul datore di lavoro ai sensi del Regolamento UE n. 561/06, sia sulla non configurabilità della decadenza ex art. 14 l.
689/1981.
Inoltre, preme rilevare che l'art. 342 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 134/2012 non impone all'appellante forme particolari, ma solo di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr.
Cassazione n. 13151/2017).
3 L'atto di appello promosso dalla , anche sotto tali profili, ha specificamente Parte_1 individuato i punti di impugnazione della sentenza oggetto di gravame, formulando altresì le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione del giudice di primo grado anche con riferimento alle censure su cui tale giudice non si è pronunciato, in quanto ritenute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare. La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che è altresì “ammissibile
l'appello con il quale la parte soccombente si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado se alle stesse la sentenza impugnata non ha fornito risposta” (cfr. Cassazione n. 97/2019).
L'appello è quindi ammissibile.
3. Passando al merito della controversia, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 14 della l. cit., nel 04.01.2023, data in cui si svolse l'accesso ispettivo, ritenendo che l'amministrazione non avesse dato prova della necessità di ulteriori accertamenti e/o valutazioni per la verifica dell'esistenza della violazione.
Secondo l'appellante, invece, il termine di 90 giorni non può ritenersi decorrente da tale Con data, quando l' non era ancora in possesso di tutta la documentazione necessaria all'effettuazione degli accertamenti ma dovrebbe farsi decorrere al più dalla data del 28.03.2023 o Con del 04.04.2023 quando l' è stato in grado di formulare compiutamente i propri rilievi, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla nei mesi precedenti. CP_1
Il motivo di appello è fondato.
La disposizione generale in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dall'art. 14 legge n. 689 del 1981, stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, 2° co., della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della
4 verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Cassazione
n.14862/2022 che richiama a sua volta Cass. (ord.) 29.10.2019, n. 27702; Cass. (ord.) 25.10.2019,
n. 27405; Cass. 18.4.2007, n. 9311). Ai fini di tale valutazione, dunque, dovrà altresì considerarsi il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità (cfr. Cassazione, ordinanza n. 20977/2024).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il dies a quo inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (cfr. Cass. 30.1.2025 n. 2202; Cass.
9.2.2024 n. 3712; Cass.
19.10.2023 n. 29068; Cass. 11.5.2022 n. 14862; Cass.
5.3.2020 n. 6359; Cass. 19.2.2019 n. 4820;
Cass.
6.6.2018 n. 14678; Cass.
2.4.2014 n. 7681; Cass. 11.4.2006 n. 8456). Sulla individuazione di tale momento, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa P.A., sicché il tardivo compimento di atti, che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente, non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (cfr. Cass.
3.5.2016 n. 8687; Cass. 29.2.2008 n. 5467; Cass. S.U. 9.3.2007
n. 5395). Conseguentemente, la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo nel caso in cui sia volta a realizzare l'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo.
In definitiva, se è vero che la mera notizia del fatto materiale non coincide con la nozione di accertamento, perché quest'ultimo si completa solo quando l'organo di vigilanza acquisisce la piena conoscenza dell'illecito; tuttavia, l'atto istruttorio deve essere tale in senso tecnico e non può consistere in un'attività meramente dilatoria o strumentale.
Ebbene, come emerge dalla documentazione prodotta già in primo grado, l'indagine ispettiva, iniziata con il primo accesso del 04.01.2023, è proseguita nei mesi successivi al fine di compiere ulteriori accertamenti.
Con In particolare, all'esito del primo accesso del 04.01.2023, l' ha richiesto la produzione di ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (tra cui i cronotachigrafi in formato ddd); con mail del 19.01.2023 la ha comunicato che, in data 24.01.2023, il legale rappresentante CP_1 avrebbe consegnato in cartaceo la documentazione richiesta, una parte della quale è stata trasmessa Con anche via mail;
in data 24.01.2023, l' , ricevuta la documentazione richiesta dà atto che gli accertamenti non sono stati conclusi, in quanto devono essere ancora effettuate verifiche
5 documentali e/o acquisite dichiarazioni necessarie a constatare compiutamente l'osservanza delle Con norme;
in data 28.03.2023, l' all'esito della disamina della documentazione prodotta dalla nelle date del 19.01., del 26.01, del 31.01 e del 10.02, constatate delle incongruenze, ha CP_1 chiesto la produzione di ulteriore documentazione;
con pec del 04.04.2023, infine, la ha CP_1 fornito talune delle delucidazioni richieste.
Il contenuto di tali verbali non è stato in alcun modo contestato dall'appellata, pertanto, non vi sono dubbi circa la cadenza temporale ivi indicata dovendosi ritenere che, nel caso di specie, sia la contestazione differita del verbale, rispetto alla data del primo accesso (04.01.2023), che il decorso del tempo siano giustificati dalla necessità di acquisire e valutare tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, per come puntualmente indicato nei diversi verbali interlocutori. L'attività ricognitiva, infatti, non può considerarsi meramente dilatoria né si rilevano nel caso di specie profili di negligenza da parte della P.A., atteso che la vicinanza tra le date di invio dei documenti, le mail scambiate con la e il contenuto dei verbali ispettivi CP_1 testimoniano che l'istruttoria è stata svolta in tempi ragionevoli, congrui e necessari rispetto all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta alla società appellata. In appena tre mesi l'amministrazione ha reperito la documentazione, l'ha analizzata e ha contestato le violazioni commesse.
Erra, peraltro, il giudice di prime cure nel ritenere che anche a voler spostare in avanti il dies
a quo, il termine cui fare riferimento sarebbe quello del 10.02.2023, in cui la società avrebbe inviato un'ulteriore pec con allegata la documentazione richiesta, atteso che in data successiva, il
28.03.2023, è stato redatto un altro verbale interlocutorio in cui, constatate delle incongruenze Con proprio alla luce della documentazione in precedenza prodotta, l' ha ritenuto opportuno proseguire gli accertamenti e chiedere ulteriori delucidazioni fornite con pec del 04.04.2023.
Tale considerazione si ritiene ancor di più avvalorata in materia di violazioni del codice della strada, ove la contestazione avvenga mediante l'estrazione dei dati contenuti nel cronotachigrafo, in cui è stato precisato, anche mediante richiamo alla circolare del Ministero dei
Trasporti del 27. 7. 2011, prot. 15598, in armonia con il Regolamento CE 561/2006, che in tali fattispecie è consentita la contestazione differita, “in ragione del tempo necessario al download dei dati e delle difficoltà concernenti l'esame degli stessi”, decorrendo dal compimento di queste operazioni il termine di notifica della contestazione (vedi tra tutte Cass. n. 36429 del 2021).
Con Nel caso di specie, a seguito del primo accesso, l' ha richiesto alla società appellata proprio tali dati, all'esito della cui valutazione ha poi rilevato delle incongruenze (v. verbale del
28.03.2023) cui ha fornito delucidazione parte appellata con la pec del 04.04.2023 ed è poi seguito
6 il verbale di accertamento del 19.05.2023.
Può ragionevolmente presumersi, pertanto, che la data dalla quale far decorrere il termine di novanta giorni per la notifica dell'accertata violazione sia quella del 04.04.2023, in cui in seguito Con all'esame dei tachigrafi e cronotachigrafi consegnati dalla società, l' ha constatato che “tra i cronotachigrafi scaricati ed il LUL dell'anno 2022 dei lavoratori (autisti) , Persona_1
e non risultano convergenze di attività lavorative prestate giornate Persona_2 Persona_3 senza dati)” ed ha richiesto ulteriore documentazione (v. verbale del 28.03.2023).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellato non può essere preso in Con considerazione neppure il termine del 19.01.2023 in cui la società avrebbe inviato all' i cronotachigrafi in formato ddd, atteso che, come già rilevato, gli accertamenti delle infrazioni mediante tali strumenti presuppongono del tempo necessario per l'elaborazione e l'esame dei dati ivi contenuti. Sicché il tempo intercorso tra l'invio di tale documentazione e il verbale interlocutorio del 28.03.2023 può ragionevolmente presumersi che corrisponda al tempo necessario per l'elaborazione e lo scarico dei dati dai cronotachigrafi prodotti (circostanza questa in cui si dà atto nello stesso verbale del 28.03.2023).
In conclusione, dunque, il termine di decadenza di cui all'art. 14, l. 689/1981 risulta rispettato, decorrendo dalla data del 04.04.2023 (o comunque da quella del 28.03.2023), poiché il verbale è stato notificato in data 05.06.2023.
3.1. Ciò posto si ritengono altresì infondati gli ulteriori motivi di opposizione, su cui il giudice di pace non si è pronunciato, ritenendoli assorbiti rispetto all'accertata violazione dell'art. 14 della l. 689/1981.
A tal proposito, è bene in via preliminare chiarire, in merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, che i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziale ed assistenziali o dell' fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il Controparte_3 funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal Pubblico Ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi reda superfluo
l'espletamento di altri mezzi istruttori (cfr. tra tutte Cassazione, n. 4182/2021).
In altri termini, dunque, i verbali redatti dagli Ispettori del Lavoro fanno fede fino a querela di falso con riferimento alla provenienza dei verbali stessi da chi li ha sottoscritti, alle dichiarazioni direttamente rese e ai fatti che il verbalizzante attesti come materialmente avvenuti alla sua presenza
7 o da lui compiuti: le ulteriori circostanze accertate nel corso dell'indagine ispettiva risultano invece rivestite di un'attendibilità che può essere contrastata soltanto laddove intervenga una specifica prova contraria. La Corte di cassazione, inoltre, ha chiarito che l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento (cfr. Cassazione n. 16064/2020).
Nel caso di specie, la non ha fornito alcuna prova contraria agli accertamenti CP_1 contenuti nel verbale impugnato: in particolare, la documentazione fornita dall'appellata e analizzata dall' è stata soggetta a un controllo “vincolato”, ossia effettuato Controparte_3 mediante la rilevazione dei dati mediante apparecchi elettronici, dei quali non è stato provato alcun malfunzionamento.
Inoltre, con il verbale impugnato, è stata contestata alla società appellata la violazione dell'art. 10, par. 2 Reg. 561/06 per avere omesso di verificare, mediante appositi controlli, che venissero osservate dai conducenti dei propri automezzi le disposizioni dei Regolamenti UE n.
3821/1985 e n. 561/2006 la cui sanzione amministrativa è individuata dall'art. 174 comma 14 del
Codice della Strada che punisce la sola impresa che “…nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 561/06 ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati…”.
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006, prescrive che tra gli obblighi a carico delle imprese di trasporto rientra anche quello di fornire ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuare controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE)
n. 3821/85 (ormai abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014) e del capo II dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.
Il regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 33 - entrato in vigore il 2 marzo 2016 - nel ribadire la responsabilità delle imprese per le infrazioni dei conducenti, specifica ancor meglio quanto stabilito dal predetto regolamento (CE) n. 561/2006, introducendo l'onere, per le imprese stesse, di garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi e prescrive, inoltre, che le imprese svolgano controlli periodici sul corretto uso del tachigrafo da parte dei propri conducenti.
Con la circolare 13/02/2017, n. 2720/RU, che richiama e precisa il contenuto del precedente decreto direttoriale n. 215/16, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che il mancato assolvimento di detti oneri da parte delle imprese comporta l'applicazione di sanzioni in
8 capo alle imprese stesse, le quali, a norma dell'art. 174 co. 14 c.d.s., non sono punite per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto dei propri conducenti, ma per una responsabilità propria, derivante dal mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.
Pertanto, ai fini della prova del corretto assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di informazione, le imprese stesse forniscono ai conducenti un documento nel quale sono sommariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e di riposo e circa il corretto uso del tachigrafo.
Il documento, redatto per iscritto e controfirmato dal conducente, deve avere un contenuto conforme alle prescrizioni dei regolamenti comunitari sopra indicati nonché alle norme in materia del Codice della strada e può costituire oggetto di valutazione da parte degli organi di controllo.
Come detto, entrambi i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 prescrivono, inoltre, l'obbligo per le imprese di effettuare controlli periodici sull'attività dei conducenti. Il decreto citato ha stabilito, sempre a fini probatori, una procedura di verifica standard che avviene contestualmente al cosiddetto "scarico" dei dati delle memorie di massa dei tachigrafi da parte delle imprese. La verifica consiste in un'analisi approfondita dell'attività del conducente nell'arco temporale preso in considerazione e, a seguito di tale analisi, viene redatto un resoconto scritto controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.
Il resoconto può attestare la regolarità delle risultanze tachigrafiche;
qualora invece, nell'arco del periodo di tempo preso in considerazione, emergano irregolarità o scostamenti rispetto alla legittima attività di guida, tali scostamenti devono essere rilevati nel resoconto scritto nel quale sono altresì indicati i provvedimenti eventualmente adottati.
Ebbene in applicazione dei principi sopra esposti si ritiene che la responsabilità dell'appellata sia stata accertata con il verbale n.7735/2023, nel quale gli agenti accertatori le hanno contestato la violazione dell'art. 10, par. 2 del Regolamento n.561/06 per aver omesso di verificare, mediante appositi controlli, nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 che venissero osservate le disposizioni di cui ai regolamenti nn. 561/2006 e 3821/1985.
Tale violazione è stata accertata attraverso l'elaborazione dei dati trasferiti dal DTCO – tachigrafo digitale – (carte dei conducenti e memoria di massa dell'apparecchio di controllo dei veicoli) conservati dalla società, i quali costituiscono fonte di prova sufficiente per dimostrare l'accertata violazione atteso che tali dispositivi registrano automaticamente i dati di guida, come velocità, distanza percorsa, nonché i tempi di guida e riposo. Si ritiene, dunque, priva di rilevanza probatoria la stampa dell'attività del conducente (per come dedotto dall'appellata) in quanto
9 avrebbe consentito di fare le stesse rilevazioni degli strumenti citati ossia identificazione conducente, data e ora inizio viaggio, eventuali interruzioni, periodi di guida e di riposo, attività varie quali il carico e lo scarico (v. perizia di parte appellata prodotta in atti).
Ad ogni modo, anche rispetto all'onere probatorio gravante sulla società appellata, quest'ultima non è stata in grado di fornire alcuna prova in ordine ad un'adeguata organizzazione dell'attività lavorativa del suo dipendente e al sistema di controllo e sorveglianza sul concreto operato dei propri conducenti, limitandosi semplicemente a contestare l'efficacia probatoria del verbale di accertamento, di cui come già rilevato, non può dubitarsi. Le stesse risultanze tachigrafiche, infatti, oltre che attendibili consentono di ritenere provate le violazioni contestate nei verbali di accertamento opposti, in quanto neppure disconosciute o contestate dall'appellata che si è limitata a mere asserzioni di principio sul valore probatorio del verbale di accertamento senza dedurre neppure una possibile registrazione anomala, il malfunzionamento dell'apparecchio o comunque produrre i resoconti scritti controfirmati dal conducente quale verifica standard imposta alle imprese nell'esercizio dei loro poteri di controllo.
Senza contare che, anche con riguardo agli obblighi di formazione gravanti sul datore di lavoro, il sig. , legale rappresentante della società appellata, nel verbale interlocutorio CP_2 del 24.01.2023, ha testualmente dichiarato “ho formato soltanto in merito al Persona_1 rispetto dei tempi di guida con un corso di formazione on line mentre gli altri autisti al momento no in quanto gli altri autisti sono stati assunti da poco”.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere accolto e per l'effetto la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla CP_1 avverso il verbale di accertamento dell'infrazione n. 7735/2023.
3. L'accoglimento dell'appello con la riforma integrale della sentenza di primo grado, determina la caducazione automatica del capo della sentenza relativo alle spese.
Pertanto, le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ma, poiché innanzi al Giudice di Pace la si era Parte_1 costituita con proprio funzionario, non può ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei compensi di avvocato, difettando le relative qualità nel soggetto amministrativo che si è costituito in giudizio (cfr. Cass.
4.8.2023 n. 23825; Cass. 10.12.2018 n. 31860; Cass.
20.12.2017 n. 30597; Cass. 27.4.2016 n. 8413; Cass. 29.11.2013 n. 26855; Cass. 27.5.2011 n.
11816; Cass. 27.8.2007 n. 18066; Cass.
9.2.2007 n. 2872; Cass.
8.3.2000 n. 2642).
La dunque, va condannata al pagamento delle spese del primo grado solo nei CP_1 confronti della che si è costituita e difesa durante tutto il corso del giudizio (v. verbali di CP_1
10 primo grado), liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
Va altresì condanna alle spese del presente grado di giudizio in favore della dove Parte_1 la costituzione è avvenuta attraverso l'Avvocatura dello Stato, liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di Lecco del 17 giugno 2024 depositata in data 27 giugno
2024, n. 181 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace di Lecco n.
181/2024:
- Rigetta l'opposizione formulata da in persona del suo Controparte_1 amministratore unico, avverso il verbale di accertamento n. 7735 del Controparte_2
19.05.2023 emesso dall' di , Sede di Controparte_3 CP_3 CP_3
; Pt_1
• Condanna in persona del suo amministratore unico, Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali di primo grado nei confronti dell'
[...] [...]
che si liquidano in euro 1.265 per compensi oltre il Controparte_3
15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
• Condanna in persona del suo amministratore unico, Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio nei confronti della
[...]
che si liquidano in euro 2.552 per compensi ed euro 98,00 per Parte_1 spese oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
Della presente sentenza viene data integrale lettura del dispositivo e delle relative motivazioni al termine della camera di consiglio.
Lecco 10.12.2025
Il giudice
AI AL
11
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
SENTENZA ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1447 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 09.12.2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici è domiciliata, in via Freguglia, n.1; appellante
E
(C.F. ), in persona in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Amministratore Unico, Signor (C.F. , rappresentata e Controparte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Chiara Adele Citterio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in , Lungolario Cesare Battisti n. 14; Pt_1 appellata
E
, SEDE DI Controparte_3 Pt_1
(c.f. ); P.IVA_3 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecco del 17 giugno 2024 depositata in data 27 giugno 2024, n. 181, recante r.g.n. 997/2023 avente ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 7735 del 19.05.2023 emesso dall' Controparte_3
, Sede di;
[...] Pt_1
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 09.12.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il verbale n.7735/2023 del Controparte_1
19.05.2023 e notificato in data 05.06.2023 dall' con cui le è stata contestata la Controparte_3 violazione dell'art. 10, par. 2 Reg. 561/06 per avere omesso di verificare, mediante appositi controlli, che venissero osservate dai conducenti dei propri automezzi le disposizioni dei
Regolamenti UE n. 3821/1985 e n. 561/2006 e con cui le veniva comminata la sanzione amministrativa di euro 1.996,00.
A tal fine ha dedotto, in via preliminare, che il verbale impugnato è stato notificato oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della l. 689/1981 e ha contestato la legittimità della sanzione irrogata per inidoneità del verbale impugnato a fondare piena prova circa la veridicità degli accertamenti documentali, avendo peraltro la in qualità di datore di lavoro, assolto gli CP_1 obblighi di informazione e di controllo su di lei gravanti.
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in favore della competente per territorio. Nel merito ha contestato Parte_1
l'avversa opposizione.
Si è costituita, altresì, la aderendo alle contestazioni mosse Parte_1 dall' , sostenendo, in particolare di non essere incorsa in nessuna decadenza, Controparte_3 poiché il verbale era stato notificato in data 05.06.2023 a fronte di un'istruttoria durata fino alla fine di marzo. Nel merito ha sostenuto che gli accertamenti riportati nel verbale sono compiuti da un sotftware sulla base di taluni parametri rispondenti alla normativa comunitaria e che, in ogni caso, la società convenuta non aveva dimostrato l'ottemperanza agli obblighi di informazione e di controllo previsti dai regolamenti comunitari. Ha insistito, dunque, per il rigetto dell'opposizione.
Il giudice di pace di Lecco, con sentenza n.181/2024, ha accolto il ricorso proposto dalla ritenendo tardiva la notifica alla società del verbale n. 7735, ha annullato il Controparte_1 verbale impugnato e condannato la al pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
Con ricorso in appello la ha proposto impugnazione avverso detta sentenza, Parte_1 deducendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il verbale di contestazione sia stato notificato oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento eseguito, atteso che tra il primo accesso ispettivo avvenuto in data 4/01/2023 e la notifica del verbale opposto, si sono susseguiti una serie di atti, adottati tutti nel rispetto del termine asseritamente violato, necessari per svolgimento dell'istruttoria e per l'accertamento della sussistenza degli elementi integrativi degli illeciti. Nel
2 merito, riportandosi a tutto quanto già dedotto in primo grado, ha insistito per l'infondatezza dell'opposizione e in particolare sulla legittimità della sanzione irrogata. Ha, inoltre, chiarito che l'appello dovesse intendersi promosso unicamente nei confronti della e non anche CP_1 dell' , a cui, tuttavia – non essendo stato formalmente estromesso dal giudizio Controparte_3 di primo grado – l'appello è stato comunque notificato ai soli fini della denuntiatio litis.
Si è costituita in giudizio la che, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto Controparte_1 ed eccepito in primo grado, ha contestato l'impugnazione avversaria, insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Peraltro, l'appellata ha ritenuto inammissibile l'appello, sostenendo che in primo grado la non abbia contestato specificamente le allegazioni della e che, Parte_1 CP_1 quindi, in virtù dell'art. 115 c.p.c. non potrebbe far valere le argomentazioni non spese in primo grado.
Non si è costituito in giudizio l' e pertanto ne deve essere dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Alla prima udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 28.10.2025 in cui la sottoscritta, divenuta assegnataria del presente procedimento, ha rinviato per motivi organizzativi e di carico del ruolo, all'odierna udienza.
2. L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
2.1. In via preliminare si ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
Come emerge dalla comparsa di costituzione in primo grado, la , seppur Parte_1 brevemente, ha contestato in modo puntuale le argomentazioni della avanzando le CP_1 medesime difese ribadite in questa sede. Ha dedotto, infatti, sia con riferimento al valore probatorio dei verbali ispettivi, sia sugli obblighi di informazione e di controllo gravanti sul datore di lavoro ai sensi del Regolamento UE n. 561/06, sia sulla non configurabilità della decadenza ex art. 14 l.
689/1981.
Inoltre, preme rilevare che l'art. 342 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 134/2012 non impone all'appellante forme particolari, ma solo di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr.
Cassazione n. 13151/2017).
3 L'atto di appello promosso dalla , anche sotto tali profili, ha specificamente Parte_1 individuato i punti di impugnazione della sentenza oggetto di gravame, formulando altresì le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione del giudice di primo grado anche con riferimento alle censure su cui tale giudice non si è pronunciato, in quanto ritenute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare. La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che è altresì “ammissibile
l'appello con il quale la parte soccombente si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado se alle stesse la sentenza impugnata non ha fornito risposta” (cfr. Cassazione n. 97/2019).
L'appello è quindi ammissibile.
3. Passando al merito della controversia, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 14 della l. cit., nel 04.01.2023, data in cui si svolse l'accesso ispettivo, ritenendo che l'amministrazione non avesse dato prova della necessità di ulteriori accertamenti e/o valutazioni per la verifica dell'esistenza della violazione.
Secondo l'appellante, invece, il termine di 90 giorni non può ritenersi decorrente da tale Con data, quando l' non era ancora in possesso di tutta la documentazione necessaria all'effettuazione degli accertamenti ma dovrebbe farsi decorrere al più dalla data del 28.03.2023 o Con del 04.04.2023 quando l' è stato in grado di formulare compiutamente i propri rilievi, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla nei mesi precedenti. CP_1
Il motivo di appello è fondato.
La disposizione generale in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dall'art. 14 legge n. 689 del 1981, stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, 2° co., della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della
4 verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Cassazione
n.14862/2022 che richiama a sua volta Cass. (ord.) 29.10.2019, n. 27702; Cass. (ord.) 25.10.2019,
n. 27405; Cass. 18.4.2007, n. 9311). Ai fini di tale valutazione, dunque, dovrà altresì considerarsi il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità (cfr. Cassazione, ordinanza n. 20977/2024).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il dies a quo inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (cfr. Cass. 30.1.2025 n. 2202; Cass.
9.2.2024 n. 3712; Cass.
19.10.2023 n. 29068; Cass. 11.5.2022 n. 14862; Cass.
5.3.2020 n. 6359; Cass. 19.2.2019 n. 4820;
Cass.
6.6.2018 n. 14678; Cass.
2.4.2014 n. 7681; Cass. 11.4.2006 n. 8456). Sulla individuazione di tale momento, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa P.A., sicché il tardivo compimento di atti, che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente, non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (cfr. Cass.
3.5.2016 n. 8687; Cass. 29.2.2008 n. 5467; Cass. S.U. 9.3.2007
n. 5395). Conseguentemente, la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo nel caso in cui sia volta a realizzare l'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo.
In definitiva, se è vero che la mera notizia del fatto materiale non coincide con la nozione di accertamento, perché quest'ultimo si completa solo quando l'organo di vigilanza acquisisce la piena conoscenza dell'illecito; tuttavia, l'atto istruttorio deve essere tale in senso tecnico e non può consistere in un'attività meramente dilatoria o strumentale.
Ebbene, come emerge dalla documentazione prodotta già in primo grado, l'indagine ispettiva, iniziata con il primo accesso del 04.01.2023, è proseguita nei mesi successivi al fine di compiere ulteriori accertamenti.
Con In particolare, all'esito del primo accesso del 04.01.2023, l' ha richiesto la produzione di ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (tra cui i cronotachigrafi in formato ddd); con mail del 19.01.2023 la ha comunicato che, in data 24.01.2023, il legale rappresentante CP_1 avrebbe consegnato in cartaceo la documentazione richiesta, una parte della quale è stata trasmessa Con anche via mail;
in data 24.01.2023, l' , ricevuta la documentazione richiesta dà atto che gli accertamenti non sono stati conclusi, in quanto devono essere ancora effettuate verifiche
5 documentali e/o acquisite dichiarazioni necessarie a constatare compiutamente l'osservanza delle Con norme;
in data 28.03.2023, l' all'esito della disamina della documentazione prodotta dalla nelle date del 19.01., del 26.01, del 31.01 e del 10.02, constatate delle incongruenze, ha CP_1 chiesto la produzione di ulteriore documentazione;
con pec del 04.04.2023, infine, la ha CP_1 fornito talune delle delucidazioni richieste.
Il contenuto di tali verbali non è stato in alcun modo contestato dall'appellata, pertanto, non vi sono dubbi circa la cadenza temporale ivi indicata dovendosi ritenere che, nel caso di specie, sia la contestazione differita del verbale, rispetto alla data del primo accesso (04.01.2023), che il decorso del tempo siano giustificati dalla necessità di acquisire e valutare tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, per come puntualmente indicato nei diversi verbali interlocutori. L'attività ricognitiva, infatti, non può considerarsi meramente dilatoria né si rilevano nel caso di specie profili di negligenza da parte della P.A., atteso che la vicinanza tra le date di invio dei documenti, le mail scambiate con la e il contenuto dei verbali ispettivi CP_1 testimoniano che l'istruttoria è stata svolta in tempi ragionevoli, congrui e necessari rispetto all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta alla società appellata. In appena tre mesi l'amministrazione ha reperito la documentazione, l'ha analizzata e ha contestato le violazioni commesse.
Erra, peraltro, il giudice di prime cure nel ritenere che anche a voler spostare in avanti il dies
a quo, il termine cui fare riferimento sarebbe quello del 10.02.2023, in cui la società avrebbe inviato un'ulteriore pec con allegata la documentazione richiesta, atteso che in data successiva, il
28.03.2023, è stato redatto un altro verbale interlocutorio in cui, constatate delle incongruenze Con proprio alla luce della documentazione in precedenza prodotta, l' ha ritenuto opportuno proseguire gli accertamenti e chiedere ulteriori delucidazioni fornite con pec del 04.04.2023.
Tale considerazione si ritiene ancor di più avvalorata in materia di violazioni del codice della strada, ove la contestazione avvenga mediante l'estrazione dei dati contenuti nel cronotachigrafo, in cui è stato precisato, anche mediante richiamo alla circolare del Ministero dei
Trasporti del 27. 7. 2011, prot. 15598, in armonia con il Regolamento CE 561/2006, che in tali fattispecie è consentita la contestazione differita, “in ragione del tempo necessario al download dei dati e delle difficoltà concernenti l'esame degli stessi”, decorrendo dal compimento di queste operazioni il termine di notifica della contestazione (vedi tra tutte Cass. n. 36429 del 2021).
Con Nel caso di specie, a seguito del primo accesso, l' ha richiesto alla società appellata proprio tali dati, all'esito della cui valutazione ha poi rilevato delle incongruenze (v. verbale del
28.03.2023) cui ha fornito delucidazione parte appellata con la pec del 04.04.2023 ed è poi seguito
6 il verbale di accertamento del 19.05.2023.
Può ragionevolmente presumersi, pertanto, che la data dalla quale far decorrere il termine di novanta giorni per la notifica dell'accertata violazione sia quella del 04.04.2023, in cui in seguito Con all'esame dei tachigrafi e cronotachigrafi consegnati dalla società, l' ha constatato che “tra i cronotachigrafi scaricati ed il LUL dell'anno 2022 dei lavoratori (autisti) , Persona_1
e non risultano convergenze di attività lavorative prestate giornate Persona_2 Persona_3 senza dati)” ed ha richiesto ulteriore documentazione (v. verbale del 28.03.2023).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellato non può essere preso in Con considerazione neppure il termine del 19.01.2023 in cui la società avrebbe inviato all' i cronotachigrafi in formato ddd, atteso che, come già rilevato, gli accertamenti delle infrazioni mediante tali strumenti presuppongono del tempo necessario per l'elaborazione e l'esame dei dati ivi contenuti. Sicché il tempo intercorso tra l'invio di tale documentazione e il verbale interlocutorio del 28.03.2023 può ragionevolmente presumersi che corrisponda al tempo necessario per l'elaborazione e lo scarico dei dati dai cronotachigrafi prodotti (circostanza questa in cui si dà atto nello stesso verbale del 28.03.2023).
In conclusione, dunque, il termine di decadenza di cui all'art. 14, l. 689/1981 risulta rispettato, decorrendo dalla data del 04.04.2023 (o comunque da quella del 28.03.2023), poiché il verbale è stato notificato in data 05.06.2023.
3.1. Ciò posto si ritengono altresì infondati gli ulteriori motivi di opposizione, su cui il giudice di pace non si è pronunciato, ritenendoli assorbiti rispetto all'accertata violazione dell'art. 14 della l. 689/1981.
A tal proposito, è bene in via preliminare chiarire, in merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, che i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziale ed assistenziali o dell' fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il Controparte_3 funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal Pubblico Ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi reda superfluo
l'espletamento di altri mezzi istruttori (cfr. tra tutte Cassazione, n. 4182/2021).
In altri termini, dunque, i verbali redatti dagli Ispettori del Lavoro fanno fede fino a querela di falso con riferimento alla provenienza dei verbali stessi da chi li ha sottoscritti, alle dichiarazioni direttamente rese e ai fatti che il verbalizzante attesti come materialmente avvenuti alla sua presenza
7 o da lui compiuti: le ulteriori circostanze accertate nel corso dell'indagine ispettiva risultano invece rivestite di un'attendibilità che può essere contrastata soltanto laddove intervenga una specifica prova contraria. La Corte di cassazione, inoltre, ha chiarito che l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento (cfr. Cassazione n. 16064/2020).
Nel caso di specie, la non ha fornito alcuna prova contraria agli accertamenti CP_1 contenuti nel verbale impugnato: in particolare, la documentazione fornita dall'appellata e analizzata dall' è stata soggetta a un controllo “vincolato”, ossia effettuato Controparte_3 mediante la rilevazione dei dati mediante apparecchi elettronici, dei quali non è stato provato alcun malfunzionamento.
Inoltre, con il verbale impugnato, è stata contestata alla società appellata la violazione dell'art. 10, par. 2 Reg. 561/06 per avere omesso di verificare, mediante appositi controlli, che venissero osservate dai conducenti dei propri automezzi le disposizioni dei Regolamenti UE n.
3821/1985 e n. 561/2006 la cui sanzione amministrativa è individuata dall'art. 174 comma 14 del
Codice della Strada che punisce la sola impresa che “…nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 561/06 ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati…”.
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006, prescrive che tra gli obblighi a carico delle imprese di trasporto rientra anche quello di fornire ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuare controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE)
n. 3821/85 (ormai abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014) e del capo II dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.
Il regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 33 - entrato in vigore il 2 marzo 2016 - nel ribadire la responsabilità delle imprese per le infrazioni dei conducenti, specifica ancor meglio quanto stabilito dal predetto regolamento (CE) n. 561/2006, introducendo l'onere, per le imprese stesse, di garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi e prescrive, inoltre, che le imprese svolgano controlli periodici sul corretto uso del tachigrafo da parte dei propri conducenti.
Con la circolare 13/02/2017, n. 2720/RU, che richiama e precisa il contenuto del precedente decreto direttoriale n. 215/16, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che il mancato assolvimento di detti oneri da parte delle imprese comporta l'applicazione di sanzioni in
8 capo alle imprese stesse, le quali, a norma dell'art. 174 co. 14 c.d.s., non sono punite per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto dei propri conducenti, ma per una responsabilità propria, derivante dal mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.
Pertanto, ai fini della prova del corretto assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di informazione, le imprese stesse forniscono ai conducenti un documento nel quale sono sommariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e di riposo e circa il corretto uso del tachigrafo.
Il documento, redatto per iscritto e controfirmato dal conducente, deve avere un contenuto conforme alle prescrizioni dei regolamenti comunitari sopra indicati nonché alle norme in materia del Codice della strada e può costituire oggetto di valutazione da parte degli organi di controllo.
Come detto, entrambi i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 prescrivono, inoltre, l'obbligo per le imprese di effettuare controlli periodici sull'attività dei conducenti. Il decreto citato ha stabilito, sempre a fini probatori, una procedura di verifica standard che avviene contestualmente al cosiddetto "scarico" dei dati delle memorie di massa dei tachigrafi da parte delle imprese. La verifica consiste in un'analisi approfondita dell'attività del conducente nell'arco temporale preso in considerazione e, a seguito di tale analisi, viene redatto un resoconto scritto controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.
Il resoconto può attestare la regolarità delle risultanze tachigrafiche;
qualora invece, nell'arco del periodo di tempo preso in considerazione, emergano irregolarità o scostamenti rispetto alla legittima attività di guida, tali scostamenti devono essere rilevati nel resoconto scritto nel quale sono altresì indicati i provvedimenti eventualmente adottati.
Ebbene in applicazione dei principi sopra esposti si ritiene che la responsabilità dell'appellata sia stata accertata con il verbale n.7735/2023, nel quale gli agenti accertatori le hanno contestato la violazione dell'art. 10, par. 2 del Regolamento n.561/06 per aver omesso di verificare, mediante appositi controlli, nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 che venissero osservate le disposizioni di cui ai regolamenti nn. 561/2006 e 3821/1985.
Tale violazione è stata accertata attraverso l'elaborazione dei dati trasferiti dal DTCO – tachigrafo digitale – (carte dei conducenti e memoria di massa dell'apparecchio di controllo dei veicoli) conservati dalla società, i quali costituiscono fonte di prova sufficiente per dimostrare l'accertata violazione atteso che tali dispositivi registrano automaticamente i dati di guida, come velocità, distanza percorsa, nonché i tempi di guida e riposo. Si ritiene, dunque, priva di rilevanza probatoria la stampa dell'attività del conducente (per come dedotto dall'appellata) in quanto
9 avrebbe consentito di fare le stesse rilevazioni degli strumenti citati ossia identificazione conducente, data e ora inizio viaggio, eventuali interruzioni, periodi di guida e di riposo, attività varie quali il carico e lo scarico (v. perizia di parte appellata prodotta in atti).
Ad ogni modo, anche rispetto all'onere probatorio gravante sulla società appellata, quest'ultima non è stata in grado di fornire alcuna prova in ordine ad un'adeguata organizzazione dell'attività lavorativa del suo dipendente e al sistema di controllo e sorveglianza sul concreto operato dei propri conducenti, limitandosi semplicemente a contestare l'efficacia probatoria del verbale di accertamento, di cui come già rilevato, non può dubitarsi. Le stesse risultanze tachigrafiche, infatti, oltre che attendibili consentono di ritenere provate le violazioni contestate nei verbali di accertamento opposti, in quanto neppure disconosciute o contestate dall'appellata che si è limitata a mere asserzioni di principio sul valore probatorio del verbale di accertamento senza dedurre neppure una possibile registrazione anomala, il malfunzionamento dell'apparecchio o comunque produrre i resoconti scritti controfirmati dal conducente quale verifica standard imposta alle imprese nell'esercizio dei loro poteri di controllo.
Senza contare che, anche con riguardo agli obblighi di formazione gravanti sul datore di lavoro, il sig. , legale rappresentante della società appellata, nel verbale interlocutorio CP_2 del 24.01.2023, ha testualmente dichiarato “ho formato soltanto in merito al Persona_1 rispetto dei tempi di guida con un corso di formazione on line mentre gli altri autisti al momento no in quanto gli altri autisti sono stati assunti da poco”.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere accolto e per l'effetto la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla CP_1 avverso il verbale di accertamento dell'infrazione n. 7735/2023.
3. L'accoglimento dell'appello con la riforma integrale della sentenza di primo grado, determina la caducazione automatica del capo della sentenza relativo alle spese.
Pertanto, le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ma, poiché innanzi al Giudice di Pace la si era Parte_1 costituita con proprio funzionario, non può ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei compensi di avvocato, difettando le relative qualità nel soggetto amministrativo che si è costituito in giudizio (cfr. Cass.
4.8.2023 n. 23825; Cass. 10.12.2018 n. 31860; Cass.
20.12.2017 n. 30597; Cass. 27.4.2016 n. 8413; Cass. 29.11.2013 n. 26855; Cass. 27.5.2011 n.
11816; Cass. 27.8.2007 n. 18066; Cass.
9.2.2007 n. 2872; Cass.
8.3.2000 n. 2642).
La dunque, va condannata al pagamento delle spese del primo grado solo nei CP_1 confronti della che si è costituita e difesa durante tutto il corso del giudizio (v. verbali di CP_1
10 primo grado), liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
Va altresì condanna alle spese del presente grado di giudizio in favore della dove Parte_1 la costituzione è avvenuta attraverso l'Avvocatura dello Stato, liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di Lecco del 17 giugno 2024 depositata in data 27 giugno
2024, n. 181 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace di Lecco n.
181/2024:
- Rigetta l'opposizione formulata da in persona del suo Controparte_1 amministratore unico, avverso il verbale di accertamento n. 7735 del Controparte_2
19.05.2023 emesso dall' di , Sede di Controparte_3 CP_3 CP_3
; Pt_1
• Condanna in persona del suo amministratore unico, Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali di primo grado nei confronti dell'
[...] [...]
che si liquidano in euro 1.265 per compensi oltre il Controparte_3
15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
• Condanna in persona del suo amministratore unico, Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio nei confronti della
[...]
che si liquidano in euro 2.552 per compensi ed euro 98,00 per Parte_1 spese oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
Della presente sentenza viene data integrale lettura del dispositivo e delle relative motivazioni al termine della camera di consiglio.
Lecco 10.12.2025
Il giudice
AI AL
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