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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/09/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.i9G. 2028/2022
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, celebrata nelle forme della Parte_1
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del
[...] ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2028/2022 R.G. TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], qualificatasi erede Parte_2 C.F._1
, nato in [...] il Persona_1 C.F._2 09. negro ( , rapp.ti e difesi, giusta mandato depositato, dall'Avv. Antonietta Reale con cui elett.te domiciliano come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Marina Savastano, giusta procura generale alle liti, ed e omiciliato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 13.07.2020, proponeva innanzi all'intestato Persona_1 Tribunale, nico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., deducendo che a seguito di visita di revisione del 17.12.2019, la CML revocava l'indennità di CP_1 accompagnamento precedentemente riconosciuta (n. posizione 6090765000001) riconoscendolo invalido nella misura del 100% “ma senza il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento in trattamento chemioterapico.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, veniva conferito l'incarico al Ctu nella persona del dott. , il quale, con perizia depositata in data 20.07.2022, Persona_2 concludeva confer ssa in sede amministrativa dall CP_1 Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'acc nto mediante il deposito del motivato dissenso, la ricorrente in epigrafe - qualificandosi quale erede di
[...]
, del quale veniva dato atto del decesso occorso in data 10.10.2021 - prop Per_1 presente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, in particolare evidenziando la ipovalutazione del complesso morboso operata dal Ctu poiché “In realtà le gravi patologie hanno determinato l'impossibilità a sottoporsi a cure mediche previste e nello specifico ne determinano l'impossibilità di sottoporsi alla chemioterapia.” Lo stesso decesso, sconosciuto al Ctu, avrebbe dovuto comportare un ampliamento della perizia poiché “tale circostanza non è stata valutata considerata dal nominato ctu che non ha preso visione di tutta la documentazione sanitaria in atti.” Pertanto, trattandosi di patologie determinanti un “percorso cronico e degenerativo”, “non migliorabili mediante farmaci, soprattutto irreversibili e tendenti ad aggravarsi nel tempo”, la parte chiedeva – previa rinnovazione della CTU – il riconoscimento, in capo al de cuius, del requisito sanitario utile al godimento dell'indennità di accompagnamento in trattamento chemioterapico a decorrere dalla revoca in sede amministrativa (10.10.2021) o da quella successiva accertata dal Ctu, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi nonché di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' il quale insisteva per il rigetto del ricorso. Alla udienza del CP_1 10.09.2025 la causa era trattenuta isione e decisa come da sentenza depositata ex art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è infondato e va, per l'effetto, rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il Consulente incaricato, dott. , nella precedente fase di ATPO, a seguito Per_2 dell'esame obiettivo e della valutazione entazione, aveva riconosciuto l'interessato affetto da:
“- sarcoma di Kaposi;
- ipertensione arteriosa sistemica;
- diabete mellito tipo 2;
- artrosi polidistrettuale in obesità lieve (BMI 33);
- IPB;
” argomentando che:
“Dalla documentazione clinica, dagli atti e dall'esame obiettivo del Periziando ho desunto quanto segue. I Sanitari del Centro Medico Legale di Potenza hanno riconosciuto il sig. soggetto invalido CP_1 Per_1 civile 100% senza l'indennità di acc amento. Alla luce della certificazione sanitaria acclusa al fascicolo processuale e dell'esame obiettivo, il sottoscritto CTU concorda con quanto espresso dai Colleghi del Centro Medico-Legale CP_1 Non risulta documentata la prosecuzione del trattamento con il chemiotera clitaxel (doc. n° 7 e 10) né l'insorgenza di eventuali gravi effetti collaterali, acuti e/o cronici, attribuibili alla chemioterapia e tali da rendere il soggetto menomato nella sua capacità lavorativa e disautonomo nell'espletamento delle ADL.” 3.1. Già in sede di osservazioni alla bozza, ex art. 195 c.p.c., ultimo comma, la parte ricorrente evidenziava che “in realtà le gravi patologie hanno determinato l'impossibilità a sottoporsi a cure mediche previste e nello specifico ne determinano l'impossibilità a sottoporsi alla chemioterapia. In realtà la chemio alterativa è stata necessaria con relativa ospedalizzazione in quanto il ricorrente non tollerava la terapia prevista infatti il signore è deceduto dopo 2 mesi dalla ctu circostanza sconosciuta al ctu e pertanto si richiede sin d'ora un ampliamento della perizia. Tale circostanza non è stata valutata considerata dal nominato ctu che non ha preso visione di tutta la documentazione sanitaria in atti. (…).” Il Consulente incaricato, in risposta a dette osservazioni, chiariva di aver “scrupolosamente analizzato le note critiche, attentamente riesaminato la documentazione sanitaria acclusa al fascicolo processuale ed infine ho coscienziosamente verificato quanto da me appuntato in sede di esame obiettivo. Dopo il 27.11.1019 (doc. 10) non risulta documentato il proseguimento della terapia con il farmaco antitumorale LI o la sua interruzione a causa di effetti indesiderati o per il subentrare di nuove infermità invalidanti. Le due TAC di gennaio 2020 (doc. 14) e di giugno dello stesso anno (doc. 15) sostanzialmente concordano nella diagnosi “il quadro odierno risulta sostanzialmente invariato rispetto al precedente.” Tanto premesso, confermava la sua valutazione.
Pag. 2 di 3 3.2. Le conclusioni del medico incaricato, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice. Va, altresì, rilevato che rispetto agli apprezzamenti contenuti nell'elaborato del CTU, la parte ricorrente non ha mosso alcuno specifico rilievo critico nuovo che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sul punto, la Suprema Corte, nelle più recenti pronunce, ha affermato che al fine di poter ottenere la rinnovazione della CTU o, comunque, il mutamento delle conclusioni rese in fase di ATP, è necessario che venga data la prova dell'esistenza di patologie aventi rilevanza medico legale e della epoca di insorgenza delle stesse. Nel caso di specie ciò non è avvenuto ed anzi, le contestazioni oggetto di ricorso, sovrapponibili alle osservazioni alla bozza ex art. 195 c.p.c., erano già state analiticamente valutate dal Consulente nella precedente fase e, pertanto, non sono state ritenute idonee dal Tribunale a consentire ulteriori indagini/integrazioni peritali, in quanto poste come un mero dissenso diagnostico. Né risulta depositata la documentazione relativa alle cause del decesso, con la conseguenza che non può riaprirsi la fase istruttoria. Essendo, dunque, del tutto corretta la determinazione a cui perviene il CTU, debbono essere confermate le conclusioni del medesimo con conseguente accertamento della insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della richiesta indennità di accompagnamento.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso CP_ dell'accertamento tecnico preventivo, sono poste a carico dell in virtù delle dichiarazioni in atti e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la insussistenza in capo a
[...]
del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'indennità di Per_1 accompagnamento;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto. Lagonegro, 30.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo AP
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Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, celebrata nelle forme della Parte_1
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del
[...] ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2028/2022 R.G. TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], qualificatasi erede Parte_2 C.F._1
, nato in [...] il Persona_1 C.F._2 09. negro ( , rapp.ti e difesi, giusta mandato depositato, dall'Avv. Antonietta Reale con cui elett.te domiciliano come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Marina Savastano, giusta procura generale alle liti, ed e omiciliato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 13.07.2020, proponeva innanzi all'intestato Persona_1 Tribunale, nico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., deducendo che a seguito di visita di revisione del 17.12.2019, la CML revocava l'indennità di CP_1 accompagnamento precedentemente riconosciuta (n. posizione 6090765000001) riconoscendolo invalido nella misura del 100% “ma senza il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento in trattamento chemioterapico.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, veniva conferito l'incarico al Ctu nella persona del dott. , il quale, con perizia depositata in data 20.07.2022, Persona_2 concludeva confer ssa in sede amministrativa dall CP_1 Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'acc nto mediante il deposito del motivato dissenso, la ricorrente in epigrafe - qualificandosi quale erede di
[...]
, del quale veniva dato atto del decesso occorso in data 10.10.2021 - prop Per_1 presente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, in particolare evidenziando la ipovalutazione del complesso morboso operata dal Ctu poiché “In realtà le gravi patologie hanno determinato l'impossibilità a sottoporsi a cure mediche previste e nello specifico ne determinano l'impossibilità di sottoporsi alla chemioterapia.” Lo stesso decesso, sconosciuto al Ctu, avrebbe dovuto comportare un ampliamento della perizia poiché “tale circostanza non è stata valutata considerata dal nominato ctu che non ha preso visione di tutta la documentazione sanitaria in atti.” Pertanto, trattandosi di patologie determinanti un “percorso cronico e degenerativo”, “non migliorabili mediante farmaci, soprattutto irreversibili e tendenti ad aggravarsi nel tempo”, la parte chiedeva – previa rinnovazione della CTU – il riconoscimento, in capo al de cuius, del requisito sanitario utile al godimento dell'indennità di accompagnamento in trattamento chemioterapico a decorrere dalla revoca in sede amministrativa (10.10.2021) o da quella successiva accertata dal Ctu, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi nonché di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' il quale insisteva per il rigetto del ricorso. Alla udienza del CP_1 10.09.2025 la causa era trattenuta isione e decisa come da sentenza depositata ex art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è infondato e va, per l'effetto, rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il Consulente incaricato, dott. , nella precedente fase di ATPO, a seguito Per_2 dell'esame obiettivo e della valutazione entazione, aveva riconosciuto l'interessato affetto da:
“- sarcoma di Kaposi;
- ipertensione arteriosa sistemica;
- diabete mellito tipo 2;
- artrosi polidistrettuale in obesità lieve (BMI 33);
- IPB;
” argomentando che:
“Dalla documentazione clinica, dagli atti e dall'esame obiettivo del Periziando ho desunto quanto segue. I Sanitari del Centro Medico Legale di Potenza hanno riconosciuto il sig. soggetto invalido CP_1 Per_1 civile 100% senza l'indennità di acc amento. Alla luce della certificazione sanitaria acclusa al fascicolo processuale e dell'esame obiettivo, il sottoscritto CTU concorda con quanto espresso dai Colleghi del Centro Medico-Legale CP_1 Non risulta documentata la prosecuzione del trattamento con il chemiotera clitaxel (doc. n° 7 e 10) né l'insorgenza di eventuali gravi effetti collaterali, acuti e/o cronici, attribuibili alla chemioterapia e tali da rendere il soggetto menomato nella sua capacità lavorativa e disautonomo nell'espletamento delle ADL.” 3.1. Già in sede di osservazioni alla bozza, ex art. 195 c.p.c., ultimo comma, la parte ricorrente evidenziava che “in realtà le gravi patologie hanno determinato l'impossibilità a sottoporsi a cure mediche previste e nello specifico ne determinano l'impossibilità a sottoporsi alla chemioterapia. In realtà la chemio alterativa è stata necessaria con relativa ospedalizzazione in quanto il ricorrente non tollerava la terapia prevista infatti il signore è deceduto dopo 2 mesi dalla ctu circostanza sconosciuta al ctu e pertanto si richiede sin d'ora un ampliamento della perizia. Tale circostanza non è stata valutata considerata dal nominato ctu che non ha preso visione di tutta la documentazione sanitaria in atti. (…).” Il Consulente incaricato, in risposta a dette osservazioni, chiariva di aver “scrupolosamente analizzato le note critiche, attentamente riesaminato la documentazione sanitaria acclusa al fascicolo processuale ed infine ho coscienziosamente verificato quanto da me appuntato in sede di esame obiettivo. Dopo il 27.11.1019 (doc. 10) non risulta documentato il proseguimento della terapia con il farmaco antitumorale LI o la sua interruzione a causa di effetti indesiderati o per il subentrare di nuove infermità invalidanti. Le due TAC di gennaio 2020 (doc. 14) e di giugno dello stesso anno (doc. 15) sostanzialmente concordano nella diagnosi “il quadro odierno risulta sostanzialmente invariato rispetto al precedente.” Tanto premesso, confermava la sua valutazione.
Pag. 2 di 3 3.2. Le conclusioni del medico incaricato, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice. Va, altresì, rilevato che rispetto agli apprezzamenti contenuti nell'elaborato del CTU, la parte ricorrente non ha mosso alcuno specifico rilievo critico nuovo che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sul punto, la Suprema Corte, nelle più recenti pronunce, ha affermato che al fine di poter ottenere la rinnovazione della CTU o, comunque, il mutamento delle conclusioni rese in fase di ATP, è necessario che venga data la prova dell'esistenza di patologie aventi rilevanza medico legale e della epoca di insorgenza delle stesse. Nel caso di specie ciò non è avvenuto ed anzi, le contestazioni oggetto di ricorso, sovrapponibili alle osservazioni alla bozza ex art. 195 c.p.c., erano già state analiticamente valutate dal Consulente nella precedente fase e, pertanto, non sono state ritenute idonee dal Tribunale a consentire ulteriori indagini/integrazioni peritali, in quanto poste come un mero dissenso diagnostico. Né risulta depositata la documentazione relativa alle cause del decesso, con la conseguenza che non può riaprirsi la fase istruttoria. Essendo, dunque, del tutto corretta la determinazione a cui perviene il CTU, debbono essere confermate le conclusioni del medesimo con conseguente accertamento della insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della richiesta indennità di accompagnamento.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso CP_ dell'accertamento tecnico preventivo, sono poste a carico dell in virtù delle dichiarazioni in atti e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la insussistenza in capo a
[...]
del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'indennità di Per_1 accompagnamento;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto. Lagonegro, 30.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo AP
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