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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/04/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 833/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 833/2022 promossa da: in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO D'ERCOLE, giusta procura in atti;
appellante contro in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA
PANUNZIO, giusta procura in atti;
appellata avverso la sentenza n. 1281/2021, depositata dal Giudice di Pace di Foggia in data
29.12.2021.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 14.4.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1 ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di Foggia ha
[...] accolto la domanda promossa da di condanna alla Controparte_3 ripetizione delle somme addebitate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per pagina 1 di 9 l'energia elettrica in relazione alla fornitura di energia elettrica erogata presso il punto di prelievo n. IT001E722163320. In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE; 3) l'inefficacia cd. orizzontale delle direttive UE;
4) la non debenza della somma pretesa a titolo di rimborso dell'IVA; 5) l'erronea quantificazione della somma pretesa;
6) l'erronea statuizione in punto di spese di lite. Ha dunque concluso chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare l'appello ovvero, in via gradata, in accoglimento del quarto e quinto motivo di gravame, di ridurre nel quantum la pretesa avversaria sino al minor importo di € 128,98, al netto dell'IVA e, per l'effetto, di condannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso ovvero ancora, in accoglimento dell'ultimo motivo di impugnazione, di compensare le spese del primo grado e per l'effetto di condannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto a tale titolo, pari ad € 296,16. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. Si è costituita l'appellata, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 14.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'appello è infondato e deve essere rigettato. I motivi di impugnazione sub 1), 2) e 3) possono essere congiuntamente esaminati.
A tal proposito, appare opportuno esporre brevi cenni in ordine all'inquadramento normativo, rilevando che le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica erano state originariamente introdotte dal legislatore con l'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988; la ratio dell'intervento normativo era esplicitamente indicata dal testo nella
“straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale”, nonché nella finalità di “garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” degli enti regionali e locali. Si tratta, dunque, di motivazioni generiche sostanzialmente riconducibili a mere esigenze finanziarie.
Successivamente, il legislatore è intervenuto nella materia con il D. Lgs. n. 26/2007, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511/1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che esse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (co. 3). La disciplina dell'addizionale è, pertanto, la medesima prevista, in generale, per l'accisa sull'energia elettrica agli artt. 53 e ss. TUA. L'addizionale locale è rimasta in vigore sino al 1.1.2012, data a partire dalla quale l'imposizione è stata abrogata dall'art. 2, co. 6, D. Lgs. n. 23/2011. Sul versante comunitario, la direttiva 2008/118/CE (che ha riunito le precedenti direttive 92/12/CE e 2003/96/CE) ha previsto l'armonizzazione della disciplina in pagina 2 di 9 materia di accise su diversi prodotti, tra cui, per quanto di interesse, l'energia elettrica. In particolare, la disciplina comunitaria da ultimo citata, all'art. 1 § 2, stabilisce che gli Stati membri possano prevedere ulteriori forme di imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa, purché tali diverse imposizioni rispettino cumulativamente i seguenti requisiti: siano conformi alle normative comunitarie in tema di imposte indirette;
siano istituite per il perseguimento di finalità specifiche (la norma recepisce, sostanzialmente, il disposto della precedente direttiva 92/12/CE, che aveva già previsto tali vincoli per le ulteriori imposte sui prodotti quali tabacchi e oli minerali, seguita dalla direttiva 2003/96/CE, che aveva sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata, secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE).
La direttiva 2008/118/CE – il cui termine per il recepimento era fissato al 1.1.2010, con decorrenza dal 1.4.2010 – è stata recepita con il D. Lgs. 48/2010, senza che, tuttavia, il legislatore si preoccupasse della compatibilità dell'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 con l'art. 1 § 2 della citata fonte comunitaria. Già a un primo esame, infatti, non può non rilevarsi che la normativa nazionale, prevedendo un'imposizione addizionale sulla scorta di mere finalità finanziarie, potesse apparire non conforme ai requisiti della normativa comunitaria, quantomeno sotto il profilo della finalità specifica dell'imposizione.
Invero, la CGUE, in diverse pronunce, ha effettivamente elaborato una copiosa giurisprudenza – in parte formatasi sull'art. 3 § 2 direttiva 92/12/CEE, ma poi riconfermata anche per l'art. 1 § 2 direttiva 2008/118/CE – la quale offre del requisito in esame un'interpretazione particolarmente stringente. In particolare, da un lato la CGUE ha escluso che possa soddisfare il requisito della finalità specifica la mera funzionalizzazione dell'imposta ad esigenze di gettito fiscale;
dall'altro lato, la Corte ha rilevato una carenza di funzione specifica rispetto a normative nazionali che prevedevano anche delle dirette e vincolanti modalità di spesa del gettito incamerato dagli enti locali, ma che non erano funzionalmente correlate all'imposizione sul prodotto oggetto di accisa.
La CGUE, dunque, pare richiedere che per finalità specifica debba intendersi non già una finalità predeterminata – quale, in ipotesi, sarebbe l'assegnazione dei fondi a un determinato capitolo di spesa del bilancio dello Stato – ma una finalità causalmente funzionale alla rimozione dei costi e degli effetti che la produzione – vendita del prodotto sottoposto ad accisa genera per la collettività (cfr. CJ – 103/2017; CJ –
82/2012; CJ – 553/2015).
Sulla scorta della predetta giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione, in plurime pronunce, ha riconosciuto la contrarietà dell'addizionale provinciale prevista dall'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 al diritto comunitario e ne ha, pertanto, sancito la disapplicazione (cfr. Cass. n. 22343/2020; 16142/2020; 10691/2020; 27306/2019;
21701/2019; 15198/2019; 15199/2019; 27099/2019).
Stabilita l'illegittimità dell'imposizione, la Corte ha poi ricostruito i rapporti tra i soggetti coinvolti, evidenziando come nella subiecta materia insistano almeno due distinti rapporti giuridici: da un lato, infatti, vi è il rapporto tributario tra pagina 3 di 9 l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente, individuato dalla normativa di settore nel venditore – produttore – importatore dei prodotti energetici oggetto dell'accisa (art. 53 co. 1 e 3 TUA); dall'altro, invece, il rapporto di diritto privato insistente tra il venditore – importatore – fornitore dei prodotti energetici e i consumatori finali, sui quali il primo ha il diritto di “ribaltare/scaricare” il peso economico dell'imposta, quale voce di maggiorazione del costo della fornitura (art. 56, co. 1 ultimo periodo TUA). I rapporti, pur collegati, rimangono tra loro giuridicamente autonomi, in quanto il meccanismo della rivalsa previsto dall'art. 56 comma 1 ultimo periodo TUA non pare realizzare una vera e propria sostituzione di imposta: la rivalsa, infatti, a differenza di quanto avviene con l'IVA, non è un obbligo per il venditore – produttore, ma rappresenta un diritto, che questi può decidere se esercitare o meno. La separazione tra i due rapporti appare supportata anche dalla disciplina prevista dal TUA all'art. 14 in materia di rimborso dell'accisa indebitamente riscossa. La norma, infatti, prevede in generale che il rimborso sia consentito “quando l'accisa è stata indebitamente pagata”. Il rimborso è riconosciuto al solo “soggetto obbligato al pagamento” entro il termine di due anni, stabilito a pena di decadenza. Il termine decorre o dal pagamento o, per le accise per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione, dalla data della dichiarazione. Una volta spirato tale termine, la possibilità per l'obbligato di ottenere il rimborso residua nella sola ipotesi disciplinata dal quarto comma. La norma prevede che, qualora l'obbligato sia stato “condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa” al termine di un procedimento giurisdizionale, gli sia riconosciuta la possibilità di domandare il rimborso all'Erario. Il procedimento di rimborso, in questo caso, dipende strettamente dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il contribuente obbligato al pagamento è stato condannato alla restituzione, atteso che l'azione per il rimborso deve essere esperita, a pena di decadenza, “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. La norma precisa, altresì, che la domanda può essere avanzata solo “dal predetto soggetto obbligato”. Sicché la legge pare considerare la condanna alla restituzione dell'indebito un prius logico e necessario perché il soggetto obbligato al pagamento possa richiedere il rimborso all'amministrazione. Non può, inoltre, non notarsi che l'aver applicato la rivalsa per una imposta non dovuta, è espressamente qualificato dal testo normativo come la percezione di un indebito da parte del venditore – produttore, rispetto al quale il soggetto su cui è stata applicata la rivalsa può agire in restituzione.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che già il testo normativo presupponga l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'acquirente finale nei confronti del solo venditore – produttore. pagina 4 di 9 A fronte di un tale dato normativo, deve rilevarsi che l'acquirente finale non può agire direttamente nei confronti dell'Erario, in quanto non è parte del rapporto tributario in oggetto e, pertanto, difetta di legittimazione ad agire per il rimborso.
Sul punto, deve rilevarsi che la stessa giurisprudenza comunitaria già citata, nell'interrogarsi circa le modalità di rimborso esperibili dal cliente – consumatore finale cui sia stata applicata una imposta contraria al disposto dell'art. 1 § 2 direttiva 2008/118/CE, ha ribadito il generale principio di autonomia processuale degli Stati membri.
In questo senso, la CGUE ha ritenuto che uno Stato membro possa opporre all'acquirente finale la propria carenza di legittimazione ad esperire un'azione di rimborso, in quanto quest'ultimo non è parte del rapporto tributario con il fisco. Tuttavia, in questo caso, esigenze di giustizia sostanziale e di effettività della tutela giurisdizionale richiedono che debba, come minimo, essere riconosciuto all'acquirente un diritto alla ripetizione dell'indebito verso il soggetto obbligato (si veda, in particolare, CJ – 94/2010: “uno Stato membro può, in via di principio, opporsi a una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente finale su cui essa è stata ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo”). Nelle imposizioni indirette, infatti, anche se il soggetto obbligato verso l'amministrazione e il contribuente formale è il venditore – produttore, l'onere economico dell'imposizione, mediante la rivalsa finisce per gravare sull'acquirente – consumatore finale. In questo contesto, ove l'azione di indebito fosse riconosciuta al solo soggetto passivo, questi realizzerebbe un arricchimento senza causa, potendo richiedere il rimborso di una posta economica il cui costo non è stato da lui sostenuto.
Al contempo, non si darebbe tutela al soggetto che ha effettivamente subito il pregiudizio economico dell'illegittimità dell'imposizione. L'azione di ripetizione di indebito è dunque considerata la misura minima di protezione dell'acquirente finale, con l'ulteriore precisazione che “se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso di insolvenza di quest'ultimo, il principio di effettività impone che l'acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessarie” (CJ – 94/2010 cit.). Sulla scorta degli arresti della Corte di Giustizia, dunque, la Cassazione ha affermato che “1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) pagina 5 di 9 il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (cfr. Cass. n. 28047/2019). Per converso, parte appellante ha sostenuto l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia che coinvolga soltanto soggetti privati.
Una forma di efficacia diretta delle direttive, infatti, è stata riconosciuta a livello comunitario solo ove le stesse non richiedano un recepimento da parte dell'ordinamento interno, perché già direttamente applicabili (auto applicative o self executing) ed esclusivamente nei rapporti di tipo verticale, cioè tra lo Stato (o una sua articolazione) e il cittadino, peraltro in senso monodirezionale ed ascendente
(cittadino vs. Stato) e non anche discendente (Stato vs. cittadino).
Viceversa, la stessa CGUE esclude che un soggetto privato possa invocare il disposto di una direttiva non trasposta in un rapporto di tipo orizzontale cittadino vs. cittadino (recentemente, Grande Sezione CGUE 7 agosto 2018). Il meccanismo della disapplicazione e dell'efficacia diretta, infatti, funge da sanzione per lo Stato inadempiente rispetto all'obbligo di tempestivo recepimento della direttiva, sicché la stessa può essere invocata nei confronti dello Stato, ma non verso soggetti privati. Senonché, va osservato che la Corte di Cassazione ha rilevato, da un lato, che la CGUE è una autonoma fonte del diritto dell'Unione, dall'altro che la direttiva 2008/118/CE è stata recepita integralmente nel nostro ordinamento con il D. Lgs.
48/2010. In questo senso, è l'interpretazione della CGUE su cosa debba intendersi per specifica finalità ad evidenziare l'incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva recepita. Non si realizzerebbe, pertanto, una applicazione “orizzontale” di una direttiva non trasposta, ma la corretta applicazione della normativa comunitaria già entrata a far parte dell'ordinamento interno;
la fonte del diritto, dunque, sarebbe individuata nella stessa giurisprudenza della CGUE.
Ciò avviene in ossequio al principio generale per cui le decisioni della CGUE, circa l'interpretazione del diritto comunitario, costituiscono un'autonoma fonte del diritto, con efficacia erga omnes, rafforzando il ruolo nomofilattico della CGUE quale custode dell'esatta interpretazione e uniforme applicazione del diritto dell'Unione. Sicché “alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica pagina 6 di 9 della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 28047/2019; 22343/2020).
Ciò premesso, deve ritenersi che il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia sia di per sé idoneo e sufficiente per imporre la disapplicazione dell'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 perché in contrasto con il diritto comunitario. Ad una diversa soluzione non si perviene neppure a seguito della sentenza del
11.4.2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, sul ricorso pregiudiziale presentato dal Tribunale di Como (causa C-316/2022), in relazione all'interpretazione dell'art. 288 co. 3 TFUE e al principio di effettività. La Corte ha affermato che “L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”; ha poi statuito che la normativa nazionale “viola il principio di effettività, in quanto non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli da una normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro”. Si ritiene che la decisione della Corte di Giustizia non muti l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza maggioritaria, tenuto conto dell'efficacia lato sensu normativa delle pronunce interpretative delle CGUE e considerato che la disapplicazione della norma interna è valutata solo in via incidentale e ai fini della decisione della controversia civilistica tra i privati, avente a oggetto la ripetizione non dell'imposta ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o il consumatore finale. In conformità all'indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di merito, tale conclusione non si pone in contrasto con quanto sancito dalla CGUE 11.4.2024, C-316/2022, perché consente “di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como” (cfr. Corte app. Milano, 1546/2024; Corte app. Milano 1499/2024; Corte app. Milano 1592/2024; Corte app. Milano 1238/2024). Analogamente, si è osservato che “la disapplicazione avviene in ossequio all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia”, la quale
“riguarda la disciplina delle accise che regolano il rapporto tributario tra l'Erario e il fornitore, presupposto del rapporto civilistico tra quest'ultimo e il consumatore”. Per questo motivo, “al giudice ordinario investito della decisione sul rapporto di natura pagina 7 di 9 privatistica – ovvero sulla rivalsa operata dal fornitore, esercitando la facoltà di traslare l'imposta – spetta un accertamento meramente incidentale in ordine alla debenza dell'imposta contestata” (cfr. Trib. Roma, n. 8133/2024). Del resto, la sentenza della CGUE, 11.4.2024, C-316/2022, pur affermando che il consumatore ha il diritto di richiedere allo Stato il rimborso delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica, non ha comunque escluso la sussistenza del diritto del consumatore di richiedere il rimborso al proprio interlocutore contrattuale (cfr. Trib. Roma, n. 8937/2024). Inoltre, anche di recente la Corte di Cassazione, pur nell'ambito di una controversia di natura tributaria intercorsa tra l'Erario e il fornitore, ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, con conseguente necessità di procedere alla disapplicazione della norma medesima;
nell'occasione, ha precisato che “l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta unicamente al soggetto passivo dell'imposta ossia al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l'azione, civilistica, di restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente” (così in motivazione, Cass. n. 21883/2024).
In definitiva, correttamente il GdP ha accolto la domanda di ripetizione avanzata dall'odierna appellata. È poi infondato il motivo di appello basato sull'assunto della non debenza della somma addebitata a titolo di IVA.
Al riguardo va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, qui condiviso, per il quale, in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione
Iva presentata dal cessionario (cfr. Cass. n. 9946/2015; 8652/2020; 25741/2021). Neppure può essere accolto il motivo di appello fondato sull'assunto secondo cui la somma pretesa da parte appellata, al netto dell'Iva, sarebbe inferiore tenuto conto degli accrediti operati dalla appellante a titolo di addizionale pari ad € 163,74.
Il motivo è infatti infondato, non essendovi alcuna prova degli accrediti asseritamente effettuati ed essendosi parte appellante limitata ad allegare un prospetto di provenienza unilaterale. Infine, anche la censura avanzata dall'appellante in relazione alle spese di lite è infondata, avendo il GdP fatto corretta applicazione del principio di soccombenza
(art. 91 c.p.c.), dovendosi a tal proposito rammentare che “la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento pagina 8 di 9 della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. n. 4696/2019; 3977/2020). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque rigettato. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1- quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis”.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA l'appello;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 15.4.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 833/2022 promossa da: in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO D'ERCOLE, giusta procura in atti;
appellante contro in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA
PANUNZIO, giusta procura in atti;
appellata avverso la sentenza n. 1281/2021, depositata dal Giudice di Pace di Foggia in data
29.12.2021.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 14.4.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1 ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di Foggia ha
[...] accolto la domanda promossa da di condanna alla Controparte_3 ripetizione delle somme addebitate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per pagina 1 di 9 l'energia elettrica in relazione alla fornitura di energia elettrica erogata presso il punto di prelievo n. IT001E722163320. In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE; 3) l'inefficacia cd. orizzontale delle direttive UE;
4) la non debenza della somma pretesa a titolo di rimborso dell'IVA; 5) l'erronea quantificazione della somma pretesa;
6) l'erronea statuizione in punto di spese di lite. Ha dunque concluso chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare l'appello ovvero, in via gradata, in accoglimento del quarto e quinto motivo di gravame, di ridurre nel quantum la pretesa avversaria sino al minor importo di € 128,98, al netto dell'IVA e, per l'effetto, di condannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso ovvero ancora, in accoglimento dell'ultimo motivo di impugnazione, di compensare le spese del primo grado e per l'effetto di condannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto a tale titolo, pari ad € 296,16. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. Si è costituita l'appellata, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 14.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'appello è infondato e deve essere rigettato. I motivi di impugnazione sub 1), 2) e 3) possono essere congiuntamente esaminati.
A tal proposito, appare opportuno esporre brevi cenni in ordine all'inquadramento normativo, rilevando che le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica erano state originariamente introdotte dal legislatore con l'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988; la ratio dell'intervento normativo era esplicitamente indicata dal testo nella
“straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale”, nonché nella finalità di “garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” degli enti regionali e locali. Si tratta, dunque, di motivazioni generiche sostanzialmente riconducibili a mere esigenze finanziarie.
Successivamente, il legislatore è intervenuto nella materia con il D. Lgs. n. 26/2007, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511/1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che esse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (co. 3). La disciplina dell'addizionale è, pertanto, la medesima prevista, in generale, per l'accisa sull'energia elettrica agli artt. 53 e ss. TUA. L'addizionale locale è rimasta in vigore sino al 1.1.2012, data a partire dalla quale l'imposizione è stata abrogata dall'art. 2, co. 6, D. Lgs. n. 23/2011. Sul versante comunitario, la direttiva 2008/118/CE (che ha riunito le precedenti direttive 92/12/CE e 2003/96/CE) ha previsto l'armonizzazione della disciplina in pagina 2 di 9 materia di accise su diversi prodotti, tra cui, per quanto di interesse, l'energia elettrica. In particolare, la disciplina comunitaria da ultimo citata, all'art. 1 § 2, stabilisce che gli Stati membri possano prevedere ulteriori forme di imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa, purché tali diverse imposizioni rispettino cumulativamente i seguenti requisiti: siano conformi alle normative comunitarie in tema di imposte indirette;
siano istituite per il perseguimento di finalità specifiche (la norma recepisce, sostanzialmente, il disposto della precedente direttiva 92/12/CE, che aveva già previsto tali vincoli per le ulteriori imposte sui prodotti quali tabacchi e oli minerali, seguita dalla direttiva 2003/96/CE, che aveva sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata, secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE).
La direttiva 2008/118/CE – il cui termine per il recepimento era fissato al 1.1.2010, con decorrenza dal 1.4.2010 – è stata recepita con il D. Lgs. 48/2010, senza che, tuttavia, il legislatore si preoccupasse della compatibilità dell'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 con l'art. 1 § 2 della citata fonte comunitaria. Già a un primo esame, infatti, non può non rilevarsi che la normativa nazionale, prevedendo un'imposizione addizionale sulla scorta di mere finalità finanziarie, potesse apparire non conforme ai requisiti della normativa comunitaria, quantomeno sotto il profilo della finalità specifica dell'imposizione.
Invero, la CGUE, in diverse pronunce, ha effettivamente elaborato una copiosa giurisprudenza – in parte formatasi sull'art. 3 § 2 direttiva 92/12/CEE, ma poi riconfermata anche per l'art. 1 § 2 direttiva 2008/118/CE – la quale offre del requisito in esame un'interpretazione particolarmente stringente. In particolare, da un lato la CGUE ha escluso che possa soddisfare il requisito della finalità specifica la mera funzionalizzazione dell'imposta ad esigenze di gettito fiscale;
dall'altro lato, la Corte ha rilevato una carenza di funzione specifica rispetto a normative nazionali che prevedevano anche delle dirette e vincolanti modalità di spesa del gettito incamerato dagli enti locali, ma che non erano funzionalmente correlate all'imposizione sul prodotto oggetto di accisa.
La CGUE, dunque, pare richiedere che per finalità specifica debba intendersi non già una finalità predeterminata – quale, in ipotesi, sarebbe l'assegnazione dei fondi a un determinato capitolo di spesa del bilancio dello Stato – ma una finalità causalmente funzionale alla rimozione dei costi e degli effetti che la produzione – vendita del prodotto sottoposto ad accisa genera per la collettività (cfr. CJ – 103/2017; CJ –
82/2012; CJ – 553/2015).
Sulla scorta della predetta giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione, in plurime pronunce, ha riconosciuto la contrarietà dell'addizionale provinciale prevista dall'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 al diritto comunitario e ne ha, pertanto, sancito la disapplicazione (cfr. Cass. n. 22343/2020; 16142/2020; 10691/2020; 27306/2019;
21701/2019; 15198/2019; 15199/2019; 27099/2019).
Stabilita l'illegittimità dell'imposizione, la Corte ha poi ricostruito i rapporti tra i soggetti coinvolti, evidenziando come nella subiecta materia insistano almeno due distinti rapporti giuridici: da un lato, infatti, vi è il rapporto tributario tra pagina 3 di 9 l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente, individuato dalla normativa di settore nel venditore – produttore – importatore dei prodotti energetici oggetto dell'accisa (art. 53 co. 1 e 3 TUA); dall'altro, invece, il rapporto di diritto privato insistente tra il venditore – importatore – fornitore dei prodotti energetici e i consumatori finali, sui quali il primo ha il diritto di “ribaltare/scaricare” il peso economico dell'imposta, quale voce di maggiorazione del costo della fornitura (art. 56, co. 1 ultimo periodo TUA). I rapporti, pur collegati, rimangono tra loro giuridicamente autonomi, in quanto il meccanismo della rivalsa previsto dall'art. 56 comma 1 ultimo periodo TUA non pare realizzare una vera e propria sostituzione di imposta: la rivalsa, infatti, a differenza di quanto avviene con l'IVA, non è un obbligo per il venditore – produttore, ma rappresenta un diritto, che questi può decidere se esercitare o meno. La separazione tra i due rapporti appare supportata anche dalla disciplina prevista dal TUA all'art. 14 in materia di rimborso dell'accisa indebitamente riscossa. La norma, infatti, prevede in generale che il rimborso sia consentito “quando l'accisa è stata indebitamente pagata”. Il rimborso è riconosciuto al solo “soggetto obbligato al pagamento” entro il termine di due anni, stabilito a pena di decadenza. Il termine decorre o dal pagamento o, per le accise per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione, dalla data della dichiarazione. Una volta spirato tale termine, la possibilità per l'obbligato di ottenere il rimborso residua nella sola ipotesi disciplinata dal quarto comma. La norma prevede che, qualora l'obbligato sia stato “condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa” al termine di un procedimento giurisdizionale, gli sia riconosciuta la possibilità di domandare il rimborso all'Erario. Il procedimento di rimborso, in questo caso, dipende strettamente dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il contribuente obbligato al pagamento è stato condannato alla restituzione, atteso che l'azione per il rimborso deve essere esperita, a pena di decadenza, “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. La norma precisa, altresì, che la domanda può essere avanzata solo “dal predetto soggetto obbligato”. Sicché la legge pare considerare la condanna alla restituzione dell'indebito un prius logico e necessario perché il soggetto obbligato al pagamento possa richiedere il rimborso all'amministrazione. Non può, inoltre, non notarsi che l'aver applicato la rivalsa per una imposta non dovuta, è espressamente qualificato dal testo normativo come la percezione di un indebito da parte del venditore – produttore, rispetto al quale il soggetto su cui è stata applicata la rivalsa può agire in restituzione.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che già il testo normativo presupponga l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'acquirente finale nei confronti del solo venditore – produttore. pagina 4 di 9 A fronte di un tale dato normativo, deve rilevarsi che l'acquirente finale non può agire direttamente nei confronti dell'Erario, in quanto non è parte del rapporto tributario in oggetto e, pertanto, difetta di legittimazione ad agire per il rimborso.
Sul punto, deve rilevarsi che la stessa giurisprudenza comunitaria già citata, nell'interrogarsi circa le modalità di rimborso esperibili dal cliente – consumatore finale cui sia stata applicata una imposta contraria al disposto dell'art. 1 § 2 direttiva 2008/118/CE, ha ribadito il generale principio di autonomia processuale degli Stati membri.
In questo senso, la CGUE ha ritenuto che uno Stato membro possa opporre all'acquirente finale la propria carenza di legittimazione ad esperire un'azione di rimborso, in quanto quest'ultimo non è parte del rapporto tributario con il fisco. Tuttavia, in questo caso, esigenze di giustizia sostanziale e di effettività della tutela giurisdizionale richiedono che debba, come minimo, essere riconosciuto all'acquirente un diritto alla ripetizione dell'indebito verso il soggetto obbligato (si veda, in particolare, CJ – 94/2010: “uno Stato membro può, in via di principio, opporsi a una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente finale su cui essa è stata ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo”). Nelle imposizioni indirette, infatti, anche se il soggetto obbligato verso l'amministrazione e il contribuente formale è il venditore – produttore, l'onere economico dell'imposizione, mediante la rivalsa finisce per gravare sull'acquirente – consumatore finale. In questo contesto, ove l'azione di indebito fosse riconosciuta al solo soggetto passivo, questi realizzerebbe un arricchimento senza causa, potendo richiedere il rimborso di una posta economica il cui costo non è stato da lui sostenuto.
Al contempo, non si darebbe tutela al soggetto che ha effettivamente subito il pregiudizio economico dell'illegittimità dell'imposizione. L'azione di ripetizione di indebito è dunque considerata la misura minima di protezione dell'acquirente finale, con l'ulteriore precisazione che “se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso di insolvenza di quest'ultimo, il principio di effettività impone che l'acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessarie” (CJ – 94/2010 cit.). Sulla scorta degli arresti della Corte di Giustizia, dunque, la Cassazione ha affermato che “1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) pagina 5 di 9 il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (cfr. Cass. n. 28047/2019). Per converso, parte appellante ha sostenuto l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia che coinvolga soltanto soggetti privati.
Una forma di efficacia diretta delle direttive, infatti, è stata riconosciuta a livello comunitario solo ove le stesse non richiedano un recepimento da parte dell'ordinamento interno, perché già direttamente applicabili (auto applicative o self executing) ed esclusivamente nei rapporti di tipo verticale, cioè tra lo Stato (o una sua articolazione) e il cittadino, peraltro in senso monodirezionale ed ascendente
(cittadino vs. Stato) e non anche discendente (Stato vs. cittadino).
Viceversa, la stessa CGUE esclude che un soggetto privato possa invocare il disposto di una direttiva non trasposta in un rapporto di tipo orizzontale cittadino vs. cittadino (recentemente, Grande Sezione CGUE 7 agosto 2018). Il meccanismo della disapplicazione e dell'efficacia diretta, infatti, funge da sanzione per lo Stato inadempiente rispetto all'obbligo di tempestivo recepimento della direttiva, sicché la stessa può essere invocata nei confronti dello Stato, ma non verso soggetti privati. Senonché, va osservato che la Corte di Cassazione ha rilevato, da un lato, che la CGUE è una autonoma fonte del diritto dell'Unione, dall'altro che la direttiva 2008/118/CE è stata recepita integralmente nel nostro ordinamento con il D. Lgs.
48/2010. In questo senso, è l'interpretazione della CGUE su cosa debba intendersi per specifica finalità ad evidenziare l'incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva recepita. Non si realizzerebbe, pertanto, una applicazione “orizzontale” di una direttiva non trasposta, ma la corretta applicazione della normativa comunitaria già entrata a far parte dell'ordinamento interno;
la fonte del diritto, dunque, sarebbe individuata nella stessa giurisprudenza della CGUE.
Ciò avviene in ossequio al principio generale per cui le decisioni della CGUE, circa l'interpretazione del diritto comunitario, costituiscono un'autonoma fonte del diritto, con efficacia erga omnes, rafforzando il ruolo nomofilattico della CGUE quale custode dell'esatta interpretazione e uniforme applicazione del diritto dell'Unione. Sicché “alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica pagina 6 di 9 della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 28047/2019; 22343/2020).
Ciò premesso, deve ritenersi che il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia sia di per sé idoneo e sufficiente per imporre la disapplicazione dell'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 perché in contrasto con il diritto comunitario. Ad una diversa soluzione non si perviene neppure a seguito della sentenza del
11.4.2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, sul ricorso pregiudiziale presentato dal Tribunale di Como (causa C-316/2022), in relazione all'interpretazione dell'art. 288 co. 3 TFUE e al principio di effettività. La Corte ha affermato che “L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”; ha poi statuito che la normativa nazionale “viola il principio di effettività, in quanto non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli da una normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro”. Si ritiene che la decisione della Corte di Giustizia non muti l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza maggioritaria, tenuto conto dell'efficacia lato sensu normativa delle pronunce interpretative delle CGUE e considerato che la disapplicazione della norma interna è valutata solo in via incidentale e ai fini della decisione della controversia civilistica tra i privati, avente a oggetto la ripetizione non dell'imposta ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o il consumatore finale. In conformità all'indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di merito, tale conclusione non si pone in contrasto con quanto sancito dalla CGUE 11.4.2024, C-316/2022, perché consente “di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como” (cfr. Corte app. Milano, 1546/2024; Corte app. Milano 1499/2024; Corte app. Milano 1592/2024; Corte app. Milano 1238/2024). Analogamente, si è osservato che “la disapplicazione avviene in ossequio all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia”, la quale
“riguarda la disciplina delle accise che regolano il rapporto tributario tra l'Erario e il fornitore, presupposto del rapporto civilistico tra quest'ultimo e il consumatore”. Per questo motivo, “al giudice ordinario investito della decisione sul rapporto di natura pagina 7 di 9 privatistica – ovvero sulla rivalsa operata dal fornitore, esercitando la facoltà di traslare l'imposta – spetta un accertamento meramente incidentale in ordine alla debenza dell'imposta contestata” (cfr. Trib. Roma, n. 8133/2024). Del resto, la sentenza della CGUE, 11.4.2024, C-316/2022, pur affermando che il consumatore ha il diritto di richiedere allo Stato il rimborso delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica, non ha comunque escluso la sussistenza del diritto del consumatore di richiedere il rimborso al proprio interlocutore contrattuale (cfr. Trib. Roma, n. 8937/2024). Inoltre, anche di recente la Corte di Cassazione, pur nell'ambito di una controversia di natura tributaria intercorsa tra l'Erario e il fornitore, ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, con conseguente necessità di procedere alla disapplicazione della norma medesima;
nell'occasione, ha precisato che “l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta unicamente al soggetto passivo dell'imposta ossia al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l'azione, civilistica, di restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente” (così in motivazione, Cass. n. 21883/2024).
In definitiva, correttamente il GdP ha accolto la domanda di ripetizione avanzata dall'odierna appellata. È poi infondato il motivo di appello basato sull'assunto della non debenza della somma addebitata a titolo di IVA.
Al riguardo va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, qui condiviso, per il quale, in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione
Iva presentata dal cessionario (cfr. Cass. n. 9946/2015; 8652/2020; 25741/2021). Neppure può essere accolto il motivo di appello fondato sull'assunto secondo cui la somma pretesa da parte appellata, al netto dell'Iva, sarebbe inferiore tenuto conto degli accrediti operati dalla appellante a titolo di addizionale pari ad € 163,74.
Il motivo è infatti infondato, non essendovi alcuna prova degli accrediti asseritamente effettuati ed essendosi parte appellante limitata ad allegare un prospetto di provenienza unilaterale. Infine, anche la censura avanzata dall'appellante in relazione alle spese di lite è infondata, avendo il GdP fatto corretta applicazione del principio di soccombenza
(art. 91 c.p.c.), dovendosi a tal proposito rammentare che “la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento pagina 8 di 9 della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. n. 4696/2019; 3977/2020). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque rigettato. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1- quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis”.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA l'appello;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 15.4.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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