Art. 2. Modalita' di accesso, qualifiche, trattamento economico 1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati le modalita' di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonche' i criteri di destinazione dei vincitori, nel rispetto dei principi generali vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
2. Salva l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse, qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520 e 5 aprile 1964, n. 284 , e successive modificazioni continuano ad applicarsi le norme relative alle qualifiche stesse. Al personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato.
Nota all'art. 2, comma 2:
Per quanto concerne la legge 22 maggio 1960, n. 520 e la legge 5 aprile 1964, n. 284 , vedi successiva nota all'art. 4.
2. Salva l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse, qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520 e 5 aprile 1964, n. 284 , e successive modificazioni continuano ad applicarsi le norme relative alle qualifiche stesse. Al personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato.
Nota all'art. 2, comma 2:
Per quanto concerne la legge 22 maggio 1960, n. 520 e la legge 5 aprile 1964, n. 284 , vedi successiva nota all'art. 4.