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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/09/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2253/2021 RG, avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. Tribunale di Prato depositata il
19.11.2021 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Damiano Peruzza e dall'avv. Gloria Segala del foro di Milano,
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo con domicilio digitale
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APPELLANTE
E
CONCERIA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Salvadeo del foro di Pavia;
APPELLATA
All'udienza del 4.2.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
1 conclusioni delle parti
Per < Parte_1
contrariis reiectis, nel merito: (…omissis …)accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità
delle domande avversarie di ripetizione delle addizionali provinciali alla luce della mancata presentazione della comunicazione ex art. 29, L. n. 428/1990 da parte del consumatore finale all'Agenzia delle Entrate, anche in ragione dell'ingiustificato arricchimento derivante dalla avvenuta deduzione delle somme da parte del consumatore finale;
- nel merito, in via principale, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267
TFUE alla Corte di Giustizia UE in ordine alle prospettate questioni di compatibilità della normativa nazionale e/o in attesa della decisione della Corte
costituzionale di cui al procedimento reg. ord. n. 102/2021, respingere le domande avversarie in quanto infondate per insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito, per le ragioni di cui in narrativa, e comunque per infondatezza delle stesse”; - conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Prato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- per l'effetto, condannare controparte a restituire le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata ordinanza in quanto non Parte_1
dovute. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per NC < Controparte_1
Firenze, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto da e, Parte_1
conseguentemente, confermare integralmente l'Ordinanza pronunciata dal
Tribunale di Prato in data 19.11.2021 in relazione al procedimento n. 1947/2021
RG. Con il favore delle spese e del compenso del presente grado di giudizio>>.
2 I FATTI DI CAUSA
conveniva dinanzi al Tribunale di Prato Parte_2 [...]
e, allegando di aver pagato l'addizionale provinciale sull'accisa per Parte_1
l'energia elettrica nel periodo dal 1°.
1.2010 al 31.12.2011, chiedeva la ripetizione di € 22.622,08 a titolo di indebito oggettivo, trattandosi di somme non dovute perché detta addizionale era contraria alla direttiva comunitaria del 2008/118/CE,
che, prevalendo sulla normativa interna (art. 6 d.l. n. 511/1988), ne imponeva la disapplicazione.
costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Parte_1
della domanda in conseguenza dell'omessa comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate prevista a pena di decadenza dall'art. 29 della legge n. 429/1990. Nel merito contestava che il pagamento eseguito fosse indebito in quanto esso traeva fonte nell'art. 2 delle condizioni generali di contratto.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda, argomentando l'inefficacia orizzontale delle direttive UE nei rapporti tra privati ed allegando che la Corte di Giustizia
UE non aveva mai dichiarato con efficacia erga omnes l'incompatibilità
dell'addizionale provinciale italiana per cui non era condivisibile l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, come mutuata dalla ricorrente, in quanto fondata sull'erroneo presupposto che tale imposta fosse un tributo autonomo, quando invece la stessa costituiva un mero incremento quantitativo dell'accisa, a cui andava a sommarsi in un rapporto di mera accessorietà, non potendo, pertanto, essere qualificata come “altra imposta indiretta”, ulteriore all'accisa ai sensi della direttiva. Sul punto sollecitava altresì la rimessione alla
Corte di Giustizia UE della questione preliminare se l'addizionale provinciale desse o meno luogo a un'altra imposta indiretta, o si trattasse invece di una mera componente dell'accisa come tale non soggetta al vincolo della “finalità specifica”
previsto dalla stessa direttiva. Allegava che la deduzione delle somme a fini
3 fiscali da parte del consumatore finale produceva un ingiustificato arricchimento di quest'ultimo e invocava la propria buona fede ai fini della decorrenza degli interessi.
Con ordinanza depositata il 19.11.2021 e comunicata il 22.11.2021, il
Tribunale di Prato, respingeva l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 29 della legge 428/1990, perché l'unico soggetto titolare dell'obbligo tributario era da individuarsi nel produttore/fornitore che, come tale, era il solo legittimato a richiedere il rimborso all'amministrazione. Dopo aver ripercorso la normativa nazionale e dato atto della direttiva 2008/118/CE e delle sentenze della Corte di
Giustizia UE intervenute in materia (sentenza del 27.2.2014 in causa C-82/12;
sentenza del 25.7.2018 in causa C-103/17; sentenza 5.3.1025 in causa C-533/13), il primo giudice richiamava l'orientamento della Suprema Corte che, a partire dal
2019, aveva reiteratamente affermato il principio di diritto in base al quale l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n.
511/1988 andava disapplicata per contrasto con l'art. 1 § 2, della direttiva n.
2088/118/CE come interpretati dalla Corte di Giustizia UE e sulla scorta di tali principi, unitamente a quelli affermati dalla Suprema Cote in tema di accise dovute sul consumo di fas metano, riteneva sussistente l'indebito, dovendosi reputare venuta meno la acusa giustificativa della rivalsa esercitata da
[...]
costituita dall'esistenza e dalla legittimità dell'obbligazione Parte_1
tributaria presupposta. Precisava, inoltre, il primo giudice che, in base ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte l'addizionale in questione aveva natura di “altra imposta autonoma” di natura indiretta e illustrava che non era necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il carattere indebito della prestazione non derivava dall'attribuzione (vietata) di effetti diretti orizzontali alla direttiva n. 2008/118/CE, avendo la stessa Corte di
Giustizia UE chiarito che la disapplicazione della norma interna incompatibile
4 con la direttiva poteva essere fatta valere anche in una controversia tra singoli e che la ripetizione di dazioni prive di causa era comunque dovuta in base al diritto interno. Evidenziava che in base all'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 Parte_1
poteva chiedere comunque il rimborso entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che imponeva la restituzione delle somme e riteneva sussistente la buona fede dell'accipiens ai fini della decorrenza degli interessi. Per tali ragioni così statuiva: <1) dichiara che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale
all'accisa sull'energia elettrica eseguito da in favore di Parte_2 [...]
in relazione al periodo 1°.1.2010 – 31.12.2011 non è dovuto;
2) per l'effetto Parte_1
condanna a pagare a a titolo di ripetizione Parte_1 Parte_2
dell'indebito la somma di e 22.622,08 oltre interessi legali dal 26.12.2019; 3) dichiara le
spese processuali integralmente compensate>>.
Con citazione notificata in data 22.12.2021 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) col primo motivo lamentava la violazione dell'art. 29 della legge n.
428/1990 per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che ammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito pur non avendo il consumatore finale proceduto alla richiesta di rimborso delle addizionali provinciali all'Agenzia
delle Entrate, rimarcando che il costo delle addizionali provinciali era stato dedotto dal consumatore finale ai fini delle imposte sui redditi, per cui in caso di condanna di alla loro restituzione avrebbe Pt_1 Parte_2
lucrato un ingiustificato arricchimento;
2) col secondo motivo lamentava che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto il pagamento dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica come indebito, nonostante che esso fosse previsto dal contratto di fornitura (art. 2 delle condizioni generali) che lo contemplava quale parte o componente del prezzo della fornitura di energia elettrica. Rimarcava, al
5 riguardo, che non vi era stata alcuna pronuncia avente efficacia erga omnes da parte della Corte di Giustizia UE in merito all'incompatibilità dell'art. 6 del d.l.
511/1988 con la direttiva 2007/118/CE, per cui era precluso al giudice di procedere alla sua disapplicazione;
3) col terzo motivo lamentava la violazione degli artt. 2033 cod. civ.,
dell'art. 6 del d.l. 511/1988 e dell'art. 2, comma 1, della direttiva 2008/118/CE,
nonché dell'art. 288 TFUE in ordine all'erroneo riconoscimento di efficacia orizzontale delle direttive europee, negata dalla Corte di Giustizia UE;
4) col quarto motivo lamentava la violazione e l'errata interpretazione degli artt. 52 e ss del d.lgs m. 504/1995, dell'art. 6 del d.l. 511/1988 e dell'art. 2,
comma 1, della direttiva n. 2008/118/CE in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee. Rimarcava che: a) non era intervenuta alcuna pronuncia della
Corte UE che riguardasse specificatamente la normativa nazionale;
b) che l'interpretazione della Corte di Cassazione, incentrata su alcune pronunce della
Corte di Giustizia UE, riferite ad altri Stati, era viziata da un equivoco di fondo perché non aveva considerato che l'addizionale provinciale italiana non era un
“altro tributo diverso dall'accisa”, ma un semplice quota dell'accisa devoluta agli enti locali, per cui non era affatto necessaria la previsione di una finalità specifica dell'addizionale;
5) col quinto motivo insisteva nella richiesta di rimessione dalla questione alla Corte di Giustizia UE (al fine di stabilire se l'addizionale italiana desse luogo a “un'altra imposta” incompatibile con la citata direttiva n. 2008/118/CE e se detta eventuale incompatibilità poteva essere fatta valere nei rapporti tra privati) e nella richiesta di rinvio o di sospensione del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale cui era stata già rimessa la questione.
6 Concludeva come in epigrafe affinché fosse dichiarata l'inammissibilità
della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da Parte_2
ovvero per il suo rigetto nel merito, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TUFE alla Corte di Giustizia UE. Chiedeva
inoltre che la parte appellata fosse condannata alla restituzione delle somme eventualmente pagate da in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata.
Si costituiva rammentando che l'art. 29 della Parte_2
legge n. 428/1990 consentiva il rimborso unicamente al fornitore, giacché
l'oggetto della domanda di ripetizione avanzata dal consumatore finale non ha ad oggetto il tributo, bensì la porzione di prezzo dell'energia corrispondente all'importo dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica addebitata da
[...]
in via di rivalsa. Conseguentemente, stante l'autonomia dei rapporti Pt_1
giuridici tra il fornitore e l'amministrazione finanziaria e tra il fornitore e il consumatore finale, il diritto al rimborso spettava unicamente a Parte_1
unico soggetto legittimato a richiederlo. Faceva rilevare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE era stata correttamente interpretata dal primo giudice in base al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice nazionale doveva disapplicare la normativa interna in ipotesi di contrasto o incompatibilità con il diritto comunitario, che nel caso di specie era chiaramente ravvisabile alla luce delle reiterate pronunce della Corte di Giustizia UE (anche in materia di accise armonizzate sulle vendite di carburante per autotrazione e gas naturale) e della Suprema Corte di Cassazione. Illustrava che l'addizionale in oggetto dava luogo ad un autonomo tributo e contestava che esso costituisse un mero incremento quantitativo dell'accisa, presupponendo esso un proprio presupposto impositivo e un perimetro applicativo distinto rispetto a quell'accisa in quanto più ristretto, colpendo unicamente le forniture “professionali” (ossia
7 quelle in lughi diversi dalle abitazioni) ed essendo calcolata sui primi 200.000
Kwh di energia elettrica consumata. Diversa era inoltre la disciplina delle esenzioni al pari del regime di riscossione. Concludeva per il rigetto dell'appello col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.2.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi quattro motivi di appello si esaminano congiuntamente, siccome connessi.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988,
come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989).
Nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale per cui è ricorso fosse illegittima per contrasto proprio con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Il legislatore nazionale, allo scopo di evitare la procedura di infrazione a proprio carico, nel 2012, ha abrogato l'addizionale provinciale (artt. 2, comma 6,
del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68
quanto alle Regioni a statuto ordinario;
e art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012,
n. 16 quanto alle Regioni a statuto speciale).
Si pone, pertanto, il problema di verificare se, nei rapporti tra i privati, per il periodo tra il 1°1.2010 e il 31.12.2011, il consumatore finale che abbia pagato
8 l'addizionale al fornitore possa o meno esperire l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ..
La Suprema Corte, nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto tributario tra il fornitore e l'amministrazione finanziaria, ha riconosciuto l'inapplicabilità della normativa di cui all'art. 6 del d.l. 511/1988, convertito in l.
20/1989, in materia di addizionale sull'accisa dell'energia elettrica (poi soppressa dall'art. 4 del d.l. n. 16/2012 dal 1.1.2012) perché in contrasto con la direttiva
2008/118/CE, riconoscendo al fornitore (nel caso di specie, ad il Parte_1
diritto al rimborso di quanto indebitamente versato all'Erario, quale unico legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria (v.
ex multis Cass. 15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass. 16142/2020;
Cass. 10691/2020). Ciò in quanto, avendo la disciplina interna di cui al citato art. 6 del d.l. 511/1988, l'esplicita finalità di corrispondere alle mere esigenze di bilancio degli enti locali, essa si pone in contrasto con la direttiva 2008/118/CE,
come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, con conseguente non debenza delle addizionali medesime.
Come sopra anticipato, tali pronunce sono intervenute nell'ambito del rapporto prettamente tributario, dal quale esula quello oggi in esame, di natura privatistica, intercorrente, invece, tra il fornitore di energia elettrica ed il consumatore finale, avente natura del tutto distinta ed autonoma rispetto al primo.
Pertanto, posto che della quale non è in discussione la Parte_1
qualità di fornitore, in esito alla riconosciuta inapplicabilità della disciplina dell'addizionale sull'imposta dei consumi di energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, ha diritto di chiedere il rimborso di quanto versato a tale
9 titolo all'Erario, si tratta ora di verificare se il consumatore finale (ossia
[...]
sulla quale sono state traslate, in virtù di un fenomeno Parte_2
prettamente economico, quale componente del prezzo, le addizionali in questione, abbia o meno diritto di chiederne la ripetizione a titolo di indebito al proprio fornitore.
A tale risposta reputa questa Corte di dare risposta affermativa, così
confermando l'articolata pronuncia di primo grado e ciò tanto più alla luce della recente sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 43 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2 del decreto
- legge 28 novembre 1988 n. 511 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in quanto non rispetta il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto comunitario,
cumulativamente a quella del rispetto delle regole di imposizione dell'Unione
applicabili per la determinazione della base imponibile, il calcolo l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Trattasi di pronuncia che, peraltro, supera ogni questione in merito alla natura dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica quale tributo ulteriore o mero incremento quantitativo dell'accisa esistente, per cui anche le articolate argomentazioni difensive svolte sul punto da Parte_1
con il quarto motivo di appello vanno disattese.
Né pare inutile rilevare che la Suprema Corte, già con la ordinanza n.
31609 del 2022, aveva avuto modo di precisare che: <le imposte addizionali sul
consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con
modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise,
sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal
fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato
a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre
10 il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel
rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di
quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere
direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri
l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si
trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla
contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c)
eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del
danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione
Europea>> (v. Cass. 31609/2022).
La questione, seppur esaminata dalla Suprema Corte in via incidentale,
sotto il profilo del difetto di legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso all'Erario, potendo egli disporre dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore o dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva
2008/118/CE, già ammetteva, dunque, che il consumatore finale poteva disporre dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore. Ciò
salvo il caso, di natura eccezionale, in cui il consumatore finale sia ammesso a richiederne il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria in ipotesi di impossibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito verso il fornitore o di eccessiva difficoltà all'azione medesima, situazioni queste che non ricorrono nel caso di specie e non sono state comunque prospettate.
Ciò in applicazione dei principi enunciati dalla CGUE (sentenza del
20.10.2011, nella causa C-94/10), secondo cui: <le norme del diritto dell'Unione
devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda
di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è
stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie,
11 purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per
la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte
di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o
eccessivamente difficile>>.
La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore ha, poi, trovato recente affermazione anche in una pronuncia della Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod. proc. civ. per la risoluzione della seguente medesima questione di diritto oggetto di causa: <se sia consentito al giudice, in una
controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale
provinciale dell'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511
del 1988) mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal
1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE>>.
La Prima Presidente della Suprema Corte, richiamati precedenti specifici e, in particolare, la citata ordinanza 31609/2022, ha, infatti, ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché: <la Corte ha precisato che il consumatore
finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei
confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito … La tutela – ha
sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce dell'efficacia diretta solo verticale
della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei
presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di esercitare l'azione nei confronti dello
Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto
nazionale al diritto dell'Unione europea>> (v. decreto n. 12502/2023).
In esito alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 43 del 2025,
sopravvenuta in corso di causa, che ha determinato l'annullamento con effetto ex
tunc della disposizione normativa in forza del quale era dovuta l'addizionale
12 provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, la Suprema Corte ha quindi affermato che: <in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi
1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito
dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2,
comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché
dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il
consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta
riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare,
nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione
dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che
potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità
costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n.
43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della
causa giustificatrice della prestazione>> (Cass. n. 13740/2025).
Alla luce di tale orientamento deve dunque ritenersi che, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (Cass. 29980/2019), al consumatore finale siano riservate tre forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine,
l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE.
Se, da un lato, deve ribadirsi che il consumatore finale non può invocare nel giudizio contro il fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno,
non essendo ammissibile l'efficacia orizzontale tra privati della citata direttiva
2008/118/CE che non è self executing (cfr. CGUE 7 agosto 2018, causa C-122/17,
Smith, punti 42 – 45 e giurisprudenza ivi richiamata punto 49), dall'altro ciò non
13 esclude, dunque, la possibilità che il consumatore finale possa esperire l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore, una volta dimostrato il pagamento dell'addizionale provinciale sull'imposta dei consumi.
Infatti, in base all'art. 53, comma 1, lett. a) TUA, gli obbligati al pagamento dell'accisa sono, tra gli altri: <i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia
elettrica ai consumatori finali>> mentre <i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa
verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto a tale tributo
possono essere addebitati a titolo di rivalsa>> (art. 16 comma 3 TUA). L'art. 56 TUA
precisa, altresì, che le società fornitrici: <hanno diritto di rivalsa sui consumatori
finali>>. Ai sensi dell'art. 14 TUA: <l'accisa è rimborsata quando risulta
indebitamente pagata>>, ma il rimborso, per le considerazioni che precedono, può
essere richiesto solo dal fornitore quale unico soggetto passivo dell'imposta.
Da ciò si ricava che il consumatore finale non può chiedere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa all'Erario, non rivestendo la qualità di soggetto passivo dell'imposta, per cui l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito eccepita da col primo motivo Parte_1
di appello deve reputarsi infondata, non essendo prospettabile la violazione dell'art. 29 della legge 428/1990 in capo ad un soggetto che non è destinatario di tale disposizione normativa.
Piuttosto, il consumatore finale può esperire l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, poiché essendo venuto meno, nei rapporti tra il fornitore e l'Erario, il titolo della rivalsa, il pagamento dell'addizionale provinciale, traslata sul consumatore finale in base al contratto di fornitura, è divenuta priva di causa giuridica con effetto ex tunc in esito alla sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale.
Non si tratta, quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati (stante
14 l'efficacia solo verticale della direttiva comunitaria, in base ad un principio dal quale, peraltro, questa Corte non intende discostarsi), quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa e della concomitante legittimazione esclusiva di a chiedere ed ottenere il rimborso dell'addizionale Parte_1
provinciale all'accisa sull'energia elettrica all'Erario, ora definitivamente sancita con effetto ex tunc dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025
Cosicché neppure l'esistenza del contratto di fornitura di energia elettrica
(che alle condizioni generali invocate dall'appellante prevede che: “sono a carico
del cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge
o per disposizione delle autorità competenti”) vale a negare carattere di indebito al pagamento dell'addizionale da parte del consumatore finale, stante la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2 d.l. 511 del 1988
pronunciata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 43/2025.
Presupposto per il riconoscimento dell'indebito è, dunque, unicamente la dimostrazione da parte del consumatore finale di aver pagato interamente i consumi dell'energia elettrica fatturati da che comprendono Parte_1
anche l'addizionale provinciale sull'accisa per il periodo successivo al 1° gennaio
2010, termine entro il quale lo Stato italiano avrebbe dovuto recepire la direttiva
CEE (nel caso di specie il periodo per cui è richiesta la ripetizione è maggio 2010
– dicembre 2011), attesa la possibilità per di chiedere il rimborso Parte_1
dell'addizionale ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 504/1995 (TUA) entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato “della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Non è controverso in causa che la abbia pagato Parte_2
le fatture emesse da per il consumo di energia elettrica nel Parte_1
periodo in questione (2010-2011) né che tali bollette contenessero anche un costo
15 corrispondente all'addizionale sull'accise dovuta da all'Erario Parte_1
(sezione “imposte”, voce “addizionale provinciale entro 200.000 kwh”).
Né rileva la possibilità per la di chiedere il risarcimento allo Stato Pt_2
per il ritardato adeguamento del diritto interno alla direttiva comunitaria, posto che tale azione non risulta esperita, né esperibile alla luce dell'accoglimento della domanda odierna e della possibilità per di richiedere, a sua volta, Parte_1
il rimborso dell'addizionale sull'accisa allo Stato entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 14 TUA).
Ancora va escluso che sia prospettabile un ingiustificato arricchimento della che avrebbe fruito dei benefici derivanti dalla possibilità di Pt_2
dedurre l'imposta in discussione quale elemento negativo della base imponibile reddituale, posto che, come già correttamente rilevato dal primo giudice, si tratta di una conseguenza che, se fiscalmente rilevante, sarà verificata dall'ufficio finanziario competente che, anche in base all'art. 88 comma 1 DPR 917/1988, può
sottoporre a tassazione le sopravvenienze attive derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di spese, perdite e oneri dedotti.
Pertanto, i primi quattro motivi di appello vanno respinti.
E ciò anche sotto il profilo della decorrenza degli interessi sulle somme oggetto di condanna alla ripetizione, che, nella propria comparsa conclusionale di replica, individua alla data di pubblicazione della pronuncia Parte_1
di incostituzionalità (15.4.2025), posto che, come sopra illustrato, l'assenza del titolo per la rivalsa del produttore nei confronti del consumatore finale era ravvisabile già in base al pregresso orientamento della Suprema Corte di cui sopra si è dato atto, avendo la sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale solo definitivamente chiuso ogni questione per il periodo anteriore alla abrogazione dell'addizionale provinciale, ossia per le annualità 2010 e 2011.
16 In ultimo va disattesa anche l'istanza di rimessione pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia UE, come formulata dalla parte appellante con il quinto motivo di appello, posto che, alla luce della richiamata sentenza della
Corte costituzionale e dell'orientamento della Suprema Corte non si pongono dubbi interpretativi che giustifichino la chiesta rimessione.
La presenza di un contrastante panorama giurisprudenziale di merito e la mancanza di precedenti di legittimità in punto di rapporto privatistico di fornitura di energia elettrica, sopravvenuti solo nel corso del presente giudizio di appello, unitamente alla sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale, inducono questa Corte a ravvisare i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,
come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018,
per la integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con atto notificato in data 22.12.2021, avverso Parte_2
l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di Prato, depositata il
19.11.2021 e comunicata il 22.11.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) compensa le spese del grado.
Firenze, 3.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Daniela Lococo
17 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2253/2021 RG, avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. Tribunale di Prato depositata il
19.11.2021 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Damiano Peruzza e dall'avv. Gloria Segala del foro di Milano,
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo con domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
CONCERIA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Salvadeo del foro di Pavia;
APPELLATA
All'udienza del 4.2.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
1 conclusioni delle parti
Per < Parte_1
contrariis reiectis, nel merito: (…omissis …)accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità
delle domande avversarie di ripetizione delle addizionali provinciali alla luce della mancata presentazione della comunicazione ex art. 29, L. n. 428/1990 da parte del consumatore finale all'Agenzia delle Entrate, anche in ragione dell'ingiustificato arricchimento derivante dalla avvenuta deduzione delle somme da parte del consumatore finale;
- nel merito, in via principale, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267
TFUE alla Corte di Giustizia UE in ordine alle prospettate questioni di compatibilità della normativa nazionale e/o in attesa della decisione della Corte
costituzionale di cui al procedimento reg. ord. n. 102/2021, respingere le domande avversarie in quanto infondate per insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito, per le ragioni di cui in narrativa, e comunque per infondatezza delle stesse”; - conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Prato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- per l'effetto, condannare controparte a restituire le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata ordinanza in quanto non Parte_1
dovute. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per NC < Controparte_1
Firenze, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto da e, Parte_1
conseguentemente, confermare integralmente l'Ordinanza pronunciata dal
Tribunale di Prato in data 19.11.2021 in relazione al procedimento n. 1947/2021
RG. Con il favore delle spese e del compenso del presente grado di giudizio>>.
2 I FATTI DI CAUSA
conveniva dinanzi al Tribunale di Prato Parte_2 [...]
e, allegando di aver pagato l'addizionale provinciale sull'accisa per Parte_1
l'energia elettrica nel periodo dal 1°.
1.2010 al 31.12.2011, chiedeva la ripetizione di € 22.622,08 a titolo di indebito oggettivo, trattandosi di somme non dovute perché detta addizionale era contraria alla direttiva comunitaria del 2008/118/CE,
che, prevalendo sulla normativa interna (art. 6 d.l. n. 511/1988), ne imponeva la disapplicazione.
costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Parte_1
della domanda in conseguenza dell'omessa comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate prevista a pena di decadenza dall'art. 29 della legge n. 429/1990. Nel merito contestava che il pagamento eseguito fosse indebito in quanto esso traeva fonte nell'art. 2 delle condizioni generali di contratto.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda, argomentando l'inefficacia orizzontale delle direttive UE nei rapporti tra privati ed allegando che la Corte di Giustizia
UE non aveva mai dichiarato con efficacia erga omnes l'incompatibilità
dell'addizionale provinciale italiana per cui non era condivisibile l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, come mutuata dalla ricorrente, in quanto fondata sull'erroneo presupposto che tale imposta fosse un tributo autonomo, quando invece la stessa costituiva un mero incremento quantitativo dell'accisa, a cui andava a sommarsi in un rapporto di mera accessorietà, non potendo, pertanto, essere qualificata come “altra imposta indiretta”, ulteriore all'accisa ai sensi della direttiva. Sul punto sollecitava altresì la rimessione alla
Corte di Giustizia UE della questione preliminare se l'addizionale provinciale desse o meno luogo a un'altra imposta indiretta, o si trattasse invece di una mera componente dell'accisa come tale non soggetta al vincolo della “finalità specifica”
previsto dalla stessa direttiva. Allegava che la deduzione delle somme a fini
3 fiscali da parte del consumatore finale produceva un ingiustificato arricchimento di quest'ultimo e invocava la propria buona fede ai fini della decorrenza degli interessi.
Con ordinanza depositata il 19.11.2021 e comunicata il 22.11.2021, il
Tribunale di Prato, respingeva l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 29 della legge 428/1990, perché l'unico soggetto titolare dell'obbligo tributario era da individuarsi nel produttore/fornitore che, come tale, era il solo legittimato a richiedere il rimborso all'amministrazione. Dopo aver ripercorso la normativa nazionale e dato atto della direttiva 2008/118/CE e delle sentenze della Corte di
Giustizia UE intervenute in materia (sentenza del 27.2.2014 in causa C-82/12;
sentenza del 25.7.2018 in causa C-103/17; sentenza 5.3.1025 in causa C-533/13), il primo giudice richiamava l'orientamento della Suprema Corte che, a partire dal
2019, aveva reiteratamente affermato il principio di diritto in base al quale l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n.
511/1988 andava disapplicata per contrasto con l'art. 1 § 2, della direttiva n.
2088/118/CE come interpretati dalla Corte di Giustizia UE e sulla scorta di tali principi, unitamente a quelli affermati dalla Suprema Cote in tema di accise dovute sul consumo di fas metano, riteneva sussistente l'indebito, dovendosi reputare venuta meno la acusa giustificativa della rivalsa esercitata da
[...]
costituita dall'esistenza e dalla legittimità dell'obbligazione Parte_1
tributaria presupposta. Precisava, inoltre, il primo giudice che, in base ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte l'addizionale in questione aveva natura di “altra imposta autonoma” di natura indiretta e illustrava che non era necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il carattere indebito della prestazione non derivava dall'attribuzione (vietata) di effetti diretti orizzontali alla direttiva n. 2008/118/CE, avendo la stessa Corte di
Giustizia UE chiarito che la disapplicazione della norma interna incompatibile
4 con la direttiva poteva essere fatta valere anche in una controversia tra singoli e che la ripetizione di dazioni prive di causa era comunque dovuta in base al diritto interno. Evidenziava che in base all'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 Parte_1
poteva chiedere comunque il rimborso entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che imponeva la restituzione delle somme e riteneva sussistente la buona fede dell'accipiens ai fini della decorrenza degli interessi. Per tali ragioni così statuiva: <1) dichiara che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale
all'accisa sull'energia elettrica eseguito da in favore di Parte_2 [...]
in relazione al periodo 1°.1.2010 – 31.12.2011 non è dovuto;
2) per l'effetto Parte_1
condanna a pagare a a titolo di ripetizione Parte_1 Parte_2
dell'indebito la somma di e 22.622,08 oltre interessi legali dal 26.12.2019; 3) dichiara le
spese processuali integralmente compensate>>.
Con citazione notificata in data 22.12.2021 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) col primo motivo lamentava la violazione dell'art. 29 della legge n.
428/1990 per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che ammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito pur non avendo il consumatore finale proceduto alla richiesta di rimborso delle addizionali provinciali all'Agenzia
delle Entrate, rimarcando che il costo delle addizionali provinciali era stato dedotto dal consumatore finale ai fini delle imposte sui redditi, per cui in caso di condanna di alla loro restituzione avrebbe Pt_1 Parte_2
lucrato un ingiustificato arricchimento;
2) col secondo motivo lamentava che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto il pagamento dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica come indebito, nonostante che esso fosse previsto dal contratto di fornitura (art. 2 delle condizioni generali) che lo contemplava quale parte o componente del prezzo della fornitura di energia elettrica. Rimarcava, al
5 riguardo, che non vi era stata alcuna pronuncia avente efficacia erga omnes da parte della Corte di Giustizia UE in merito all'incompatibilità dell'art. 6 del d.l.
511/1988 con la direttiva 2007/118/CE, per cui era precluso al giudice di procedere alla sua disapplicazione;
3) col terzo motivo lamentava la violazione degli artt. 2033 cod. civ.,
dell'art. 6 del d.l. 511/1988 e dell'art. 2, comma 1, della direttiva 2008/118/CE,
nonché dell'art. 288 TFUE in ordine all'erroneo riconoscimento di efficacia orizzontale delle direttive europee, negata dalla Corte di Giustizia UE;
4) col quarto motivo lamentava la violazione e l'errata interpretazione degli artt. 52 e ss del d.lgs m. 504/1995, dell'art. 6 del d.l. 511/1988 e dell'art. 2,
comma 1, della direttiva n. 2008/118/CE in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee. Rimarcava che: a) non era intervenuta alcuna pronuncia della
Corte UE che riguardasse specificatamente la normativa nazionale;
b) che l'interpretazione della Corte di Cassazione, incentrata su alcune pronunce della
Corte di Giustizia UE, riferite ad altri Stati, era viziata da un equivoco di fondo perché non aveva considerato che l'addizionale provinciale italiana non era un
“altro tributo diverso dall'accisa”, ma un semplice quota dell'accisa devoluta agli enti locali, per cui non era affatto necessaria la previsione di una finalità specifica dell'addizionale;
5) col quinto motivo insisteva nella richiesta di rimessione dalla questione alla Corte di Giustizia UE (al fine di stabilire se l'addizionale italiana desse luogo a “un'altra imposta” incompatibile con la citata direttiva n. 2008/118/CE e se detta eventuale incompatibilità poteva essere fatta valere nei rapporti tra privati) e nella richiesta di rinvio o di sospensione del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale cui era stata già rimessa la questione.
6 Concludeva come in epigrafe affinché fosse dichiarata l'inammissibilità
della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da Parte_2
ovvero per il suo rigetto nel merito, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TUFE alla Corte di Giustizia UE. Chiedeva
inoltre che la parte appellata fosse condannata alla restituzione delle somme eventualmente pagate da in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata.
Si costituiva rammentando che l'art. 29 della Parte_2
legge n. 428/1990 consentiva il rimborso unicamente al fornitore, giacché
l'oggetto della domanda di ripetizione avanzata dal consumatore finale non ha ad oggetto il tributo, bensì la porzione di prezzo dell'energia corrispondente all'importo dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica addebitata da
[...]
in via di rivalsa. Conseguentemente, stante l'autonomia dei rapporti Pt_1
giuridici tra il fornitore e l'amministrazione finanziaria e tra il fornitore e il consumatore finale, il diritto al rimborso spettava unicamente a Parte_1
unico soggetto legittimato a richiederlo. Faceva rilevare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE era stata correttamente interpretata dal primo giudice in base al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice nazionale doveva disapplicare la normativa interna in ipotesi di contrasto o incompatibilità con il diritto comunitario, che nel caso di specie era chiaramente ravvisabile alla luce delle reiterate pronunce della Corte di Giustizia UE (anche in materia di accise armonizzate sulle vendite di carburante per autotrazione e gas naturale) e della Suprema Corte di Cassazione. Illustrava che l'addizionale in oggetto dava luogo ad un autonomo tributo e contestava che esso costituisse un mero incremento quantitativo dell'accisa, presupponendo esso un proprio presupposto impositivo e un perimetro applicativo distinto rispetto a quell'accisa in quanto più ristretto, colpendo unicamente le forniture “professionali” (ossia
7 quelle in lughi diversi dalle abitazioni) ed essendo calcolata sui primi 200.000
Kwh di energia elettrica consumata. Diversa era inoltre la disciplina delle esenzioni al pari del regime di riscossione. Concludeva per il rigetto dell'appello col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.2.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi quattro motivi di appello si esaminano congiuntamente, siccome connessi.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988,
come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989).
Nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale per cui è ricorso fosse illegittima per contrasto proprio con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Il legislatore nazionale, allo scopo di evitare la procedura di infrazione a proprio carico, nel 2012, ha abrogato l'addizionale provinciale (artt. 2, comma 6,
del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68
quanto alle Regioni a statuto ordinario;
e art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012,
n. 16 quanto alle Regioni a statuto speciale).
Si pone, pertanto, il problema di verificare se, nei rapporti tra i privati, per il periodo tra il 1°1.2010 e il 31.12.2011, il consumatore finale che abbia pagato
8 l'addizionale al fornitore possa o meno esperire l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ..
La Suprema Corte, nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto tributario tra il fornitore e l'amministrazione finanziaria, ha riconosciuto l'inapplicabilità della normativa di cui all'art. 6 del d.l. 511/1988, convertito in l.
20/1989, in materia di addizionale sull'accisa dell'energia elettrica (poi soppressa dall'art. 4 del d.l. n. 16/2012 dal 1.1.2012) perché in contrasto con la direttiva
2008/118/CE, riconoscendo al fornitore (nel caso di specie, ad il Parte_1
diritto al rimborso di quanto indebitamente versato all'Erario, quale unico legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria (v.
ex multis Cass. 15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass. 16142/2020;
Cass. 10691/2020). Ciò in quanto, avendo la disciplina interna di cui al citato art. 6 del d.l. 511/1988, l'esplicita finalità di corrispondere alle mere esigenze di bilancio degli enti locali, essa si pone in contrasto con la direttiva 2008/118/CE,
come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, con conseguente non debenza delle addizionali medesime.
Come sopra anticipato, tali pronunce sono intervenute nell'ambito del rapporto prettamente tributario, dal quale esula quello oggi in esame, di natura privatistica, intercorrente, invece, tra il fornitore di energia elettrica ed il consumatore finale, avente natura del tutto distinta ed autonoma rispetto al primo.
Pertanto, posto che della quale non è in discussione la Parte_1
qualità di fornitore, in esito alla riconosciuta inapplicabilità della disciplina dell'addizionale sull'imposta dei consumi di energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, ha diritto di chiedere il rimborso di quanto versato a tale
9 titolo all'Erario, si tratta ora di verificare se il consumatore finale (ossia
[...]
sulla quale sono state traslate, in virtù di un fenomeno Parte_2
prettamente economico, quale componente del prezzo, le addizionali in questione, abbia o meno diritto di chiederne la ripetizione a titolo di indebito al proprio fornitore.
A tale risposta reputa questa Corte di dare risposta affermativa, così
confermando l'articolata pronuncia di primo grado e ciò tanto più alla luce della recente sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 43 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2 del decreto
- legge 28 novembre 1988 n. 511 (Disposizioni in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in quanto non rispetta il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto comunitario,
cumulativamente a quella del rispetto delle regole di imposizione dell'Unione
applicabili per la determinazione della base imponibile, il calcolo l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Trattasi di pronuncia che, peraltro, supera ogni questione in merito alla natura dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica quale tributo ulteriore o mero incremento quantitativo dell'accisa esistente, per cui anche le articolate argomentazioni difensive svolte sul punto da Parte_1
con il quarto motivo di appello vanno disattese.
Né pare inutile rilevare che la Suprema Corte, già con la ordinanza n.
31609 del 2022, aveva avuto modo di precisare che: <le imposte addizionali sul
consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con
modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise,
sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal
fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato
a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre
10 il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel
rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di
quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere
direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri
l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si
trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla
contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c)
eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del
danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione
Europea>> (v. Cass. 31609/2022).
La questione, seppur esaminata dalla Suprema Corte in via incidentale,
sotto il profilo del difetto di legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso all'Erario, potendo egli disporre dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore o dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva
2008/118/CE, già ammetteva, dunque, che il consumatore finale poteva disporre dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore. Ciò
salvo il caso, di natura eccezionale, in cui il consumatore finale sia ammesso a richiederne il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria in ipotesi di impossibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito verso il fornitore o di eccessiva difficoltà all'azione medesima, situazioni queste che non ricorrono nel caso di specie e non sono state comunque prospettate.
Ciò in applicazione dei principi enunciati dalla CGUE (sentenza del
20.10.2011, nella causa C-94/10), secondo cui: <le norme del diritto dell'Unione
devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda
di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è
stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie,
11 purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per
la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte
di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o
eccessivamente difficile>>.
La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore ha, poi, trovato recente affermazione anche in una pronuncia della Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod. proc. civ. per la risoluzione della seguente medesima questione di diritto oggetto di causa: <se sia consentito al giudice, in una
controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale
provinciale dell'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511
del 1988) mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal
1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE>>.
La Prima Presidente della Suprema Corte, richiamati precedenti specifici e, in particolare, la citata ordinanza 31609/2022, ha, infatti, ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché: <la Corte ha precisato che il consumatore
finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei
confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito … La tutela – ha
sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce dell'efficacia diretta solo verticale
della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei
presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di esercitare l'azione nei confronti dello
Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto
nazionale al diritto dell'Unione europea>> (v. decreto n. 12502/2023).
In esito alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 43 del 2025,
sopravvenuta in corso di causa, che ha determinato l'annullamento con effetto ex
tunc della disposizione normativa in forza del quale era dovuta l'addizionale
12 provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, la Suprema Corte ha quindi affermato che: <in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi
1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito
dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2,
comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché
dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il
consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta
riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare,
nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione
dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che
potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità
costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n.
43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della
causa giustificatrice della prestazione>> (Cass. n. 13740/2025).
Alla luce di tale orientamento deve dunque ritenersi che, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (Cass. 29980/2019), al consumatore finale siano riservate tre forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine,
l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE.
Se, da un lato, deve ribadirsi che il consumatore finale non può invocare nel giudizio contro il fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno,
non essendo ammissibile l'efficacia orizzontale tra privati della citata direttiva
2008/118/CE che non è self executing (cfr. CGUE 7 agosto 2018, causa C-122/17,
Smith, punti 42 – 45 e giurisprudenza ivi richiamata punto 49), dall'altro ciò non
13 esclude, dunque, la possibilità che il consumatore finale possa esperire l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore, una volta dimostrato il pagamento dell'addizionale provinciale sull'imposta dei consumi.
Infatti, in base all'art. 53, comma 1, lett. a) TUA, gli obbligati al pagamento dell'accisa sono, tra gli altri: <i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia
elettrica ai consumatori finali>> mentre <i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa
verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto a tale tributo
possono essere addebitati a titolo di rivalsa>> (art. 16 comma 3 TUA). L'art. 56 TUA
precisa, altresì, che le società fornitrici: <hanno diritto di rivalsa sui consumatori
finali>>. Ai sensi dell'art. 14 TUA: <l'accisa è rimborsata quando risulta
indebitamente pagata>>, ma il rimborso, per le considerazioni che precedono, può
essere richiesto solo dal fornitore quale unico soggetto passivo dell'imposta.
Da ciò si ricava che il consumatore finale non può chiedere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa all'Erario, non rivestendo la qualità di soggetto passivo dell'imposta, per cui l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito eccepita da col primo motivo Parte_1
di appello deve reputarsi infondata, non essendo prospettabile la violazione dell'art. 29 della legge 428/1990 in capo ad un soggetto che non è destinatario di tale disposizione normativa.
Piuttosto, il consumatore finale può esperire l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, poiché essendo venuto meno, nei rapporti tra il fornitore e l'Erario, il titolo della rivalsa, il pagamento dell'addizionale provinciale, traslata sul consumatore finale in base al contratto di fornitura, è divenuta priva di causa giuridica con effetto ex tunc in esito alla sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale.
Non si tratta, quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati (stante
14 l'efficacia solo verticale della direttiva comunitaria, in base ad un principio dal quale, peraltro, questa Corte non intende discostarsi), quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa e della concomitante legittimazione esclusiva di a chiedere ed ottenere il rimborso dell'addizionale Parte_1
provinciale all'accisa sull'energia elettrica all'Erario, ora definitivamente sancita con effetto ex tunc dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025
Cosicché neppure l'esistenza del contratto di fornitura di energia elettrica
(che alle condizioni generali invocate dall'appellante prevede che: “sono a carico
del cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge
o per disposizione delle autorità competenti”) vale a negare carattere di indebito al pagamento dell'addizionale da parte del consumatore finale, stante la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2 d.l. 511 del 1988
pronunciata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 43/2025.
Presupposto per il riconoscimento dell'indebito è, dunque, unicamente la dimostrazione da parte del consumatore finale di aver pagato interamente i consumi dell'energia elettrica fatturati da che comprendono Parte_1
anche l'addizionale provinciale sull'accisa per il periodo successivo al 1° gennaio
2010, termine entro il quale lo Stato italiano avrebbe dovuto recepire la direttiva
CEE (nel caso di specie il periodo per cui è richiesta la ripetizione è maggio 2010
– dicembre 2011), attesa la possibilità per di chiedere il rimborso Parte_1
dell'addizionale ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 504/1995 (TUA) entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato “della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Non è controverso in causa che la abbia pagato Parte_2
le fatture emesse da per il consumo di energia elettrica nel Parte_1
periodo in questione (2010-2011) né che tali bollette contenessero anche un costo
15 corrispondente all'addizionale sull'accise dovuta da all'Erario Parte_1
(sezione “imposte”, voce “addizionale provinciale entro 200.000 kwh”).
Né rileva la possibilità per la di chiedere il risarcimento allo Stato Pt_2
per il ritardato adeguamento del diritto interno alla direttiva comunitaria, posto che tale azione non risulta esperita, né esperibile alla luce dell'accoglimento della domanda odierna e della possibilità per di richiedere, a sua volta, Parte_1
il rimborso dell'addizionale sull'accisa allo Stato entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 14 TUA).
Ancora va escluso che sia prospettabile un ingiustificato arricchimento della che avrebbe fruito dei benefici derivanti dalla possibilità di Pt_2
dedurre l'imposta in discussione quale elemento negativo della base imponibile reddituale, posto che, come già correttamente rilevato dal primo giudice, si tratta di una conseguenza che, se fiscalmente rilevante, sarà verificata dall'ufficio finanziario competente che, anche in base all'art. 88 comma 1 DPR 917/1988, può
sottoporre a tassazione le sopravvenienze attive derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di spese, perdite e oneri dedotti.
Pertanto, i primi quattro motivi di appello vanno respinti.
E ciò anche sotto il profilo della decorrenza degli interessi sulle somme oggetto di condanna alla ripetizione, che, nella propria comparsa conclusionale di replica, individua alla data di pubblicazione della pronuncia Parte_1
di incostituzionalità (15.4.2025), posto che, come sopra illustrato, l'assenza del titolo per la rivalsa del produttore nei confronti del consumatore finale era ravvisabile già in base al pregresso orientamento della Suprema Corte di cui sopra si è dato atto, avendo la sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale solo definitivamente chiuso ogni questione per il periodo anteriore alla abrogazione dell'addizionale provinciale, ossia per le annualità 2010 e 2011.
16 In ultimo va disattesa anche l'istanza di rimessione pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia UE, come formulata dalla parte appellante con il quinto motivo di appello, posto che, alla luce della richiamata sentenza della
Corte costituzionale e dell'orientamento della Suprema Corte non si pongono dubbi interpretativi che giustifichino la chiesta rimessione.
La presenza di un contrastante panorama giurisprudenziale di merito e la mancanza di precedenti di legittimità in punto di rapporto privatistico di fornitura di energia elettrica, sopravvenuti solo nel corso del presente giudizio di appello, unitamente alla sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale, inducono questa Corte a ravvisare i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,
come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018,
per la integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con atto notificato in data 22.12.2021, avverso Parte_2
l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di Prato, depositata il
19.11.2021 e comunicata il 22.11.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) compensa le spese del grado.
Firenze, 3.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Daniela Lococo
17 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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