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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/09/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 649/2024 e promossa con ricorso depositato in data
27/09/2024 da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.08.1989 e residente in [...] Corso Bettini, 14 (doc. 1), cittadina
Kossovara, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Cinzia di Lucia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Rovereto (TN) Corso Rosmini, n. 8;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
13.02.1987, cittadino Kossovaro, irreperibile dal 29.03.2021 come da certificato di residenza storico prodotto sub doc. 3 di parte ricorrente;
PARTE RESISTENTE-contumace
E con la nomina di
AVV. DEBORA ADAMI, in proprio;
CURATRICE SPECIALE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale – scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente:
“Voglia codesto Tribunale:
1 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in BU (Kossovo) in data 06.02.2012; CP_1
2) disporsi la decadenza della responsabilità genitoriale del signor CP_1 sulla figlia ex art. 330 CC per la grave violazione dei doveri Persona_1 genitoriali derivante dall'averla abbandonata nell'anno 2020. In via subordinata disporre la sospensione del diritto di visita e di qualsivoglia contatto del padre alla figlia, prevedendosi che in ipotesi di richiesta paterna, vengano disposte visite padre- figlia in spazio neutro previa valutazione della di lui capacità genitoriale e secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Servizio sociale territoriale competente;
3) confermarsi l'affidamento super esclusivo della minore alla madre Persona_1 la quale potrà adottare in autonomia ogni scelta/decisione riguardante la minore, ivi comprese quelle di maggior interesse (es. trattamenti sanitari, scuola, educazione, salute, ecc), e compreso il diritto della madre di ottenere il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in via autonoma, senza la necessità del consenso paterno, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della minore presso la madre;
4) confermarsi l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario della minore
disposto all'udienza del 19.02.2025 in capo al signor , Persona_2 CP_1
e così disporsi a carico di quest'ultimo un contributo mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, facendo riferimento, per l'individuazione delle stesse, alle
Linee Guida del CNF del 2017;
5) confermarsi il diritto della ricorrente a percepire integralmente gli assegni ed i contributi previsti dalla Legge a favore dei figli;
6) con vittoria di spese, competenze e onorari.
-In via istruttoria:…” (cfr. note di trattazione scritta del 18.07.2025);
Parte resistente-contumace: --
Curatrice speciale:
“CONCLUDE
2 • Valutarsi, alla luce della condotta abbandonica del padre, l'adozione di un provvedimento di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale paterna;
• Confermarsi ad ogni modo l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, con esercizio esclusivo in capo alla medesima della responsabilità genitoriale anche per le decisioni più importanti che concernono la figlia minore, che la madre potrà quindi assumere in totale autonomia;
• Sospendersi le visite paterne, da delegarsi sin d'ora, nel caso intervenisse eventuale richiesta da parte del padre, alla gestione del Servizio Sociale che ne determinerà i tempi e le modalità, eventualmente anche in Spazio Neutro, tenuto conto delle primarie esigenze della minore;
• Confermarsi, quanto invece ai provvedimenti più strettamente economici legati al mantenimento ordinario e straordinario della minore, quelli assunti dal giudice in via temporanea e urgente a verbale dell'udienza dd.
19.02.2025.
• Si chiede, pur ritenuta allo stato l'adeguatezza genitoriale materna per quanto sin qui emerso, che il giudice valuti di affidare incarico al S.S. di approfondire la situazione di vita della minore anche al fine di indicare la necessità di eventuali sostegni o supporti per la medesima.
• Con spese di causa da rifondersi all'Erario stante l'ammissione della parte al
PSS” (cfr. note del 17.07.2025).
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 27.09.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo: CP_1
- di essersi unita in matrimonio con il resistente in Albania il 06.02.2012;
- di aver iniziato la loro convivenza in Italia circa un anno dopo la celebrazione del matrimonio;
- che dalla loro unione è nata, a Rovereto il 05.06.2014, la figlia , di Persona_1
11 anni;
3 - che sussisterebbero i presupposti per la separazione con addebito al resistente, nonché per la pronuncia della decadenza (in subordine della sospensione) del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, oltre che per il riconoscimento dell'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre in ragione della condotta abbandonica di , il quale, trasferitosi all'estero CP_1 per lavoro (inizialmente in Svizzera) nel 2020, da di quell'anno non sarebbe Per_3 più rientrato presso la casa familiare;
dal 2021 avrebbe cessato ogni sostegno economico (peraltro sporadico) e da circa due anni a questa parte non darebbe più notizie di sé: egli sarebbe, di fatto, irreperibile;
da allora la ricorrente si sarebbe fatta carico in via esclusiva dell'accudimento, della cura, dell'educazione, delle gestione e del mantenimento di che neppure chiederebbe più del padre;
Per_1
- che in ragione dell'irreperibilità del padre sussisterebbe un rischio di pregiudizio imminente e irreparabile per la minore: quest'ultima, infatti, avrebbe il passaporto scaduto e il permesso di soggiorno in scadenza al 12.10.2024 e in assenza dell'assenso paterno non sarebbe possibile richiedere il rinnovo né del passaporto, né del permesso di soggiorno;
- che sussisterebbero i presupposti per porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario e straordinario della minore;
a tal fine la ricorrente allega di essere assunta con contratto a tempo indeterminato presso il Ristorante il Pettirosso di Rovereto, con stipendio mensile ammontante a circa € 1.300 mensili, percepirebbe
€ 78,00 mensili a titolo di AUP, oltre all'AUU e sarebbe gravata da un canone di locazione ammontante ad € 550,00 mensili;
ella non sarebbe titolare di beni immobili o mobili registrati.
1.1. Sulla base di quanto esposto ha chiesto al Tribunale di Rovereto: Parte_1
• in via indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. di essere autorizzata a chiedere il passaporto e il permesso di soggiorno per la figlia , Persona_1 senza l'assenso paterno, previa nomina di un interprete di lingua albanese;
• nel merito:
1. di pronunciare la separazione con addebito al marito;
nella fase di merito, a fronte delle allegazioni della curatrice speciale circa l'inapplicabilità della legge italiana sul punto, tale domanda è stata rinunciata in favore della
4 domanda di scioglimento del matrimonio secondo quanto previsto dalla legge del Kosovo;
2. di pronunciare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, in subordine la sospensione del diritto di visita, prevedendosi che, in caso di rientro in Italia del resistente, la ripresa dei contatti con la figlia avvenga con visite in spazio neutro sotto la supervisione del servizio sociale;
3. di affidarle la minore in via esclusiva rafforzata;
4. di disciplinare il diritto di visita del padre, per il caso del suo rientro in
Italia;
5. di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6. di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
7. di condannare il resistente a pagare, a favore dell'Erario, le spese del giudizio.
2. Con decreto pronunciato inaudita altera parte il 30.09.2024 la giudice delegata, ritenuto sussistente il rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile, ha – fra il resto - autorizzato la ricorrente a chiedere il passaporto e il permesso di soggiorno per la figlia minore senza la necessità del consenso paterno, Persona_1 nominando altresì l'avv. Debora Adami quale curatrice speciale di . Per_1
3. Con memoria depositata il 09.10.2024 si è costituita ai fini della sola fase cautelare l'avv. Debora Adami, la quale nulla ha opposto alla richiesta della ricorrente, riservandosi di formulare le proprie istanze nella fase per l'esame del merito del ricorso.
4. Assunte sommarie informazioni, disposto il rinnovo della notifica stante il suo mancato perfezionamento, con ordinanza a verbale del 14.11.2024 – preso atto della mancata costituzione del resistente e della sua sostanziale irreperibilità - sono stati confermati e integrati i provvedimenti assunti inaudita altera parte.
4.1. In particolare:
- è stata confermata l'autorizzazione alla madre a chiedere il passaporto e il permesso di soggiorno per la figlia minore senza la necessità del consenso paterno;
5 - è stato disposto l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla ricorrente;
- è stata confermata la nomina della curatrice speciale;
- è stata fissata la prima udienza per l'esame nel merito delle domande di cui al ricorso.
5. Con memoria di costituzione depositata il 15.01.2025 si è costituita in giudizio per la fase di merito la curatrice speciale, la quale ha insistito nelle conclusioni riportate in epigrafe.
6. All'udienza del 19.02.2025, preso atto della mancata costituzione del resistente nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione,
è stata dichiarata la sua contumacia e sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali:
- è stato confermato l'affidamento in via esclusiva rafforzato della minore alla madre;
- è stato sospeso il diritto di visita del padre;
- è stato posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della minore pari a € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie Persona_1 disciplinate secondo le linee guida del C.N.F.;
- è stato riconosciuto il diritto della madre a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli.
7. All'udienza a trattazione scritta del 21.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
8. Con atto depositato il 09.09.2025 il Pubblico Ministero ha insistito nelle conclusioni riportate in epigrafe.
9. Tanto premesso in ordine alle difese delle parti e allo svolgimento del processo, va anzitutto esaminata la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente (a fronte dell'eccezione della curatrice speciale).
8.1. Va ricordato che le parti si sono unite in matrimonio in Albania il 06.02.2012 e hanno iniziato la convivenza matrimoniale in Italia dopo circa un anno dalla celebrazione della loro unione;
secondo la prospettazione della ricorrente la
6 convivenza sarebbe cessata a dicembre 2020 per scelta del resistente che avrebbe abbandonato il tetto coniugale.
8.2. Sussistendo degli elementi di transnazionalità è necessario preliminarmente affrontare le questioni della giurisdizione e della legge applicabile.
8.2.1. Quanto alla giurisdizione, trova applicazione il Regolamento UE 1111/2019,
c.d. Bruxelles II ter (in vigore dal 01.08.2022), che detta norme uniformi in punto di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale di minori.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (nella causa C-
68/07, c. , sentenza del 29.11.2007, n. 68, pronunciata Parte_2 Parte_3 in vigenza del Regolamento 2201/2003, ma certamente estendibile anche al nuovo regolamento 1111/2019 in quanto meramente confermativo sul punto), tale regolamento si applica in tutti gli Stati membri (a eccezione della AR che si è avvalsa del diritto di opting out – considerando 95-96) “anche ai cittadini di Stati terzi” che tuttavia abbiano “vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli
Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti” dal regolamento.
Gli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento Bruxelles II ter, dettano una serie di criteri che individuano altrettante ipotesi di giurisdizione concorrenti ed equiordinate fra loro
(cfr. Corte di giustizia 16.07.2009 in causa 168/2008, secondo la quale: “l'art. 3, n. 1 lett. a) e b), del regolamento n. 2201/2003 prevede diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia. Tutti i criteri oggettivi enunciati in detto art. 3, n. 1, sono alternativi. Tenuto conto dell'obiettivo di tale regolamento, diretto a garantire la certezza del diritto, l'art. 6 di quest'ultimo dispone, in sostanza, che le competenze definite agli artt.
3-5 del regolamento medesimo hanno carattere esclusivo. Ne consegue che il sistema di ripartizione delle competenze introdotto dal regolamento 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple. È invece prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti di pari rango”).
Fra questi criteri, all'art. 3, comma 1, lett. a), punto ii) si prevede che competente a decidere, fra il resto, sulla domanda di divorzio, è l'autorità giurisdizionale dello
7 Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti (in specie docc. 1, 3, 4, 5, 9, 18 e 19 di parte ricorrente) risulta che:
• le parti si sono sposate in Kosovo nel 2012;
• il resistente è residente in Italia dal 2009 ed è stato cancellato per irreperibilità nel 2021;
• la ricorrente è residente in Italia dal 2012, ove lavora quantomeno dal 2023: attualmente è assunta con contratto a tempo indeterminato presso il ristorante
Pettirosso di Rovereto;
• la figlia della coppia è nata in [...] nel 2014;
• madre e figlia sono attualmente residenti in Italia.
Alla luce di tali dati fattuali si può quindi concludere che l'ultima residenza abituale della coppia è stata l'Italia e che in Italia la ricorrente ha attualmente la propria residenza abituale, con la conseguenza che:
• la giurisdizione sulla domanda di divorzio si individuata facendo applicazione del Reg. 1111/2019;
• l'autorità giudiziaria italiana è dotata di giurisdizione sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente.
8.2.2. Passando alla questione della legge applicabile, essa si individua in base al
Regolamento 1259/2010, c.d. Roma III, relativo all'attuazione della cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Tale regolamento, al pari di quello n. 1111/2019, si applica in tutti gli Stati membri e ha portata applicativa universale, e quindi anche quando le controversie matrimoniali intercorrano fra cittadini di uno Stato non membro allorché presentano vincoli sufficienti forti con uno degli Stati membri in relazione ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.
All'art. 8, co. 1 il Regolamento 1259/2010 prevede che, qualora i coniugi non si siano avvalsi della facoltà riconosciuta all'art. 5 (ossia non abbiano individuato di comune accordo la legge applicabile fra quelle indicate dalle stesso art. 5), questa dovrà essere individuata alla luce di una serie di criteri concorrenti fra loro e in
8 ordine successivo (nel senso che l'operatività del precedente esclude l'operatività del successivo). Si tratta, in particolare del criterio:
“a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie il resistente è irreperibile dal 2021, sicché – si ritiene - non trovano applicazione i criteri di cui alle lettere sub a) e b), mentre trova applicazione il criterio di cui alla lettera sub c).
Al momento del deposito del ricorso (e quindi nel momento in cui l'autorità giurisdizionale è stata adita) ricorrente e resistente erano (e sono) cittadini Per_4 con la conseguenza che la legge applicabile alla domanda matrimoniale è la legge del
Repubblica del Kosovo, ossia la legge n. 2004/32.
Tale legge non prevede l'ipotesi della sola attenuazione del vincolo coniugale, quale la separazione dei coniugi, ma unicamente l'ipotesi della “rottura” del vincolo che può avvenire per morte, annullamento o divorzio (art. 60 L. 2004/32).
Dalla lettura degli artt. 68 e 69 della legge kossovara si ricava inoltre che il divorzio può essere pronunciato dall'autorità giudiziaria anche su domanda di uno solo dei coniugi, quando – fra il resto – il matrimonio sia irrimediabilmente compromesso per varie ragioni fra cui “l'interruzione irragionevole della convivenza di fatto per più di un anno”.
Nel caso di specie il resistente è irreperibile dal 2021, pertanto non v'è dubbio che ricorra la causa di divorzio sopra menzionata.
8.2.3. Alla luce di quanto argomentato, quindi, si pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra e , celebrato il 06.02.2012 presso il Parte_1 CP_1
Comune di Gjakova (Repubblica del Kossovo) e si dispone la trasmissione di copia
9 autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
9. Va ora esaminata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, fondata sulla totale assenza della figura paterna oramai da diversi anni.
9.1. Preliminarmente si ricorda che dall'unione fra le parti è nata a [...], il
05.06.2014, la figlia , di 11 anni. Persona_1
9.2. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
9.2.1. Il presupposto per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale
è duplice: anzitutto, ai sensi dell'art. 330 c.c., occorre che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ovvero abbia abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
in secondo luogo, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che il giudizio prognostico sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero del genitore inadempiente, che è tenuto a svolgere il giudice sulla base degli elementi raccolti, abbia, secondo il più probabile che non, esito negativo (cfr. ex multis Cass. 18569/2023).
9.2.2. Nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti per la pronuncia di cui all'art. 330 c.c.; ed infatti, quanto al primo requisito, risulta che il resistente, irreperibile dal 2021, abbia interrotto ogni rapporto con la figlia, che non vede e non sente da alcuni anni. Tanto è emerso sia dall'esame testimoniale, ove entrambe le testi sentite sul punto ( e ) hanno riferito di conoscere molto Tes_1 Tes_2 bene e frequentare con continuità la ricorrente e la minore ma di non aver Per_1 mai visto il marito di che, secondo quanto dalla stessa a loro riferito, Parte_1 se ne sarebbe andato interrompendo ogni contatto, sai da quanto riportato dalla minore alla curatrice speciale, che ha raccontato di non avere più contatti con padre da alcuni anni, di essere dispiaciuta per questa situazione, ma di stare bene con la madre. La condotta abbandonica del padre, totalmente scomparso dalla vita della figlia, integra senz'altro una gravissima violazione dei doveri inerenti alla
10 responsabilità genitoriale che arreca grave pregiudizio alla minore, privata del rapporto con il genitore e del suo sostegno, tanto morale quanto materiale.
Ricorre anche il secondo requisito richiesto dalla giurisprudenza per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale, posto che la prolungata assenza,
l'interruzione di ogni contatto e l'irreperibilità del resistente, inducono a escludere, secondo ragionevole probabilità, una effettiva e attuale possibilità di recupero della genitorialità.
9.2.3. In conclusione, si pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia . CP_1 Persona_1
10. A fronte della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, l'affidamento della figlia, più che esclusivo alla madre, sarà unico, nel senso che sarà necessariamente concentrato in capo all'unica genitrice ancora titolare della responsabilità genitoriale e dunque legittimata a esercitarla.
10.2. Del pari, il collocamento della minore non potrà che essere presso l'unica genitrice titolare della responsabilità genitoriale e quindi presso la madre.
10.3. Quanto al diritto di visita del padre, non si può che dare veste giuridica alla situazione di fatto oramai consolidata, disponendo che il padre possa vedere la figlia solo previo accordo della madre e consenso della minore.
11. Infine, va esaminata la questione del mantenimento della minore: pacifico il diritto di a essere mantenuta da entrambi i genitori in quanto Persona_1 minorenne, ai fini della concreta individuazione dell'assetto economico, va tenuti in considerazione i seguenti elementi:
• l'età della minore, di undici anni;
• la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e la sospensione del diritto di visita paterno, con la conseguenza che sulla madre gravano in via integrale i compiti di cura, educazione e custodia della figlia, ancora abbastanza piccola e che il resistente non contribuisce minimamente in via diretta al mantenimento della bambina;
• la situazione economico-patrimoniale della madre, assunta con contratto a tempo indeterminato presto il Ristorante Pettirosso di Rovereto con busta paga mensile media (calcolata avendo a riferimento le buste paga depositate
11 da gennaio a luglio 2024) pari a circa € 1.500 mensili;
vive assieme alla figlia in appartamento condotto in locazione con canone ammontante a € 550,00;
• la situazione economico-patrimoniale del resistente, del tutto sconosciuta, essendo egli irreperibile: non sono tuttavia emersi elementi da cui possa desumersi l'oggettiva impossibilità di costui di provvedere al mantenimento della minore, tale non essendo neppure il possibile stato di detenzione ipotizzato dalla ricorrente, trattandosi di condizione riconducibile ad una condotta quantomeno colposa del genitore.
11.1. Alla luce di tali considerazioni, quindi, si ritiene di porre a carico di CP_1 un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari a
[...] Persona_1
€ 250,00 mensili;
detto importo, detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti.
11.2. Le spese straordinarie per la minore vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del
C.N.F., non dovranno essere previamente concordate attesa l'irreperibilità del resistente.
11.3. Va poi riconosciuto a il diritto a percepire integralmente gli Parte_1 assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno il riparto delle spese straordinarie.
12. Si precisa che non si è ritenuto necessario l'ascolto della minore Persona_1 in ragione della superfluità dello stesso, dal momento che – stante la protratta irreperibilità del padre – le decisioni assunte in punto di affidamento e visite hanno rappresentato delle “soluzioni obbligate”, rispetto alle quali nulla avrebbe potuto aggiungere il punto di vista della bambina.
13. Quanto alle spese del giudizio, queste, nella misura liquidata in dispositivo
(secondo i valori minimi dello scaglione da € 26.000 ad € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato ed indeterminabile di bassa complessità), seguono la soccombenza, individuata in capo al resistente e ciò sia in relazione al rapporto parte ricorrente-parte resistente, sia in relazione al rapporto parte resistente-curatrice speciale (peraltro, rispetto a tale ultimo rapporto processuale gli importi vanno
12 liquidati a favore dell'Erario e al 50% ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002, attesa l'ammissione della curatrice speciale al patrocinio a spese dello Stato). Rispetto al rapporto resistente-curatrice speciale le spese del giudizio della curatrice speciale vanno poste a carico di anche in ragione del principio di causalità, CP_1 posto che la nomina di una rappresentante processuale della minore è stata originata dalla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata da parte ricorrente nei suoi confronti e risultata fondata.
13.1. In conclusione, quindi, si condanna al pagamento delle spese del CP_1 giudizio a favore di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, inclusiva delle spese relative alla fase cautelare.
13.2. Si condanna, altresì, al pagamento delle spese del giudizio della CP_1 curatrice della minore a favore dell'Erario, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio fra e , celebrato il Parte_1 CP_1
06.02.2012 presso il Comune di Gjakova (Repubblica del Kossovo);
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
3. DICHIARA la decadenza di decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia;
CP_1 Persona_1
4. presso la madre , ove la minore Controparte_2 Parte_1 fisserà altresì la sua residenza;
5. DISPONE che il padre possa vedere la figlia solo previo accordo della madre e consenso della minore;
6. PONE a carico di un contributo per il mantenimento ordinario CP_1 della figlia pari a € 250,00 mensili;
detto importo, detto importo, Persona_1 suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
13 7. PONE le spese straordinarie per la minore a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno non dovranno essere previamente concordate attesa l'irreperibilità del resistente;
8. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e Parte_1
i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno il riparto delle spese straordinarie;
9. CONDANNA al pagamento a favore di delle CP_1 Parte_1 spese del giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
10. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del CP_1 giudizio della difesa della curatrice speciale avv. Debora Adami, liquidate in €
1.904,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge (importi già ridotti al 50% ai sensi del d.p.r. 115/2002).
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 649/2024 e promossa con ricorso depositato in data
27/09/2024 da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.08.1989 e residente in [...] Corso Bettini, 14 (doc. 1), cittadina
Kossovara, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Cinzia di Lucia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Rovereto (TN) Corso Rosmini, n. 8;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
13.02.1987, cittadino Kossovaro, irreperibile dal 29.03.2021 come da certificato di residenza storico prodotto sub doc. 3 di parte ricorrente;
PARTE RESISTENTE-contumace
E con la nomina di
AVV. DEBORA ADAMI, in proprio;
CURATRICE SPECIALE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale – scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente:
“Voglia codesto Tribunale:
1 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in BU (Kossovo) in data 06.02.2012; CP_1
2) disporsi la decadenza della responsabilità genitoriale del signor CP_1 sulla figlia ex art. 330 CC per la grave violazione dei doveri Persona_1 genitoriali derivante dall'averla abbandonata nell'anno 2020. In via subordinata disporre la sospensione del diritto di visita e di qualsivoglia contatto del padre alla figlia, prevedendosi che in ipotesi di richiesta paterna, vengano disposte visite padre- figlia in spazio neutro previa valutazione della di lui capacità genitoriale e secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Servizio sociale territoriale competente;
3) confermarsi l'affidamento super esclusivo della minore alla madre Persona_1 la quale potrà adottare in autonomia ogni scelta/decisione riguardante la minore, ivi comprese quelle di maggior interesse (es. trattamenti sanitari, scuola, educazione, salute, ecc), e compreso il diritto della madre di ottenere il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in via autonoma, senza la necessità del consenso paterno, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della minore presso la madre;
4) confermarsi l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario della minore
disposto all'udienza del 19.02.2025 in capo al signor , Persona_2 CP_1
e così disporsi a carico di quest'ultimo un contributo mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, facendo riferimento, per l'individuazione delle stesse, alle
Linee Guida del CNF del 2017;
5) confermarsi il diritto della ricorrente a percepire integralmente gli assegni ed i contributi previsti dalla Legge a favore dei figli;
6) con vittoria di spese, competenze e onorari.
-In via istruttoria:…” (cfr. note di trattazione scritta del 18.07.2025);
Parte resistente-contumace: --
Curatrice speciale:
“CONCLUDE
2 • Valutarsi, alla luce della condotta abbandonica del padre, l'adozione di un provvedimento di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale paterna;
• Confermarsi ad ogni modo l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, con esercizio esclusivo in capo alla medesima della responsabilità genitoriale anche per le decisioni più importanti che concernono la figlia minore, che la madre potrà quindi assumere in totale autonomia;
• Sospendersi le visite paterne, da delegarsi sin d'ora, nel caso intervenisse eventuale richiesta da parte del padre, alla gestione del Servizio Sociale che ne determinerà i tempi e le modalità, eventualmente anche in Spazio Neutro, tenuto conto delle primarie esigenze della minore;
• Confermarsi, quanto invece ai provvedimenti più strettamente economici legati al mantenimento ordinario e straordinario della minore, quelli assunti dal giudice in via temporanea e urgente a verbale dell'udienza dd.
19.02.2025.
• Si chiede, pur ritenuta allo stato l'adeguatezza genitoriale materna per quanto sin qui emerso, che il giudice valuti di affidare incarico al S.S. di approfondire la situazione di vita della minore anche al fine di indicare la necessità di eventuali sostegni o supporti per la medesima.
• Con spese di causa da rifondersi all'Erario stante l'ammissione della parte al
PSS” (cfr. note del 17.07.2025).
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 27.09.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo: CP_1
- di essersi unita in matrimonio con il resistente in Albania il 06.02.2012;
- di aver iniziato la loro convivenza in Italia circa un anno dopo la celebrazione del matrimonio;
- che dalla loro unione è nata, a Rovereto il 05.06.2014, la figlia , di Persona_1
11 anni;
3 - che sussisterebbero i presupposti per la separazione con addebito al resistente, nonché per la pronuncia della decadenza (in subordine della sospensione) del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, oltre che per il riconoscimento dell'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre in ragione della condotta abbandonica di , il quale, trasferitosi all'estero CP_1 per lavoro (inizialmente in Svizzera) nel 2020, da di quell'anno non sarebbe Per_3 più rientrato presso la casa familiare;
dal 2021 avrebbe cessato ogni sostegno economico (peraltro sporadico) e da circa due anni a questa parte non darebbe più notizie di sé: egli sarebbe, di fatto, irreperibile;
da allora la ricorrente si sarebbe fatta carico in via esclusiva dell'accudimento, della cura, dell'educazione, delle gestione e del mantenimento di che neppure chiederebbe più del padre;
Per_1
- che in ragione dell'irreperibilità del padre sussisterebbe un rischio di pregiudizio imminente e irreparabile per la minore: quest'ultima, infatti, avrebbe il passaporto scaduto e il permesso di soggiorno in scadenza al 12.10.2024 e in assenza dell'assenso paterno non sarebbe possibile richiedere il rinnovo né del passaporto, né del permesso di soggiorno;
- che sussisterebbero i presupposti per porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario e straordinario della minore;
a tal fine la ricorrente allega di essere assunta con contratto a tempo indeterminato presso il Ristorante il Pettirosso di Rovereto, con stipendio mensile ammontante a circa € 1.300 mensili, percepirebbe
€ 78,00 mensili a titolo di AUP, oltre all'AUU e sarebbe gravata da un canone di locazione ammontante ad € 550,00 mensili;
ella non sarebbe titolare di beni immobili o mobili registrati.
1.1. Sulla base di quanto esposto ha chiesto al Tribunale di Rovereto: Parte_1
• in via indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. di essere autorizzata a chiedere il passaporto e il permesso di soggiorno per la figlia , Persona_1 senza l'assenso paterno, previa nomina di un interprete di lingua albanese;
• nel merito:
1. di pronunciare la separazione con addebito al marito;
nella fase di merito, a fronte delle allegazioni della curatrice speciale circa l'inapplicabilità della legge italiana sul punto, tale domanda è stata rinunciata in favore della
4 domanda di scioglimento del matrimonio secondo quanto previsto dalla legge del Kosovo;
2. di pronunciare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, in subordine la sospensione del diritto di visita, prevedendosi che, in caso di rientro in Italia del resistente, la ripresa dei contatti con la figlia avvenga con visite in spazio neutro sotto la supervisione del servizio sociale;
3. di affidarle la minore in via esclusiva rafforzata;
4. di disciplinare il diritto di visita del padre, per il caso del suo rientro in
Italia;
5. di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6. di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
7. di condannare il resistente a pagare, a favore dell'Erario, le spese del giudizio.
2. Con decreto pronunciato inaudita altera parte il 30.09.2024 la giudice delegata, ritenuto sussistente il rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile, ha – fra il resto - autorizzato la ricorrente a chiedere il passaporto e il permesso di soggiorno per la figlia minore senza la necessità del consenso paterno, Persona_1 nominando altresì l'avv. Debora Adami quale curatrice speciale di . Per_1
3. Con memoria depositata il 09.10.2024 si è costituita ai fini della sola fase cautelare l'avv. Debora Adami, la quale nulla ha opposto alla richiesta della ricorrente, riservandosi di formulare le proprie istanze nella fase per l'esame del merito del ricorso.
4. Assunte sommarie informazioni, disposto il rinnovo della notifica stante il suo mancato perfezionamento, con ordinanza a verbale del 14.11.2024 – preso atto della mancata costituzione del resistente e della sua sostanziale irreperibilità - sono stati confermati e integrati i provvedimenti assunti inaudita altera parte.
4.1. In particolare:
- è stata confermata l'autorizzazione alla madre a chiedere il passaporto e il permesso di soggiorno per la figlia minore senza la necessità del consenso paterno;
5 - è stato disposto l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla ricorrente;
- è stata confermata la nomina della curatrice speciale;
- è stata fissata la prima udienza per l'esame nel merito delle domande di cui al ricorso.
5. Con memoria di costituzione depositata il 15.01.2025 si è costituita in giudizio per la fase di merito la curatrice speciale, la quale ha insistito nelle conclusioni riportate in epigrafe.
6. All'udienza del 19.02.2025, preso atto della mancata costituzione del resistente nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione,
è stata dichiarata la sua contumacia e sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali:
- è stato confermato l'affidamento in via esclusiva rafforzato della minore alla madre;
- è stato sospeso il diritto di visita del padre;
- è stato posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della minore pari a € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie Persona_1 disciplinate secondo le linee guida del C.N.F.;
- è stato riconosciuto il diritto della madre a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli.
7. All'udienza a trattazione scritta del 21.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
8. Con atto depositato il 09.09.2025 il Pubblico Ministero ha insistito nelle conclusioni riportate in epigrafe.
9. Tanto premesso in ordine alle difese delle parti e allo svolgimento del processo, va anzitutto esaminata la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente (a fronte dell'eccezione della curatrice speciale).
8.1. Va ricordato che le parti si sono unite in matrimonio in Albania il 06.02.2012 e hanno iniziato la convivenza matrimoniale in Italia dopo circa un anno dalla celebrazione della loro unione;
secondo la prospettazione della ricorrente la
6 convivenza sarebbe cessata a dicembre 2020 per scelta del resistente che avrebbe abbandonato il tetto coniugale.
8.2. Sussistendo degli elementi di transnazionalità è necessario preliminarmente affrontare le questioni della giurisdizione e della legge applicabile.
8.2.1. Quanto alla giurisdizione, trova applicazione il Regolamento UE 1111/2019,
c.d. Bruxelles II ter (in vigore dal 01.08.2022), che detta norme uniformi in punto di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale di minori.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (nella causa C-
68/07, c. , sentenza del 29.11.2007, n. 68, pronunciata Parte_2 Parte_3 in vigenza del Regolamento 2201/2003, ma certamente estendibile anche al nuovo regolamento 1111/2019 in quanto meramente confermativo sul punto), tale regolamento si applica in tutti gli Stati membri (a eccezione della AR che si è avvalsa del diritto di opting out – considerando 95-96) “anche ai cittadini di Stati terzi” che tuttavia abbiano “vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli
Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti” dal regolamento.
Gli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento Bruxelles II ter, dettano una serie di criteri che individuano altrettante ipotesi di giurisdizione concorrenti ed equiordinate fra loro
(cfr. Corte di giustizia 16.07.2009 in causa 168/2008, secondo la quale: “l'art. 3, n. 1 lett. a) e b), del regolamento n. 2201/2003 prevede diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia. Tutti i criteri oggettivi enunciati in detto art. 3, n. 1, sono alternativi. Tenuto conto dell'obiettivo di tale regolamento, diretto a garantire la certezza del diritto, l'art. 6 di quest'ultimo dispone, in sostanza, che le competenze definite agli artt.
3-5 del regolamento medesimo hanno carattere esclusivo. Ne consegue che il sistema di ripartizione delle competenze introdotto dal regolamento 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple. È invece prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti di pari rango”).
Fra questi criteri, all'art. 3, comma 1, lett. a), punto ii) si prevede che competente a decidere, fra il resto, sulla domanda di divorzio, è l'autorità giurisdizionale dello
7 Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti (in specie docc. 1, 3, 4, 5, 9, 18 e 19 di parte ricorrente) risulta che:
• le parti si sono sposate in Kosovo nel 2012;
• il resistente è residente in Italia dal 2009 ed è stato cancellato per irreperibilità nel 2021;
• la ricorrente è residente in Italia dal 2012, ove lavora quantomeno dal 2023: attualmente è assunta con contratto a tempo indeterminato presso il ristorante
Pettirosso di Rovereto;
• la figlia della coppia è nata in [...] nel 2014;
• madre e figlia sono attualmente residenti in Italia.
Alla luce di tali dati fattuali si può quindi concludere che l'ultima residenza abituale della coppia è stata l'Italia e che in Italia la ricorrente ha attualmente la propria residenza abituale, con la conseguenza che:
• la giurisdizione sulla domanda di divorzio si individuata facendo applicazione del Reg. 1111/2019;
• l'autorità giudiziaria italiana è dotata di giurisdizione sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente.
8.2.2. Passando alla questione della legge applicabile, essa si individua in base al
Regolamento 1259/2010, c.d. Roma III, relativo all'attuazione della cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Tale regolamento, al pari di quello n. 1111/2019, si applica in tutti gli Stati membri e ha portata applicativa universale, e quindi anche quando le controversie matrimoniali intercorrano fra cittadini di uno Stato non membro allorché presentano vincoli sufficienti forti con uno degli Stati membri in relazione ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.
All'art. 8, co. 1 il Regolamento 1259/2010 prevede che, qualora i coniugi non si siano avvalsi della facoltà riconosciuta all'art. 5 (ossia non abbiano individuato di comune accordo la legge applicabile fra quelle indicate dalle stesso art. 5), questa dovrà essere individuata alla luce di una serie di criteri concorrenti fra loro e in
8 ordine successivo (nel senso che l'operatività del precedente esclude l'operatività del successivo). Si tratta, in particolare del criterio:
“a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie il resistente è irreperibile dal 2021, sicché – si ritiene - non trovano applicazione i criteri di cui alle lettere sub a) e b), mentre trova applicazione il criterio di cui alla lettera sub c).
Al momento del deposito del ricorso (e quindi nel momento in cui l'autorità giurisdizionale è stata adita) ricorrente e resistente erano (e sono) cittadini Per_4 con la conseguenza che la legge applicabile alla domanda matrimoniale è la legge del
Repubblica del Kosovo, ossia la legge n. 2004/32.
Tale legge non prevede l'ipotesi della sola attenuazione del vincolo coniugale, quale la separazione dei coniugi, ma unicamente l'ipotesi della “rottura” del vincolo che può avvenire per morte, annullamento o divorzio (art. 60 L. 2004/32).
Dalla lettura degli artt. 68 e 69 della legge kossovara si ricava inoltre che il divorzio può essere pronunciato dall'autorità giudiziaria anche su domanda di uno solo dei coniugi, quando – fra il resto – il matrimonio sia irrimediabilmente compromesso per varie ragioni fra cui “l'interruzione irragionevole della convivenza di fatto per più di un anno”.
Nel caso di specie il resistente è irreperibile dal 2021, pertanto non v'è dubbio che ricorra la causa di divorzio sopra menzionata.
8.2.3. Alla luce di quanto argomentato, quindi, si pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra e , celebrato il 06.02.2012 presso il Parte_1 CP_1
Comune di Gjakova (Repubblica del Kossovo) e si dispone la trasmissione di copia
9 autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
9. Va ora esaminata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, fondata sulla totale assenza della figura paterna oramai da diversi anni.
9.1. Preliminarmente si ricorda che dall'unione fra le parti è nata a [...], il
05.06.2014, la figlia , di 11 anni. Persona_1
9.2. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
9.2.1. Il presupposto per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale
è duplice: anzitutto, ai sensi dell'art. 330 c.c., occorre che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ovvero abbia abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
in secondo luogo, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che il giudizio prognostico sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero del genitore inadempiente, che è tenuto a svolgere il giudice sulla base degli elementi raccolti, abbia, secondo il più probabile che non, esito negativo (cfr. ex multis Cass. 18569/2023).
9.2.2. Nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti per la pronuncia di cui all'art. 330 c.c.; ed infatti, quanto al primo requisito, risulta che il resistente, irreperibile dal 2021, abbia interrotto ogni rapporto con la figlia, che non vede e non sente da alcuni anni. Tanto è emerso sia dall'esame testimoniale, ove entrambe le testi sentite sul punto ( e ) hanno riferito di conoscere molto Tes_1 Tes_2 bene e frequentare con continuità la ricorrente e la minore ma di non aver Per_1 mai visto il marito di che, secondo quanto dalla stessa a loro riferito, Parte_1 se ne sarebbe andato interrompendo ogni contatto, sai da quanto riportato dalla minore alla curatrice speciale, che ha raccontato di non avere più contatti con padre da alcuni anni, di essere dispiaciuta per questa situazione, ma di stare bene con la madre. La condotta abbandonica del padre, totalmente scomparso dalla vita della figlia, integra senz'altro una gravissima violazione dei doveri inerenti alla
10 responsabilità genitoriale che arreca grave pregiudizio alla minore, privata del rapporto con il genitore e del suo sostegno, tanto morale quanto materiale.
Ricorre anche il secondo requisito richiesto dalla giurisprudenza per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale, posto che la prolungata assenza,
l'interruzione di ogni contatto e l'irreperibilità del resistente, inducono a escludere, secondo ragionevole probabilità, una effettiva e attuale possibilità di recupero della genitorialità.
9.2.3. In conclusione, si pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia . CP_1 Persona_1
10. A fronte della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, l'affidamento della figlia, più che esclusivo alla madre, sarà unico, nel senso che sarà necessariamente concentrato in capo all'unica genitrice ancora titolare della responsabilità genitoriale e dunque legittimata a esercitarla.
10.2. Del pari, il collocamento della minore non potrà che essere presso l'unica genitrice titolare della responsabilità genitoriale e quindi presso la madre.
10.3. Quanto al diritto di visita del padre, non si può che dare veste giuridica alla situazione di fatto oramai consolidata, disponendo che il padre possa vedere la figlia solo previo accordo della madre e consenso della minore.
11. Infine, va esaminata la questione del mantenimento della minore: pacifico il diritto di a essere mantenuta da entrambi i genitori in quanto Persona_1 minorenne, ai fini della concreta individuazione dell'assetto economico, va tenuti in considerazione i seguenti elementi:
• l'età della minore, di undici anni;
• la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e la sospensione del diritto di visita paterno, con la conseguenza che sulla madre gravano in via integrale i compiti di cura, educazione e custodia della figlia, ancora abbastanza piccola e che il resistente non contribuisce minimamente in via diretta al mantenimento della bambina;
• la situazione economico-patrimoniale della madre, assunta con contratto a tempo indeterminato presto il Ristorante Pettirosso di Rovereto con busta paga mensile media (calcolata avendo a riferimento le buste paga depositate
11 da gennaio a luglio 2024) pari a circa € 1.500 mensili;
vive assieme alla figlia in appartamento condotto in locazione con canone ammontante a € 550,00;
• la situazione economico-patrimoniale del resistente, del tutto sconosciuta, essendo egli irreperibile: non sono tuttavia emersi elementi da cui possa desumersi l'oggettiva impossibilità di costui di provvedere al mantenimento della minore, tale non essendo neppure il possibile stato di detenzione ipotizzato dalla ricorrente, trattandosi di condizione riconducibile ad una condotta quantomeno colposa del genitore.
11.1. Alla luce di tali considerazioni, quindi, si ritiene di porre a carico di CP_1 un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari a
[...] Persona_1
€ 250,00 mensili;
detto importo, detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti.
11.2. Le spese straordinarie per la minore vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del
C.N.F., non dovranno essere previamente concordate attesa l'irreperibilità del resistente.
11.3. Va poi riconosciuto a il diritto a percepire integralmente gli Parte_1 assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno il riparto delle spese straordinarie.
12. Si precisa che non si è ritenuto necessario l'ascolto della minore Persona_1 in ragione della superfluità dello stesso, dal momento che – stante la protratta irreperibilità del padre – le decisioni assunte in punto di affidamento e visite hanno rappresentato delle “soluzioni obbligate”, rispetto alle quali nulla avrebbe potuto aggiungere il punto di vista della bambina.
13. Quanto alle spese del giudizio, queste, nella misura liquidata in dispositivo
(secondo i valori minimi dello scaglione da € 26.000 ad € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato ed indeterminabile di bassa complessità), seguono la soccombenza, individuata in capo al resistente e ciò sia in relazione al rapporto parte ricorrente-parte resistente, sia in relazione al rapporto parte resistente-curatrice speciale (peraltro, rispetto a tale ultimo rapporto processuale gli importi vanno
12 liquidati a favore dell'Erario e al 50% ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002, attesa l'ammissione della curatrice speciale al patrocinio a spese dello Stato). Rispetto al rapporto resistente-curatrice speciale le spese del giudizio della curatrice speciale vanno poste a carico di anche in ragione del principio di causalità, CP_1 posto che la nomina di una rappresentante processuale della minore è stata originata dalla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata da parte ricorrente nei suoi confronti e risultata fondata.
13.1. In conclusione, quindi, si condanna al pagamento delle spese del CP_1 giudizio a favore di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, inclusiva delle spese relative alla fase cautelare.
13.2. Si condanna, altresì, al pagamento delle spese del giudizio della CP_1 curatrice della minore a favore dell'Erario, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio fra e , celebrato il Parte_1 CP_1
06.02.2012 presso il Comune di Gjakova (Repubblica del Kossovo);
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
3. DICHIARA la decadenza di decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia;
CP_1 Persona_1
4. presso la madre , ove la minore Controparte_2 Parte_1 fisserà altresì la sua residenza;
5. DISPONE che il padre possa vedere la figlia solo previo accordo della madre e consenso della minore;
6. PONE a carico di un contributo per il mantenimento ordinario CP_1 della figlia pari a € 250,00 mensili;
detto importo, detto importo, Persona_1 suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
13 7. PONE le spese straordinarie per la minore a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno non dovranno essere previamente concordate attesa l'irreperibilità del resistente;
8. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e Parte_1
i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno il riparto delle spese straordinarie;
9. CONDANNA al pagamento a favore di delle CP_1 Parte_1 spese del giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
10. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del CP_1 giudizio della difesa della curatrice speciale avv. Debora Adami, liquidate in €
1.904,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge (importi già ridotti al 50% ai sensi del d.p.r. 115/2002).
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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