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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Carla Rossi Presidente
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9/5/2024 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Milano n.
4612/2023, pubblicata il 20/11/2023, non notificata
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Rizza Salvatore (C.F. ) C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Argento Emanuele
[...] C.F._2
(C.F. ) e dell'Avv. Liddo Emanuele ( ); C.F._3 C.F._4
-APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Milano n. 4612/2023, pubblicata il 20/11/2023, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
1 Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, sia di merito che istruttoria, in parziale riforma dell'ordinanza n. cronol. 4612/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 18/11/2023, in persona della Dott.ssa Rosamunda D'Alessandro, pubblicata in data 20/11/2023, sub procedimento n. R.G. 6656/2020, non notificata:
(i) nel merito:
- per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'impegno già espresso dalle parti di addivenire al riscatto ed al conseguente trasferimento della proprietà dell'Immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 30091795/001 nonché delle opere oggetto dell'appendice n. 30094214/001 in favore del Sig. e, conseguentemente, Controparte_1 l'inadempimento di quest'ultimo rispetto sia ai predetti rapporti sia all'accordo perfezionatosi in data 27/02/2019, stabilire e dichiarare – con provvedimento di natura costitutiva, da rendersi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., ovvero, comunque, con ogni migliore formula – il trasferimento della piena proprietà da al Sig. , C.F. , Parte_1 Controparte_1 C.F._2 dell'unità immobiliare sita in Silvi (TE), Località Guidetti, Strada 23 da denominare (oggi, Via Polacchi) nn. 40/42 già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 30091795/001 e dell'appendice n. 30094214/001
(i.e. opere di ristrutturazione), nonché del successivo accordo transattivo intercorso tra le parti, e precisamente:
➢ locale magazzino posto al piano terra con piccola corte annessa, distinto nel vigente regolamento di condominio con l'interno n. 7, censito al catasto dei terreni del predetto Comune al foglio 19, particella 255, subalterno 21, piano T, categoria D/7, rendita € 1.658,00=; il tutto come meglio descritto nel relativo atto di compravendita, nello stato di fatto e manutenzione in cui si trovano (come già in possesso dell'Utilizzatore), nonché senza ulteriori garanzie;
accertare e dichiarare il contestuale obbligo del Sig. , C.F. di Controparte_1 C.F._2 pagare a il saldo del prezzo di riscatto pattuito nell'accordo, pari ad € Parte_1
3.000,00 (IVA inclusa), oltre agli oneri di trascrizione ed accessori ulteriori e per l'effetto condannare il primo al pagamento, in favore della seconda, di detti importi, subordinando ogni e qualsivoglia effetto traslativo dell'Immobile (e dei relativi accessori) conseguente all'emittendo provvedimento all'effettivo incasso da parte di dell'intero prezzo pattuito;
Parte_1 (ii) in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per GIA' Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: 1)= Riconoscere dichiarare che il “Primo capo dell'ordinanza” che è stato “oggetto di appello” da parte avversa è da confermare integralmente per manifesta sua infondatezza e, comunque, per aver l'Appellato adempiuto più che tempestivamente, che integralmente “all'obbligazione pecuniaria” su di lui facente carico e,
2)= sussistendo tutti i presupposti a seguito delle avvenute avverse produzioni perché dalla Corte ecc.ma possa applicare l'art. 2932 c.c., accogliere le “conclusioni” tutte rassegnate, “in via riconvenzionale”, con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado, da aversi per qui come integralmente trascritte;
3)= In via istruttoria: Si chiede l'ammissione del documento consistente nella “Certificazione di avvenuta consegna di provvista” del 24.09.2024 a firma ai fini della pronuncia costitutiva Persona_1
4)= Con vittoria delle spese di lite, si opus sit, d'entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con ordinanza pronunciata ex art. 702-ter c.p.c. rigettava il ricorso proposto dalla società finanziaria ( ) volto a fare accertare Parte_1 CP_3
2 l'inadempimento del signor all'accordo transattivo del 27/02/2019 (doc. 10 Controparte_1
fasc. I grado con il quale le parti avevano pattuito di trasferire a quest'ultimo l'immobile sito CP_3
in Silvi (TE), Località Guidetti, Via Polacchi n. 40/42 originariamente acquistato da per essere CP_3
concesso a in locazione finanziaria con contratto del 25/11/2005 (doc. 3 fasc. I grado CP_1
, successivamente integrato con appendice del 12/12/2006 per l'esecuzione di lavori di CP_3
ristrutturazione (doc. 5 fasc. I grado . CP_3
2. L'accordo transattivo era stato stipulato tra le parti a seguito della lite giudiziaria introdotta da per l'inadempimento di all'obbligo di versamento dei canoni di locazione CP_3 CP_1
finanziaria e prevedeva il riscatto dell'immobile da parte dell'utilizzatore e, a tal fine, CP_1 avrebbe dovuto versare a saldo e stralcio, “€ 3.000,00= alla stipula del presente accordo e, comunque, entro e non oltre entro 3 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Accettante; ulteriori n. 3 rate da € 3.000,00= ciascuna con scadenza al 15/3/2019, 15/04/2019
e 15/05/2019; a saldo, alla stipula dell'atto notarile per il riscatto dell'Immobile (da eseguirsi entro
e non oltre il 30/06/2019), ulteriori € 3.000,00=.” (doc. 10 I grado . Nell'accordo era stato CP_3
inoltre specificato che gli importi di cui alle prime quattro rate sarebbero stati da corrispondere a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a mentre l'importo a saldo, contestualmente alla CP_3
stipula del rogito notarile per il riscatto immobiliare, con assegno circolare a mani del funzionario rappresentante di CP_3
3. Ricevuto il regolare pagamento delle prime quattro rate, in data 28/6/2019 aveva CP_3
ricevuto un bonifico relativo all'ultima rata da una società terza estranea all'accordo, IN US
S.r.l. (doc. 11 fasc. I grado , la quale con lettera accompagnatoria in pari data aveva dichiarato CP_3 di aver versato le somme pattuite per il riscatto dell'immobile “in nome e per conto del Sig.
[...]
” e aveva chiesto l'intestazione diretta dell'immobile in proprio favore (doc. 12 fasc. I CP_1
grado . La volontà di intestare l'immobile oggetto del contratto di leasing alla IN US CP_3
S.r.l. veniva confermata anche da con la lettera del 18/7/2019, con la quale egli si associava CP_1
alla richiesta di intestazione diretta del bene a tale società (doc. 13 fasc. I grado . CP_3
4. Ritenendo che l'obbligazione scaturente dall'accordo intercorso con non fosse stata CP_1 da quest'ultimo correttamente adempiuta, aveva tuttavia restituito la somma ricevuta di € CP_3
3.000,00 a IN US S.r.l., rifiutando di intestarle l'immobile. Aveva quindi adito il Tribunale di Milano, chiedendo di accertare sia l'inadempimento di agli accordi presi sia di emettere CP_1
la sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile a quest'ultimo ex art 2932 c.c., previo pagamento dell'ultima rata di € 3.000,00.
5. Nel motivare il rigetto della domanda, il Tribunale riteneva che il pagamento dell'ultima rata dovuta per il riscatto dell'immobile da parte della società IN US è qualificabile quale
3 adempimento del terzo ex art 1180 c.c., sicché il creditore non avrebbe potuto validamente rifiutarlo in quanto si trattava di obbligazione pecuniaria fungibile (rispetto alla quale non rileva la volontà del creditore) e non di cessione del contratto.
6. Quanto alla domanda di trasferimento dell'immobile a ex art. 2932 c.c., avanzata CP_1 anche da quest'ultimo in via riconvenzionale, il Tribunale rilevava che la mancata produzione in giudizio della documentazione attestante la regolarità edilizia/urbanistica e la conformità catastale dell'immobile impediva la pronuncia costitutiva richiesta, anche alla luce del fatto che l'immobile oggetto di causa era stato pacificamente oggetto di lavori di ristrutturazione e che, dunque, mancava la possibilità di verificare se tale intervento avesse incrementato la superficie dell'immobile o se avesse consentito la possibilità che esso fosse utilizzato per soggiornarvi.
7. Avverso tale decisione ha proposto appello articolando due censure. CP_3
7.1. Con il primo motivo di impugnazione, chiede la riforma della sentenza di Parte_1
primo grado laddove ha qualificato il pagamento effettuato da IN US S.r.l. quale adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art 1180 c.c. anziché quale pagamento effettuato quale cessionario del diritto di riscattare l'immobile, lamentando che il Tribunale, oltre a non fornire idonea motivazione della propria interpretazione, avrebbe travisato i fatti di causa, omettendo di considerare la corrispondenza intercorsa tra le parti dalla quale sarebbe chiaramente emerso che il pagamento effettuato da IN US era volto al riscatto dell'immobile da parte di quest'ultima e non ad adempiere una obbligazione del . CP_1
7.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante chiede, in riforma della sentenza di primo grado, la pronuncia costitutiva del trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, richiamando la giurisprudenza di legittimità che consente la produzione anche in appello della documentazione atta a dimostrare la “regolarità edilizia/urbanistica dell'immobile ex art. 40 L. 47/195 e la regolarità e conformità catastale ex art.
19, comma 14 L. 78/2010 conv. in L. 122/2910”, evidenziando di aver provveduto a produrre la necessaria documentazione, così rimuovendo il ravvisato ostacolo alla pronuncia costitutiva richiesta.
8. Si è costituito anche nel presente grado chiedendo di accertare l'avvenuto CP_1
adempimento di tutte le obbligazioni assunte con l'accordo transattivo intercorso tra le parti e di pronunciare ex art 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile in proprio favore.
9. All'udienza del 21/1/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in via telematica ex art 352 c.p.c. ed è stata discussa nella camera di consiglio del 27.1.2025.
****
4 10. Preliminarmente, la Corte dà atto che è pacifico tra le parti, oltre che risultare documentalmente, sia l'avvenuta corresponsione da parte della società IN US S.r.l., rimasta estranea al presente giudizio, della cifra di € 3.000,00 a mezzo bonifico bancario a in data CP_3
28/6/2019 sia la restituzione di tale somma da parte di a IN US S.r.l. in data 28/1/2020. CP_3
L'appellante, non ha impugnato specificamente l'argomentazione del primo giudice che ha ritenuto irrilevante chi effettui il pagamento quando non si adempie un'obbligazione pecuniaria e non vi è cessione del contratto, come nel caso di specie, ma ha sostenuto che il giudice abbia erroneamente dato valore all'adempimento del terzo senza considerare il reale intendimento di quest'ultimo e del
, cioè di far riscattare l'immobile alla società terza- estranea al rapporto in essere tra le CP_1 parti-, in violazione dell'accordo transattivo stipulato tra e . CP_3 CP_1
11. Quanto precede consente di affermare l'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
Invero, il Tribunale ha correttamente qualificato il pagamento della società IN US S.r.l. quale adempimento del terzo, in quanto esso è stato eseguito volontariamente e nella consapevolezza dell'altruità del debito, come emerge chiaramente dalla dichiarazione resa dalla stessa IN US
Srl nella comunicazione del 28/06/2019: “come da scrittura privata del 23/02/2019, il pagamento delle somme stabilite per un valore di € 15.000,00 a saldo e stralcio della posizione del Sig.
[...]
comprensivo di € 4.286,73 a titolo di riscatto, sono state corrisposte dalla Controparte_1
CAPTAIN CRUSH SRL in nome e per conto del Sig. (…)” (doc. 12 fasc. I Controparte_1
grado . CP_3
A norma dell'art. 1180 c.c., il creditore può legittimamente rifiutare la prestazione del terzo solo ove sussista un suo interesse nell'attività personalmente svolta dal debitore – caso che certamente non si riscontra nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria – oppure ove quest'ultimo vi si opponga, ciò che pacificamente non è avvenuto nel caso di specie. Risulta pertanto irrilevante, a tale proposito,
l'eventuale accordo intervenuto tra debitore e terzo in merito ad una cessione del diritto di riscatto.
Ne consegue che a suo tempo aveva correttamente adempiuto alla propria obbligazione di CP_1 pagamento nei confronti di per mezzo dell'adempimento del terzo IN US S.r.l.. CP_3
12. Questione diversa è invece se la richiesta di di intestare il bene oggetto CP_1 dell'originario contratto di locazione finanziaria ad un soggetto terzo potesse considerarsi legittima o costituisse inadempimento ad egli imputabile dell'impegno a riscattare l'immobile concluso con trattandosi di una facoltà non prevista dall'accordo transattivo stipulato. CP_3
Occorre tuttavia dare atto che, da un lato, non ha neppure allegato l'esistenza di un danno che CP_3 le sarebbe derivato da tale presunto inadempimento e, dall'altro lato, non ha insistito nella CP_1
propria richiesta, ma anzi già in primo grado si è associato alla domanda di trasferimento dell'immobile ex art 2932 c.c. in proprio favore.
5 Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la sussistenza o meno della facoltà di trasferire il diritto di riscatto dell'immobile ad un terzo in base al tenore dell'accordo transattivo non appare avere rilevanza in questa sede, in quanto appare superata dal tenore delle domande svolte dalle parti in giudizio e non sussiste alcun interesse attuale delle parti su tale pronuncia.
13. Venendo al secondo motivo di impugnazione, la Corte ritiene sussistano i presupposti per accogliere la domanda costitutiva ex art 2932 c.c., condizionata al pagamento dell'importo di €
3.000,00 da parte di a CP_1 CP_3
14. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'articolo 2932 c.c. può essere emanata solo se risulta prodotta in giudizio la dichiarazione di regolarità edilizia/urbanistica dell'immobile, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dagli articoli 17 (ora sostituito dal D.P.R. n. 380/2001, art. 46) e 40 della L. n.
47/1985, la dichiarazione di coerenza catastale ex art. 29 L. 52/1985 (così come modificato dal D.L.
78/2010) e il titolo di provenienza dell'immobile da trasferire. Secondo la Corte di legittimità, infatti,
“la pronuncia giudiziale avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, ne', comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti” (Cass. 12654/2020).”
15. La Suprema Corte ha anche affermato che tale documentazione integra una condizione dell'azione ex articolo 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la sua produzione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (Cass. 12654/2020).
16. Il titolo di provenienza dell'immobile da trasferire risulta prodotto sin dal primo grado e consiste nel rogito notarile del 3/2/2006 n. Rep. 18040 Notaio (trascritto il Persona_2
7.3.2006 alla Conservatoria Imm. di Teramo al n. 2750) con cui ha acquisito l'immobile CP_3
oggetto di causa (all. 2 fasc. I grado , come rilevato anche dal Tribunale. CP_3
17. Quanto alla ulteriore documentazione richiesta ai fini della pronuncia di trasferimento dell'immobile, l'appellante ha prodotto in appello sub All. 3 la certificazione di coerenza catastale e dichiarazione di regolarità edilizia e urbanistica a firma del Geom. in data Controparte_4
27/5/2019 e la certificazione di coerenza catastale e dichiarazione di regolarità edilizia e urbanistica a firma dell'Arch. in data 1/7/2022, nonché il certificato di agibilità rilasciato dal Persona_3
Comune di Silvi in data 8/3/2007 a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti, che riepiloga tutte le precedenti dichiarazioni e certificazioni risultanti agli atti del Comune in relazione all'immobile in
6 oggetto, oltre l'attestato di prestazione energetica in data 15/4/2017 a firma dell'Arch.
[...]
. Per_4
18. La documentazione prodotta appare conforme alle prescrizioni normative, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sicché possono dirsi integrati i requisiti necessari alla pronuncia costitutiva ex art 2932 c.c..
19. Appare inoltre fondata la richiesta di subordinare l'efficacia del trasferimento al pagamento della somma di € 3.000,00 da parte di a in quanto la somma a suo tempo percepita CP_1 CP_3
da a titolo di riscatto è stata pacificamente restituita e, d'altra parte, ha mostrato di CP_3 CP_1
aderire alla domanda dell'appellante producendo un certificato dell'avvenuto accantonamento presso il dott. , Notaio in Giulianova) della cifra necessaria per il riscatto dell'immobile, Persona_5
oltre alle imposte e spese per tale finalità.
20. L'esito complessivo della lite giustifica una pronuncia di compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio: infatti, da un lato, non c'è più contenzioso sostanziale tra le parti atteso che i reciproci e residuali addebiti di inadempimento non hanno avuto reale incidenza e rilevanza sull'esito della controversia mentre l'interesse residuo di entrambe le parti è volto ad ottenere la medesima pronuncia;
inoltre l'impugnazione della sentenza in ordine alla comune domanda di trasferimento dell'immobile è nata dall'esigenza di sopperire alla mancata produzione in primo grado della documentazione necessaria a pronunciare la sentenza costitutiva che era onere di entrambe le parti produrre in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 703ter c.p.c. del Tribunale di Milano n. 4612/2023, pubblicata il
20/11/2023, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale dispone, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in favore di (C.F. Controparte_1
) della piena proprietà della porzione immobiliare sita in Silvi (TE), C.F._2
Via Polacchi nn. 40/42 e, precisamente, del locale magazzino posto al piano terra con piccola corte annessa, distinto al Catasto di Teramo al foglio 19, particella 255, subalterno 27, piano
T-1, int. 7, zona censuaria 2, categoria D/8, rendita € 2.650,00=, già appartenente a
Controparte_5
2. condiziona la produzione dell'effetto traslativo in favore di al Controparte_1
versamento, da parte di quest'ultimo e in favore di della somma Controparte_5
di € 3.000,00 (IVA inclusa), oltre agli oneri di trascrizione ed accessori ulteriori;
7 3. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di appello tra le parti.
Così deciso, in Milano il 27/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Carla Rossi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Carla Rossi Presidente
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9/5/2024 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Milano n.
4612/2023, pubblicata il 20/11/2023, non notificata
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Rizza Salvatore (C.F. ) C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Argento Emanuele
[...] C.F._2
(C.F. ) e dell'Avv. Liddo Emanuele ( ); C.F._3 C.F._4
-APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Milano n. 4612/2023, pubblicata il 20/11/2023, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
1 Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, sia di merito che istruttoria, in parziale riforma dell'ordinanza n. cronol. 4612/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 18/11/2023, in persona della Dott.ssa Rosamunda D'Alessandro, pubblicata in data 20/11/2023, sub procedimento n. R.G. 6656/2020, non notificata:
(i) nel merito:
- per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'impegno già espresso dalle parti di addivenire al riscatto ed al conseguente trasferimento della proprietà dell'Immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 30091795/001 nonché delle opere oggetto dell'appendice n. 30094214/001 in favore del Sig. e, conseguentemente, Controparte_1 l'inadempimento di quest'ultimo rispetto sia ai predetti rapporti sia all'accordo perfezionatosi in data 27/02/2019, stabilire e dichiarare – con provvedimento di natura costitutiva, da rendersi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., ovvero, comunque, con ogni migliore formula – il trasferimento della piena proprietà da al Sig. , C.F. , Parte_1 Controparte_1 C.F._2 dell'unità immobiliare sita in Silvi (TE), Località Guidetti, Strada 23 da denominare (oggi, Via Polacchi) nn. 40/42 già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 30091795/001 e dell'appendice n. 30094214/001
(i.e. opere di ristrutturazione), nonché del successivo accordo transattivo intercorso tra le parti, e precisamente:
➢ locale magazzino posto al piano terra con piccola corte annessa, distinto nel vigente regolamento di condominio con l'interno n. 7, censito al catasto dei terreni del predetto Comune al foglio 19, particella 255, subalterno 21, piano T, categoria D/7, rendita € 1.658,00=; il tutto come meglio descritto nel relativo atto di compravendita, nello stato di fatto e manutenzione in cui si trovano (come già in possesso dell'Utilizzatore), nonché senza ulteriori garanzie;
accertare e dichiarare il contestuale obbligo del Sig. , C.F. di Controparte_1 C.F._2 pagare a il saldo del prezzo di riscatto pattuito nell'accordo, pari ad € Parte_1
3.000,00 (IVA inclusa), oltre agli oneri di trascrizione ed accessori ulteriori e per l'effetto condannare il primo al pagamento, in favore della seconda, di detti importi, subordinando ogni e qualsivoglia effetto traslativo dell'Immobile (e dei relativi accessori) conseguente all'emittendo provvedimento all'effettivo incasso da parte di dell'intero prezzo pattuito;
Parte_1 (ii) in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per GIA' Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: 1)= Riconoscere dichiarare che il “Primo capo dell'ordinanza” che è stato “oggetto di appello” da parte avversa è da confermare integralmente per manifesta sua infondatezza e, comunque, per aver l'Appellato adempiuto più che tempestivamente, che integralmente “all'obbligazione pecuniaria” su di lui facente carico e,
2)= sussistendo tutti i presupposti a seguito delle avvenute avverse produzioni perché dalla Corte ecc.ma possa applicare l'art. 2932 c.c., accogliere le “conclusioni” tutte rassegnate, “in via riconvenzionale”, con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado, da aversi per qui come integralmente trascritte;
3)= In via istruttoria: Si chiede l'ammissione del documento consistente nella “Certificazione di avvenuta consegna di provvista” del 24.09.2024 a firma ai fini della pronuncia costitutiva Persona_1
4)= Con vittoria delle spese di lite, si opus sit, d'entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con ordinanza pronunciata ex art. 702-ter c.p.c. rigettava il ricorso proposto dalla società finanziaria ( ) volto a fare accertare Parte_1 CP_3
2 l'inadempimento del signor all'accordo transattivo del 27/02/2019 (doc. 10 Controparte_1
fasc. I grado con il quale le parti avevano pattuito di trasferire a quest'ultimo l'immobile sito CP_3
in Silvi (TE), Località Guidetti, Via Polacchi n. 40/42 originariamente acquistato da per essere CP_3
concesso a in locazione finanziaria con contratto del 25/11/2005 (doc. 3 fasc. I grado CP_1
, successivamente integrato con appendice del 12/12/2006 per l'esecuzione di lavori di CP_3
ristrutturazione (doc. 5 fasc. I grado . CP_3
2. L'accordo transattivo era stato stipulato tra le parti a seguito della lite giudiziaria introdotta da per l'inadempimento di all'obbligo di versamento dei canoni di locazione CP_3 CP_1
finanziaria e prevedeva il riscatto dell'immobile da parte dell'utilizzatore e, a tal fine, CP_1 avrebbe dovuto versare a saldo e stralcio, “€ 3.000,00= alla stipula del presente accordo e, comunque, entro e non oltre entro 3 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Accettante; ulteriori n. 3 rate da € 3.000,00= ciascuna con scadenza al 15/3/2019, 15/04/2019
e 15/05/2019; a saldo, alla stipula dell'atto notarile per il riscatto dell'Immobile (da eseguirsi entro
e non oltre il 30/06/2019), ulteriori € 3.000,00=.” (doc. 10 I grado . Nell'accordo era stato CP_3
inoltre specificato che gli importi di cui alle prime quattro rate sarebbero stati da corrispondere a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a mentre l'importo a saldo, contestualmente alla CP_3
stipula del rogito notarile per il riscatto immobiliare, con assegno circolare a mani del funzionario rappresentante di CP_3
3. Ricevuto il regolare pagamento delle prime quattro rate, in data 28/6/2019 aveva CP_3
ricevuto un bonifico relativo all'ultima rata da una società terza estranea all'accordo, IN US
S.r.l. (doc. 11 fasc. I grado , la quale con lettera accompagnatoria in pari data aveva dichiarato CP_3 di aver versato le somme pattuite per il riscatto dell'immobile “in nome e per conto del Sig.
[...]
” e aveva chiesto l'intestazione diretta dell'immobile in proprio favore (doc. 12 fasc. I CP_1
grado . La volontà di intestare l'immobile oggetto del contratto di leasing alla IN US CP_3
S.r.l. veniva confermata anche da con la lettera del 18/7/2019, con la quale egli si associava CP_1
alla richiesta di intestazione diretta del bene a tale società (doc. 13 fasc. I grado . CP_3
4. Ritenendo che l'obbligazione scaturente dall'accordo intercorso con non fosse stata CP_1 da quest'ultimo correttamente adempiuta, aveva tuttavia restituito la somma ricevuta di € CP_3
3.000,00 a IN US S.r.l., rifiutando di intestarle l'immobile. Aveva quindi adito il Tribunale di Milano, chiedendo di accertare sia l'inadempimento di agli accordi presi sia di emettere CP_1
la sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile a quest'ultimo ex art 2932 c.c., previo pagamento dell'ultima rata di € 3.000,00.
5. Nel motivare il rigetto della domanda, il Tribunale riteneva che il pagamento dell'ultima rata dovuta per il riscatto dell'immobile da parte della società IN US è qualificabile quale
3 adempimento del terzo ex art 1180 c.c., sicché il creditore non avrebbe potuto validamente rifiutarlo in quanto si trattava di obbligazione pecuniaria fungibile (rispetto alla quale non rileva la volontà del creditore) e non di cessione del contratto.
6. Quanto alla domanda di trasferimento dell'immobile a ex art. 2932 c.c., avanzata CP_1 anche da quest'ultimo in via riconvenzionale, il Tribunale rilevava che la mancata produzione in giudizio della documentazione attestante la regolarità edilizia/urbanistica e la conformità catastale dell'immobile impediva la pronuncia costitutiva richiesta, anche alla luce del fatto che l'immobile oggetto di causa era stato pacificamente oggetto di lavori di ristrutturazione e che, dunque, mancava la possibilità di verificare se tale intervento avesse incrementato la superficie dell'immobile o se avesse consentito la possibilità che esso fosse utilizzato per soggiornarvi.
7. Avverso tale decisione ha proposto appello articolando due censure. CP_3
7.1. Con il primo motivo di impugnazione, chiede la riforma della sentenza di Parte_1
primo grado laddove ha qualificato il pagamento effettuato da IN US S.r.l. quale adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art 1180 c.c. anziché quale pagamento effettuato quale cessionario del diritto di riscattare l'immobile, lamentando che il Tribunale, oltre a non fornire idonea motivazione della propria interpretazione, avrebbe travisato i fatti di causa, omettendo di considerare la corrispondenza intercorsa tra le parti dalla quale sarebbe chiaramente emerso che il pagamento effettuato da IN US era volto al riscatto dell'immobile da parte di quest'ultima e non ad adempiere una obbligazione del . CP_1
7.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante chiede, in riforma della sentenza di primo grado, la pronuncia costitutiva del trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, richiamando la giurisprudenza di legittimità che consente la produzione anche in appello della documentazione atta a dimostrare la “regolarità edilizia/urbanistica dell'immobile ex art. 40 L. 47/195 e la regolarità e conformità catastale ex art.
19, comma 14 L. 78/2010 conv. in L. 122/2910”, evidenziando di aver provveduto a produrre la necessaria documentazione, così rimuovendo il ravvisato ostacolo alla pronuncia costitutiva richiesta.
8. Si è costituito anche nel presente grado chiedendo di accertare l'avvenuto CP_1
adempimento di tutte le obbligazioni assunte con l'accordo transattivo intercorso tra le parti e di pronunciare ex art 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile in proprio favore.
9. All'udienza del 21/1/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in via telematica ex art 352 c.p.c. ed è stata discussa nella camera di consiglio del 27.1.2025.
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4 10. Preliminarmente, la Corte dà atto che è pacifico tra le parti, oltre che risultare documentalmente, sia l'avvenuta corresponsione da parte della società IN US S.r.l., rimasta estranea al presente giudizio, della cifra di € 3.000,00 a mezzo bonifico bancario a in data CP_3
28/6/2019 sia la restituzione di tale somma da parte di a IN US S.r.l. in data 28/1/2020. CP_3
L'appellante, non ha impugnato specificamente l'argomentazione del primo giudice che ha ritenuto irrilevante chi effettui il pagamento quando non si adempie un'obbligazione pecuniaria e non vi è cessione del contratto, come nel caso di specie, ma ha sostenuto che il giudice abbia erroneamente dato valore all'adempimento del terzo senza considerare il reale intendimento di quest'ultimo e del
, cioè di far riscattare l'immobile alla società terza- estranea al rapporto in essere tra le CP_1 parti-, in violazione dell'accordo transattivo stipulato tra e . CP_3 CP_1
11. Quanto precede consente di affermare l'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
Invero, il Tribunale ha correttamente qualificato il pagamento della società IN US S.r.l. quale adempimento del terzo, in quanto esso è stato eseguito volontariamente e nella consapevolezza dell'altruità del debito, come emerge chiaramente dalla dichiarazione resa dalla stessa IN US
Srl nella comunicazione del 28/06/2019: “come da scrittura privata del 23/02/2019, il pagamento delle somme stabilite per un valore di € 15.000,00 a saldo e stralcio della posizione del Sig.
[...]
comprensivo di € 4.286,73 a titolo di riscatto, sono state corrisposte dalla Controparte_1
CAPTAIN CRUSH SRL in nome e per conto del Sig. (…)” (doc. 12 fasc. I Controparte_1
grado . CP_3
A norma dell'art. 1180 c.c., il creditore può legittimamente rifiutare la prestazione del terzo solo ove sussista un suo interesse nell'attività personalmente svolta dal debitore – caso che certamente non si riscontra nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria – oppure ove quest'ultimo vi si opponga, ciò che pacificamente non è avvenuto nel caso di specie. Risulta pertanto irrilevante, a tale proposito,
l'eventuale accordo intervenuto tra debitore e terzo in merito ad una cessione del diritto di riscatto.
Ne consegue che a suo tempo aveva correttamente adempiuto alla propria obbligazione di CP_1 pagamento nei confronti di per mezzo dell'adempimento del terzo IN US S.r.l.. CP_3
12. Questione diversa è invece se la richiesta di di intestare il bene oggetto CP_1 dell'originario contratto di locazione finanziaria ad un soggetto terzo potesse considerarsi legittima o costituisse inadempimento ad egli imputabile dell'impegno a riscattare l'immobile concluso con trattandosi di una facoltà non prevista dall'accordo transattivo stipulato. CP_3
Occorre tuttavia dare atto che, da un lato, non ha neppure allegato l'esistenza di un danno che CP_3 le sarebbe derivato da tale presunto inadempimento e, dall'altro lato, non ha insistito nella CP_1
propria richiesta, ma anzi già in primo grado si è associato alla domanda di trasferimento dell'immobile ex art 2932 c.c. in proprio favore.
5 Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la sussistenza o meno della facoltà di trasferire il diritto di riscatto dell'immobile ad un terzo in base al tenore dell'accordo transattivo non appare avere rilevanza in questa sede, in quanto appare superata dal tenore delle domande svolte dalle parti in giudizio e non sussiste alcun interesse attuale delle parti su tale pronuncia.
13. Venendo al secondo motivo di impugnazione, la Corte ritiene sussistano i presupposti per accogliere la domanda costitutiva ex art 2932 c.c., condizionata al pagamento dell'importo di €
3.000,00 da parte di a CP_1 CP_3
14. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'articolo 2932 c.c. può essere emanata solo se risulta prodotta in giudizio la dichiarazione di regolarità edilizia/urbanistica dell'immobile, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dagli articoli 17 (ora sostituito dal D.P.R. n. 380/2001, art. 46) e 40 della L. n.
47/1985, la dichiarazione di coerenza catastale ex art. 29 L. 52/1985 (così come modificato dal D.L.
78/2010) e il titolo di provenienza dell'immobile da trasferire. Secondo la Corte di legittimità, infatti,
“la pronuncia giudiziale avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, ne', comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti” (Cass. 12654/2020).”
15. La Suprema Corte ha anche affermato che tale documentazione integra una condizione dell'azione ex articolo 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la sua produzione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (Cass. 12654/2020).
16. Il titolo di provenienza dell'immobile da trasferire risulta prodotto sin dal primo grado e consiste nel rogito notarile del 3/2/2006 n. Rep. 18040 Notaio (trascritto il Persona_2
7.3.2006 alla Conservatoria Imm. di Teramo al n. 2750) con cui ha acquisito l'immobile CP_3
oggetto di causa (all. 2 fasc. I grado , come rilevato anche dal Tribunale. CP_3
17. Quanto alla ulteriore documentazione richiesta ai fini della pronuncia di trasferimento dell'immobile, l'appellante ha prodotto in appello sub All. 3 la certificazione di coerenza catastale e dichiarazione di regolarità edilizia e urbanistica a firma del Geom. in data Controparte_4
27/5/2019 e la certificazione di coerenza catastale e dichiarazione di regolarità edilizia e urbanistica a firma dell'Arch. in data 1/7/2022, nonché il certificato di agibilità rilasciato dal Persona_3
Comune di Silvi in data 8/3/2007 a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti, che riepiloga tutte le precedenti dichiarazioni e certificazioni risultanti agli atti del Comune in relazione all'immobile in
6 oggetto, oltre l'attestato di prestazione energetica in data 15/4/2017 a firma dell'Arch.
[...]
. Per_4
18. La documentazione prodotta appare conforme alle prescrizioni normative, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sicché possono dirsi integrati i requisiti necessari alla pronuncia costitutiva ex art 2932 c.c..
19. Appare inoltre fondata la richiesta di subordinare l'efficacia del trasferimento al pagamento della somma di € 3.000,00 da parte di a in quanto la somma a suo tempo percepita CP_1 CP_3
da a titolo di riscatto è stata pacificamente restituita e, d'altra parte, ha mostrato di CP_3 CP_1
aderire alla domanda dell'appellante producendo un certificato dell'avvenuto accantonamento presso il dott. , Notaio in Giulianova) della cifra necessaria per il riscatto dell'immobile, Persona_5
oltre alle imposte e spese per tale finalità.
20. L'esito complessivo della lite giustifica una pronuncia di compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio: infatti, da un lato, non c'è più contenzioso sostanziale tra le parti atteso che i reciproci e residuali addebiti di inadempimento non hanno avuto reale incidenza e rilevanza sull'esito della controversia mentre l'interesse residuo di entrambe le parti è volto ad ottenere la medesima pronuncia;
inoltre l'impugnazione della sentenza in ordine alla comune domanda di trasferimento dell'immobile è nata dall'esigenza di sopperire alla mancata produzione in primo grado della documentazione necessaria a pronunciare la sentenza costitutiva che era onere di entrambe le parti produrre in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 703ter c.p.c. del Tribunale di Milano n. 4612/2023, pubblicata il
20/11/2023, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale dispone, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in favore di (C.F. Controparte_1
) della piena proprietà della porzione immobiliare sita in Silvi (TE), C.F._2
Via Polacchi nn. 40/42 e, precisamente, del locale magazzino posto al piano terra con piccola corte annessa, distinto al Catasto di Teramo al foglio 19, particella 255, subalterno 27, piano
T-1, int. 7, zona censuaria 2, categoria D/8, rendita € 2.650,00=, già appartenente a
Controparte_5
2. condiziona la produzione dell'effetto traslativo in favore di al Controparte_1
versamento, da parte di quest'ultimo e in favore di della somma Controparte_5
di € 3.000,00 (IVA inclusa), oltre agli oneri di trascrizione ed accessori ulteriori;
7 3. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di appello tra le parti.
Così deciso, in Milano il 27/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Carla Rossi
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