Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 711 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Jacopo Arcangeli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma
Lungotevere dei Mellini 44
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura generale, dagli avvocati Salvatore Carolla e Cinzia Eutizi ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 370/2022 pubblicata in data 6/10/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
1
Con la gravata sentenza il Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da preso atto del decreto di Parte_1 CP_ omologa emesso dal Tribunale di Tivoli in data 25/2/2020, condannava l' al pagamento in favore della suddetta ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/1971 con decorrenza dal gennaio 2019 oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo con il quale contesta la sentenza esclusivamente con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierna appellante aveva agito in giudizio al fine di fare valere il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971 rilevando come, con decreto del
25/2/2020, il Tribunale di Tivoli avesse omologato in suo favore la sussistenza del relativo requisito sanitario e come, nonostante l'avvenuta notifica del decreto di omologa in data 8/6/2020 e la presentazione in data 30/4/2020 della documentazione necessaria alla liquidazione, pur sussistendo i relativi requisiti socioeconomici, il suddetto istituto previdenziale non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione.
CP_ L' si era costituito in giudizio opponendo l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di pagamento di tale prestazione in ragione della incompletezza nella produzione dei documenti amministrativi probanti.
Allegava alla propria comparsa di costituzione la nota in data 21/1/2022 dell'ufficio responsabile alla cui stregua non si era provveduto alla liquidazione della prestazione
“poiché la signora non risulta iscritta nelle liste anagrafiche del Comune di Nepi (come comunicatoci con una nota dallo stesso Comune) ai sensi degli artt. 9 o 16 del D.Leg.vo
30/2007, informazione che sostituisce il permesso di soggiorno non più necessario per i cittadini comunitari. La signora nel 2017 era stata iscritta nelle liste anagrafiche del
Comune di Campagnano di Roma ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto legislativo, pertanto era stato concesso un permesso temporaneo. E' quindi necessario trasmettere
l'iscrizione nelle liste anagrafiche dell'attuale Comune di residenza ai sensi del D.Leg.vo
n. 30/2007, artt. 9 o 16".
A tale nota, comunicata al difensore della odierna appellante quest'ultimo dava seguito CP_ con la nota e-mail in data 25/1/2022, trasmessa all' alla quale allegava il certificato di residenza della ricorrente nel Comune di Nepi.
2 Il Tribunale accoglieva la domanda rilevando come l'informazione fornita con la nota dell'appellante in data 25/1/2022 potesse “determinare il venir meno di qualsiasi ostacolo alla liquidazione dell'assegno” giustificando così l'accoglimento del ricorso.
Compensava integralmente le spese di lite tra le parti rilevando come il ritardo nella erogazione della prestazione fosse almeno in parte imputabile alla odierna appellante, la quale in sede di comunicazione dei dati socioeconomici necessari alla liquidazione, in data 23/4/2021, aveva comunicato la propria residenza in Monterosi, senza rappresentare
(stando alla documentazione agli atti) il proprio successivo trasferimento, a decorrere dal
1/6/2021, nel Comune di Nepi, così necessitando la richiesta di integrazione documentazione del 22/1/2022 (avanzata in corso di causa), richiesta soddisfatta solo in data 25/1/2022 rilevando come tale tardiva comunicazione giustificasse la compensazione delle spese di lite.
Con un unico motivo l'appellante contesta la gravata sentenza esclusivamente nella parte in cui aveva disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite per
“Violazione e falsa applicazione del principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., unitamente al vizio di motivazione per genericità, insufficienza e illogicità”.
Contesta in particolare quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'esserle in parte imputabile il ritardo del pagamento, avvenuto solo in data 1/3/2023 (cinque mesi dopo la sentenza impugnata), evidenziando l'ininfluenza del cambio di residenza da
Monterosi a Nepi a giustificare tale ritardo e lamentando altresì come il Tribunale, a fronte di una parziale imputabilità di tale circostanza, avesse integralmente compensato le spese di lite.
Il motivo è infondato.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass.
SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
3 A tale proposito la SC ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente, Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice- sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate
o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose,
Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez.
Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa
(Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr.
Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass.
Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio
2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv.
658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n.
83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5);....
4 - che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato a ritenere non estraneo, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire "un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del
2012, cit.)” (cfr. Cass. 21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale risulti, alla stregua delle considerazioni che seguono, meritevole di conferma non potendo tale decisione reputarsi di per sé illogica od erronea.
CP_ Quanto dato atto nella comunicazione del 21/1/2022, in ordine al non risultare l'odierna appellante iscritta nei registri della popolazione residente nel Comune di CP_ Nepi ai sensi degli artt. 9 o 16 del d.lgs. 30/20207, come comunicato all' dallo stesso ente locale, deve infatti reputarsi di per sé sufficiente a giustificare il ritardo nella erogazione della prestazione.
Trattasi infatti di circostanza di per sé tale (tanto più a fronte della discordanza di tale dato rispetto alla residenza nel comune di Monterosi dichiarata dall'appellante in sede di comunicazione dei dati socioeconomici, dichiarazione a cui non risulta essere seguita, anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, alcuna comunicazione CP_ all' del cambio di residenza) da creare uno stato di incertezza in ordine ad una condizione necessaria per la maturazione del diritto a percepire in Italia la prestazione oggetto di domanda.
Trattasi infatti di prestazione condizionata (tanto più per i cittadini comunitari quali si evince essere l'appellante in particolare in base ai dati contenuti, non solo nel documento di identità ma anche nella comunicazione dei dati socioeconomici, parimenti prodotta in allegato al ricorso introduttivo, ove dichiara di essere cittadina comunitaria stabilmente residente in Italia dal 12/4/2018 cfr documentazione prodotta in allegato al ricorso di primo grado) alla residenza nel territorio italiano e, conseguentemente all'iscrizione nel registro della popolazione residente.
E' ben noto infatti che le prestazioni di invalidità civile, ivi inclusa quella oggetto di controversia, sono a carico dello Stato Italiano soltanto se e per il tempo in cui l'interessato risiede in Italia
Devono infatti ribadirsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in virtù del principio, contemplato dall'art. 10-bis, comma 1, del
Regolamento CEE n. 1247 del 1992, alla cui stregua le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro 5 in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché la pensione di invalidità civile non è dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale (in tal senso Cass. n. 21901 del 07/09/2018 e Cass. n. 7914 del 28/03/2017.
Specificamente n ordine al costituire la residenza in Italia dell'interessato necessario requisito del diritto all'assegno ex art. 13 l. n. 119/1971, cfr. Cass. n. 4995 del
01/03/2011).
L'incertezza sulla residenza dell'appellante, requisito compiutamente comunicato CP_ e dimostrato all' così come risulta in atti, solo nel corso del giudizio di primo grado con la nota e-mail in data 25/1/2022 inviata dal difensore dell'appellante e con il certificato di residenza ad essa allegato, costituisce quindi circostanza idonea ad influire sullo stesso diritto della assistita a percepire l'assegno di invalidità ex art. 13
l. n. 118/1971, giustificando pertanto sia il ritardo nell'erogazione della prestazione sia, conseguentemente, la compensazione integrale delle spese di lite disposta dal primo giudice.
L'appello dovrà quindi essere respinto.
Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 7/11/2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
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