Ordinanza collegiale 23 novembre 2020
Ordinanza cautelare 18 febbraio 2021
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 04/02/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08820/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8820 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- relativo il rigetto del visto d'ingresso per reingresso notificato in data 01.09.2020 al sig.-OMISSIS-;
per la condanna al risarcimento, in forma specifica o per equivalente, del danno ingiusto subito dal ricorrente per effetto del provvedimento impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Il sig.-OMISSIS- – cittadino turco – ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento 1.9.2020 n. -OMISSIS- del Consolato generale d’Italia di Istanbul recante rigetto del visto per il reingresso in Italia.
Ha premesso di essere iscritto (all’epoca dei fatti) nell’anno accademico 2019/2020 quale studente del terzo anno in corso del Dipartimento Medicina Molecolare – Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese all’ Università degli studi di Pavia, di essere rientrato in Patria durante il lockdown COVID 19 e di aver poi fatto richiesta di visto di reingresso il 14.8.2020 al locale Consolato italiano ricevendo il diniego impugnato.
Ha anche aggiunto di essere titolare di un c.d. “Passaporto verde” o “ di servizio” che gli consente di entrare in Italia, tra gli altri paesi, senza necessità di visto di reingresso che, tuttavia, stavolta aveva chiesto d prevedendo un periodo più lungo di soggiorno rispetto al passato (per il tirocinio in ospedale).
Il diniego veniva giustificato facendo riferimento al parere negativo espresso dalla Questura di Pavia di cui il ricorrente però non era a conoscenza.
E’ insorto quindi con ricorso fondato su quattro motivi così rubricati: “1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3 Legge n. 241/1990, eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa; sviamento di potere e malgoverno; 2) Violazione e/o falsa applicazione D.L. n. 195/2002 convertito in legge, con modificazioni, , L. 9 ottobre 2002, n. 222; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 286/1998; violazione degli articoli 1 e 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti ed errore manifesto; violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998; violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 195/2002, convertito in legge, con modificazioni, L. 9 ottobre 2002, n. 222; violazione degli articoli 1 e 3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria; 4) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4 e 5D.Lgs. n. 286/1998; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 8, D.P.R. n.394/1999; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del principi di imparzialità e buon andamento;” con i quali sotto vari profili denunciava l’illegittimo operato dell’Amministrazione non essendo il suo profilo macchiato da menda alcuna riguardante questioni di ordine pubblico e comunque ignorando il provvedimento ostativo emesso dalla Questura di Pavia.
Il ricorso conteneva anche una richiesta risarcitoria dei danni subiti.
2 Si costituiva l’Amministrazione eccependo preliminarmente la nullità della procura alle liti rilasciata all’estero dal ricorrente, poiché priva della legalizzazione da parte dell’Autorità diplomatica italiana competente nonché la mancata impugnazione del preclusivo provvedimento della Questura di Pavia, la cui correttezza comunque destituiva di fondamento l’azione del ricorrente.
3 In vista dell’udienza cautelare l’avvocato ricorrente depositava procura regolarmente apostillata dimostrando adeguato jus postulandi.
4 Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2021 con ordinanza n. -OMISSIS-/2021 questo TAR respingeva l’istanza cautelare “ Considerato che il diniego di visto è fondato sull’atto della Questura, la quale formula parere negativo al rilascio del visto di reingresso perché il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, avviato dall’interessato in data 27 marzo 2018, era stato archiviato a causa del mancato riscontro dell’interessato alla richiesta di integrazione documentale da parte dell’amministrazione in data 12/9/2018; rilevato che il provvedimento della Questura, ostativo al rilascio del visto, depositato in giudizio dal Ministero intimato in data 12 novembre 2020, non risulta gravato ”.
5 Nessun ulteriore attività processuale è stata svolta successivamente.
6 Assunta in decisione la causa all’udienza straordinaria del 20 dicembre 2024 reputa il Collegio che la controversia vada risolta ex art. 74 CPA risultando manifesta l’inammissibilità del gravame –rispetto al quale, tra l’altro, a distanza di anni è già piuttosto dubbia la persistenza di un interesse sostanziale- alla luce delle considerazioni già svolte nella citata ordinanza n. -OMISSIS-/2021.
Posto che il Consolato d’Italia nel caso in specie, in assenza di un valido permesso di soggiorno, doveva richiedere alla competente Questura di Pavia il nulla osta al reingresso e quest’ultima con nota n. -OMISSIS-/IMM.-1^ SEZ lo aveva negato, è incontestabile che la carica lesiva si concentrasse anche su quest’ultimo provvedimento il quale, ancorchè non consegnato all’atto del diniego del visto, era comunque in esso descritto e, in ogni caso, fatto oggetto di successivo deposito in giudizio il 12 novembre 2020, senza tuttavia essere mai stato specifico bersaglio della dovuta impugnativa nei termini di legge.
7 Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente conferma degli atti impugnati e rigetto delle domande risarcitorie.
8 Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile con conseguente conferma degli atti impugnati e rigetto delle domande risarcitorie.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei costituiti Ministeri (con facoltà di soluzione mercé pagamento dell’intero anche ad uno solo di essi) delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.