TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2378/2019 R.G.L., cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 11481/2019 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Erminia Stefanino nel giudizio n. Parte_1
2378/2019 R.G.L. e dall'avv. Berardino Cardinale nel procedimento n. 11481/2019 R.G.L.
(opponente)
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti S.C.C.I., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Fanara e Domenico Longo nel giudizio n. 2378/2019
R.G.L. e dagli avv.ti Gianna Fiore e Domenico Longo nel procedimento n. 11481/2019 R.G.L.
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Antonella Lovri nel giudizio n. 11481/2019 R.G.L.
(opposti)
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2019, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2019 90007855 17/000, notificata a mezzo pec in data 24.1.2019, limitatamente ai seguenti titoli:
1. avviso di addebito n. 34320120001783266000, asseritamente notificato in data 08.10.2012, dell'importo di €.68,67;
pagina 1 di 6 2. avviso di addebito n. 34320120002210056000, notificato in data 26.11.2012, dell'importo di
€.15.740,15, a titolo di contributi previdenziali anno 2004;
3. avviso di addebito n. 34320120002210157000, notificato in data 26.11.2012, dell'importo di
€.8.118,47, a titolo di contributi previdenziali anno 2005;
4. avviso di addebito n. 34320130000019380000, notificato in data 13.03.2013, dell'importo di
€.18.360,84, a titolo di contributi previdenziali anno 2006;
5. avviso di addebito n. 34320130002752368000, notificato in data 03.02.2014, dell'importo di
€.2.515,29, a titolo di contributi previdenziali anno 2012;
6. avviso di addebito n. 34320140001117167000, notificato in data 23.07.2014, dell'importo di
€.52.712,63, a titolo di contributi previdenziali anni 2012 e 2013;
7. avviso di addebito n. 34320140002591120000, notificato in data 31.10.2014, dell'importo di
€.15.117,64, a titolo di contributi previdenziali anno 2014;
8. avviso di addebito n. 34320140002676335000, notificato in data 29.12.2014, dell'importo di
€.172,19, a titolo di contributi previdenziali anno 2010;
9. avviso di addebito n. 34320140003148716000, notificato in data 08.01.2015, dell'importo di
€.2.137,96, a titolo di contributi previdenziali anni 2013 e 2014;
10. avviso di addebito n. 34320150002459077000, notificato in data 10.11.2015, dell'importo di €.
41.453,69, a titolo di contributi previdenziali anni 2014 e 2015;
11. avviso di addebito n. 34320150002472223000, notificato in data 24.11.2015, dell'importo di €.
15.350,43, a titolo di contributi previdenziali anno 2008;
12. avviso di addebito n. 34320160001641266000, notificato in data 10.09.2016, dell'importo di €.
11.266,64, a titolo di contributi previdenziali anni 2013 e 2014;
13. avviso di addebito n. 34320170002101906000, asseritamente notificato in data 17/10/2017, dell'importo di €. 7.333,12, a titolo di contributi previdenziali, anno 2011; chiedendone l'annullamento.
Si è costituito l' , contestando l'avverso ricorso. CP_1
Con altro ricorso depositato in data 17.10.2019, parte opponente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 04376201900001706 000, notificata a mezzo pec in data 18.7.2019, limitatamente ai seguenti titoli: gli avvisi di addebito sopra elencati dal n. 2 al n. 13,
l'avviso di addebito n. 34320180003833709000, asseritamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di €. 23.286,61, a titolo di contributi previdenziali anno 2012, l'avviso di addebito n.
34320180003833810000, asseritamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di €.24.084,49 a titolo di contributi previdenziali anno 2013; chiedendone l'annullamento.
pagina 2 di 6 Si sono costituiti l' e l' , contestando l'avverso ricorso. Controparte_3 CP_1
Acquisite note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, previa riunione delle predette cause.
* * *
Sulla validità delle notifiche effettuate presso l'abitazione sita in Candela alla via Regina Elena n. 7 e firmate dalla madre dell'opponente, occorre evidenziare come la stessa sia stata Persona_1 qualificata quale “madre convivente” unicamente in occasione della notifica dell'intimazione di pagamento n. 043 2016 90000294 40/000, in data 22.9.2016 (v. cartolina, doc. 3, fasc. CP_2
).
[...]
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario. (Nella specie, il S.C. ha censurato la pronuncia di merito che, nel dichiarare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di spiegare in base a quali elementi, esclusa la semplice certificazione anagrafica, doveva ritenersi errata l'annotazione dell'ufficiale postale secondo la quale nell'abitazione in cui era stata rinvenuta la madre del contribuente dimorava anche, di fatto, il contribuente destinatario della notifica)” (Cass., Sez. 5, sentenza n. 15938 del
13.6.2008).
Applicando detto principio al caso di specie, è necessario evidenziare come parte opponente si sia limitata a depositare certificato di residenza dell'Ufficio Anagrafe di Candela da cui risulta la sua residenza in via Rovetali di sotto n. 6 dal 17.3.2003, tuttavia, senza aver offerto altri elementi di prova e senza aver proposto querela di falso.
Ne deriva che la predetta notifica, effettuata presso l'abitazione in Candela alla via Regina Elena n. 7, debba ritenersi valida.
Diversamente, le altre notifiche (anteriori a quella dell'intimazione del 22.9.2016) risultano ricevute da non indicata come “madre convivente”. Persona_1
pagina 3 di 6 Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, non può presumersi che vi sia stata abituale convivenza anche precedentemente alla predetta notifica.
A tal proposito, infatti, occorre chiarire come “La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina
l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza "aliunde" che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto nulla la notifica di un decreto ingiuntivo eseguita presso la madre dell'ingiunto, residente in luogo diverso né convivente con questa)” (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 25391 del 25/10/2017).
* * *
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, occorre sottolineare come tutti gli avvisi di addebito (ad eccezione di quello n. 343 2012 0001783266000, di cui non vi è prova della notifica) contenuti nell'intimazione di pagamento n. 043 2019 90007855 17/000 siano stati notificati all'indirizzo di
Regina Elena n. 7 e ricevuti da non qualificata, tuttavia, come “madre convivente”. Persona_1
Conseguentemente, dette notifiche devono essere considerate nulle.
* * *
È consolidato il principio secondo cui i motivi di merito afferenti a situazioni consolidatesi prima della notifica della cartella di pagamento possono essere fatti valere solo tramite la tempestiva opposizione alla cartella stessa.
Nelle ipotesi di difetto originario o sopravvenuto del titolo, può tuttavia essere proposta opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento, assimilabile al precetto essendo un atto che precede l'esecuzione forzata avente natura di provocatio ad opponendum anche per motivi diversi dai vizi suoi propri e quindi anche per motivi riguardanti il merito della pretesa contributiva.
Con l'opposizione all'esecuzione possono farsi valere le contestazioni circa la mancanza di un titolo che legittima l'iscrizione a ruolo (quale, ad esempio, l'omessa notifica della cartella) oppure alla sopravvenienza di fatti estintivi della pretesa contributiva (quali la prescrizione o il pagamento dei crediti contributivi).
Quanto al regime di prescrizione applicabile, come chiarito dalle S.U. della Cassazione, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella
pagina 4 di 6 specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
L'avviso di addebito non opposto non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e, dunque, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Deve, invece, essere applicata la normativa prescrizionale speciale, cioè la prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, in via assorbente ogni altro profilo, posto che:
l'avviso di addebito n. 34320120002210056000, dell'importo di €.15.740,15, è riferito a contributi per l'anno 2004;
l'avviso di addebito n. 34320120002210157000, dell'importo di €.8.118,47, è riferito a contributi per l'anno 2005;
l'avviso di addebito n. 34320130000019380000, dell'importo di €.18.360,84, è riferito a contributi per l'anno 2006;
l'avviso di addebito n. 34320140002676335000, dell'importo di €.172,19, è riferito a contributi per l'anno anno 2010;
l'avviso di addebito n. 34320150002472223000, dell'importo di €. 15.350,43, è riferito a contributi per l'anno 2008; deve essere dichiarata la prescrizione dei crediti contributivi di cui ai predetti, atteso che, quando l'intimazione di pagamento n. 043 2016 90000294 40/000 è stata notificata in data 22.9.2016, era già maturata la prescrizione quinquennale.
* * *
Invece, quanto ai seguenti avvisi di addebito:
n. 34320130002752368000, dell'importo di €.2.515,29, riferito a contributi per l'anno 2012;
n. 34320140001117167000, dell'importo di €.52.712,63, riferito a contributi anni 2012 e 2013;
n. 34320140002591120000, dell'importo di €.15.117,64, riferito a contributi per l'anno 2014;
n. 34320140003148716000, dell'importo di €.2.137,96, riferito a contributi anni 2013 e 2014;
n. 34320150002459077000, dell'importo di €. 41.453,69, riferito a contributi anni 2014 e 2015;
n. 34320160001641266000, dell'importo di €. 11.266,64, riferito a contributi anni 2013 e 2014;
pagina 5 di 6 non essendo maturata la prescrizione quinquennale e non essendovi nei ricorsi alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti contributivi, la contribuzione deve ritenersi dovuta e, dunque, il ricorso deve essere rigettato con riferimento ai predetti.
* * *
Da ultimo, quanto ai residui 3 avvisi di addebito contenuti nella comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria:
l'avviso di addebito n. 34320170002101906000, asseritamente notificato in data 17/10/2017, dell'importo di €. 7.333,12, a titolo di contributi previdenziali anno 2011;
l'avviso di addebito n. 34320180003833709000, asseritamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di €. 23.286,61, a titolo di contributi previdenziali anno 2012;
l'avviso di addebito n. 34320180003833810000, asseritamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di €.24.084,49 a titolo di contributi previdenziali anno 2013); il ricorso deve essere accolto.
In atti non vi è prova della notifica dell'avviso n. 34320170002101906000 pertanto la contribuzione deve essere dichiarata prescritta;
parimenti per gli altri due avvisi di addebito, così come già accertato con sentenza n. 3217/2023, in atti.
La reciproca soccombenza suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie i ricorsi, per i motivi indicati in narrativa, e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme riportate nei seguenti avvisi di addebito: n. 34320120001783266000, n. 34320120002210056000; n.
34320120002210157000; n. 34320130000019380000; n. 34320140002676335000; n.
34320150002472223000; n. 34320170002101906000; n. 34320180003833709000 e n.
34320180003833810000;
- rigetta, per il resto, i ricorsi;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2025.
La Giudice del Lavoro
ZU de Salvia
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2378/2019 R.G.L., cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 11481/2019 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Erminia Stefanino nel giudizio n. Parte_1
2378/2019 R.G.L. e dall'avv. Berardino Cardinale nel procedimento n. 11481/2019 R.G.L.
(opponente)
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti S.C.C.I., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Fanara e Domenico Longo nel giudizio n. 2378/2019
R.G.L. e dagli avv.ti Gianna Fiore e Domenico Longo nel procedimento n. 11481/2019 R.G.L.
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Antonella Lovri nel giudizio n. 11481/2019 R.G.L.
(opposti)
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2019, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2019 90007855 17/000, notificata a mezzo pec in data 24.1.2019, limitatamente ai seguenti titoli:
1. avviso di addebito n. 34320120001783266000, asseritamente notificato in data 08.10.2012, dell'importo di €.68,67;
pagina 1 di 6 2. avviso di addebito n. 34320120002210056000, notificato in data 26.11.2012, dell'importo di
€.15.740,15, a titolo di contributi previdenziali anno 2004;
3. avviso di addebito n. 34320120002210157000, notificato in data 26.11.2012, dell'importo di
€.8.118,47, a titolo di contributi previdenziali anno 2005;
4. avviso di addebito n. 34320130000019380000, notificato in data 13.03.2013, dell'importo di
€.18.360,84, a titolo di contributi previdenziali anno 2006;
5. avviso di addebito n. 34320130002752368000, notificato in data 03.02.2014, dell'importo di
€.2.515,29, a titolo di contributi previdenziali anno 2012;
6. avviso di addebito n. 34320140001117167000, notificato in data 23.07.2014, dell'importo di
€.52.712,63, a titolo di contributi previdenziali anni 2012 e 2013;
7. avviso di addebito n. 34320140002591120000, notificato in data 31.10.2014, dell'importo di
€.15.117,64, a titolo di contributi previdenziali anno 2014;
8. avviso di addebito n. 34320140002676335000, notificato in data 29.12.2014, dell'importo di
€.172,19, a titolo di contributi previdenziali anno 2010;
9. avviso di addebito n. 34320140003148716000, notificato in data 08.01.2015, dell'importo di
€.2.137,96, a titolo di contributi previdenziali anni 2013 e 2014;
10. avviso di addebito n. 34320150002459077000, notificato in data 10.11.2015, dell'importo di €.
41.453,69, a titolo di contributi previdenziali anni 2014 e 2015;
11. avviso di addebito n. 34320150002472223000, notificato in data 24.11.2015, dell'importo di €.
15.350,43, a titolo di contributi previdenziali anno 2008;
12. avviso di addebito n. 34320160001641266000, notificato in data 10.09.2016, dell'importo di €.
11.266,64, a titolo di contributi previdenziali anni 2013 e 2014;
13. avviso di addebito n. 34320170002101906000, asseritamente notificato in data 17/10/2017, dell'importo di €. 7.333,12, a titolo di contributi previdenziali, anno 2011; chiedendone l'annullamento.
Si è costituito l' , contestando l'avverso ricorso. CP_1
Con altro ricorso depositato in data 17.10.2019, parte opponente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 04376201900001706 000, notificata a mezzo pec in data 18.7.2019, limitatamente ai seguenti titoli: gli avvisi di addebito sopra elencati dal n. 2 al n. 13,
l'avviso di addebito n. 34320180003833709000, asseritamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di €. 23.286,61, a titolo di contributi previdenziali anno 2012, l'avviso di addebito n.
34320180003833810000, asseritamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di €.24.084,49 a titolo di contributi previdenziali anno 2013; chiedendone l'annullamento.
pagina 2 di 6 Si sono costituiti l' e l' , contestando l'avverso ricorso. Controparte_3 CP_1
Acquisite note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, previa riunione delle predette cause.
* * *
Sulla validità delle notifiche effettuate presso l'abitazione sita in Candela alla via Regina Elena n. 7 e firmate dalla madre dell'opponente, occorre evidenziare come la stessa sia stata Persona_1 qualificata quale “madre convivente” unicamente in occasione della notifica dell'intimazione di pagamento n. 043 2016 90000294 40/000, in data 22.9.2016 (v. cartolina, doc. 3, fasc. CP_2
).
[...]
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario. (Nella specie, il S.C. ha censurato la pronuncia di merito che, nel dichiarare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di spiegare in base a quali elementi, esclusa la semplice certificazione anagrafica, doveva ritenersi errata l'annotazione dell'ufficiale postale secondo la quale nell'abitazione in cui era stata rinvenuta la madre del contribuente dimorava anche, di fatto, il contribuente destinatario della notifica)” (Cass., Sez. 5, sentenza n. 15938 del
13.6.2008).
Applicando detto principio al caso di specie, è necessario evidenziare come parte opponente si sia limitata a depositare certificato di residenza dell'Ufficio Anagrafe di Candela da cui risulta la sua residenza in via Rovetali di sotto n. 6 dal 17.3.2003, tuttavia, senza aver offerto altri elementi di prova e senza aver proposto querela di falso.
Ne deriva che la predetta notifica, effettuata presso l'abitazione in Candela alla via Regina Elena n. 7, debba ritenersi valida.
Diversamente, le altre notifiche (anteriori a quella dell'intimazione del 22.9.2016) risultano ricevute da non indicata come “madre convivente”. Persona_1
pagina 3 di 6 Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, non può presumersi che vi sia stata abituale convivenza anche precedentemente alla predetta notifica.
A tal proposito, infatti, occorre chiarire come “La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina
l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza "aliunde" che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto nulla la notifica di un decreto ingiuntivo eseguita presso la madre dell'ingiunto, residente in luogo diverso né convivente con questa)” (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 25391 del 25/10/2017).
* * *
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, occorre sottolineare come tutti gli avvisi di addebito (ad eccezione di quello n. 343 2012 0001783266000, di cui non vi è prova della notifica) contenuti nell'intimazione di pagamento n. 043 2019 90007855 17/000 siano stati notificati all'indirizzo di
Regina Elena n. 7 e ricevuti da non qualificata, tuttavia, come “madre convivente”. Persona_1
Conseguentemente, dette notifiche devono essere considerate nulle.
* * *
È consolidato il principio secondo cui i motivi di merito afferenti a situazioni consolidatesi prima della notifica della cartella di pagamento possono essere fatti valere solo tramite la tempestiva opposizione alla cartella stessa.
Nelle ipotesi di difetto originario o sopravvenuto del titolo, può tuttavia essere proposta opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento, assimilabile al precetto essendo un atto che precede l'esecuzione forzata avente natura di provocatio ad opponendum anche per motivi diversi dai vizi suoi propri e quindi anche per motivi riguardanti il merito della pretesa contributiva.
Con l'opposizione all'esecuzione possono farsi valere le contestazioni circa la mancanza di un titolo che legittima l'iscrizione a ruolo (quale, ad esempio, l'omessa notifica della cartella) oppure alla sopravvenienza di fatti estintivi della pretesa contributiva (quali la prescrizione o il pagamento dei crediti contributivi).
Quanto al regime di prescrizione applicabile, come chiarito dalle S.U. della Cassazione, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella
pagina 4 di 6 specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
L'avviso di addebito non opposto non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e, dunque, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Deve, invece, essere applicata la normativa prescrizionale speciale, cioè la prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, in via assorbente ogni altro profilo, posto che:
l'avviso di addebito n. 34320120002210056000, dell'importo di €.15.740,15, è riferito a contributi per l'anno 2004;
l'avviso di addebito n. 34320120002210157000, dell'importo di €.8.118,47, è riferito a contributi per l'anno 2005;
l'avviso di addebito n. 34320130000019380000, dell'importo di €.18.360,84, è riferito a contributi per l'anno 2006;
l'avviso di addebito n. 34320140002676335000, dell'importo di €.172,19, è riferito a contributi per l'anno anno 2010;
l'avviso di addebito n. 34320150002472223000, dell'importo di €. 15.350,43, è riferito a contributi per l'anno 2008; deve essere dichiarata la prescrizione dei crediti contributivi di cui ai predetti, atteso che, quando l'intimazione di pagamento n. 043 2016 90000294 40/000 è stata notificata in data 22.9.2016, era già maturata la prescrizione quinquennale.
* * *
Invece, quanto ai seguenti avvisi di addebito:
n. 34320130002752368000, dell'importo di €.2.515,29, riferito a contributi per l'anno 2012;
n. 34320140001117167000, dell'importo di €.52.712,63, riferito a contributi anni 2012 e 2013;
n. 34320140002591120000, dell'importo di €.15.117,64, riferito a contributi per l'anno 2014;
n. 34320140003148716000, dell'importo di €.2.137,96, riferito a contributi anni 2013 e 2014;
n. 34320150002459077000, dell'importo di €. 41.453,69, riferito a contributi anni 2014 e 2015;
n. 34320160001641266000, dell'importo di €. 11.266,64, riferito a contributi anni 2013 e 2014;
pagina 5 di 6 non essendo maturata la prescrizione quinquennale e non essendovi nei ricorsi alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti contributivi, la contribuzione deve ritenersi dovuta e, dunque, il ricorso deve essere rigettato con riferimento ai predetti.
* * *
Da ultimo, quanto ai residui 3 avvisi di addebito contenuti nella comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria:
l'avviso di addebito n. 34320170002101906000, asseritamente notificato in data 17/10/2017, dell'importo di €. 7.333,12, a titolo di contributi previdenziali anno 2011;
l'avviso di addebito n. 34320180003833709000, asseritamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di €. 23.286,61, a titolo di contributi previdenziali anno 2012;
l'avviso di addebito n. 34320180003833810000, asseritamente notificato in data 11/01/2019, dell'importo di €.24.084,49 a titolo di contributi previdenziali anno 2013); il ricorso deve essere accolto.
In atti non vi è prova della notifica dell'avviso n. 34320170002101906000 pertanto la contribuzione deve essere dichiarata prescritta;
parimenti per gli altri due avvisi di addebito, così come già accertato con sentenza n. 3217/2023, in atti.
La reciproca soccombenza suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie i ricorsi, per i motivi indicati in narrativa, e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme riportate nei seguenti avvisi di addebito: n. 34320120001783266000, n. 34320120002210056000; n.
34320120002210157000; n. 34320130000019380000; n. 34320140002676335000; n.
34320150002472223000; n. 34320170002101906000; n. 34320180003833709000 e n.
34320180003833810000;
- rigetta, per il resto, i ricorsi;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2025.
La Giudice del Lavoro
ZU de Salvia
pagina 6 di 6