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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14748 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente
dott.ssa Silvia Albano Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27244/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato il [...] in [...] (C.U.I. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Fondi (LT), via Arnale rosso n. C.F._1
45/a, presso lo studio dell'Avv. Ylenia Pannone, dalla quale è
rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si chiede all'Ill.mo Giudice: di accertare e dichiarare la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento del permesso per protezione speciale ex
art. 19 TUI, in favore di nato il [...] in [...]_1
codice CUI: disponendo che il Questore territorialmente CP_3
competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di
pagina 1 durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, ai sensi
del combinato disposto degli art. 19 comma 1.2 e 6 comma 1-bis) TUI e
dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente
dagli art. 1 lett. E) e b) e 2 lett e) del d.l.130/2020 […] alla luce
dell'esistenza delle relazioni familiari già note alla Questura sin dal
momento della presentazione della richiesta di protezione speciale si insite
per la condanna del Ministero […] con vittoria di spese e compensi di cui il
[difensore] si dichiara antistatario';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, in accoglimento delle
seguenti conclusioni[:] rigettare il ricorso, con il favore delle spese';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…provvedimento n. Cat. A 11-2025 prot. 245/2025 di rifiuto al
riconoscimento della protezione speciale [dal medesimo] richiesta […],
notificato in data 29.05.2025'. Premette il ricorrente di essere '…entrato la
prima volta sul territorio nazionale, nell'anno 2022, con un visto per lavoro
subordinato ottenuto a seguito del nulla osta al lavoro stagionale richiesto
dal sig. , ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 286/98 come Parte_2
modificato dalla L. 189/2002 e art. 38 del d.p.r. 394/99, e rilasciato dalla
Prefettura di Caserta;
[che] successivamente all'ingresso […] sul territorio
nazionale, il sig. , datore di lavoro richiedente visto, non si Parte_2
presentava in Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno e questo
[gli] impediva […] il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale; [che] l'anno successivo […] veniva informato della possibilità di
pagina 2 avanzare specifica domanda per il riconoscimento della protezione
speciale e, mosso dalla necessità di lavorare regolarmente, nell'anno
2023, precisamente il 30.03.2023, formalizzava, presso il Commissariato di
Fondi, la richiesta di protezione speciale;
[che] subito dopo si adoperava
nel reperire un'occupazione lavorativa pressi i campi dell'agro pontino, che
ben presto rinveniva, ma a nero […] cosicché, su suggerimento del fratello
residente in [...], si trasferiva al nord Italia [ove] si è ricongiunto ai
fratelli regolarmente soggiornati in Italia;
[che] grazie a loro […] è riuscito a
trovare un'occupazione stabile e duratura, infatti, attualmente lavora con
regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Ditta
Abduledilizia Di HA EL che lo ha assunto con la qualifica
di manovale edile a far data dal 12.09.2023; [che] in ragione del rapporto
lavorativo tutt'ora in corso il ricorrente in data 23.10.2024 si è sottoposto
alle visite mediche obbligatorie […] in seguito alle quali è risultato idoneo al
lavoro e questo gli ha permesso di concludere un contratto di lavoro a
tempo indeterminato'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove la , e prima ancora la Commissione Territoriale, non CP_2
hanno tenuto in debita considerazione la sua raggiunta integrazione sul territorio italiano. Chiede, dunque, che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Si sono costituiti il e la di Controparte_1 CP_2 CP_2
contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
In via preliminare, deve osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il pagina 3 . Ed invero, la Questura di , in quanto mera Controparte_1 CP_2
articolazione interna del , non presenta una soggettività CP_1
autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
In limine litis va, ancora, osservato, ai fini della corretta individuazione del
thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del permesso di soggiorno opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante a permanere sul territorio nazionale in virtù del titolo richiesto. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, venendo al merito, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla pagina 4 tutela della vita privata dello straniero e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286
trova qui applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6 maggio 2023 n.
50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata […], a meno che esso
sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14
febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
pagina 5 Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, entrato in Italia nel 2022, risulta che si sia integrato sul territorio, in particolare sul piano lavorativo.
Emerge, invero, dalla documentazione depositata in atti che l'istante ha iniziato a lavorare a far data dal settembre 2023, con la qualifica di manovale edile, mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
ancora in corso di svolgimento (cfr. UniLav, C.U.D. 2025 e buste paga,
documenti presenti nel fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque, dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
Considerato che la decisione si è fondata anche su documenti sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
pagina 6 - dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di Parte_1
soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
la Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 7
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente
dott.ssa Silvia Albano Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27244/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato il [...] in [...] (C.U.I. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Fondi (LT), via Arnale rosso n. C.F._1
45/a, presso lo studio dell'Avv. Ylenia Pannone, dalla quale è
rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si chiede all'Ill.mo Giudice: di accertare e dichiarare la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento del permesso per protezione speciale ex
art. 19 TUI, in favore di nato il [...] in [...]_1
codice CUI: disponendo che il Questore territorialmente CP_3
competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di
pagina 1 durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, ai sensi
del combinato disposto degli art. 19 comma 1.2 e 6 comma 1-bis) TUI e
dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente
dagli art. 1 lett. E) e b) e 2 lett e) del d.l.130/2020 […] alla luce
dell'esistenza delle relazioni familiari già note alla Questura sin dal
momento della presentazione della richiesta di protezione speciale si insite
per la condanna del Ministero […] con vittoria di spese e compensi di cui il
[difensore] si dichiara antistatario';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, in accoglimento delle
seguenti conclusioni[:] rigettare il ricorso, con il favore delle spese';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…provvedimento n. Cat. A 11-2025 prot. 245/2025 di rifiuto al
riconoscimento della protezione speciale [dal medesimo] richiesta […],
notificato in data 29.05.2025'. Premette il ricorrente di essere '…entrato la
prima volta sul territorio nazionale, nell'anno 2022, con un visto per lavoro
subordinato ottenuto a seguito del nulla osta al lavoro stagionale richiesto
dal sig. , ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 286/98 come Parte_2
modificato dalla L. 189/2002 e art. 38 del d.p.r. 394/99, e rilasciato dalla
Prefettura di Caserta;
[che] successivamente all'ingresso […] sul territorio
nazionale, il sig. , datore di lavoro richiedente visto, non si Parte_2
presentava in Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno e questo
[gli] impediva […] il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale; [che] l'anno successivo […] veniva informato della possibilità di
pagina 2 avanzare specifica domanda per il riconoscimento della protezione
speciale e, mosso dalla necessità di lavorare regolarmente, nell'anno
2023, precisamente il 30.03.2023, formalizzava, presso il Commissariato di
Fondi, la richiesta di protezione speciale;
[che] subito dopo si adoperava
nel reperire un'occupazione lavorativa pressi i campi dell'agro pontino, che
ben presto rinveniva, ma a nero […] cosicché, su suggerimento del fratello
residente in [...], si trasferiva al nord Italia [ove] si è ricongiunto ai
fratelli regolarmente soggiornati in Italia;
[che] grazie a loro […] è riuscito a
trovare un'occupazione stabile e duratura, infatti, attualmente lavora con
regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Ditta
Abduledilizia Di HA EL che lo ha assunto con la qualifica
di manovale edile a far data dal 12.09.2023; [che] in ragione del rapporto
lavorativo tutt'ora in corso il ricorrente in data 23.10.2024 si è sottoposto
alle visite mediche obbligatorie […] in seguito alle quali è risultato idoneo al
lavoro e questo gli ha permesso di concludere un contratto di lavoro a
tempo indeterminato'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove la , e prima ancora la Commissione Territoriale, non CP_2
hanno tenuto in debita considerazione la sua raggiunta integrazione sul territorio italiano. Chiede, dunque, che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Si sono costituiti il e la di Controparte_1 CP_2 CP_2
contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
In via preliminare, deve osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il pagina 3 . Ed invero, la Questura di , in quanto mera Controparte_1 CP_2
articolazione interna del , non presenta una soggettività CP_1
autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
In limine litis va, ancora, osservato, ai fini della corretta individuazione del
thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del permesso di soggiorno opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante a permanere sul territorio nazionale in virtù del titolo richiesto. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, venendo al merito, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla pagina 4 tutela della vita privata dello straniero e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286
trova qui applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6 maggio 2023 n.
50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata […], a meno che esso
sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14
febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
pagina 5 Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, entrato in Italia nel 2022, risulta che si sia integrato sul territorio, in particolare sul piano lavorativo.
Emerge, invero, dalla documentazione depositata in atti che l'istante ha iniziato a lavorare a far data dal settembre 2023, con la qualifica di manovale edile, mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
ancora in corso di svolgimento (cfr. UniLav, C.U.D. 2025 e buste paga,
documenti presenti nel fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque, dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
Considerato che la decisione si è fondata anche su documenti sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
pagina 6 - dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di Parte_1
soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
la Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio
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