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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/06/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 362/2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 153/2023, depositata in data
26.6.2023 e non notificata, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù Parte_1 di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Ernesta Paniccia, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Giuseppe Verdi n. 185;
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
sedente come in atti
E
, in persona del sindaco p.t., sedente come in Controparte_2
atti
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, note illustrative e verbali di causa in atti. Decisa a seguito dell'udienza del 19.06.2025, svoltasi nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Fondi, dott. n. Persona_1
n. 153/2023, depositata in data 26.6.2023 e non notificata, al fine di ottenerne l'integrale riforma.
A tal fine, deduceva la nullità e/o illegittimità della sentenza per errata interpretazione della disciplina riguardante la sottoscrizione a stampa degli atti di riscossione.
Non si costituivano in giudizio la Controparte_1
e il comune di , ritualmente citati in giudizio e non
[...] Controparte_2
comparsi.
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.06.2025, svoltasi la discussione della causa ai sensi degli artt.
127 ter e 128 c.p.c., il sottoscritto giudice, ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
e del , ritualmente citati in
[...] Controparte_2
giudizio e non comparsi.
Nel merito l'appello è infondato e va deciso sulla scorta del principio della “ragione più liquida”.
Parte appellante deduce la illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato l'ingiunzione emessa per mancanza di sottoscrizione autografa da parte del responsabile del procedimento, sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo.
Sul punto va rilevato che il requisito della sottoscrizione trova disciplina nell'art. 1, comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali
- 2 - sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".
L'entrata in vigore, in epoca successiva, del D.Lgs. 12 agosto 2000, n.
267 (Testo Unico degli Enti locali) non ha modificato siffatto principio, trattandosi di norma speciale che conserva la sua efficacia (ex multis Cass. civ.
n. 12756/2019; Cass. civ. n. 28445/2023).
Dunque, la sottoscrizione degli avvisi di accertamento ovvero delle ingiunzioni fiscali concernenti contributi regionali o locali può avvenire alternativamente in maniera autografa o mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sempre che ricorrano una serie di condizioni: che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati, che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale, che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.
Per quanto concerne il secondo dei profili indicati - che attiene propriamente alla sussistenza di potere in capo al soggetto da cui proviene l'atto
-, si osserva che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti" ai quali, a mente del comma 2, spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non rientranti tra le funzioni del segretario e del direttore generale di cui agli artt. 97 e 108. Inoltre, nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, fatte salve le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 97, il Sindaco può attribuire la funzione ai responsabili degli uffici e dei servizi (art. 109 del Testo
- 3 - Unico richiamato).
Dunque, a seconda dei casi, la nomina del funzionario responsabile avviene tramite delibera della giunta comunale ovvero con designazione da parte del sindaco.
Nel caso di specie, a fronte della contestazione circa il possesso dei requisiti soggettivi del funzionario responsabile da parte dell'originario opponente (odierno appellato), la documentazione di dettaglio è risultata carente, ed insufficiente si è rivelato, come già dichiarato dal giudice di primo grado, il contratto di affidamento del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative prodotto dalla (nel quale, peraltro, la società Parte_1
non risulta parte né ricorre alcuna sottoscrizione del legale rappresentante della società), giacché da tale negozio non è stato possibile far discendere l'attribuzione del potere di firma in capo al funzionario a cui è riferibile la sottoscrizione dell'atto impugnato e la responsabilità che ne consegue.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese processuali, attesa la non particolare complessità della fattispecie, meritano di essere integralmente compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) sussistono i presupposti perché la parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e Controparte_1
del ; Controparte_2
b) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. n. 153/2023, del
- 4 - Giudice di Pace di Fondi, depositata in data 26.6.2023;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n.
228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Latina il 20.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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