CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1223/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 04377202200002579000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico di cui in epigrafe, notificato in data 7.6.22, contenente comunicazione ex art. 29 co. 1 lett b) del D.L. 78/2010 dell'affidamento da parte dell'Ade per la riscossione degli importi riscritti al ruolo in forza dell'avviso di accertamento indicato in ricorso (la cui data di notifica era indicata nel 25.11.21) dell'importo di € 23.731,81.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) omissione della preventiva notifica dell'avviso di accertamento;
-2) violazione dell'obbligo di motivazione per omessa allegazione dell'atto fiscale presupposto;
3) omessa indicazione dell'autorità a cui sarebbe stato possibile proporre ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e fondato.
In punto di diritto, giova rilevare che l'art. 19 D.lgs. 546/92 contiene l'elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario e tale elenco non include l'avviso di presa in carico.
In punto di diritto, giova evidenziare come che la giurisprudenza e la dottrina hanno affermato che il contribuente è legittimato ad impugnare direttamente l'avviso di presa in carico (al pari dell'estratto di ruolo) secondo lo schema dell'impugnazione facoltativa, solo se nel ricorso abbia prospettato che con tale atto sia venuto a conoscenza per la prima volta dell'atto presupposto (avviso di accertamento e/o a cartella di pagamento asseritamente non notificata), in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 – quale norma che prevede l'impugnabilità dell'atto non notificato unitamente all'atto successivamente notificato – non esclude la possibilità di far valere sin da subito (anziché attendere il successivo atto di riscossione) l'invalidità della notifica (Cass. 2024/6589; Cass. S.U. n. 19794 del 2.10.15).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha prospettato l'omessa notifica dell'atto presupposto e la parte resistente non ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento sopra meglio indicato, in forza del quale
è stata effettuata la comunicazione impugnata.
Ebbene, dall'applicazione al caso in esame dei principi fin qui illustrati, discende l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vengono compensate attesa la complessità in diritto delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1223/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 04377202200002579000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico di cui in epigrafe, notificato in data 7.6.22, contenente comunicazione ex art. 29 co. 1 lett b) del D.L. 78/2010 dell'affidamento da parte dell'Ade per la riscossione degli importi riscritti al ruolo in forza dell'avviso di accertamento indicato in ricorso (la cui data di notifica era indicata nel 25.11.21) dell'importo di € 23.731,81.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) omissione della preventiva notifica dell'avviso di accertamento;
-2) violazione dell'obbligo di motivazione per omessa allegazione dell'atto fiscale presupposto;
3) omessa indicazione dell'autorità a cui sarebbe stato possibile proporre ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e fondato.
In punto di diritto, giova rilevare che l'art. 19 D.lgs. 546/92 contiene l'elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario e tale elenco non include l'avviso di presa in carico.
In punto di diritto, giova evidenziare come che la giurisprudenza e la dottrina hanno affermato che il contribuente è legittimato ad impugnare direttamente l'avviso di presa in carico (al pari dell'estratto di ruolo) secondo lo schema dell'impugnazione facoltativa, solo se nel ricorso abbia prospettato che con tale atto sia venuto a conoscenza per la prima volta dell'atto presupposto (avviso di accertamento e/o a cartella di pagamento asseritamente non notificata), in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 – quale norma che prevede l'impugnabilità dell'atto non notificato unitamente all'atto successivamente notificato – non esclude la possibilità di far valere sin da subito (anziché attendere il successivo atto di riscossione) l'invalidità della notifica (Cass. 2024/6589; Cass. S.U. n. 19794 del 2.10.15).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha prospettato l'omessa notifica dell'atto presupposto e la parte resistente non ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento sopra meglio indicato, in forza del quale
è stata effettuata la comunicazione impugnata.
Ebbene, dall'applicazione al caso in esame dei principi fin qui illustrati, discende l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vengono compensate attesa la complessità in diritto delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.