TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 12.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 4622 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Gaetano Cardinali ed Anna Cardinali;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp.
*******
Con ricorso depositato in data 28.3.2025 premetteva: di aver Parte_1 promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi al proprio stato invalidante;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso.
Dunque, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare le condizioni per il riconoscimento della prestazione predetta.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento, seppur nei limiti che saranno di seguito specificati.
Il c.t.u. nominato, all'esito delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato le seguenti conclusioni: “Dalla documentazione clinica in atti, emerge che le condizioni di salute della sig.ra abbiano subito un importante Parte_1 aggravamento nel corso dell'ultimo anno (vedi certificati medici geriatrici del
16/12/2024 “… La valutazione muitidimensionale geriatrica ha evidenziato un quadro clinico caratterizzato dalla limitazione funzionale nelle autonomie quotidiane per patologia osteoartrosica con disautonomia e grave deficit cognitivo. … Nella valutazione delle autonomie si evidenzia la compromissione delle attività di base (ADL 5 funzioni perse su 6) ed anche di quelle strumentali (IADL 7 funzioni perse su 8). Pertanto, le comorbilità determinano uno stato funzionale residuale che necessita di un costante aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane ed assistenza delle terapie.
…” e del 04/03/2025 “… Valutazione autonomia funzionale: ADL 1 funzione conservata su 6 (mangia sola). IADL 1 funzione conservata su 8 (risponde al telefono). Diagnosi: Disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato-
Pag. 2 di 4 severo associata a deficit della deambulazione e a completa perdita dell'autonomia funzionale … Paziente non autonoma nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana, deambulante ma ad alto rischio di caduta al suolo e di frattura”).
Considerando il dato obiettivo riscontrato e tutta la documentazione clinica riversata in atti, si ritiene che le suddette infermità determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cento per cento) e che tale quadro clinico, giustifichi il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento presentando i requisiti sanitari in quanto necessita di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita a far data da novembre 2024”.
La diagnosi e le considerazioni medico-legali del consulente sono condivise in pieno da questo giudice, perchè suffragate dalla corposa documentazione versata in atti ed immuni da vizi logici o tecnici.
In definitiva, la domanda è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Tenuto conto della decorrenza fissata, si ritiene senz'altro opportuna la parziale compensazione (nella misura della metà) sia delle spese di atp che delle spese della presente fase processuale.
A quest'ultimo proposito, giova rimarcare come, ai sensi degli artt. 91 e 92
c.p.c., anche per il caso di decorrenza successiva alla fase amministrativa, valgono i consueti poteri giudiziali di regolazione delle spese di lite e ciò riguarda sia la prima fase del giudizio, sia la fase comunemente definita “di merito” (Cass. civ., Sez. VI - Lav., 20/3/2019, n. 7889).
I compensi del perito nominato nel presente giudizio sono posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4622 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è invalida Parte_1 con totale e permanente inabilità lavorativa, con bisogno di assistenza continua per impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a decorrere dal novembre 2024;
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 550,00 (pari alla metà di € 1.100,00) per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 1.125,00 (pari alla metà di € 2.250,00) per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Bari, 12.12.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 12.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 4622 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Gaetano Cardinali ed Anna Cardinali;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp.
*******
Con ricorso depositato in data 28.3.2025 premetteva: di aver Parte_1 promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi al proprio stato invalidante;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso.
Dunque, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare le condizioni per il riconoscimento della prestazione predetta.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento, seppur nei limiti che saranno di seguito specificati.
Il c.t.u. nominato, all'esito delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato le seguenti conclusioni: “Dalla documentazione clinica in atti, emerge che le condizioni di salute della sig.ra abbiano subito un importante Parte_1 aggravamento nel corso dell'ultimo anno (vedi certificati medici geriatrici del
16/12/2024 “… La valutazione muitidimensionale geriatrica ha evidenziato un quadro clinico caratterizzato dalla limitazione funzionale nelle autonomie quotidiane per patologia osteoartrosica con disautonomia e grave deficit cognitivo. … Nella valutazione delle autonomie si evidenzia la compromissione delle attività di base (ADL 5 funzioni perse su 6) ed anche di quelle strumentali (IADL 7 funzioni perse su 8). Pertanto, le comorbilità determinano uno stato funzionale residuale che necessita di un costante aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane ed assistenza delle terapie.
…” e del 04/03/2025 “… Valutazione autonomia funzionale: ADL 1 funzione conservata su 6 (mangia sola). IADL 1 funzione conservata su 8 (risponde al telefono). Diagnosi: Disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato-
Pag. 2 di 4 severo associata a deficit della deambulazione e a completa perdita dell'autonomia funzionale … Paziente non autonoma nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana, deambulante ma ad alto rischio di caduta al suolo e di frattura”).
Considerando il dato obiettivo riscontrato e tutta la documentazione clinica riversata in atti, si ritiene che le suddette infermità determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cento per cento) e che tale quadro clinico, giustifichi il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento presentando i requisiti sanitari in quanto necessita di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita a far data da novembre 2024”.
La diagnosi e le considerazioni medico-legali del consulente sono condivise in pieno da questo giudice, perchè suffragate dalla corposa documentazione versata in atti ed immuni da vizi logici o tecnici.
In definitiva, la domanda è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Tenuto conto della decorrenza fissata, si ritiene senz'altro opportuna la parziale compensazione (nella misura della metà) sia delle spese di atp che delle spese della presente fase processuale.
A quest'ultimo proposito, giova rimarcare come, ai sensi degli artt. 91 e 92
c.p.c., anche per il caso di decorrenza successiva alla fase amministrativa, valgono i consueti poteri giudiziali di regolazione delle spese di lite e ciò riguarda sia la prima fase del giudizio, sia la fase comunemente definita “di merito” (Cass. civ., Sez. VI - Lav., 20/3/2019, n. 7889).
I compensi del perito nominato nel presente giudizio sono posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4622 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è invalida Parte_1 con totale e permanente inabilità lavorativa, con bisogno di assistenza continua per impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a decorrere dal novembre 2024;
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 550,00 (pari alla metà di € 1.100,00) per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 1.125,00 (pari alla metà di € 2.250,00) per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Bari, 12.12.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 4 di 4