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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1888/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Selenia Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Minardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
12.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatario a Ragusa il 16.06.2018, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, serie A, dell'anno
2018, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati due figli: ( , 12.11.2019) e ( , Per_1 Per_2 Persona_3 Per_2
28.12.2021); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 31.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicazione di eventuali variazioni di residenza o di domicilio all'altro coniuge fino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
2. la casa coniugale, sita in , nella via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 121, di proprietà di Per_2 entrambi i coniugi sui quali grava un mutuo bancario, con rate mensili di circa € 630,00 da estinguersi nel 2043, che da novembre 2024 verrà pagato interamente dalla sig.ra verrà Pt_1
assegnata, con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute, alla stessa che vi vivrà con i figli minori i quali verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. i ricorrenti stabiliscono che il padre prenderà con sé i figli, compatibilmente con le esigenze lavorative della madre e quelle scolastiche degli stessi, tre volte alla settimana, ed il fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena, alternato con la madre;
Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli con i genitori in maniera alternata. In particolare, alternare con i genitori il periodo dal 23 al 27 dicembre ed il periodo dal 28 al 2 gennaio, da concordarsi di anno in anno. I figli, inoltre, trascorreranno in maniera alternata con i genitori eventuali ponti e festività durante l'anno. Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni ad agosto col padre, previa comunicazione e raccordo e compatibilmente con le ferie dello stesso.
In ogni caso le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi
i coniugi. 5. I coniugi stabiliscono che di regola quando la Sig.ra avrà il turno lavorativo notturno i figli Pt_1
saranno tenuti per la notte dal padre.
6. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Pt_2 Pt_1 dei figli, la somma mensile complessiva pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro giorno
5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra Tale somma sarà soggetta a Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei beni di consumo.
L'assegno unico in favore dei figli minori continuerà ad essere percepito interamente dalla madre ed il padre sin d'ora acconsente a tale statuizione.
7. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
8. Il Sig. inoltre, corrisponderà il 50% delle spese straordinarie necessarie ai figli (spese Pt_2 scolastiche, mediche, per attività ludiche e sportive, gite d'istruzione, etc.), preventivamente concordate ed approvate da entrambi i genitori.
9. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
10. Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni strettamente personali prima dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente.
11. I coniugi si impegnano a rispettare ed eseguire le prescrizioni di cui all'allegato “piano genitoriale”
che si allega al presente ricorso”;.
che l'udienza di comparizione del dì 12.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio conco rdatario a Ragusa in data 16.06.2018, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ragusa, al n. 19, parte II, serie A, anno 2018;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1888/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Selenia Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Minardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
12.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatario a Ragusa il 16.06.2018, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, serie A, dell'anno
2018, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati due figli: ( , 12.11.2019) e ( , Per_1 Per_2 Persona_3 Per_2
28.12.2021); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 31.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicazione di eventuali variazioni di residenza o di domicilio all'altro coniuge fino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
2. la casa coniugale, sita in , nella via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 121, di proprietà di Per_2 entrambi i coniugi sui quali grava un mutuo bancario, con rate mensili di circa € 630,00 da estinguersi nel 2043, che da novembre 2024 verrà pagato interamente dalla sig.ra verrà Pt_1
assegnata, con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute, alla stessa che vi vivrà con i figli minori i quali verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. i ricorrenti stabiliscono che il padre prenderà con sé i figli, compatibilmente con le esigenze lavorative della madre e quelle scolastiche degli stessi, tre volte alla settimana, ed il fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena, alternato con la madre;
Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli con i genitori in maniera alternata. In particolare, alternare con i genitori il periodo dal 23 al 27 dicembre ed il periodo dal 28 al 2 gennaio, da concordarsi di anno in anno. I figli, inoltre, trascorreranno in maniera alternata con i genitori eventuali ponti e festività durante l'anno. Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni ad agosto col padre, previa comunicazione e raccordo e compatibilmente con le ferie dello stesso.
In ogni caso le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi
i coniugi. 5. I coniugi stabiliscono che di regola quando la Sig.ra avrà il turno lavorativo notturno i figli Pt_1
saranno tenuti per la notte dal padre.
6. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Pt_2 Pt_1 dei figli, la somma mensile complessiva pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro giorno
5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra Tale somma sarà soggetta a Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei beni di consumo.
L'assegno unico in favore dei figli minori continuerà ad essere percepito interamente dalla madre ed il padre sin d'ora acconsente a tale statuizione.
7. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
8. Il Sig. inoltre, corrisponderà il 50% delle spese straordinarie necessarie ai figli (spese Pt_2 scolastiche, mediche, per attività ludiche e sportive, gite d'istruzione, etc.), preventivamente concordate ed approvate da entrambi i genitori.
9. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
10. Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni strettamente personali prima dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente.
11. I coniugi si impegnano a rispettare ed eseguire le prescrizioni di cui all'allegato “piano genitoriale”
che si allega al presente ricorso”;.
che l'udienza di comparizione del dì 12.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio conco rdatario a Ragusa in data 16.06.2018, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ragusa, al n. 19, parte II, serie A, anno 2018;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti