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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 438/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Parte_1
(C.F. , P.IVA residente in
[...] C.F._1 P.IVA_1
Torino, via Bogino 9, in qualità di professionista esercente la libera professione di avvocato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Floris e Walter Giacardi e con l'assistenza del Dott. Giuseppe Roberto Caruso, Gestore della Crisi nominato dall'OCC Modello Torino
* * * Il Tribunale, esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione redatta dalla Parte_2
[...] ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 13/3/2025; premesso che
- in data 9/8/2024 il professionista avv. ha depositato un ricorso con Parte_1 il quale ha domandato in via principale, l'apertura della procedura di concordato minore ex art. 74 ss. CCII e, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
- all'esito di un'interlocuzione con il Tribunale avvenuta mediante il deposito di memorie integrative e di chiarimenti, il Tribunale, con decreto del 16/12/2024 ha dichiarata aperta la procedura di concordato minore, nominando Commissario giudiziale il dott. impartendo le necessarie disposizioni in Per_1 Controparte_1 vista del voto dei creditori e fissando l'udienza del 13/2/2024 per verificare il raggiungimento delle maggioranze di legge e decidere su eventuali contestazioni;
- in data 10/2/2025 il Commissario ha depositato una relazione riepilogativa sullo svolgimento e sugli esiti delle operazioni di voto, dando atto del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge per l'approvazione del concordato;
1 - all'udienza del 13/2/2024 la parte ricorrente, preso atto dell'esito delle votazioni, ha insistito per l'accoglimento della domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- la relazione particolareggiata delll'OCC risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
ritenuto opportuno che, nel caso di specie, la determinazione della quota di reddito del ricorrente necessaria al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, e alla continuazione dell'attività professionale, sia demandata alla decisione del Giudice delegato, previa proposizione di un'apposita istanza da parte del ricorrente, corredata dalla necessaria documentazione, e acquisizione del parere del Liquidatore, in quanto gli atti e la documentazione finora depositati dal ricorrente risultano carenti sul punto;
ritenuto che, nelle more della suddetta decisione, possa essere lasciato nella disponibilità del debitore i redditi da questi percepiti a qualsiasi titolo nel limite di € 2.500 mensili, dovendo confluire nell'attivo della procedura l'eccedenza rispetto a tale limite;
considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni del debitore abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi
2 presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come liquidatore il dott. che ha finora svolto il ruolo di Commissario giudiziale;
Persona_2 ritenuto
- che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
- che l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge;
(l'art. 6, comma 1, lett. a) CCII riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. , P.IVA residente in [...] P.IVA_1
9,; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore il dott. Persona_2 invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
riserva al Giudice delegato la determinazione delle somme che il debitore può trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII e per la prosecuzione dell'attività professionale, previa presentazione di apposita istanza da parte del debitore e acquisizione del parere del Liquidatore;
dispone che, nelle more della decisione del Giudice delegato, il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, nel limite mensile di € 2.500; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal
3 liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 13/3/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
4
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 438/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Parte_1
(C.F. , P.IVA residente in
[...] C.F._1 P.IVA_1
Torino, via Bogino 9, in qualità di professionista esercente la libera professione di avvocato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Floris e Walter Giacardi e con l'assistenza del Dott. Giuseppe Roberto Caruso, Gestore della Crisi nominato dall'OCC Modello Torino
* * * Il Tribunale, esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione redatta dalla Parte_2
[...] ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 13/3/2025; premesso che
- in data 9/8/2024 il professionista avv. ha depositato un ricorso con Parte_1 il quale ha domandato in via principale, l'apertura della procedura di concordato minore ex art. 74 ss. CCII e, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
- all'esito di un'interlocuzione con il Tribunale avvenuta mediante il deposito di memorie integrative e di chiarimenti, il Tribunale, con decreto del 16/12/2024 ha dichiarata aperta la procedura di concordato minore, nominando Commissario giudiziale il dott. impartendo le necessarie disposizioni in Per_1 Controparte_1 vista del voto dei creditori e fissando l'udienza del 13/2/2024 per verificare il raggiungimento delle maggioranze di legge e decidere su eventuali contestazioni;
- in data 10/2/2025 il Commissario ha depositato una relazione riepilogativa sullo svolgimento e sugli esiti delle operazioni di voto, dando atto del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge per l'approvazione del concordato;
1 - all'udienza del 13/2/2024 la parte ricorrente, preso atto dell'esito delle votazioni, ha insistito per l'accoglimento della domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- la relazione particolareggiata delll'OCC risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
ritenuto opportuno che, nel caso di specie, la determinazione della quota di reddito del ricorrente necessaria al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, e alla continuazione dell'attività professionale, sia demandata alla decisione del Giudice delegato, previa proposizione di un'apposita istanza da parte del ricorrente, corredata dalla necessaria documentazione, e acquisizione del parere del Liquidatore, in quanto gli atti e la documentazione finora depositati dal ricorrente risultano carenti sul punto;
ritenuto che, nelle more della suddetta decisione, possa essere lasciato nella disponibilità del debitore i redditi da questi percepiti a qualsiasi titolo nel limite di € 2.500 mensili, dovendo confluire nell'attivo della procedura l'eccedenza rispetto a tale limite;
considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni del debitore abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi
2 presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come liquidatore il dott. che ha finora svolto il ruolo di Commissario giudiziale;
Persona_2 ritenuto
- che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
- che l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge;
(l'art. 6, comma 1, lett. a) CCII riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. , P.IVA residente in [...] P.IVA_1
9,; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore il dott. Persona_2 invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
riserva al Giudice delegato la determinazione delle somme che il debitore può trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII e per la prosecuzione dell'attività professionale, previa presentazione di apposita istanza da parte del debitore e acquisizione del parere del Liquidatore;
dispone che, nelle more della decisione del Giudice delegato, il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, nel limite mensile di € 2.500; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal
3 liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 13/3/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
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