Sentenza breve 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 04/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01393/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2025, proposto da Medtronic Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B287A21B0E, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Innovapuglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vitone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
PS Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Napoli e Maurizio Piero Zoppolato, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
Movi s.p.a. e Biochemical Systems International s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della determinazione di InnovaPuglia s.p.a., divisione Sarpulia, n. SAR/157/2025 del 7.7.2025, avente a oggetto “ Determina di aggiudicazione - gara telematica a procedura aperta concernente la conclusione di un accordo quadro multi-fornitore ex art. 59 comma 4 lett.a) d.lgs. 36/2023, per la fornitura di dispositivi ad alta tecnologia per la somministrazione di insulina e il monitoraggio in continuo del glucosio, per i fabbisogni delle aziende sanitarie della regione Puglia ”, con riferimento al lotto n. 3 (CIG B287A21B0E);
- dei verbali di gara tutti, comprensivi dei relativi allegati, nella misura in cui è stata ammessa, valutata e ritenuta conforme l'offerta presentata dalla controinteressata; - del diniego, anche tramite silenzio-diniego, opposto dalla stazione appaltante a Medtronic Italia s.p.a. relativo alla nota trasmessa in data 6.8.2025, con cui sono state contestate le risultanze di gara; - ove occorrer possa, della lex specialis tutta (bando, disciplinare, capitolato tecnico e relativi allegati);
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente, comprese le graduatorie provvisorie e definitive, la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione, la valutazione di anomalia dell'offerta, e ogni altro atto confermativo della graduatoria;
- per l'effetto, in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, della convenzione e dell'accordo-quadro, con richiesta di subentro; nonché, con richiesta di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o, in ipotesi, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia s.p.a. e di PS Italia s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. NZ IE e uditi per le parti i difensori avv. Piero Fidanzia, per la parte ricorrente, avv. Marco Vitone, per Innovapuglia s.p.a., avv. Massimiliano Napoli, per PS Italia s.p.a.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante impugnava, con ricorso, il provvedimento di aggiudicazione della gara (telematica) a procedura aperta per la conclusione di un accordo-quadro multi-fornitore, ex art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, per la fornitura di dispositivi ad alta tecnologia, per la somministrazione di insulina e il monitoraggio in continuo del glucosio, per i fabbisogni delle aziende sanitarie della regione Puglia (lotto n. 3).
In diritto, lamenta la violazione e falsa applicazione lex specialis di gara, art. 3 legge n. 241/1990 e art. 108 d.lgs. 36/2023, l’eccesso di potere per carente/omessa istruttoria, il travisamento (in relazione al punteggio attribuito alla controinteressata PS s.r.l. per il sub-criterio n. 16); in sostanza, muoveva censure in ordine alla valutazione tecnico-discrezionale operata, con riferimento al prodotto offerto (variamente opinando in ordine alla letteratura scientifica allegata) dalla società concorrente, invece posizionatasi al primo posto in graduatoria; mentre, la ricorrente veniva classificata al secondo posto, con n. 5 punti di scarto, sui quattro fornitori complessivi rientranti nelle prime quattro posizioni utili.
2.- Si costituiva la società controinteressata, classificatasi al primo posto, contestando gli assunti della società ricorrente e, segnatamente, evidenziando che il disciplinare di gara prevede comunque sia che l’aggiudicazione sia disposta nei confronti dei primi quattro qualificati, nel caso di offerte da parte di quattro o più concorrenti, ancorché è pur vero che “[…] le Amministrazioni contraenti […] dovranno emettere gli ordinativi di fornitura nei confronti dal primo concorrente in graduatoria […] potranno emettere gli ordinativi di fornitura nei confronti dagli altri concorrenti presenti in graduatoria differenti dal primo in ragione di particolari, condizioni oggettive ed esigenze cliniche […] ”.
3.- Indi, alla fissata camera di consiglio, per l’adozione delle richieste misure cautelari, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta per la immediata decisione con sentenza in forma semplificata.
4.- Il ricorso è infondato.
Opina la ricorrente intorno ad una presunta insufficienza della letteratura scientifica presentata in gara dalla prima classificatasi, quanto alla dimostrazione della funzionalità dell’intero sistema, nella specie non condividendo la tenuta del sistema offerto dalla PS Italia s.r.l., quanto alla combinazione microinfusore/algoritmo.
Replica Medtronic Italia s.p.a. che oggetto centrale della gara è la fornitura di un sistema algoritmico, supportato da validità scientifica, cui si unisce il microinfusore, che risulta prodotto approvato e compatibile con il sistema algoritmico, come da produzione documentale, cui poi si collegano altri elementi (serbatoi per l’insulina compatibili, set infusionali, dispositivo di riempimento del serbatoio e/o dispositivo per l’inserimento automatico dell’ago-cannula, ove previsti, trasmettitori e sensori compatibili, sistema per inserzione automatica del sensore, dispositivo di controllo remoto, batterie omologate); ragion per cui costituirebbe puro argomento speculativo suggestivo quello di inferire una non compatibilità tra sistema algoritmico e microinfusore, peraltro non comprovata.
Invero, il sistema basato sull’algoritmo CamAPS FX di PS prevede la certificazione europea relativa alla possibilità di utilizzo per tutti gli utenti-pazienti. Tutti gli studi scientifici comparano i vari sistemi, definendoli proprio a partire dagli algoritmi, che costituiscono l’elemento fondamentale e centrale dei vari sistemi in discussione; anzi, può dirsi, sostanzialmente, che i sistemi si identificano negli algoritmi, che li “guidano” nel funzionamento.
Va inoltre considerato che la compatibilità del microinfusore offerto da PS non è frutto di una mera affermazione fatta dalla medesima società (come avversato da Medtronic), bensì costituisce un dato accertato e oggetto di specifica attestazione, fatta dal produttore del sistema, ossia dal produttore dall’algoritmo; trattasi di un dispositivo medico, classificato autonomamente, collegato ad una app per smartphone (CamAPS FX). Ne è riprova il manuale d’uso di CamAPS FX, che – pag. 81 – attesta che « sono supportati i seguenti microinfusori: […] », tra i quali compare appunto mylife YpsoPump della PS (Svizzera).
Ne consegue che, ai fini del corretto funzionamento dell’algoritmo (o, meglio, del sistema da esso regolato), è indifferente qual sia il microinfusore utilizzato, purché sia individuato come compatibile e venga utilizzato con le modalità individuate dal produttore. Ciò perché, com’è usuale in qualsiasi situazione in cui esistono più prodotti che, una volta assemblati, creano un insieme funzionale , ciò che conta è che il prodotto “accessorio”, ossia, nel caso di specie, il microinfusore, abbia tutte le caratteristiche tecniche specificatamente previste dal produttore per la funzionalità piena del prodotto principale (cioè l’algoritmo). Di conseguenza, è la letteratura scientifica riferita al sistema algoritmico quella che maggiormente importa, che poi è quella che è stata in concreto fornita con i documenti relativi all’offerta. Non ha pregio l’argomento per cui occorrerebbe fornire una letteratura scientifica all’intero sistema (algoritmo e microinfusore).
Una volta accertato che un dato microinfusore è compatibile con l’algoritmo, perché incluso tra quelli che sono attestati come compatibili dal produttore dell’algoritmo, la letteratura relativa all’algoritmo è certamente riferibile al sistema integrato “algoritmo + microinfusore”. Del resto, non avrebbe alcun senso logico-pratico riferire la letteratura al solo algoritmo, bensì essa è di per se stessa riferita sempre e comunque alla funzionalità del sistema algoritmico , assunta per pacifica la funzionalità di ogni altra componente accessoria, purché compatibile.
Di conseguenza, non sussistono i lamentati vizi di legittimità; peraltro, va dato atto che diligentemente l’amministrazione appaltante ha svolto apposito supplemento istruttorio, al fine di verificare la tesi esposta dalla società ricorrente, già in sede procedimentale, escludendone la rilevanza, con apposita relazione prodotta agli atti del processo (cfr. relazione istruttoria depositata in data 19 settembre 2025 da Innovapuglia s.p.a.), che rappresenta conclusioni plausibili.
In ultima analisi, la graduatoria elaborata dall’amministrazione resistente, con riferimento ai fornitori classificatisi nelle prime quattro posizioni , risulta immune dai vizi di legittimità dedotti nell’odierno gravame.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di InnovaPuglia s.p.a. resistente e di PS Italia s.r.l. controinteressata, che si liquidano in €. 2.000,00, per ciascuna parte, oltre accessori di legge. Nulla spese per le altre parti intimate e non costituitesi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO AN, Presidente
NZ IE, Primo Referendario, Estensore
NZ Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IE | ZO AN |
IL SEGRETARIO