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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4582/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4582/2024
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per parte attrice-opponente l'avv. Vanessa Concari e per parte convenuta-opposta l'avv. Elisa Corini in sostituzione dell'avv. Giuseppe Ravasio.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4582/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vanessa Concari Parte_1 C.F._1
attore - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Ravasio convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 12.3.2024, Controparte_1
(già , premesso di aver acquistato in data 11.4.2018 Controparte_2
dai Commissari Liquidatori di in attuazione delle previsioni del D.L. 99/2017 e Parte_2
del D.M 22.2.2018, un pacchetto di crediti deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa della predetta banca, tra cui ha allegato essere ricompreso quello azionato, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma di € 1.300.000,00 oltre interessi e spese di procedura, nei confronti di in Parte_1
qualità di garante delle obbligazioni contratte dalla società (cancellata Controparte_3
dal Registro delle Imprese in data 16.6.2020) nei confronti della (conferente il Controparte_4 ramo d'azienda in favore della fusa per incorporazione in Controparte_5 Parte_3
divenuta a seguito di trasformazione posta in liquidazione coatta
[...] Parte_2
pagina 2 di 12 amministrativa) e, in particolare, del finanziamento a revoca del 24.10.2012 dell'importo di originari €
1.000.000,00.
Avverso tale decreto, ritualmente notificato, ha proposto tempestiva opposizione l'ingiunto, il quale ha eccepito:
- l'intervenuta estinzione dell'originaria garanzia dallo stesso rilasciata in favore della CP_4 nel 2008 e la “mancata assunzione della garanzia a favore di per il
[...] Parte_2 finanziamento del 2012” a seguito della “avvenuta novazione dei rapporti precedentemente in capo a
e ” (cfr. atto di citazione, pag. 4); Controparte_4 Controparte_5
- la nullità parziale della fideiussione omnibus del 8.2.2008 per violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990 e l'avvenuta liberazione del fideiussore per effetto della decadenza ex art. 1957 c.c.;
- la nullità parziale della predetta fideiussione per violazione della disciplina consumeristica;
- l'insufficiente prova del credito.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando le avversarie deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La fase di merito è stata preceduta dalla discussione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta dall'opponente, che è stata accolta dal g.i. con ordinanza del 31.5.2024.
Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza di trattazione del 12.12.2024 il g.i. ha ritenuto la causa sufficientemente istruita in via documentale, rinviandola all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di brevi note conclusive.
L'opposizione è fondata e va accolta.
È pacifico e documentale che in data 8.2.2008 abbia rilasciato in favore della Parte_1
fideiussione omnibus sino a concorrenza di € 1.300.000,00 a garanzia delle Controparte_4
obbligazioni contratte dalla nei confronti della medesima Controparte_3 CP_4
(cfr. doc. 2 di parte attrice).
[...]
Altresì pacifico e documentale è che, in forza delle operazioni straordinarie menzionate da entrambe le parti (in particolare, conferimento di ramo d'azienda da a Controparte_4 Controparte_5
e fusione per incorporazione di quest'ultima in quella che sarebbe divenuta a seguito di
[...]
variazione di denominazione , sia divenuta titolare dei Parte_2 Parte_2
rapporti già in capo a (cfr. docc.
5-8 di parte opposta). Controparte_4
Il credito per il quale ha agito in monitorio nei confronti dell'opponente trae origine nel contratto CP_1
di finanziamento a revoca stipulato tra e in data Controparte_3 Parte_3
pagina 3 di 12 24.10.2012, rinegoziato in data 11.11.2013, per l'originario importo di € 1.000.000,00 (cfr. docc. 3, 4 e
5 di parte opponente): al riguardo, non è contestato l'acquisto da parte dell'odierna opposta, mediante operazione di cessione dell'11.4.2018 ex art. 5 D.L. n. 99/2017 e D.M. 22.2.2018, del credito rinveniente dal menzionato finanziamento del 24.10.2012.
A fronte dei suddetti passaggi contrattuali e societari, va respinta la prima eccezione della difesa opponente, secondo cui la mancata stipulazione da parte signor di una nuova fideiussione a Parte_1
specifica garanzia del credito concesso con il finanziamento del 24.10.2012 comporterebbe il venir meno dell'obbligazione in capo al già fideiussore.
Come rilevato nell'ordinanza del 31.5.2024, essendo stata contratta anche per obbligazioni future, la garanzia omnibus del 8.2.2008 non può ritenersi “cessata nel momento in cui i rapporti di credito in capo a sono confluiti in e poi in Controparte_4 Controparte_5 Parte_4
ed hanno infine subito una novazione con … con conseguente
[...] Parte_3 cessazione di efficacia della fideiussione” (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Con la cessione del ramo d'azienda tra la e la si è, infatti, Controparte_4 Controparte_5 realizzato il fenomeno successorio espressamente contemplato dal primo comma dell'art. 2558 c.c., senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso idonea a impedire il subentro del cessionario.
Quanto alla successiva fusione per incorporazione, anche a seguito del pronunciamento delle S.U. n.
21970/2021 (in base al quale la fattispecie dà luogo a una vicenda estintivo-successoria simile alla successione “mortis causa” a titolo universale tra persone fisiche e non a un fenomeno a carattere modificativo-evolutivo), essa non determina estinzione dei precedenti rapporti, ma, come espressamente previsto dal riformato art. 2504-bis c.c., comporta che la società che risulta dalla fusione assuma i diritti e gli obblighi delle partecipanti/incorporate anteriori alla fusione.
Il passaggio da e è avvenuto per effetto di una Parte_3 Parte_2
trasformazione societaria che, come noto, non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata l'identità soggettiva (ex multis, Cass. n. 29119/2023).
Infine, tra gli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione coatta della disciplinati Parte_2 dall'art. 83 t.u.b. non rientra la generalizzata estinzione dei rapporti pendenti.
Ne consegue che, in mancanza di specifici (ma non allegati) accordi tra i soggetti convolti nelle menzionate “operazioni straordinarie tra istituti di credito e conseguenti cessioni e passaggi di rapporti giuridici preesistenti intrattenuti con i clienti” e stante la natura omnibus e per obbligazioni future della garanzia rilasciata dal nel 2008 in favore dell'allora , non può Parte_1 Controparte_4
ritenersi verificato alcun fenomeno di novazione oggettiva o soggettiva tale da richiedere, in occasione pagina 4 di 12 del finanziamento concesso a da in data Controparte_3 Parte_3
24.10.2012, il rilascio di una nuova garanzia o l'esplicita conferma di quella in essere da parte del stesso. Né induce a ritenere diversamente la circostanza che la CA, “a latere di tale Parte_1 finanziamento”, abbia richiesto e ottenuto da tutti i precedenti garanti di a esclusione CP_3 dell'odierno opponente, di sottoscrivere una nuova assunzione di impegno, dovendosi ribadire che l'efficacia delle garanzie collegate ai rapporti oggetto di trasferimento non è venuta meno per effetto della cessione di ramo d'azienda, dell'incorporazione da fusione, della trasformazione societaria e dell'apertura della procedura concorsuale.
L'opposizione merita, invece, accoglimento in relazione all'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., operante in conseguenza della nullità della relativa deroga pattizia per contrarietà della stessa alla normativa antitrust in quanto riproduttiva di clausola dello schema ABI ritenuto contrastante con l'art. 2 l. n. 287/1990 dal provvedimento della CA d'AL n. 55/2005.
È noto che con il provvedimento n. 55/2005 reso all'esito di un'istruttoria condotta a partire dal novembre del 2003, la CA d'AL - allora autorità garante della concorrenza degli istituti di credito - ha dichiarato lo schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) redatto dall'ABI nel 2002 contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 disciplinanti, rispettivamente, la reviviscenza (secondo cui il fideiussore deve
“rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. (a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato”) e la sopravvivenza (in base alla quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Al riguardo va, in primo luogo, osservato che la fideiussione omnibus sottoscritta tra gli altri da in data 8.2.2008 contiene, effettivamente, le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo Parte_1
ABI su menzionato per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
peraltro, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
Cionondimeno, parte opposta ha negato che, nel caso in esame, la produzione in giudizio del provvedimento della CA d'AL fornisca di per sé prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo il rilascio della garanzia fideiussoria intervenuto ad anni di distanza dal suddetto pagina 5 di 12 provvedimento.
Vero è che l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/19901.
Nel parere espresso sullo schema contrattuale definito dall'ABI, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato come la suddetta istruttoria avesse consentito di appurare che il contenuto dello schema era sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate e come l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non potesse essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica.
Ora, è indubitabile che la vicenda negoziale oggetto della presente controversia, svoltasi nel febbraio
2008, si colloca in un periodo successivo a quello direttamente interessato dall'accertamento amministrativo;
ne consegue che i fideiussori che invochino la nullità delle garanzie prestate in tale successivo periodo sono tenuti a fornire prova, anche mediante presunzioni, della perdurante esistenza dell'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione delle garanzie.
La stessa Suprema Corte, in merito all'arco temporale coperto dall'accertamento della CA d'AL e al valore di prova privilegiata proprio di tale provvedimento, ha ritenuto ricomprese le condotte precedenti al maggio 2005 e altresì operante la presunzione circa la sussistenza dell'illecito per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità (si veda in particolare Cass.
n. 21978/2019, che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005).
Il caso di specie si colloca, come rilevato, a quasi tre anni di distanza dall'accertamento de quo, circostanza che impone di dimostrare con sufficiente grado di attendibilità la persistenza sino a tale momento dell'intesa lesiva della concorrenza nel mercato nazionale.
A tal riguardo, la difesa opponente ha prodotto un numero rilevante di contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente al 2005; in particolare, alla prima memoria integrativa risultano allegate 16 fideiussioni omnibus stipulate su moduli predisposti da svariati istituti bancari, di differenti dimensioni e collocazione geografica, nel periodo tra l'ottobre 2007 e il novembre 2008, tutte conformi al modello
ABI per quanto concerne le previsioni degli artt. 2, 6 e 8 dichiarati invalidi.
Giova segnalarsi che la giurisprudenza di merito che ha, in fattispecie relative a contratti successivi al
2005, escluso la prova dell'esistenza dell'intesa lesiva della concorrenza, ha in genere così concluso sul rilievo che i moduli prodotti in giudizio a dimostrazione di tale intesa non riguardassero l'intero territorio nazionale o non si riferissero strettamente all'anno di stipulazione del negozio impugnato, ma 1 In particolare, il1° settembre 2004 è stata inviata ad alcune banche una richiesta di informazioni, volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall'ABI. Le risposte delle banche sono pervenute nel corso dello stesso mese. pagina 6 di 12 fossero relativi a un corredo inadeguato di negozi rilevanti sotto il profilo territoriale e cronologico, con conseguente insussistenza di sufficienti elementi idonei a dimostrare che nel periodo di stipulazione del contratto oggetto dell'eccepita nullità un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Nel caso in esame, gli elementi offerti all'opponente appaiono, invece, idonei a confortare un simile risultato probatorio, con la conseguenza che i presupposti dell'illecito antitrust ben sintetizzati dalla difesa convenuta a pag. 19-20 delle note conclusive (esistenza dell'intesa restrittiva e sua illiceità, sua prosecuzione anche successivamente al maggio 2005, partecipazione dell'istituto di credito, propria controparte contrattuale, alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate - ricavabile nella specie dall'utilizzo nei contratti unilateralmente redatti dalla banca delle clausole dello schema ABI dichiarate illegittime, nel loro esatto tenore letterale - applicazione uniforme e diffusa delle clausole contrattuali in questione) debbono ritenersi dimostrati.
In aggiunta alle suddette prove, l'opponente ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione in giudizio di ulteriori moduli standard per le fideiussioni omnibus utilizzati da un campione significativo di banche di diverse dimensioni presenti sul territorio nazionale al momento della stipulazione della fideiussione per cui è causa, richiesta che il giudice non ha accolto, ritenendola superflua alla stregua del materiale probatorio già in atti.
Il contenuto dello schema ABI interessato dal provvedimento della CA d'AL risulta sostanzialmente riprodotto nei contratti depositati da parte attrice, senza apparente soluzione di continuità nell'intervallo temporale interessato dalle produzioni;
il numero dei negozi offerti in prova testimonia un'ampia diffusione delle clausole dichiarate nulle anche successivamente a tale declaratoria, e, in particolare, nell'anno 2008 in cui fu sottoscritta la garanzia da parte dell'opponente, dovendosi escludere che il fenomeno, già censurato nel 2005 come rivelativo dell'intesa illecita, sia di seguito proseguito quale manifestazione “spontanea” del mercato. Peraltro, come emerge dagli stessi documenti prodotti da parte opposta (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), proprio ha seguitato, ancora nell'anno 2012, a inserire nei propri moduli unilateralmente Parte_2
predisposti, le clausole dichiarate illegittime.
Nello stesso provvedimento n. 55/2005 la diffusione dello schema contrattuale e l'effettivo grado di uniformità degli schemi contrattuali utilizzati sono stati verificati dall'Autorità competente anche tramite l'invio nel mese di settembre 2004 di una richiesta di informazioni a un campione di 7 banche di diverse dimensioni. Dall'analisi dei moduli contrattuali relativi alla fideiussione omnibus forniti da pagina 7 di 12 tali istituti, la CA d'AL ha potuto rilevare che le clausole oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, erano riconducibili al medesimo modello. I testi contrattuali utilizzati dalle banche contenevano peraltro - come quelli prodotti nel presente giudizio - ulteriori clausole implicanti oneri addizionali a carico del garante, quali quelli a contenuto informativo inerenti la posizione economica del debitore principale o la decadenza del debitore stesso dal beneficio del termine.
Proprio sulla scorta di tali emergenze, attestanti che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'ABI, la CA d'AL ha emesso il menzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 con cui ha accertato, in conclusione che “a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 28 7 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Come successivamente chiarito dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, i contratti di fideiussione stipulati tra la banca e il cliente (“a valle”) in cui siano riportate pedissequamente le clausole dello schema ABI (“intesa a monte”) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust sono nulli limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, potendo essere dichiarato nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. Conformemente al disposto dell'art. 1419 c.c., infatti, “la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità”. L'estensione della nullità all'intero contratto ha portata eccezionale ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Nel caso concreto, mancando la rigorosa allegazione e la prova del contrario, si può ritenere che il fideiussore avrebbe prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, con la conseguenza che, come effettivamente avvenuto, l'opponente può fondatamente invocare la nullità derivata delle sole clausole corrispondenti a quelle dichiarare nulle dal provvedimento della CA d'AL.
Al fine di paralizzare la domanda di pagamento di l'attore ha fatto valere la nullità della deroga CP_1 pattizia all'art. 1957 c.c., inferendo l'intervenuta decadenza dalla garanzia per omessa tempestiva pagina 8 di 12 proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale di decadenza fissato dalla norma.
A tale eccezione ha replicato la convenuta sostenendo, in primo luogo, la natura autonoma della garanzia rilasciata da ciascun opponente, con conseguente ritenuta inoperatività dell'art. 1957 c.c. in punto di onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, asseritamente collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaurerebbe un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale e, come tale, rientrerebbe tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad una obbligazione di garanzia autonoma.
La tesi non appare meritevole di accoglimento.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'inserimento all'interno del contratto di fideiussione di una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., essendo espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente (Cass. n. 16825/2016). Secondo tale giurisprudenza, la suddetta clausola non ha, inoltre,
“rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come
“fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (ibidem).
Ciò che, invero, contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è
l'assoluta mancanza nel primo dell'elemento dell'accessorietà rispetto al rapporto principale, che si manifesta non già nel semplice differimento della facoltà di proporre eccezioni all'avvenuto pagamento quanto piuttosto nella totale impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla fondamentale regola di cui all'art. 1945 c.c., salva solo l'exceptio doli generalis.
pagina 9 di 12 Nel caso in esame, vi è, inoltre, da considerare che il dato letterale del testo, predisposto su modulo redatto dalla stessa CA, qualifica il contratto come “lettera di fideiussione (generica ad importo limitato)”, sicché espressa è la volontà delle parti circa l'intenzione di concludere tale tipologia di negozio, così come tipizzato dall'ordinamento. Al nomen iuris corrisponde, peraltro, la disciplina negoziale che prevede, in capo al fideiussore, un obbligo di pagamento preciso e delimitato, chiaramente collegato all'obbligazione principale.
Né argomenti contrari possono trarsi dal fatto che nel contratto in oggetto sono presenti diverse clausole intese a porre la banca al riparo da eccezioni inerenti il rapporto principale con il debitore garantito, così da rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale.
In particolare, l'inserimento nella fideiussione generale della clausola di pagamento “a prima richiesta” garantirebbe il pagamento dietro semplice domanda della somma garantita, senza che il fideiussore possa opporre, né prima né dopo il pagamento, alcuna eccezione relativa al rapporto principale garantito.
Come sopra rilevato, ritiene il Tribunale che tale pattuizione non sia sufficiente ad attribuire alla fideiussione natura di garanzia autonoma, mancando la previsione che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, ossia la rinunzia espressa del garante alla facoltà di opporre eccezioni in deroga all'art. 1945 c.c. (clausola cosiddetta “senza eccezioni”).
Invero, la suddetta clausola si limita a comportare l'inversione processuale propria di una clausola
“solve et repete” non incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante, sia pure dopo l'avvenuto pagamento, possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale, mentre nel vero e proprio contratto autonomo di garanzia il garante, una volta effettuato il pagamento, al quale è tenuto in ogni caso, salvi i casi particolari sopra evidenziati, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale (Cass. n. 3257/2007).
In conclusione, anche a fronte della clausola di pagamento “a prima richiesta” inserita nella fideiussione omnibus, il negozio resta sostanzialmente una fideiussione, posto che il garante è chiamato ad adempiere alla medesima prestazione cui è tenuto il debitore principale, con ciò differenziandosi dal garante autonomo, la cui obbligazione non ha ad oggetto l'adempimento del debito principale, essendo rivolta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore2. 2 Che la clausola a prima richiesta sia sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia non si ritiene possa essere desunto da Cass. S.U. n. 3947/2010 che, in un passaggio avente invero i connotati di un obiter dictum, per pagina 10 di 12 Ritenuto, pertanto, applicabile alla fideiussione in esame il termine di decadenza di cui all'art. 1957
c.c., in quanto non validamente derogato dalla clausola pattizia affetta da nullità derivata, deve constatarsi che detto termine non risulta sia stato, in concreto, rispettato.
A pretesa dimostrazione dell'assolvimento dell'onere de quo, si è limitata a produrre sub doc. 9 CP_1
missiva datata 3 giugno del 2016, peraltro carente della prova del recapito alla debitrice principale, nella quale l'istituto bancario ha unicamente prospettato la possibile futura assunzione di iniziative volte al recupero del credito, senza quantificarlo e senza intimarne il pagamento alla società mutuataria.
Nemmeno la lettera di costituzione in mora sub doc. 13 del fascicolo monitorio risulta inviata al debitore principale entro il termine semestrale di decadenza.
Pertanto, anche volendo valorizzare l'inserimento all'interno del contratto di fideiussione della clausola di “pagamento a semplice richiesta scritta”, sopra commentata, al fine di ritenere che il termine di decadenza possa essere rispettato a mezzo di una richiesta di pagamento scritta anche stragiudiziale, nel caso in esame tale richiesta non risulta provata.
Considerato, da ultimo, che nel contratto di mutuo il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse o comunque dalla cessazione del rapporto (Cass. n. 2301/2004; conf. Cass. n. 17798/2011), deve rilevarsi che ha CP_1
omesso di specificare il momento in cui tale scadenza si sarebbe verificata, impedendo, anche sotto tale profilo, di verificare che nei sei mesi decorrenti dalla cessazione del rapporto la banca abbia effettivamente rivolto le proprie istanze nei confronti del debitore principale.
Detto dies a quo è stato identificato dalla controparte nel 30.4.2018, data prevista per la scadenza dell'ultima rata, in mancanza di recesso/revoca precedente: prendendo a riferimento tale termine di decorrenza, risulta che l'opposta avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni di credito verso il debitore principale entro il 30.10.2018, cosa che non è avvenuta.
Per quanto sopra l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo, di cui è già stata sospesa l'efficacia esecutiva, revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi (quanto alle fasi di studio della controversia e introduttiva) e minimi (quanto alle fasi istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della lite e il deposito di un solo scritto difensivo quanto assunta dalla successiva giurisprudenza come principio di diritto, si è limitata a suggerire che “al fine di
…consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate…la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”, considerazione che, all'evidenza, difetta del carattere di vera e propria statuizione in diritto. pagina 11 di 12 finale) previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 1.000.000,00 e 2.000.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 1035/2024 emesso dal Tribunale di Controparte_1
Brescia in data 22.3.2024; condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 23.946,00 a titolo di compensi ed € 870,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4582/2024
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per parte attrice-opponente l'avv. Vanessa Concari e per parte convenuta-opposta l'avv. Elisa Corini in sostituzione dell'avv. Giuseppe Ravasio.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4582/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vanessa Concari Parte_1 C.F._1
attore - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Ravasio convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 12.3.2024, Controparte_1
(già , premesso di aver acquistato in data 11.4.2018 Controparte_2
dai Commissari Liquidatori di in attuazione delle previsioni del D.L. 99/2017 e Parte_2
del D.M 22.2.2018, un pacchetto di crediti deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa della predetta banca, tra cui ha allegato essere ricompreso quello azionato, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma di € 1.300.000,00 oltre interessi e spese di procedura, nei confronti di in Parte_1
qualità di garante delle obbligazioni contratte dalla società (cancellata Controparte_3
dal Registro delle Imprese in data 16.6.2020) nei confronti della (conferente il Controparte_4 ramo d'azienda in favore della fusa per incorporazione in Controparte_5 Parte_3
divenuta a seguito di trasformazione posta in liquidazione coatta
[...] Parte_2
pagina 2 di 12 amministrativa) e, in particolare, del finanziamento a revoca del 24.10.2012 dell'importo di originari €
1.000.000,00.
Avverso tale decreto, ritualmente notificato, ha proposto tempestiva opposizione l'ingiunto, il quale ha eccepito:
- l'intervenuta estinzione dell'originaria garanzia dallo stesso rilasciata in favore della CP_4 nel 2008 e la “mancata assunzione della garanzia a favore di per il
[...] Parte_2 finanziamento del 2012” a seguito della “avvenuta novazione dei rapporti precedentemente in capo a
e ” (cfr. atto di citazione, pag. 4); Controparte_4 Controparte_5
- la nullità parziale della fideiussione omnibus del 8.2.2008 per violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990 e l'avvenuta liberazione del fideiussore per effetto della decadenza ex art. 1957 c.c.;
- la nullità parziale della predetta fideiussione per violazione della disciplina consumeristica;
- l'insufficiente prova del credito.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando le avversarie deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La fase di merito è stata preceduta dalla discussione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta dall'opponente, che è stata accolta dal g.i. con ordinanza del 31.5.2024.
Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza di trattazione del 12.12.2024 il g.i. ha ritenuto la causa sufficientemente istruita in via documentale, rinviandola all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di brevi note conclusive.
L'opposizione è fondata e va accolta.
È pacifico e documentale che in data 8.2.2008 abbia rilasciato in favore della Parte_1
fideiussione omnibus sino a concorrenza di € 1.300.000,00 a garanzia delle Controparte_4
obbligazioni contratte dalla nei confronti della medesima Controparte_3 CP_4
(cfr. doc. 2 di parte attrice).
[...]
Altresì pacifico e documentale è che, in forza delle operazioni straordinarie menzionate da entrambe le parti (in particolare, conferimento di ramo d'azienda da a Controparte_4 Controparte_5
e fusione per incorporazione di quest'ultima in quella che sarebbe divenuta a seguito di
[...]
variazione di denominazione , sia divenuta titolare dei Parte_2 Parte_2
rapporti già in capo a (cfr. docc.
5-8 di parte opposta). Controparte_4
Il credito per il quale ha agito in monitorio nei confronti dell'opponente trae origine nel contratto CP_1
di finanziamento a revoca stipulato tra e in data Controparte_3 Parte_3
pagina 3 di 12 24.10.2012, rinegoziato in data 11.11.2013, per l'originario importo di € 1.000.000,00 (cfr. docc. 3, 4 e
5 di parte opponente): al riguardo, non è contestato l'acquisto da parte dell'odierna opposta, mediante operazione di cessione dell'11.4.2018 ex art. 5 D.L. n. 99/2017 e D.M. 22.2.2018, del credito rinveniente dal menzionato finanziamento del 24.10.2012.
A fronte dei suddetti passaggi contrattuali e societari, va respinta la prima eccezione della difesa opponente, secondo cui la mancata stipulazione da parte signor di una nuova fideiussione a Parte_1
specifica garanzia del credito concesso con il finanziamento del 24.10.2012 comporterebbe il venir meno dell'obbligazione in capo al già fideiussore.
Come rilevato nell'ordinanza del 31.5.2024, essendo stata contratta anche per obbligazioni future, la garanzia omnibus del 8.2.2008 non può ritenersi “cessata nel momento in cui i rapporti di credito in capo a sono confluiti in e poi in Controparte_4 Controparte_5 Parte_4
ed hanno infine subito una novazione con … con conseguente
[...] Parte_3 cessazione di efficacia della fideiussione” (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Con la cessione del ramo d'azienda tra la e la si è, infatti, Controparte_4 Controparte_5 realizzato il fenomeno successorio espressamente contemplato dal primo comma dell'art. 2558 c.c., senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso idonea a impedire il subentro del cessionario.
Quanto alla successiva fusione per incorporazione, anche a seguito del pronunciamento delle S.U. n.
21970/2021 (in base al quale la fattispecie dà luogo a una vicenda estintivo-successoria simile alla successione “mortis causa” a titolo universale tra persone fisiche e non a un fenomeno a carattere modificativo-evolutivo), essa non determina estinzione dei precedenti rapporti, ma, come espressamente previsto dal riformato art. 2504-bis c.c., comporta che la società che risulta dalla fusione assuma i diritti e gli obblighi delle partecipanti/incorporate anteriori alla fusione.
Il passaggio da e è avvenuto per effetto di una Parte_3 Parte_2
trasformazione societaria che, come noto, non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata l'identità soggettiva (ex multis, Cass. n. 29119/2023).
Infine, tra gli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione coatta della disciplinati Parte_2 dall'art. 83 t.u.b. non rientra la generalizzata estinzione dei rapporti pendenti.
Ne consegue che, in mancanza di specifici (ma non allegati) accordi tra i soggetti convolti nelle menzionate “operazioni straordinarie tra istituti di credito e conseguenti cessioni e passaggi di rapporti giuridici preesistenti intrattenuti con i clienti” e stante la natura omnibus e per obbligazioni future della garanzia rilasciata dal nel 2008 in favore dell'allora , non può Parte_1 Controparte_4
ritenersi verificato alcun fenomeno di novazione oggettiva o soggettiva tale da richiedere, in occasione pagina 4 di 12 del finanziamento concesso a da in data Controparte_3 Parte_3
24.10.2012, il rilascio di una nuova garanzia o l'esplicita conferma di quella in essere da parte del stesso. Né induce a ritenere diversamente la circostanza che la CA, “a latere di tale Parte_1 finanziamento”, abbia richiesto e ottenuto da tutti i precedenti garanti di a esclusione CP_3 dell'odierno opponente, di sottoscrivere una nuova assunzione di impegno, dovendosi ribadire che l'efficacia delle garanzie collegate ai rapporti oggetto di trasferimento non è venuta meno per effetto della cessione di ramo d'azienda, dell'incorporazione da fusione, della trasformazione societaria e dell'apertura della procedura concorsuale.
L'opposizione merita, invece, accoglimento in relazione all'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., operante in conseguenza della nullità della relativa deroga pattizia per contrarietà della stessa alla normativa antitrust in quanto riproduttiva di clausola dello schema ABI ritenuto contrastante con l'art. 2 l. n. 287/1990 dal provvedimento della CA d'AL n. 55/2005.
È noto che con il provvedimento n. 55/2005 reso all'esito di un'istruttoria condotta a partire dal novembre del 2003, la CA d'AL - allora autorità garante della concorrenza degli istituti di credito - ha dichiarato lo schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) redatto dall'ABI nel 2002 contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 disciplinanti, rispettivamente, la reviviscenza (secondo cui il fideiussore deve
“rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. (a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato”) e la sopravvivenza (in base alla quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Al riguardo va, in primo luogo, osservato che la fideiussione omnibus sottoscritta tra gli altri da in data 8.2.2008 contiene, effettivamente, le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo Parte_1
ABI su menzionato per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
peraltro, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
Cionondimeno, parte opposta ha negato che, nel caso in esame, la produzione in giudizio del provvedimento della CA d'AL fornisca di per sé prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo il rilascio della garanzia fideiussoria intervenuto ad anni di distanza dal suddetto pagina 5 di 12 provvedimento.
Vero è che l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/19901.
Nel parere espresso sullo schema contrattuale definito dall'ABI, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato come la suddetta istruttoria avesse consentito di appurare che il contenuto dello schema era sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate e come l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non potesse essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica.
Ora, è indubitabile che la vicenda negoziale oggetto della presente controversia, svoltasi nel febbraio
2008, si colloca in un periodo successivo a quello direttamente interessato dall'accertamento amministrativo;
ne consegue che i fideiussori che invochino la nullità delle garanzie prestate in tale successivo periodo sono tenuti a fornire prova, anche mediante presunzioni, della perdurante esistenza dell'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione delle garanzie.
La stessa Suprema Corte, in merito all'arco temporale coperto dall'accertamento della CA d'AL e al valore di prova privilegiata proprio di tale provvedimento, ha ritenuto ricomprese le condotte precedenti al maggio 2005 e altresì operante la presunzione circa la sussistenza dell'illecito per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità (si veda in particolare Cass.
n. 21978/2019, che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005).
Il caso di specie si colloca, come rilevato, a quasi tre anni di distanza dall'accertamento de quo, circostanza che impone di dimostrare con sufficiente grado di attendibilità la persistenza sino a tale momento dell'intesa lesiva della concorrenza nel mercato nazionale.
A tal riguardo, la difesa opponente ha prodotto un numero rilevante di contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente al 2005; in particolare, alla prima memoria integrativa risultano allegate 16 fideiussioni omnibus stipulate su moduli predisposti da svariati istituti bancari, di differenti dimensioni e collocazione geografica, nel periodo tra l'ottobre 2007 e il novembre 2008, tutte conformi al modello
ABI per quanto concerne le previsioni degli artt. 2, 6 e 8 dichiarati invalidi.
Giova segnalarsi che la giurisprudenza di merito che ha, in fattispecie relative a contratti successivi al
2005, escluso la prova dell'esistenza dell'intesa lesiva della concorrenza, ha in genere così concluso sul rilievo che i moduli prodotti in giudizio a dimostrazione di tale intesa non riguardassero l'intero territorio nazionale o non si riferissero strettamente all'anno di stipulazione del negozio impugnato, ma 1 In particolare, il1° settembre 2004 è stata inviata ad alcune banche una richiesta di informazioni, volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall'ABI. Le risposte delle banche sono pervenute nel corso dello stesso mese. pagina 6 di 12 fossero relativi a un corredo inadeguato di negozi rilevanti sotto il profilo territoriale e cronologico, con conseguente insussistenza di sufficienti elementi idonei a dimostrare che nel periodo di stipulazione del contratto oggetto dell'eccepita nullità un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Nel caso in esame, gli elementi offerti all'opponente appaiono, invece, idonei a confortare un simile risultato probatorio, con la conseguenza che i presupposti dell'illecito antitrust ben sintetizzati dalla difesa convenuta a pag. 19-20 delle note conclusive (esistenza dell'intesa restrittiva e sua illiceità, sua prosecuzione anche successivamente al maggio 2005, partecipazione dell'istituto di credito, propria controparte contrattuale, alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate - ricavabile nella specie dall'utilizzo nei contratti unilateralmente redatti dalla banca delle clausole dello schema ABI dichiarate illegittime, nel loro esatto tenore letterale - applicazione uniforme e diffusa delle clausole contrattuali in questione) debbono ritenersi dimostrati.
In aggiunta alle suddette prove, l'opponente ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione in giudizio di ulteriori moduli standard per le fideiussioni omnibus utilizzati da un campione significativo di banche di diverse dimensioni presenti sul territorio nazionale al momento della stipulazione della fideiussione per cui è causa, richiesta che il giudice non ha accolto, ritenendola superflua alla stregua del materiale probatorio già in atti.
Il contenuto dello schema ABI interessato dal provvedimento della CA d'AL risulta sostanzialmente riprodotto nei contratti depositati da parte attrice, senza apparente soluzione di continuità nell'intervallo temporale interessato dalle produzioni;
il numero dei negozi offerti in prova testimonia un'ampia diffusione delle clausole dichiarate nulle anche successivamente a tale declaratoria, e, in particolare, nell'anno 2008 in cui fu sottoscritta la garanzia da parte dell'opponente, dovendosi escludere che il fenomeno, già censurato nel 2005 come rivelativo dell'intesa illecita, sia di seguito proseguito quale manifestazione “spontanea” del mercato. Peraltro, come emerge dagli stessi documenti prodotti da parte opposta (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), proprio ha seguitato, ancora nell'anno 2012, a inserire nei propri moduli unilateralmente Parte_2
predisposti, le clausole dichiarate illegittime.
Nello stesso provvedimento n. 55/2005 la diffusione dello schema contrattuale e l'effettivo grado di uniformità degli schemi contrattuali utilizzati sono stati verificati dall'Autorità competente anche tramite l'invio nel mese di settembre 2004 di una richiesta di informazioni a un campione di 7 banche di diverse dimensioni. Dall'analisi dei moduli contrattuali relativi alla fideiussione omnibus forniti da pagina 7 di 12 tali istituti, la CA d'AL ha potuto rilevare che le clausole oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, erano riconducibili al medesimo modello. I testi contrattuali utilizzati dalle banche contenevano peraltro - come quelli prodotti nel presente giudizio - ulteriori clausole implicanti oneri addizionali a carico del garante, quali quelli a contenuto informativo inerenti la posizione economica del debitore principale o la decadenza del debitore stesso dal beneficio del termine.
Proprio sulla scorta di tali emergenze, attestanti che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'ABI, la CA d'AL ha emesso il menzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 con cui ha accertato, in conclusione che “a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 28 7 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Come successivamente chiarito dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, i contratti di fideiussione stipulati tra la banca e il cliente (“a valle”) in cui siano riportate pedissequamente le clausole dello schema ABI (“intesa a monte”) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust sono nulli limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, potendo essere dichiarato nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. Conformemente al disposto dell'art. 1419 c.c., infatti, “la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità”. L'estensione della nullità all'intero contratto ha portata eccezionale ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Nel caso concreto, mancando la rigorosa allegazione e la prova del contrario, si può ritenere che il fideiussore avrebbe prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, con la conseguenza che, come effettivamente avvenuto, l'opponente può fondatamente invocare la nullità derivata delle sole clausole corrispondenti a quelle dichiarare nulle dal provvedimento della CA d'AL.
Al fine di paralizzare la domanda di pagamento di l'attore ha fatto valere la nullità della deroga CP_1 pattizia all'art. 1957 c.c., inferendo l'intervenuta decadenza dalla garanzia per omessa tempestiva pagina 8 di 12 proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale di decadenza fissato dalla norma.
A tale eccezione ha replicato la convenuta sostenendo, in primo luogo, la natura autonoma della garanzia rilasciata da ciascun opponente, con conseguente ritenuta inoperatività dell'art. 1957 c.c. in punto di onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, asseritamente collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaurerebbe un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale e, come tale, rientrerebbe tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad una obbligazione di garanzia autonoma.
La tesi non appare meritevole di accoglimento.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'inserimento all'interno del contratto di fideiussione di una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., essendo espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente (Cass. n. 16825/2016). Secondo tale giurisprudenza, la suddetta clausola non ha, inoltre,
“rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come
“fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (ibidem).
Ciò che, invero, contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è
l'assoluta mancanza nel primo dell'elemento dell'accessorietà rispetto al rapporto principale, che si manifesta non già nel semplice differimento della facoltà di proporre eccezioni all'avvenuto pagamento quanto piuttosto nella totale impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla fondamentale regola di cui all'art. 1945 c.c., salva solo l'exceptio doli generalis.
pagina 9 di 12 Nel caso in esame, vi è, inoltre, da considerare che il dato letterale del testo, predisposto su modulo redatto dalla stessa CA, qualifica il contratto come “lettera di fideiussione (generica ad importo limitato)”, sicché espressa è la volontà delle parti circa l'intenzione di concludere tale tipologia di negozio, così come tipizzato dall'ordinamento. Al nomen iuris corrisponde, peraltro, la disciplina negoziale che prevede, in capo al fideiussore, un obbligo di pagamento preciso e delimitato, chiaramente collegato all'obbligazione principale.
Né argomenti contrari possono trarsi dal fatto che nel contratto in oggetto sono presenti diverse clausole intese a porre la banca al riparo da eccezioni inerenti il rapporto principale con il debitore garantito, così da rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale.
In particolare, l'inserimento nella fideiussione generale della clausola di pagamento “a prima richiesta” garantirebbe il pagamento dietro semplice domanda della somma garantita, senza che il fideiussore possa opporre, né prima né dopo il pagamento, alcuna eccezione relativa al rapporto principale garantito.
Come sopra rilevato, ritiene il Tribunale che tale pattuizione non sia sufficiente ad attribuire alla fideiussione natura di garanzia autonoma, mancando la previsione che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, ossia la rinunzia espressa del garante alla facoltà di opporre eccezioni in deroga all'art. 1945 c.c. (clausola cosiddetta “senza eccezioni”).
Invero, la suddetta clausola si limita a comportare l'inversione processuale propria di una clausola
“solve et repete” non incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante, sia pure dopo l'avvenuto pagamento, possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale, mentre nel vero e proprio contratto autonomo di garanzia il garante, una volta effettuato il pagamento, al quale è tenuto in ogni caso, salvi i casi particolari sopra evidenziati, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale (Cass. n. 3257/2007).
In conclusione, anche a fronte della clausola di pagamento “a prima richiesta” inserita nella fideiussione omnibus, il negozio resta sostanzialmente una fideiussione, posto che il garante è chiamato ad adempiere alla medesima prestazione cui è tenuto il debitore principale, con ciò differenziandosi dal garante autonomo, la cui obbligazione non ha ad oggetto l'adempimento del debito principale, essendo rivolta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore2. 2 Che la clausola a prima richiesta sia sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia non si ritiene possa essere desunto da Cass. S.U. n. 3947/2010 che, in un passaggio avente invero i connotati di un obiter dictum, per pagina 10 di 12 Ritenuto, pertanto, applicabile alla fideiussione in esame il termine di decadenza di cui all'art. 1957
c.c., in quanto non validamente derogato dalla clausola pattizia affetta da nullità derivata, deve constatarsi che detto termine non risulta sia stato, in concreto, rispettato.
A pretesa dimostrazione dell'assolvimento dell'onere de quo, si è limitata a produrre sub doc. 9 CP_1
missiva datata 3 giugno del 2016, peraltro carente della prova del recapito alla debitrice principale, nella quale l'istituto bancario ha unicamente prospettato la possibile futura assunzione di iniziative volte al recupero del credito, senza quantificarlo e senza intimarne il pagamento alla società mutuataria.
Nemmeno la lettera di costituzione in mora sub doc. 13 del fascicolo monitorio risulta inviata al debitore principale entro il termine semestrale di decadenza.
Pertanto, anche volendo valorizzare l'inserimento all'interno del contratto di fideiussione della clausola di “pagamento a semplice richiesta scritta”, sopra commentata, al fine di ritenere che il termine di decadenza possa essere rispettato a mezzo di una richiesta di pagamento scritta anche stragiudiziale, nel caso in esame tale richiesta non risulta provata.
Considerato, da ultimo, che nel contratto di mutuo il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse o comunque dalla cessazione del rapporto (Cass. n. 2301/2004; conf. Cass. n. 17798/2011), deve rilevarsi che ha CP_1
omesso di specificare il momento in cui tale scadenza si sarebbe verificata, impedendo, anche sotto tale profilo, di verificare che nei sei mesi decorrenti dalla cessazione del rapporto la banca abbia effettivamente rivolto le proprie istanze nei confronti del debitore principale.
Detto dies a quo è stato identificato dalla controparte nel 30.4.2018, data prevista per la scadenza dell'ultima rata, in mancanza di recesso/revoca precedente: prendendo a riferimento tale termine di decorrenza, risulta che l'opposta avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni di credito verso il debitore principale entro il 30.10.2018, cosa che non è avvenuta.
Per quanto sopra l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo, di cui è già stata sospesa l'efficacia esecutiva, revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi (quanto alle fasi di studio della controversia e introduttiva) e minimi (quanto alle fasi istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della lite e il deposito di un solo scritto difensivo quanto assunta dalla successiva giurisprudenza come principio di diritto, si è limitata a suggerire che “al fine di
…consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate…la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”, considerazione che, all'evidenza, difetta del carattere di vera e propria statuizione in diritto. pagina 11 di 12 finale) previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 1.000.000,00 e 2.000.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 1035/2024 emesso dal Tribunale di Controparte_1
Brescia in data 22.3.2024; condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 23.946,00 a titolo di compensi ed € 870,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
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