Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
La procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale commesso dall'incaricato di pubblico servizio non richiede l'abuso delle funzioni pubblicistiche svolte, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 3 cod. pen., è sufficiente il semplice collegamento tra le condotte illecite e le predette funzioni. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che è qualificabile come incaricato di pubblico servizio il dipendente universitario, nella specie tecnico di radiologia medica, operante all'interno di un ospedale pubblico nell'ambito dell'incarico istituzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2010, n. 43235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43235 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 13/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1537
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 08846/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.L. , nato a (omesso) ;
Avverso la sentenza emessa in data 5 Maggio 2009 dalla Corte Di Appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 27 Giugno 2007, ha dichiarato prescritto il reato contestato come commesso in data 13 Novembre 1998 in danno della Sig.ra C.S. , e conseguentemente fissato in due anni e sei mesi di reclusione la pena inflitta per i restanti reati previsti dall'art. 609-bis c.p. con l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 11, ed ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. in sede in relazione ad ipotesi di reato ex art. 527 c.p. non contestata all'imputato; ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Fatti commessi in danno di più persone a partire dal XXXX e nelle date specificamente indicate per ciascuna persona offesa. Con Parte civile:
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. LUIGI Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena;
Udito il Difensore, Avv. Leone Gustavo, che ha concluso per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
RILEVA
Il Sig. L. è stato tratto a giudizio in relazione al reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p., art. 609-bis c.p. e art. 61 c.p., n.11 per avere, nella qualità di tecnico di radiologia medica presso l'ospedale di (omesso) , posto in essere nel corso delle proprie funzioni atti a sfondo sessuale su alcune pazienti non consenzienti.
Con la sentenza in data 27 Giugno 2007 il Tribunale di Firenze ha ritenuto sussistere solo una parte dei reati contestati, escludendone la commissione nei confronti di due delle otto donne indicate nel capo di imputazione e ravvisando per alcuni di essi l'esistenza del mero tentativo;
ha ritenuto che per i reati consumati sia applicabile l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 609-bis, comma 3 e, esclusa l'aggravante contestata e ritenuta la continuazione, ha condannato il Sig. L. alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, nonché alle pene accessorie di legge e al risarcimento in favore delle parti civili costituite dei danni specificamente quantificati. A seguito di rituale impugnazione la Corte di Appello di Firenze ha respinto i motivi di appello e confermato il giudizio di responsabilità formulato dai primi giudici;
quindi, rilevato l'avvenuto decorso del termine di prescrizione per il più risalente episodio in contestazione (anno XXXX), ne ha dichiarato l'estinzione e conseguentemente rideterminato la pena.
La motivazione della sentenza affronta la questione del lamentato difetto di querela, esplicita le ragioni per cui non vi è ragione di procedere alla rinnovazione del dibattimento e quindi, dopo avere ripercorso in modo dettagliato il material probatorio posto a fondamento della sentenza del Tribunale e sintetizzato le risultanze riferite a ciascuna persona offesa, procede ad esaminare le censure mosse dall'imputato al merito della decisione di primo grado e al trattamento sanzionatorio giungendo ad una decisione di rigetto di tutti i motivi.
Ricorre tramite il Difensore il Sig. L. .
Con primo motivo lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al difetto di procedibilità per mancanza di querela. Osserva il ricorrente che il capo d'imputazione non fa alcuna menzione della qualità di incaricato di pubblico servizio e che questo inibisce la possibilità di applicare dell'art. 609-septies c.p., comma 4 norma non menzionata nella contestazione. Se a ciò si aggiunge che il Tribunale ha escluso espressamente l'aggravante dell'abuso di autorità (art. 61 c.p., n. 11), appare evidente che non si versa in ipotesi di procedibilità d'ufficio e che la Corte di Appello ha fatto ricorso ad una affermazione generica e indimostrata di "chiarezza" della contestazione che non trova alcun riscontro nel capo di imputazione.
Con secondo motivo lamenta vizio di motivazione per essere del tutto carente la motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati, sotto il profilo che, escluso l'abuso di autorità, le condotte non presentano alcun profilo di violenza e minaccia e non possono essere ricondotte alla fattispecie di reato contestata. Con terzo motivo lamenta vizio di motivazione per essere del tutto carente la motivazione circa la commissione dei reati da parte del ricorrente e circa la sua identificazione, profilo che era stato puntualmente prospettato coi motivi di appello.
Con quarto motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento all'avvenuta consumazione dei delitti in danno delle Sigg.re M. , A. , F. e Z. , per i quali si era prospettata l'esistenza del mero tentativo.
Con quinto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla carenza di esplicitazione della pena irrogata per i reati posti in continuazione, posto che i primi giudici avevano applicato un medesimo aumento sia per i reati tentati sia per quelli consumati e che sul punto la Corte di Appello omette di dare risposta alle censure contenute nei motivi proposti.
Con sesto motivo lamenta vizio di motivazione per non essere state esplicitate le ragioni che hanno condotto la Corte di Appello a negare le circostanze attenuanti generiche.
OSSERVA
A. Il contenuto dei motivi di ricorso impone alla Corte di effettuare due premesse di ordine generale e di fissare alcuni principi cui si atterrà nel valutare le singole censure.
In primo luogo va richiamato il principio, affermato in modo convincente da precedenti decisioni, secondo cui quando le sentenze di primo e secondo grado "concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente" (Prima Sezione Penale, sentenza n. 8886 del 26 giugno-8 agosto 2000, Sangiorgi, rv 216906). Dall'applicazione di tale principio discende, nel caso in esame, che la motivazione della Corte territoriale deve essere esaminata alla luce della complessiva motivazione adottata da entrambe le decisioni di merito, con la conseguenza che il rinvio da parte della sentenza di appello a specifici passaggi motivazionali della prima decisione non costituisce vizio rilevante in sede di legittimità allorquando, come nel caso di specie, tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. In secondo luogo occorre ricordare che in presenza di una motivazione dei giudici di merito che non ometta di considerare circostanze decisive e che contenga una esposizione delle ragioni della decisione coerenti con i dati processuali e prive di vizi logici non è consentito al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio e di riesaminare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito (Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 2007, rv 236893; Prima Sezione Penale, n. 24667 del 2007, rv 237207). Di conseguenza, come precisato da ultimo dalla sentenza della Sezione Sesta Penale, n. 22256 del 2006, Bosco, rv 234148, resta "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti".
B. Sulla base di quanto ricordato, la Corte ritiene che alcuni dei motivi di ricorso siano manifestamente infondati e vadano dichiarati inammissibili. In particolare:
1. palese è la contestazione nel capo di imputazione della qualità di incaricato di pubblico servizio del ricorrente, così che non merita alcuna censura la motivazione della sentenza impugnata allorché si limita a definire "chiara" tale circostanza. L'imputazione espressamente riconduce le condotte criminose nell'ambito e in occasione dell'attività svolta dal Sig. L. come tecnico di radiologia presso l'ospedale di XXXXXXX;
altrettanto chiaramente indica specifiche modalità della condotta che si pongono in relazione diretta con lo svolgimento dell'attività professionale. Essendo così chiari i fatti ed esplicitata la qualifica professionale dell'imputato, non può sussistere alcun dubbio che le condotte si collocano all'interno di attività svolte da persona incaricata di pubblico servizio, tale dovendosi qualificare il dipendente dell'Università che operi all'interno di un ospedale pubblico nell'ambito dell'incarico istituzionale;
ciò detto, la Corte ritiene che il mancato richiamo all'art. 609-septies c.p., comma 4 (non necessario in sede di contestazione ove la circostanza sia chiaramente contestata in fatto) e il mancato ricorso al termine "incaricato di pubblico servizio" nulla tolgono alla evidenza del dato storico e all'assenza di qualsiasi violazione del diritto di difesa. Osserva, infine, la Corte che la conclusione cui si è appena giunti non viene scalfita dalla circostanza che i giudici di merito abbiano escluso la sussistenza dell'aggravante contestata;
ciò che rileva ai fini dell'applicazione della ipotesi ex art. 609-septies c.p., comma 4, n. 3 è il collegamento tra le condotte illecite e le funzioni pubblicistiche svolte, non richiedendo tale disposizione che si versi in ipotesi di "abuso" di tali funzioni.
2. Altrettanto manifesta l'infondatezza dei motivi terzo e quarto. L'esame delle motivazioni delle due sentenze di merito rende evidenti le ragioni per cui i giudici di merito escludono qualsiasi incertezza rispetto all'identificazione dell'autore del condotte e alla distinzione fra ipotesi di tentativo e ipotesi di consumazione del reato. Sul punto le motivazioni risultano coerenti col dato probatorio e prive di manifesta illogicità, così da essere sottratte all'intervento del giudice di legittimità.
3. Palesemente infondato, poi, il sesto motivo di ricorso: dalla lettura dell'ultima pagina della sentenza impugnata emergono con chiarezza le ragioni, non censurabili in questa sede, che la Corte territoriale ha posto a fondamento della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Ritiene la Corte che anche il secondo motivo di ricorso sia manifestamente infondato. La chiara indicazione delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente consente di affermare che egli, pur non compiendo attività "abusive", abbia approfittato illegalmente delle opportunità di contatto fisico offertegli dall'effettuazione degli esami radiologici e abbia tenuto condotte impreviste, repentine e maliziose che, senza e contro il consenso delle pazienti, hanno assunto chiara connotazione sessuale. A fronte di condotte così caratterizzate, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ritiene sussistere l'ipotesi di reato contestata al ricorrente non solo quando la persona offesa sia messa nell'impossibilità di resistere mediante il ricorso a condotte violente o espressamente minacciose, ma anche quando la volontà contraria della persona sia superata mediante condotte "subdole", "repentine" o "improvvise" (per tutte si rinvia alle decisioni di questa Sezione n. 390 del 24 novembre 2000-1 febbraio 2001, rv 218540; n. 6945 del 27 gennaio-19 febbraio 2004, rv 228493; n. 6340 in data 1-17 febbraio 2006, rv 233315). Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto un uso corretto e non merita le censure contenute nel ricorso.
5. Procedendo, infine, all'esame del quinto motivo di ricorso, deve rilevarsi che con il sesto motivo di appello proposto dall'odierno ricorrente (pag. 29-30) era stata censurata la circostanza che il primo giudice avesse aumentato la pena base di due mesi per ciascuno degli episodi criminosi, così illogicamente e immotivatamente parificando la sanzione inflitta per i tre episodi consumati ed i due consistenti in mero tentativo. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di Appello non ha offerto sul punto una risposta specifica ed ha, peraltro, affermato che sussistono plurime ragioni per escludere che la pena irrogata in primo grado possa essere diminuita: la già concessa diminuente del fatto di minore gravità; la personalità dell'imputato; l'assenza di segni di resipiscenza;
il mancato risarcimento delle persone offese;
l'esistenza di una precedente condanna a 20 giorni di reclusione. Tale argomentazione deve essere considerata errata, posto che gli aumenti di pena per i reati in continuazione debbono tenere conto della gradazione di gravità dei reati stessi e non possono consistere in una valutazione generica e indistinta. Ora, non vi è dubbio che la differenza esistente fra il reato consumato e quello tentato trova nel codice penale, all'art. 56, una significativa differenziazione sul piano sanzionatorio, così che non risulta coerente con il sistema che tale differenza venga radicalmente pretermessa in sede di applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.. La sentenza impugnata deve essere annullata sul punto. Non potendo questa Corte intervenire ai sensi degli artt. 619 e 620 c.p.p., all'annullamento consegue il rinvio degli atti alla Corte di Appello affinché proceda alla determinazione della pena in applicazione del principio di diritto affermato con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze limitatamente alla pena. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010