Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9513
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

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Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria, che, attenuandosi il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la coperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro. La possibilità che la cooperativa assuma tali diverse tipologie comporta necessariamente una diversità di posizioni del socio cooperatore, senza, peraltro, che, anche laddove è più accentuato il fine mutualistico (come nelle cooperative di consumo), il parametro normativo di riferimento cessi di essere quello delle società (come dimostra l'art. 2516 cod. civ.), pur rimanendo la posizione del socio cooperativo distinta da quella del socio di una società di capitali, in quanto quest'ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo mira di regola ad un risultato economico e ad un vantaggio patrimoniale diverso dal lucro, o comunque peculiare e variante a seconda del ramo di attività cooperativa esercitato dalla società. Tale vantaggio non è costituito (o almeno non lo è prevalentemente) dalla più elevata remunerazione possibile del capitale investito, ma dal soddisfacimento di un comune preesistente bisogno economico (di lavoro, del bene casa, di generi di consumo, di credito ed altri), con la congiunta consecuzione di un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla propria società (come nelle cooperative di consumo), oppure di una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (come nelle cooperative di produzione e di lavoro).

In tema di società cooperative, non è previsto in alcuna norma un obbligo della società di procedere (ed un correlato diritto del socio) alla distribuzione ai soci di tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica intervenuta con gli stessi, ne' esso può intendersi connaturato allo scopo mutualistico (inteso come gestione di servizi a favore dei soci), poiché le società cooperative (nelle quali lo scopo mutualistico non esclude l'applicabilità dei principi essenziali del diritto societario, espressamente richiamati dall'art. 2516 cod. civ., in ordine al funzionamento dell'organismo, ai rapporti fra socio e società ed alle attribuzioni sociali), sono soggetti di diritto, muniti di personalità giuridica, e come tali hanno specifiche esigenze organizzative, di efficienza e conservazione dell'impresa, che impongono di demandare all'apprezzamento discrezionale dell'assemblea ogni valutazione circa la destinazione da attribuire a dette eccedenze e ciò anche per quel che attiene alla sussistenza in concreto delle condizioni per far luogo ai rimborsi per i cosiddetti "ristorni" di crediti I.V.A., non sussistendo alcuna ragione che per essi giustifichi un diverso trattamento. Resta fermo che la discrezionalità della maggioranza assembleare è temperata dal principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale, con la conseguenza che il socio, di fronte alla negazione del rimborso del ristorno, in presenza di comportamenti abusivi della maggioranza può valersi degli strumenti di tutela contro le deliberazioni assembleari e chiedere l'annullamento della deliberazione di approvazione del bilancio nella quale si sia deciso in tale senso.

In tema di società cooperativa, i cosiddetti "ristorni" vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, pur avendo con essi in comune la caratteristica della aleatorietà (in quanto la società può distribuirli solo se la gestione mutualistica dell'impresa si chiuda con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi). Mentre, infatti, gli utili costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio, i "ristorni" costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (nel caso delle cooperativa di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di produzione e lavoro). Stante tale diversità, alle somme da distribuire eventualmente ai soci a titolo di ristorno non sono applicabili le limitazioni poste dalla legge alla distribuzione degli utili.

I soci di una cooperativa sono portatori di uno specifico interesse a che l'attività d'impresa sia orientata al soddisfacimento delle loro richieste di prestazioni (cosiddette prestazioni mutualistiche) ed alle condizioni più favorevoli consentite dalle esigenze di economicità nella condotta dell'impresa sociale, ma tale interesse è realizzabile dal socio soltanto azionando i mezzi di tutela predisposti dal diritto societario (impugnativa delle delibere assembleari, azione di responsabilità contro gli amministratori), qualora la gestione dell'impresa sociale non sia improntata al rispetto dello scopo mutualistico.

Commentario1

  • 1Circolare del 14/02/2011 n. 3 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
    Agenzia delle Entrate · 14 febbraio 2011

    PREMESSA Sono pervenute alle scriventi amministrazioni diverse richieste di chiarimenti in relazione alla agevolazione fiscale consistente nella applicazione \- per il periodo d\'imposta 2011 \- dell\'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttivit\à. Al riguardo si premette che l\'agevolazione in esame \è stata introdotta per il 2008 dall\'articolo 2 del d.l. 27 maggio 2008 n. 93 ed \è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall\'art. 5 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 per il 2009 e dall\'art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9513
Data del deposito : 8 settembre 1999

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