Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 1
Ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta interpretazione corrisponde al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 3. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
Leggi di più… - 4. Truffa: quando sussiste l'attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima In tema di truffa, non ricorre la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa quando l'evento illecito perseguito dalla vittima non coincida, né dal punto di vista materiale, né tantomeno psicologico, con quello costitutivo del delitto di truffa ed abbia costituito soltanto occasione o pretesto della condotta dell'agente (Cassazione penale , sez. II , 12/03/2021 , n. 15587). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 12/03/2021 , n. 15587 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 3 luglio 2017, confermava la condanna alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2018, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
04178-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 05.12.2018 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. MAC Dott. Mirella CERVADORO Presidente REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI N. 38634/2018 Consigliere Dott. Fabio DI PISA Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE Dott. Antonio SARACO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO GI nato il [...] a [...] nato il [...] ad [...] avverso la sentenza del 31/05/2016 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31/5/2016 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa il 31/10/2013 con la quale il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, aveva condannato MO IC e IU D'IC alle pene ritenute di giustizia per il reato di concorso in truffa. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i due imputati avevano ottenuto il pagamento della somma di 250 euro da un 1 automobilista, simulando che lo stesso avesse urtato la loro autovettura, danneggiandone lo specchietto retrovisore.
2. Propongono ricorso, con unico atto, MO IC e IU D'IC, a mezzo del loro difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
2.1. Erronea applicazione della legge penale, non avendo la Corte territoriale dichiarato il reato estinto per prescrizione, maturata prima del giudizio di appello sia per IU D'IC sia per MO IC, poiché per quest'ultimo l'operatività della recidiva reiterata è stata "annullata" dal riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
2.2. Illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza del reato, in assenza degli artifizi e raggiri: la persona offesa come risulta dalle sentenze di merito corrispose la somma di 250 euro agli imputati non - ritenendo di aver effettivamente cagionato un danno alla loro autovettura, bensì per "liberarsi" degli stessi, dovendo sbrigare importanti impegni personali.
2.3. Illogicità manifesta della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
2. Il delitto di ricettazione non era prescritto al momento della decisione impugnata, considerato che la difesa ha erroneamente considerato una sospensione della prescrizione di soli sessanta giorni, quando invece l'adesione all'astensione dalle udienze non è un legittimo impedimento, tale da comportare l'applicazione del termine massimo previsto dall'art. 157, primo comma n. 3), cod. pen. (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067). Considerata la sospensione per l'intero periodo (otto mesi), il reato, consumato il 28/5/2008, non era estinto per prescrizione quando fu emessa la sentenza di appello (il 31/5/2016); il tempo necessario a prescrivere sarebbe maturato il 28/7/2016. Per MO IC, poi, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente (ed a maggior 2 ragione se ritenuta equivalente) ad esito del giudizio di comparazione (Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, D'Uva, Rv. 269129, in motivazione;
Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/2008, Coviello, Rv. 242245; nello stesso senso v. Sez. 1, n. 17263 del 08/04/2008, Vigolo, Rv. 239627, in tema di prescrizione della pena;
in senso contrario risulta isolata Sez. 2, n. 53133 del 4/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 269139). Detta interpretazione è conforme alla lettera dell'art. 157, comma 3°, cod. pen., che esclude espressamente l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, "delle disposizioni dell'articolo 69" ed è la più corretta anche da un punto di vista sistematico. Infatti, laddove ad esito di un giudizio di subvalenza della recidiva non si tenesse conto della stessa ai fini del calcolo del termine di prescrizione, verrebbero parificate due situazioni affatto diverse: in un caso il giudice ritiene che il nuovo delitto sia sintomatico di una maggiore riprovevolezza del reo, ma che il giudizio di prevalenza delle attenuanti sia il più idoneo a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare in concreto;
nell'altro, egli esclude l'applicazione della recidiva, pur correttamente contestata, dopo avere considerato in termini opposti la significatività del nuovo illecito ai fini della valutazione della personalità del reo e del grado di colpevolezza. Inoltre, sia pure ai diversi fini dell'aumento di pena non inferiore ad un terzo, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., le Sezioni Unite hanno statuito che detto limite minimo opera anche quando il giudice consideri la recidiva equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/6/2016, Filosofi, Rv. 267044).
3. Con il secondo motivo la difesa ha operato un travisamento delle sentenze di merito, poiché il Tribunale e la Corte non hanno affatto affermato che la persona offesa consegnò la somma di 250 euro per "liberarsi" degli imputati, bensì che la stessa - come si legge nella sentenza impugnata ritenne effettivamente di avere danneggiato lo specchietto retrovisore della loro autovettura, rendendosi conto "che l'incidente non si era mai verificato solo il giorno dopo quando, letta sul quotidiano la notizia riguardante i due e controllato lo specchietto della sua autovettura che non aveva nemmeno un graffio, si era reso conto del patito inganno"; a quel punto AR SI decise di presentare querela.
4. Con adeguata motivazione, infine, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità 3 prevista dall'art. 131 bis cod. pen., avuto riguardo all'entità non trascurabile del danno arrecato e soprattutto alla non occasionalità della condotta, visti i precedenti penali di entrambi gli imputati, recidivi.
5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata (nel caso di specie solo per D'IC) successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come più volte statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/12/2018. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini Tew lizmin dD'Agostini Il Presidente Mirella Cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 28 GEN. 2019 IL CANCELLERE E R Claudia Pianelli P Z U I S O N E №4