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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'esito della trasformazione del rito e della udienza del 16 dicembre 2025, il sottoscritto GOP provvede come sentenza stesa in calce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2959 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parente ed elett.te dom.to Parte_1 presso lo studio di Benevento, via Torre della Catena, 12
Ricorrente
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 dom.to per la qualità in Benevento, Via Colonnette 1
Resistente
Avente ad oggetto: risoluzione rapporto locativo.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione di sfratto per morosità l'Avv. conveniva in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, il esponendo tale società conduceva in locazione un Controparte_1 immobile di sua proprietà ubicato in Benevento alla Via Colonnette n. 1 e che detta conduttrice si era resa responsabile di reiterati ritardi nel versamento dei canoni di locazione e del mancato pagamento di quote condominiali. Chiedeva quindi dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione, con condanna della resistente al rilascio dell'immobile ed al pagamento delle somme dovute.
La Società resistente, pur raggiunta dalla notifica a mezzo PEC dell'atto introduttivo, non provvedeva alla costituzione in giudizio.
Il GI disponeva il mutamento del rito e, senza ritenere necessario l'espletamento di istruttoria, invitava le parti alla discussione della causa, all'esito della quale emanava la presente sentenza.
La domanda di rilascio dell'immobile può trovare accoglimento, così come la domanda relativa al pagamento dei canoni ed oneri scaduti, per i seguenti
MOTIVI
Com'è noto, nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. S.U., n. 272/99; Cass. n. 13.248/2010). Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità, di cui all'art. 663 c.p.c., comma 3) non comportano la sanatoria della morosità, posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che é già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere.
Venendo pertanto all'esame della domanda di risoluzione ed in particolare alla valutazione della ravvisabilità nella fattispecie di un inadempimento di non scarsa importanza (presupposto necessario perché possa addivenirsi alla pronuncia della invocata risoluzione del contratto per inadempimento), emerge che la conduttrice ha ritardato senza giustificazione il versamento di alcune mensilità del canone di locazione, e, dopo l'avvenuto mutamento del rito, delle mensilità di novembre e dicembre
2025.
Persistendo la morosità, deve, quindi, pronunciarsi sentenza di risoluzione del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al pagamento delle residue somme dovute per canoni scaduti e non pagati, disattendendo la domanda di riconoscimento di danni ulteriori, perché generica e non supportata da elementi validi. 3
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del Giudice designato GOP dott.
Luigi D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rilasciare nella Controparte_1 disponibilità dell'Avv. l'immobile ubicato in Benevento, via Colonnette, 1 Parte_1 libero e sgombero da persone e cose;
Fissa per il rilascio il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente sentenza;
2) Condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'Avv. dei canoni e degli oneri condominiali relativi alle mensilità di Parte_1 novembre e dicembre 2025 e quelli maturandi fino al rilascio ed oltre ancora agli interessi scalari di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. n° 192/2012 da ogni singola scadenza fino al soddisfo.
3) Condanna il in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione in favore Controparte_1 dell'Avv. delle spese processuali che liquida in complessivi euro 976,00 di Parte_1 cui euro 76 per esborsi ed euro 900,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e Contributo CNF se dovuti con attribuzione al difensore.
Benevento, li 17 dicembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'esito della trasformazione del rito e della udienza del 16 dicembre 2025, il sottoscritto GOP provvede come sentenza stesa in calce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2959 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parente ed elett.te dom.to Parte_1 presso lo studio di Benevento, via Torre della Catena, 12
Ricorrente
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 dom.to per la qualità in Benevento, Via Colonnette 1
Resistente
Avente ad oggetto: risoluzione rapporto locativo.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione di sfratto per morosità l'Avv. conveniva in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, il esponendo tale società conduceva in locazione un Controparte_1 immobile di sua proprietà ubicato in Benevento alla Via Colonnette n. 1 e che detta conduttrice si era resa responsabile di reiterati ritardi nel versamento dei canoni di locazione e del mancato pagamento di quote condominiali. Chiedeva quindi dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione, con condanna della resistente al rilascio dell'immobile ed al pagamento delle somme dovute.
La Società resistente, pur raggiunta dalla notifica a mezzo PEC dell'atto introduttivo, non provvedeva alla costituzione in giudizio.
Il GI disponeva il mutamento del rito e, senza ritenere necessario l'espletamento di istruttoria, invitava le parti alla discussione della causa, all'esito della quale emanava la presente sentenza.
La domanda di rilascio dell'immobile può trovare accoglimento, così come la domanda relativa al pagamento dei canoni ed oneri scaduti, per i seguenti
MOTIVI
Com'è noto, nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. S.U., n. 272/99; Cass. n. 13.248/2010). Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità, di cui all'art. 663 c.p.c., comma 3) non comportano la sanatoria della morosità, posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che é già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere.
Venendo pertanto all'esame della domanda di risoluzione ed in particolare alla valutazione della ravvisabilità nella fattispecie di un inadempimento di non scarsa importanza (presupposto necessario perché possa addivenirsi alla pronuncia della invocata risoluzione del contratto per inadempimento), emerge che la conduttrice ha ritardato senza giustificazione il versamento di alcune mensilità del canone di locazione, e, dopo l'avvenuto mutamento del rito, delle mensilità di novembre e dicembre
2025.
Persistendo la morosità, deve, quindi, pronunciarsi sentenza di risoluzione del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al pagamento delle residue somme dovute per canoni scaduti e non pagati, disattendendo la domanda di riconoscimento di danni ulteriori, perché generica e non supportata da elementi validi. 3
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del Giudice designato GOP dott.
Luigi D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rilasciare nella Controparte_1 disponibilità dell'Avv. l'immobile ubicato in Benevento, via Colonnette, 1 Parte_1 libero e sgombero da persone e cose;
Fissa per il rilascio il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente sentenza;
2) Condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'Avv. dei canoni e degli oneri condominiali relativi alle mensilità di Parte_1 novembre e dicembre 2025 e quelli maturandi fino al rilascio ed oltre ancora agli interessi scalari di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. n° 192/2012 da ogni singola scadenza fino al soddisfo.
3) Condanna il in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione in favore Controparte_1 dell'Avv. delle spese processuali che liquida in complessivi euro 976,00 di Parte_1 cui euro 76 per esborsi ed euro 900,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e Contributo CNF se dovuti con attribuzione al difensore.
Benevento, li 17 dicembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio