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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO dott.ssa . Marilena Caroppo in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5598/ 2023 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gabellone, Parte_1
mandato in atti
Opponente
Contro
Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione agli Controparte_1 atti esecutivi con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I.
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Martucci mandato in P.IVA_1
atti.
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art.617 il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi
[...]
promosso dalla la cui procedura esecutiva Controparte_1
veniva iscritta al n.731.23.
Rigettava l'istanza di sospensione venivano assegnati i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Istaurato correttamente il contraddittorio del giudizio di merito, precisate le conclusioni la causa veniva rinviata per la discussione orale previo deposito di note conclusionali. 2
Motivi della decisione
Opposizione è infondata e pertanto va rigettata
Preliminarmente occorre chiarire che l'opposizione agli atti esecutivi,
disciplinata dagli arti 616 e 618 c.p.c. introduce una partentesi di cognizione che pur autonoma rispetto al processo esecutivo e a questo correlata in quanto diretta a consentire un controllo, da parte di chiunque vi abbia interesse , sulla correttezza del suo svolgimento.
A differenza dell'opposizione all'esecuzione, cui si contesta il diritto del creditore a procedere in excutivis, ossia l'an dell'esecuzione, per difetto originario o sopravvenuto del titolo ovvero l'impignorabilità dei beni esecutati.
Con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta soltanto il modo di esercizio dell'azione esecutiva, ossia la legittimità formale de titolo esecutivo, del precetto, della loro notificazione nonché dei singoli atti del processo esecutivo siano essi posti in essere dall'ufficiale giudiziario, dalle parti o dal Giudice
dell'esecuzione.
Ricorre una irregolarità formale in tutti i casi di difformità di un atto della procedura rispetto alla fattispecie legale.
Trattasi in definitiva di un rimedio concepito con funzion e di chiusura del sistema, nel senso che stesso può essere impiegato quando non sia più
possibile applicare altri istituti di controllo.
Tornando al caso in esame, ed in particolare al primo motivo di opposizione
(omessa notifica della raccomandata informativa di cui all'art.140 c.p.c. “per
essere stata sottoscritta da un familiare non convivente” in relazione al pignoramento opposto) la censura risulta priva di pregio giuridico, atteso che la notifica della raccomandata informativa avveniva presso 3
la residenza del destinatario, sicche per giurisprudenza assolutamente maggioritaria è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità per presumere che la persona a cui viene notificato l'atto lo consegni al destinatario senza che rilevi il requisito della convivenza tra la persona nelle cui mani è stata eseguita la notifica con il destinatario dell'atto stesso.
In altri termini ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” (parente o affine) ivi reperita,
non occorre che il consegnatario sia anche convivente, (salva la prova contraria dell'occasionalità della presenza di questi all'indirizzo dell'interessato,
pertanto il pignoramento deve ritenersi regolarmente notificato.
Quanto al secondo motivo di opposizione inesigibilità della credito descritto nella cartella n.05920090016019880003 notificata al ricorrente .
Si osserva che la cartella esattoriale costituisce un vero e proprio titolo esecutivo al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali e come tale è suscettibile di oggetto di autonoma contestazione.
Omessa impugnazione, nei modi e nei termini previsti dal legislatore ( il rifiuto di compensazione, non può certamente essere ritenuto atto idoneo a tal fine) della cartella,
determina la definitività della stessa.
Pertanto la mancata impugnazione della cartella esattoriale nei modi ed entro il termine previsto non possono essere oggetto di disamina in questa sede.
Restano assorbite le ulteriori censure.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
4
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce,12.03.2025
ll G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO dott.ssa . Marilena Caroppo in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5598/ 2023 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gabellone, Parte_1
mandato in atti
Opponente
Contro
Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione agli Controparte_1 atti esecutivi con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I.
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Martucci mandato in P.IVA_1
atti.
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art.617 il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi
[...]
promosso dalla la cui procedura esecutiva Controparte_1
veniva iscritta al n.731.23.
Rigettava l'istanza di sospensione venivano assegnati i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Istaurato correttamente il contraddittorio del giudizio di merito, precisate le conclusioni la causa veniva rinviata per la discussione orale previo deposito di note conclusionali. 2
Motivi della decisione
Opposizione è infondata e pertanto va rigettata
Preliminarmente occorre chiarire che l'opposizione agli atti esecutivi,
disciplinata dagli arti 616 e 618 c.p.c. introduce una partentesi di cognizione che pur autonoma rispetto al processo esecutivo e a questo correlata in quanto diretta a consentire un controllo, da parte di chiunque vi abbia interesse , sulla correttezza del suo svolgimento.
A differenza dell'opposizione all'esecuzione, cui si contesta il diritto del creditore a procedere in excutivis, ossia l'an dell'esecuzione, per difetto originario o sopravvenuto del titolo ovvero l'impignorabilità dei beni esecutati.
Con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta soltanto il modo di esercizio dell'azione esecutiva, ossia la legittimità formale de titolo esecutivo, del precetto, della loro notificazione nonché dei singoli atti del processo esecutivo siano essi posti in essere dall'ufficiale giudiziario, dalle parti o dal Giudice
dell'esecuzione.
Ricorre una irregolarità formale in tutti i casi di difformità di un atto della procedura rispetto alla fattispecie legale.
Trattasi in definitiva di un rimedio concepito con funzion e di chiusura del sistema, nel senso che stesso può essere impiegato quando non sia più
possibile applicare altri istituti di controllo.
Tornando al caso in esame, ed in particolare al primo motivo di opposizione
(omessa notifica della raccomandata informativa di cui all'art.140 c.p.c. “per
essere stata sottoscritta da un familiare non convivente” in relazione al pignoramento opposto) la censura risulta priva di pregio giuridico, atteso che la notifica della raccomandata informativa avveniva presso 3
la residenza del destinatario, sicche per giurisprudenza assolutamente maggioritaria è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità per presumere che la persona a cui viene notificato l'atto lo consegni al destinatario senza che rilevi il requisito della convivenza tra la persona nelle cui mani è stata eseguita la notifica con il destinatario dell'atto stesso.
In altri termini ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” (parente o affine) ivi reperita,
non occorre che il consegnatario sia anche convivente, (salva la prova contraria dell'occasionalità della presenza di questi all'indirizzo dell'interessato,
pertanto il pignoramento deve ritenersi regolarmente notificato.
Quanto al secondo motivo di opposizione inesigibilità della credito descritto nella cartella n.05920090016019880003 notificata al ricorrente .
Si osserva che la cartella esattoriale costituisce un vero e proprio titolo esecutivo al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali e come tale è suscettibile di oggetto di autonoma contestazione.
Omessa impugnazione, nei modi e nei termini previsti dal legislatore ( il rifiuto di compensazione, non può certamente essere ritenuto atto idoneo a tal fine) della cartella,
determina la definitività della stessa.
Pertanto la mancata impugnazione della cartella esattoriale nei modi ed entro il termine previsto non possono essere oggetto di disamina in questa sede.
Restano assorbite le ulteriori censure.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
4
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce,12.03.2025
ll G.O. Marilena Caroppo