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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 423 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio Dattola e Parte_1
Giuseppe Spadafora in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro, Via XX
Settembre n. 63;
- appellante - contro
Controparte_1
, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. Lucio Paolo Nazario Rende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Castrovillari, Via T. Cassanese n. 1;
- appellato - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata:
- preliminarmente accertare e dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 167 cpc, delle avversarie “eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio operanti rilievi impeditivi, modificativi e/o estintivi” delle obbligazioni oggetto di causa, in quanto formulate dal convenuto solo con il deposito della comparsa di costituzione all'udienza di prima comparizione;
1 - nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento, per colpa e responsabilità esclusiva dell' , degli accordi convenzionali di Controparte_1 compenso per le attività di patrocinio legale affidate con le delibere N. CP_1
422/09, N. 15/10 e N. 16/10, e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'Avvocato Pt_1
a ricevere a titolo risarcitorio per le attività assolte le somme meglio precisate nei soprastanti motivi, ovvero quelle che saranno ritenute eque e dovute, oltre interessi dal dovuto;
- riformare altresì il capo della sentenza di primo grado che ha statuito sulle competenze di lite, ponendo le stesse a carico dell ia per il primo grado che CP_1 per il secondo grado, e quantificandone sulla base del decisum della controversia.
Con vittoria di spese e competenze, e distrazione in favore dei procuratori istanti, per entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato l'appello proposto dall'Avv. , confermando la sentenza impugnata in Parte_1 ogni sua parte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
L' (da ora in poi affidava Controparte_1 CP_1 congiuntamente e separatamente agli Avv.ti Vincenzo Neri e Parte_1 la difesa dell'Ente nelle cause giudiziali di cui all'elenco allegato alle rispettive delibere di conferimento incarico, prevedendo un compenso complessivo forfettario da corrispondere in due soluzioni: metà a titolo di acconto, ad avvenuta costituzione in giudizio;
la rimanenza a saldo, a distanza di un anno dalla stipula delle stesse.
Nello specifico, gli incarichi oggetto di causa avvenivano a mezzo di:
-delibera n. 422 del 21.12.09 (relativamente ai giudizi recanti udienza di comparizione o scadenza di opposizione nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010), in forza della quale veniva previsto un compenso di €uro 7.100,00, oltre IVA, CPA e mere spese giudiziarie (contributo unificato – marche – iscrizioni a ruolo – notifiche);
2 -delibera n. 15 del 15/01/2010 (relativamente ai giudizi recanti udienza di comparizione o scadenza di opposizione nel mese di febbraio 2010), che determinava il compenso nella somma di €uro 7.319,52, oltre IVA, CPA e mere spese giudiziarie (contributo unificato – marche – iscrizioni a ruolo – notifiche);
-delibera n. 16 del 15/01/2010, (relativamente ai giudizi recanti udienza di comparizione o scadenza di opposizione nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno
2010), in forza della quale veniva previsto un compenso di € 12.920,00, oltre IVA,
CPA e mere spese giudiziarie.
In data 1/10/2010, giusta delibera n. 277/2010, i due avvocati, a seguito della costituzione dell'ufficio legale da parte dell'ente stesso, previo superamento della procedura concorsuale, venivano assunti a tempo indeterminato quali legali dell' CP_1
Tuttavia, a seguito del mancato pagamento delle competenze pregresse al rapporto di lavoro così determinate, l'Avv. agiva in giudizio al fine Parte_1 di vedersi dichiarare la risoluzione per inadempimento degli accordi convenzionali conclusi e conseguente riconoscimento del risarcimento danni per non aver l' liquidato in suo favore gli onorari professionali derivanti dall'attività di CP_1 patrocinio legale affidatogli con le delibere nn. 422/09, n. 15/10 e 16/10. CP_1
Il affermava nel proprio atto di citazione di aver ricevuto il pagamento di €uro Pt_1
1.000,00 relativamente agli incarichi affidati con delibera n. 15/2010; di €uro
1.000,00 relativamente agli incarichi affidati con delibera n. 16/2010; nulla con riguardo agli incarichi affidati con delibera n. 422/09.
Si costituiva in giudizio l opponendosi alla domanda di risarcimento danni CP_1 per inadempimento contrattuale avanzata dall'attore, prospettando che questa non potesse essere accolta in quanto l'assunzione dello stesso in qualità di Avvocato dell'ente stesso aveva estinto i mandati professionali;
inoltre, affermava che, all'atto dell'assunzione del , le controversie a quest'ultimo affidate con le delibere per Pt_1 cui è causa erano ancora pendenti e non era spirato il termine di un anno dall'adozione della delibera per il saldo dei compensi deliberati.
Aggiungeva parte convenuta, poi, come detta assunzione avesse comportato l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1256 c.c. per causa ad essa non imputabile. In merito al quantum, si opponeva alla quantificazione per come operata dall'attore con riferimento alle tariffe professionali, sostenendo che tutt'al più, nel caso in cui fosse stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, questo sarebbe stato da
3 commisurare alla somma determinata come compenso nelle convenzioni stipulate e, dunque, al valore della prestazione rimasta inadempiuta.
Il giudice, ritenuta non necessaria alcuna attività istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, quindi, all'udienza tenutasi in data 19.07.2018 tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza depositata in data 19-12-2018 n. 2112, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, sul rilievo che l'assunzione dell'attore quale avvocato dell'ente avesse ingenerato un rapporto novativo che per espressa previsione di legge non fa salvi i rapporti pregressi, rigettava la domanda e condannava il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello , con atto di citazione ritualmente notificato il 27- Parte_1
2-2019, a mezzo della quale deduceva innanzi tutto la violazione da parte del primo giudice dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione sollevata da esso appellante, già attore in prima sede, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. di decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c., in cui era incorsa la controparte per aver formulato le proprie eccezioni solamente con il deposito della comparsa di costituzione e risposta alla prima udienza del 16.04.2015.
La decisione di primo grado veniva altresì impugnata nel merito nella parte in cui aveva inquadrato la fattispecie de qua nell'istituto della novazione. Affermava, infatti, l'appellante che il mero superamento del pubblico concorso e la conseguente assunzione presso l'ente non potevano ritenersi idonei a determinare l'estinzione degli obblighi sussistenti relativamente al pagamento del compenso maturato, trovando ciò conferma nella circostanza che l'ente avrebbe pagato altre competenze relative ad ulteriori delibere del 2010. Evidenziava, inoltre, che da alcun atto si poteva evincere la volontà delle parti di applicare l'istituto della novazione ai rapporti pregressi l'assunzione e che, pur nel caso si fosse convenuto in tal senso, trattandosi di un rapporto di durata, non si sarebbero comunque potute reputare estinte le obbligazioni già venute in essere.
Infine, l'appellante argomentava nel senso che la riforma delle statuizioni della decisione di primo grado nei termini da lui invocati avrebbe dovuto comportare di riflesso anche una riconsiderazione in merito alla regolamentazione delle spese processuali.
Chiedeva, dunque, in virtù dei suddetti motivi la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze.
4 Il giudizio veniva dichiarato interrotto in ragione della sottoposizione dell alla CP_1 procedura di liquidazione coatta amministrativa e successivamente riassunto dall'appellante, con fissazione dell'udienza del 12-7-2022 per la prosecuzione.
A tale ultima udienza si costituiva come da comparsa di costituzione e risposta in atti l' , in persona del Commissario Controparte_1 liquidatore pro tempore, per resistere all'avverso gravame, di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, e all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'esito dell'udienza collegiale del 12-11-2024, di cui veniva disposta la trattazione a mezzo di deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta provvedimento del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle richieste conclusive rispettivamente rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Di nessun pregio si atteggiano, in primo luogo, i rilievi addotti dall'appellante avverso la decisione di primo grado per avere il giudicante omesso in violazione dell'art. 112 c.p.c. di pronunciarsi in ordine alla decadenza da lui tempestivamente eccepita in quella sede nei propri scritti difensivi, nella quale si sarebbe dovuta considerare incorsa ex art. 167 c.p.c. l'allora Azienda convenuta per avere eccepito i rilievi impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto fatto valere in giudizio nei suoi confronti all'atto della sua costituzione in giudizio mediante deposito della comparsa di risposta avvenuta solo all'udienza tenutasi nel giudizio per la prima comparizione delle parti, anziché nei prescritti almeno 20 giorni (ovvero 10 giorni in caso di abbreviazione dei termini) prima di detta udienza, pena la preclusione alla proponibilità di domande riconvenzionali, chiamate di terzo e di eccezioni processuali e di merito.
Ed invero, deve in proposito puntualizzarsi come, al contrario di quanto sostenuto in argomento nell'appello, il primo giudice non risulta avere basato la propria decisione di rigetto della domanda attrice sull'accoglimento della pretesa eccezione irrituale in quanto tardivamente sollevata dalla controparte di non imputabilità a suo carico dell'inadempimento per sopravvenuta impossibilità nel caso in esame della
5 prestazione di pagamento a norma dell'art. 3 R.D. n. 1578/33, bensì sul differente rilievo circa la impossibilità venutasi a determinare ai sensi della medesima disciplina normativa per il legale attore e attuale appellante all'indomani della sua assunzione dall' con contratto a tempo Controparte_1 pieno e indeterminato di poter svolgere qualsiasi incarico di assistenza difensiva in giudizio di natura libero-professionale a favore e nell'interesse di soggetti diversi da quest'ultima, con la conseguenza di doversi reputare destituito di ogni fondamento l'assunto secondo cui l'invocata declaratoria di decadenza della parte dalla eccezione suindicata, ove non illegittimamente omessa in primo grado, non avrebbe potuto che comportare un esito finale del giudizio di accoglimento della domanda.
D'altra parte, occorre in via ulteriore evidenziare sul punto che l'eccezione di inimputabilità dell'inadempimento va ascritta al novero delle eccezioni c.d. in senso lato e, come tale, non soggetta ad alcun termine di proponibilità stabilito a pena di decadenza, né altrimenti alla possibilità di rilievo officioso da parte del giudice, sostanziandosi essa in una mera argomentazione difensiva diretta a contrastare la domanda avversaria, per come affermatosi in giurisprudenza nel senso che
“..l'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 cod. proc. civ.. sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte – per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva – di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio…” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 19-4-2023 n. 10490), con l'effetto, pertanto, di doversi escludere l'applicazione al caso di specie della decadenza prevista ai sensi dell'art. 167 c.p.c.. nei termini invocati da parte appellante.
Per quel che concerne, inoltre, le doglianze addotte a sostegno della proposta impugnazione, a mezzo delle quali è stata contestata la riconduzione operata nella pronuncia gravata con riguardo ai fatti di causa alla fattispecie della novazione, con conseguente prospettata erroneità delle statuizioni con essa adottate di rigetto delle domande giudiziali di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni intentate in primo grado dall'odierno appellante avvocato
[...]
, ritiene il Collegio giudicante che le stesse vadano disattese. Parte_1
6 Ed invero, risulta comprovato in esito al giudizio con riferimento alla vicenda oggetto di controversia come il CI , originariamente destinatario delle Pt_1 delibere commissariali dell n. 422 del 21- Controparte_1
12-2009, n. 15 del 15-1-2010 e n. 16 del 15-1-2010 di conferimento dell'incarico professionale di assistenza difensiva di quest'ultima nell'ambito di una pluralità di controversie instaurate nei confronti di essa da numerosi suoi dipendenti dinanzi al
Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, fosse stato a far tempo dall'1-
10-2010 assunto alle dipendenze della medesima con contratto a tempo CP_1 indeterminato e preposto come avvocato all'ufficio legale di questa, in tale veste proseguendo all'indomani di tale data l'attività di patrocinio legale nell'interesse dell'ente in relazione ai giudizi all'epoca ancora pendenti.
Altrettanto indubitabile è poi l'individuazione degli effetti normativamente dispiegati sulla posizione del predetto appellante dalla sopravvenuta assunzione alle dipendenze di controparte, laddove comportanti in seguito alla sua cancellazione dall'Albo degli Avvocati del libero foro l'impossibilità di svolgere a partire da quel momento in avanti qualsiasi prestazione di assistenza legale in ambito libero- professionale in favore di chiunque ovvero né nell'interesse di soggetti terzi, né di quello dello stesso ente di nuova appartenenza.
Ciò posto, dunque, appare del tutto corretto alla luce delle circostanze appena evidenziate l'inquadramento giuridico dei fatti nell'istituto della novazione e, per questa via, della configurata produzione a seguito della sopraggiunta assunzione del alle dipendenze dell'Azienda, da cui aveva ricevuto l'incarico professionale Pt_1 giusta accordi convenzionali nel pregresso formalizzati, dell'effetto estintivo di questi ultimi, nei termini di cui alla sentenza impugnata.
Può, infatti, affermarsi con riferimento alla ricostruzione sopra descritta della vicenda in esame come l'attività di assistenza difensiva nella specie svolta dal CI legale ebbe ad essere intrapresa inizialmente sulla base delle convenzioni di incarico professionale intercorse con l' per poi venire Controparte_1 proseguita da parte del medesimo dopo la sua assunzione alle dipendenze di essa nella veste di avvocato interno dell'ente in virtù del diverso rapporto di servizio venutosi ad instaurare con quest'ultimo per effetto della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, sostanziandosi siffatta modificazione medio tempore intervenuta della fonte regolatrice del rapporto obbligatorio inter partes, in conformità di quanto condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure con la decisione appellata, in una novazione del contratto, tale da comportare la sostituzione
7 del secondo alle prime, stante l'effetto estintivo prodottosi ope legis relativamente agli originari accordi convenzionali e ai mandati difensivi con essi conferiti in conseguenza della insorta situazione di incompatibilità normativamente prevista in capo al dal momento dell'assunzione all'esercizio proprio di quell'attività di Pt_1 assistenza in giudizio quale libero professionista che aveva costituito oggetto degli incarichi in questione.
Da ciò, dunque, non possono che discendere valutazioni di insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in prima sede dall'allora attore e odierno appellante di risoluzione del contratto di incarico professionale dedotto in causa per inadempimento dell' atteso che la Controparte_1 caducazione automatica della relativa convenzione a far data dall'assunzione del medesimo professionista alle dipendenze di essa dell'1-10-2010 e, quindi, il conseguente venir meno da quel momento di ogni obbligazione in capo ai contraenti già in essa prevista, osta in radice alla configurabilità di qualsivoglia diritto del legale istante ad ottenere nei confronti dell'appellata il pagamento per la prestazione difensiva proseguita nel suo interesse dopo l'assunzione nell'ambito delle cause all'epoca ancora in corso in cui la stessa era parte e, pertanto, anche di qualsivoglia correlativo obbligo dell'inadempimento del quale giammai il predetto si sarebbe potuto fondatamente lamentare.
Né, d'altra parte, può annettersi pregio alcuno agli ulteriori rilievi sollevati avverso la decisione di primo grado con l'impugnazione in disamina sotto il profilo dell'erroneità dell'omessa considerazione da parte dell'organo giudicante in quella sede che, anche in presenza della verificazione nella specie di un fenomeno novativo, in ogni caso l'operatività di questo non avrebbe potuto travolgere anche i rapporti pregressi così da precludere al la possibilità di ottenere la corresponsione in Pt_1 proprio favore dei compensi per l'attività di patrocinio legale svolta fino al momento della sua assunzione alle dipendenze dell' da lui difesa, e tanto sul dedotto CP_1 presupposto di doversi inquadrare quello in concreto instaurato nella vicenda come rapporto di durata, in merito al quale per consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità la novazione oggettiva se in effetti vale ad impedire che il rapporto giuridico sostituito continui a produrre le obbligazioni che da esso sarebbero altrimenti normalmente derivate, tuttavia per converso non dispiega alcuna efficacia estintiva relativamente alle obbligazioni già venute in essere al momento dell'accordo novativo stesso.
8 A tal proposito, infatti, la qualificazione del rapporto intrattenuto tra le parti in causa anteriormente alla menzionata assunzione come rapporto di durata deve essere respinta, poiché al contrario l'attività di assistenza legale svolta da un avvocato in virtù del negozio unilaterale costituito dalla procura alle liti, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, seppur connotata dal susseguirsi di singole prestazioni professionali, si sostanzia tuttavia in un unicum inscindibile, restando la stessa estranea alle diverse ipotesi di contratto ad esecuzione continuata o ad esecuzione periodica, nelle quali invece l'adempimento della parte di prestazione destinata a protrarsi nel tempo ovvero delle singole prestazioni successive vale già a realizzare l'interesse perseguito delle parti con il regolamento negoziale, la cui attuazione dunque non può più essere posta nel nulla ex post, come esemplificativamente dimostrato anche dalla disciplina espressamente dettata dall'art. 1458 c.c. in tema di deroga all'estensione nelle suddette fattispecie dell'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto alle prestazioni che siano già state eseguite.
Soccorre in via ulteriore al medesimo riguardo, inoltre, la risolutiva ed assorbente segnalazione in ordine alla circostanza comprovata agli atti di causa che, secondo quanto espressamente pattuito tra le parti nelle originarie convenzioni di incarico professionale, la corresponsione a saldo dei compensi spettanti in favore dell'avvocato per l'attività di assistenza legale prestata nell'interesse dell'Azienda appellata sarebbe dovuta avvenire non prima del termine di un anno a decorrere dalla data della relativa stipulazione e, dunque, a partire solo dal 21-12-2010 in poi.
Ne deriva, pertanto, che, essendo l'assunzione del predetto professionista alle dipendenze della medesima e, in concomitanza di essa, la produzione di CP_1 ogni effetto estintivo dei pregressi incarichi conferitigli, sopraggiunte già in data 1-
10-2010 e quindi prima che il termine annuale di adempimento nella specie pattuito fosse venuto a scadenza, non può che escludersi la sussistenza a carico di quest'ultima di alcun obbligo di pagamento per il patrocinio legale prestato in suo favore sino alla data suindicata, né per converso maturato in capo al professionista alcun correlativo diritto a percepirne il compenso, non senza trascurare di rilevare altresì come neppure risulti essere stato provato in giudizio che le cause nell'ambito delle quali la suddetta attività professionale era stata espletata fossero eventualmente già pervenute a definizione prima della citata assunzione e, quindi, neppure che l'incarico difensivo fosse stato portato a compimento, così da doversi valutare positivamente come meritevoli di conferma anche sotto tale aspetto le statuizioni di
9 prime cure di rigetto della domanda di risoluzione delle convenzioni in questione per inadempimento dell' appellata. Controparte_1
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' in persona del Controparte_2
Commissario liquidatore pro tempore, con atto di citazione notificato il 27-2-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 19-12-2018 n. 2112, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
10
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 423 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio Dattola e Parte_1
Giuseppe Spadafora in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro, Via XX
Settembre n. 63;
- appellante - contro
Controparte_1
, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. Lucio Paolo Nazario Rende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Castrovillari, Via T. Cassanese n. 1;
- appellato - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata:
- preliminarmente accertare e dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 167 cpc, delle avversarie “eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio operanti rilievi impeditivi, modificativi e/o estintivi” delle obbligazioni oggetto di causa, in quanto formulate dal convenuto solo con il deposito della comparsa di costituzione all'udienza di prima comparizione;
1 - nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento, per colpa e responsabilità esclusiva dell' , degli accordi convenzionali di Controparte_1 compenso per le attività di patrocinio legale affidate con le delibere N. CP_1
422/09, N. 15/10 e N. 16/10, e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'Avvocato Pt_1
a ricevere a titolo risarcitorio per le attività assolte le somme meglio precisate nei soprastanti motivi, ovvero quelle che saranno ritenute eque e dovute, oltre interessi dal dovuto;
- riformare altresì il capo della sentenza di primo grado che ha statuito sulle competenze di lite, ponendo le stesse a carico dell ia per il primo grado che CP_1 per il secondo grado, e quantificandone sulla base del decisum della controversia.
Con vittoria di spese e competenze, e distrazione in favore dei procuratori istanti, per entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato l'appello proposto dall'Avv. , confermando la sentenza impugnata in Parte_1 ogni sua parte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
L' (da ora in poi affidava Controparte_1 CP_1 congiuntamente e separatamente agli Avv.ti Vincenzo Neri e Parte_1 la difesa dell'Ente nelle cause giudiziali di cui all'elenco allegato alle rispettive delibere di conferimento incarico, prevedendo un compenso complessivo forfettario da corrispondere in due soluzioni: metà a titolo di acconto, ad avvenuta costituzione in giudizio;
la rimanenza a saldo, a distanza di un anno dalla stipula delle stesse.
Nello specifico, gli incarichi oggetto di causa avvenivano a mezzo di:
-delibera n. 422 del 21.12.09 (relativamente ai giudizi recanti udienza di comparizione o scadenza di opposizione nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010), in forza della quale veniva previsto un compenso di €uro 7.100,00, oltre IVA, CPA e mere spese giudiziarie (contributo unificato – marche – iscrizioni a ruolo – notifiche);
2 -delibera n. 15 del 15/01/2010 (relativamente ai giudizi recanti udienza di comparizione o scadenza di opposizione nel mese di febbraio 2010), che determinava il compenso nella somma di €uro 7.319,52, oltre IVA, CPA e mere spese giudiziarie (contributo unificato – marche – iscrizioni a ruolo – notifiche);
-delibera n. 16 del 15/01/2010, (relativamente ai giudizi recanti udienza di comparizione o scadenza di opposizione nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno
2010), in forza della quale veniva previsto un compenso di € 12.920,00, oltre IVA,
CPA e mere spese giudiziarie.
In data 1/10/2010, giusta delibera n. 277/2010, i due avvocati, a seguito della costituzione dell'ufficio legale da parte dell'ente stesso, previo superamento della procedura concorsuale, venivano assunti a tempo indeterminato quali legali dell' CP_1
Tuttavia, a seguito del mancato pagamento delle competenze pregresse al rapporto di lavoro così determinate, l'Avv. agiva in giudizio al fine Parte_1 di vedersi dichiarare la risoluzione per inadempimento degli accordi convenzionali conclusi e conseguente riconoscimento del risarcimento danni per non aver l' liquidato in suo favore gli onorari professionali derivanti dall'attività di CP_1 patrocinio legale affidatogli con le delibere nn. 422/09, n. 15/10 e 16/10. CP_1
Il affermava nel proprio atto di citazione di aver ricevuto il pagamento di €uro Pt_1
1.000,00 relativamente agli incarichi affidati con delibera n. 15/2010; di €uro
1.000,00 relativamente agli incarichi affidati con delibera n. 16/2010; nulla con riguardo agli incarichi affidati con delibera n. 422/09.
Si costituiva in giudizio l opponendosi alla domanda di risarcimento danni CP_1 per inadempimento contrattuale avanzata dall'attore, prospettando che questa non potesse essere accolta in quanto l'assunzione dello stesso in qualità di Avvocato dell'ente stesso aveva estinto i mandati professionali;
inoltre, affermava che, all'atto dell'assunzione del , le controversie a quest'ultimo affidate con le delibere per Pt_1 cui è causa erano ancora pendenti e non era spirato il termine di un anno dall'adozione della delibera per il saldo dei compensi deliberati.
Aggiungeva parte convenuta, poi, come detta assunzione avesse comportato l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1256 c.c. per causa ad essa non imputabile. In merito al quantum, si opponeva alla quantificazione per come operata dall'attore con riferimento alle tariffe professionali, sostenendo che tutt'al più, nel caso in cui fosse stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, questo sarebbe stato da
3 commisurare alla somma determinata come compenso nelle convenzioni stipulate e, dunque, al valore della prestazione rimasta inadempiuta.
Il giudice, ritenuta non necessaria alcuna attività istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, quindi, all'udienza tenutasi in data 19.07.2018 tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza depositata in data 19-12-2018 n. 2112, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, sul rilievo che l'assunzione dell'attore quale avvocato dell'ente avesse ingenerato un rapporto novativo che per espressa previsione di legge non fa salvi i rapporti pregressi, rigettava la domanda e condannava il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello , con atto di citazione ritualmente notificato il 27- Parte_1
2-2019, a mezzo della quale deduceva innanzi tutto la violazione da parte del primo giudice dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione sollevata da esso appellante, già attore in prima sede, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. di decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c., in cui era incorsa la controparte per aver formulato le proprie eccezioni solamente con il deposito della comparsa di costituzione e risposta alla prima udienza del 16.04.2015.
La decisione di primo grado veniva altresì impugnata nel merito nella parte in cui aveva inquadrato la fattispecie de qua nell'istituto della novazione. Affermava, infatti, l'appellante che il mero superamento del pubblico concorso e la conseguente assunzione presso l'ente non potevano ritenersi idonei a determinare l'estinzione degli obblighi sussistenti relativamente al pagamento del compenso maturato, trovando ciò conferma nella circostanza che l'ente avrebbe pagato altre competenze relative ad ulteriori delibere del 2010. Evidenziava, inoltre, che da alcun atto si poteva evincere la volontà delle parti di applicare l'istituto della novazione ai rapporti pregressi l'assunzione e che, pur nel caso si fosse convenuto in tal senso, trattandosi di un rapporto di durata, non si sarebbero comunque potute reputare estinte le obbligazioni già venute in essere.
Infine, l'appellante argomentava nel senso che la riforma delle statuizioni della decisione di primo grado nei termini da lui invocati avrebbe dovuto comportare di riflesso anche una riconsiderazione in merito alla regolamentazione delle spese processuali.
Chiedeva, dunque, in virtù dei suddetti motivi la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze.
4 Il giudizio veniva dichiarato interrotto in ragione della sottoposizione dell alla CP_1 procedura di liquidazione coatta amministrativa e successivamente riassunto dall'appellante, con fissazione dell'udienza del 12-7-2022 per la prosecuzione.
A tale ultima udienza si costituiva come da comparsa di costituzione e risposta in atti l' , in persona del Commissario Controparte_1 liquidatore pro tempore, per resistere all'avverso gravame, di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, e all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'esito dell'udienza collegiale del 12-11-2024, di cui veniva disposta la trattazione a mezzo di deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta provvedimento del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle richieste conclusive rispettivamente rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Di nessun pregio si atteggiano, in primo luogo, i rilievi addotti dall'appellante avverso la decisione di primo grado per avere il giudicante omesso in violazione dell'art. 112 c.p.c. di pronunciarsi in ordine alla decadenza da lui tempestivamente eccepita in quella sede nei propri scritti difensivi, nella quale si sarebbe dovuta considerare incorsa ex art. 167 c.p.c. l'allora Azienda convenuta per avere eccepito i rilievi impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto fatto valere in giudizio nei suoi confronti all'atto della sua costituzione in giudizio mediante deposito della comparsa di risposta avvenuta solo all'udienza tenutasi nel giudizio per la prima comparizione delle parti, anziché nei prescritti almeno 20 giorni (ovvero 10 giorni in caso di abbreviazione dei termini) prima di detta udienza, pena la preclusione alla proponibilità di domande riconvenzionali, chiamate di terzo e di eccezioni processuali e di merito.
Ed invero, deve in proposito puntualizzarsi come, al contrario di quanto sostenuto in argomento nell'appello, il primo giudice non risulta avere basato la propria decisione di rigetto della domanda attrice sull'accoglimento della pretesa eccezione irrituale in quanto tardivamente sollevata dalla controparte di non imputabilità a suo carico dell'inadempimento per sopravvenuta impossibilità nel caso in esame della
5 prestazione di pagamento a norma dell'art. 3 R.D. n. 1578/33, bensì sul differente rilievo circa la impossibilità venutasi a determinare ai sensi della medesima disciplina normativa per il legale attore e attuale appellante all'indomani della sua assunzione dall' con contratto a tempo Controparte_1 pieno e indeterminato di poter svolgere qualsiasi incarico di assistenza difensiva in giudizio di natura libero-professionale a favore e nell'interesse di soggetti diversi da quest'ultima, con la conseguenza di doversi reputare destituito di ogni fondamento l'assunto secondo cui l'invocata declaratoria di decadenza della parte dalla eccezione suindicata, ove non illegittimamente omessa in primo grado, non avrebbe potuto che comportare un esito finale del giudizio di accoglimento della domanda.
D'altra parte, occorre in via ulteriore evidenziare sul punto che l'eccezione di inimputabilità dell'inadempimento va ascritta al novero delle eccezioni c.d. in senso lato e, come tale, non soggetta ad alcun termine di proponibilità stabilito a pena di decadenza, né altrimenti alla possibilità di rilievo officioso da parte del giudice, sostanziandosi essa in una mera argomentazione difensiva diretta a contrastare la domanda avversaria, per come affermatosi in giurisprudenza nel senso che
“..l'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 cod. proc. civ.. sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte – per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva – di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio…” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 19-4-2023 n. 10490), con l'effetto, pertanto, di doversi escludere l'applicazione al caso di specie della decadenza prevista ai sensi dell'art. 167 c.p.c.. nei termini invocati da parte appellante.
Per quel che concerne, inoltre, le doglianze addotte a sostegno della proposta impugnazione, a mezzo delle quali è stata contestata la riconduzione operata nella pronuncia gravata con riguardo ai fatti di causa alla fattispecie della novazione, con conseguente prospettata erroneità delle statuizioni con essa adottate di rigetto delle domande giudiziali di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni intentate in primo grado dall'odierno appellante avvocato
[...]
, ritiene il Collegio giudicante che le stesse vadano disattese. Parte_1
6 Ed invero, risulta comprovato in esito al giudizio con riferimento alla vicenda oggetto di controversia come il CI , originariamente destinatario delle Pt_1 delibere commissariali dell n. 422 del 21- Controparte_1
12-2009, n. 15 del 15-1-2010 e n. 16 del 15-1-2010 di conferimento dell'incarico professionale di assistenza difensiva di quest'ultima nell'ambito di una pluralità di controversie instaurate nei confronti di essa da numerosi suoi dipendenti dinanzi al
Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, fosse stato a far tempo dall'1-
10-2010 assunto alle dipendenze della medesima con contratto a tempo CP_1 indeterminato e preposto come avvocato all'ufficio legale di questa, in tale veste proseguendo all'indomani di tale data l'attività di patrocinio legale nell'interesse dell'ente in relazione ai giudizi all'epoca ancora pendenti.
Altrettanto indubitabile è poi l'individuazione degli effetti normativamente dispiegati sulla posizione del predetto appellante dalla sopravvenuta assunzione alle dipendenze di controparte, laddove comportanti in seguito alla sua cancellazione dall'Albo degli Avvocati del libero foro l'impossibilità di svolgere a partire da quel momento in avanti qualsiasi prestazione di assistenza legale in ambito libero- professionale in favore di chiunque ovvero né nell'interesse di soggetti terzi, né di quello dello stesso ente di nuova appartenenza.
Ciò posto, dunque, appare del tutto corretto alla luce delle circostanze appena evidenziate l'inquadramento giuridico dei fatti nell'istituto della novazione e, per questa via, della configurata produzione a seguito della sopraggiunta assunzione del alle dipendenze dell'Azienda, da cui aveva ricevuto l'incarico professionale Pt_1 giusta accordi convenzionali nel pregresso formalizzati, dell'effetto estintivo di questi ultimi, nei termini di cui alla sentenza impugnata.
Può, infatti, affermarsi con riferimento alla ricostruzione sopra descritta della vicenda in esame come l'attività di assistenza difensiva nella specie svolta dal CI legale ebbe ad essere intrapresa inizialmente sulla base delle convenzioni di incarico professionale intercorse con l' per poi venire Controparte_1 proseguita da parte del medesimo dopo la sua assunzione alle dipendenze di essa nella veste di avvocato interno dell'ente in virtù del diverso rapporto di servizio venutosi ad instaurare con quest'ultimo per effetto della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, sostanziandosi siffatta modificazione medio tempore intervenuta della fonte regolatrice del rapporto obbligatorio inter partes, in conformità di quanto condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure con la decisione appellata, in una novazione del contratto, tale da comportare la sostituzione
7 del secondo alle prime, stante l'effetto estintivo prodottosi ope legis relativamente agli originari accordi convenzionali e ai mandati difensivi con essi conferiti in conseguenza della insorta situazione di incompatibilità normativamente prevista in capo al dal momento dell'assunzione all'esercizio proprio di quell'attività di Pt_1 assistenza in giudizio quale libero professionista che aveva costituito oggetto degli incarichi in questione.
Da ciò, dunque, non possono che discendere valutazioni di insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in prima sede dall'allora attore e odierno appellante di risoluzione del contratto di incarico professionale dedotto in causa per inadempimento dell' atteso che la Controparte_1 caducazione automatica della relativa convenzione a far data dall'assunzione del medesimo professionista alle dipendenze di essa dell'1-10-2010 e, quindi, il conseguente venir meno da quel momento di ogni obbligazione in capo ai contraenti già in essa prevista, osta in radice alla configurabilità di qualsivoglia diritto del legale istante ad ottenere nei confronti dell'appellata il pagamento per la prestazione difensiva proseguita nel suo interesse dopo l'assunzione nell'ambito delle cause all'epoca ancora in corso in cui la stessa era parte e, pertanto, anche di qualsivoglia correlativo obbligo dell'inadempimento del quale giammai il predetto si sarebbe potuto fondatamente lamentare.
Né, d'altra parte, può annettersi pregio alcuno agli ulteriori rilievi sollevati avverso la decisione di primo grado con l'impugnazione in disamina sotto il profilo dell'erroneità dell'omessa considerazione da parte dell'organo giudicante in quella sede che, anche in presenza della verificazione nella specie di un fenomeno novativo, in ogni caso l'operatività di questo non avrebbe potuto travolgere anche i rapporti pregressi così da precludere al la possibilità di ottenere la corresponsione in Pt_1 proprio favore dei compensi per l'attività di patrocinio legale svolta fino al momento della sua assunzione alle dipendenze dell' da lui difesa, e tanto sul dedotto CP_1 presupposto di doversi inquadrare quello in concreto instaurato nella vicenda come rapporto di durata, in merito al quale per consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità la novazione oggettiva se in effetti vale ad impedire che il rapporto giuridico sostituito continui a produrre le obbligazioni che da esso sarebbero altrimenti normalmente derivate, tuttavia per converso non dispiega alcuna efficacia estintiva relativamente alle obbligazioni già venute in essere al momento dell'accordo novativo stesso.
8 A tal proposito, infatti, la qualificazione del rapporto intrattenuto tra le parti in causa anteriormente alla menzionata assunzione come rapporto di durata deve essere respinta, poiché al contrario l'attività di assistenza legale svolta da un avvocato in virtù del negozio unilaterale costituito dalla procura alle liti, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, seppur connotata dal susseguirsi di singole prestazioni professionali, si sostanzia tuttavia in un unicum inscindibile, restando la stessa estranea alle diverse ipotesi di contratto ad esecuzione continuata o ad esecuzione periodica, nelle quali invece l'adempimento della parte di prestazione destinata a protrarsi nel tempo ovvero delle singole prestazioni successive vale già a realizzare l'interesse perseguito delle parti con il regolamento negoziale, la cui attuazione dunque non può più essere posta nel nulla ex post, come esemplificativamente dimostrato anche dalla disciplina espressamente dettata dall'art. 1458 c.c. in tema di deroga all'estensione nelle suddette fattispecie dell'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto alle prestazioni che siano già state eseguite.
Soccorre in via ulteriore al medesimo riguardo, inoltre, la risolutiva ed assorbente segnalazione in ordine alla circostanza comprovata agli atti di causa che, secondo quanto espressamente pattuito tra le parti nelle originarie convenzioni di incarico professionale, la corresponsione a saldo dei compensi spettanti in favore dell'avvocato per l'attività di assistenza legale prestata nell'interesse dell'Azienda appellata sarebbe dovuta avvenire non prima del termine di un anno a decorrere dalla data della relativa stipulazione e, dunque, a partire solo dal 21-12-2010 in poi.
Ne deriva, pertanto, che, essendo l'assunzione del predetto professionista alle dipendenze della medesima e, in concomitanza di essa, la produzione di CP_1 ogni effetto estintivo dei pregressi incarichi conferitigli, sopraggiunte già in data 1-
10-2010 e quindi prima che il termine annuale di adempimento nella specie pattuito fosse venuto a scadenza, non può che escludersi la sussistenza a carico di quest'ultima di alcun obbligo di pagamento per il patrocinio legale prestato in suo favore sino alla data suindicata, né per converso maturato in capo al professionista alcun correlativo diritto a percepirne il compenso, non senza trascurare di rilevare altresì come neppure risulti essere stato provato in giudizio che le cause nell'ambito delle quali la suddetta attività professionale era stata espletata fossero eventualmente già pervenute a definizione prima della citata assunzione e, quindi, neppure che l'incarico difensivo fosse stato portato a compimento, così da doversi valutare positivamente come meritevoli di conferma anche sotto tale aspetto le statuizioni di
9 prime cure di rigetto della domanda di risoluzione delle convenzioni in questione per inadempimento dell' appellata. Controparte_1
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' in persona del Controparte_2
Commissario liquidatore pro tempore, con atto di citazione notificato il 27-2-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 19-12-2018 n. 2112, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
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