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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/09/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SS
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio - Cessazione effetti civili instaurato da
(C.F. , con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. GORI GIOVANNI
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
13/05/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con , in data 19/10/2019, Controparte_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di GR (Parte I,
atto n. 121, anno 2019).
Dall'unione della coppia non nascevano figli.
La ricorrente ha unicamente domandato al Tribunale lo scioglimento del matrimonio, allegando di essere legalmente separata dal , con CP_1
sentenza del Tribunale di SS, depositata in data 02/08/2023 (vds. doc.
3 ricorso introduttivo).
Il non s'è costituito, nonostante regolare notifica, effettuata nei suoi CP_1
confronti all'ultimo indirizzo di residenza conosciuto (via dei Barberi n. 68
- GR), emergente da aggiornato certificato di residenza (vds. “ricorso notificato”, depositato in data 10.6.2025).
In proposito si ricorda che, condivisibilmente, Corte di Cassazione “ha
ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a
conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la
residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle
modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere valutata
in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art
1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in
astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la
notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed
attese di non breve durata;
ne discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle
direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole
ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura
che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate
dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo
domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass. 19012/2017, Cass.
20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei
coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o
all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona
presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla
notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per
l'applicazione della norma” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n.
31722 del 2023)
All'udienza del 16/09/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
1. Lo scioglimento del matrimonio.
La richiesta di scioglimento del matrimonio del ricorrente è fondata e va accolta.
Dagli atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 19/10/2019,
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di SS (Parte I, atto n. 121, anno 2019), dal quale non sono nati figli.
Ebbene, risultano sussistenti i presupposti per la pronuncia richiesta, atteso che parte ricorrente ha dato atto della separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di SS del 02/08/2023 (all.to 3,
ricorso introduttivo), allegando che, a far data da tale momento, la separazione personale si è protratta ininterrottamente.
Risulta poi documentalmente che, in seguito alla pronuncia della sentenza di separazione, annotata dall'ufficiale dello stato civile, non vi siano state successive annotazioni ex art. 63 co.1 let. g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396, relative a dichiarazioni di riconciliazione tra i coniugi, né è allegato dalle parti che vi sia stata una riconciliazione di fatto tra le stesse.
In assenza di un'eccezione della parte convenuta in merito all'eventuale interruzione della separazione (per come prescritta ex art 3 n. 2 lett. B) legge
1° dicembre 1970 n. 898) deve dunque accertarsi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e, dunque,
deve concludersi per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
, in data 19/10/2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 Controparte_1
lett. B) legge 1° dicembre 1970 n. 898.
2. Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, si giustifica, stante la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio E Parte_1
, in data 19/10/2019, trascritto presso l'Ufficio di Controparte_1
Stato civile del Comune di GR (Parte I, atto n. 121, anno 2019).
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli Dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SS
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio - Cessazione effetti civili instaurato da
(C.F. , con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. GORI GIOVANNI
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
13/05/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con , in data 19/10/2019, Controparte_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di GR (Parte I,
atto n. 121, anno 2019).
Dall'unione della coppia non nascevano figli.
La ricorrente ha unicamente domandato al Tribunale lo scioglimento del matrimonio, allegando di essere legalmente separata dal , con CP_1
sentenza del Tribunale di SS, depositata in data 02/08/2023 (vds. doc.
3 ricorso introduttivo).
Il non s'è costituito, nonostante regolare notifica, effettuata nei suoi CP_1
confronti all'ultimo indirizzo di residenza conosciuto (via dei Barberi n. 68
- GR), emergente da aggiornato certificato di residenza (vds. “ricorso notificato”, depositato in data 10.6.2025).
In proposito si ricorda che, condivisibilmente, Corte di Cassazione “ha
ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a
conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la
residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle
modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere valutata
in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art
1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in
astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la
notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed
attese di non breve durata;
ne discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle
direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole
ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura
che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate
dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo
domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass. 19012/2017, Cass.
20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei
coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o
all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona
presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla
notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per
l'applicazione della norma” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n.
31722 del 2023)
All'udienza del 16/09/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
1. Lo scioglimento del matrimonio.
La richiesta di scioglimento del matrimonio del ricorrente è fondata e va accolta.
Dagli atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 19/10/2019,
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di SS (Parte I, atto n. 121, anno 2019), dal quale non sono nati figli.
Ebbene, risultano sussistenti i presupposti per la pronuncia richiesta, atteso che parte ricorrente ha dato atto della separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di SS del 02/08/2023 (all.to 3,
ricorso introduttivo), allegando che, a far data da tale momento, la separazione personale si è protratta ininterrottamente.
Risulta poi documentalmente che, in seguito alla pronuncia della sentenza di separazione, annotata dall'ufficiale dello stato civile, non vi siano state successive annotazioni ex art. 63 co.1 let. g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396, relative a dichiarazioni di riconciliazione tra i coniugi, né è allegato dalle parti che vi sia stata una riconciliazione di fatto tra le stesse.
In assenza di un'eccezione della parte convenuta in merito all'eventuale interruzione della separazione (per come prescritta ex art 3 n. 2 lett. B) legge
1° dicembre 1970 n. 898) deve dunque accertarsi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e, dunque,
deve concludersi per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
, in data 19/10/2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 Controparte_1
lett. B) legge 1° dicembre 1970 n. 898.
2. Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, si giustifica, stante la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio E Parte_1
, in data 19/10/2019, trascritto presso l'Ufficio di Controparte_1
Stato civile del Comune di GR (Parte I, atto n. 121, anno 2019).
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli Dott. Mario Venditti