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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1248/2023 promossa da:
(C.F. ), nato in data [...] a [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BRIVIO CHRISTIAN del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CELOTTI LORENA del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del comune di Milano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza;
2. Quanto ai figli e , gli stessi saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati in via Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
i genitori si impegneranno a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto pagina 1 di 12 con entrambi i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi dichiarano che i figli minori avranno la residenza anagrafrica presso l'abitazione della madre;
3. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che sarà esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
è inteso che su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
in caso di disaccordo vale quanto previsto dall'art.316 c.c.
4. La casa coniugale, sita in Bellusco, via Milano, n.11, in comproprietà dei ricorrenti, rimane assegnata con quanto la arreda e correda alla moglie, in quanto collocataria prevalente dei figli minori;
5. Il sig. ha già provveduto a trasferirsi presso l'abitazione sita in Usmate, alla via Asiago, n.1/a Pt_1 condotta in locazione;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdi alle 16.00 alla domenica alle ore 21 nonché ulteriori due pomeriggi in settimana dalle ore 18 alle ore 21.30, quando li riporterà dalla madre;
7. Per quanto riguarda le festività, i minori trascorreranno con il padre una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31.12 e dal giorno 31.12 alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni con la madre;
il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30.05. di ogni anno;
8. Ogni decisione non di ordinaria amministrazione e comunque non connessa alla quotidianità riguardante i figli minorenni, dovrà essere preventivamente discussa tra i genitori e non proposta preliminarmente/direttamente ai figli;
9. Il sig. corrisponderà l'importo di euro 500,00 , da versarsi alla ex moglie in via anticipata, entro il Pt_1 giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità l'anno a titolo di contributo al mantenimento dei due figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri di baby sitter, tempo prolungato per scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Usta costo della vita per famiglie di operai ed impiegati
10. Il sig. , sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei Parte_1 figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 2 di 12 frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze.
11. Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla è reciprocamente dovuto l'uno all'altro a titolo di mantenimento.
12. Dare atto che i coniugi sono parimenti tenuti, per la quota del 50% ciascuno, al pagamento delle rate del mutuo intestato ad entrambi e gravante sulla casa coniugale, per il cui versamento i sigg.ri e CP_1 manterranno attivo il c/c cointestato presso sul quale verseranno mensilmente le Pt_1 Controparte_2 somme necessarie a tale esborso.
13. Dare atto che le spese condominiali relative alla casa coniugale verranno sostenute dai coniugi nel seguente modo: le spese di straordinaria amministrazione verranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno versate dalla sig.ra in quanto assegnataria della casa coniugale. CP_1
14. I coniugi si danno il reciproco assenso al loro espatrio e a quello dei figli minori autorizzando, sin da ora, il rilascio e/o rinnovo dei necessari documenti salvo quanto precisato al punto che segue.
Per CP_1 Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e celebrato in data CP_1 Parte_1 17.12.1999 in Milano, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del comune di Milano al n. 2041-1-R.
1- U.1 Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori e collocarlo in via prevalente presso la madre;
i genitori si Per_2 impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse di entrambi i figli garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i figli avranno la residenza anagrafica presso la madre, stante il collocamento prevalente presso la stessa. Dichiarare che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che sarà esercitata di comune accordo tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
sulle questioni di ordinaria amministrazione e la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
in caso di disaccordo, varrà quanto previsto dall'art. 316 c.c. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bellusco (Mb) via Milano n. 11, in comproprietà dei ricorrenti, con quanto la arreda e correda, alla moglie, in quanto collocataria prevalente dei figli Il sig. concorderà direttamente con i figli le visite e le vacanze con loro vista l'età dei medesimi Parte_1 Ogni decisione di ordinaria a ministrazione e comunque non connessa alla quotidianità riguardante il figlio minorenne (a titolo esemplificativo regali, ecc …) dovrà essere preventivamente discussa tra i genitori e non proposta preliminarmente/direttamente ai figli Disporre che il sig. corrisponderà l'importo di €. 1.200,00 (ossia €. 600,00 per ciascun figlio) da Parte_1 versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di goni ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di CP_1 contribut ento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali pagina 3 di 12 oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola. Detta somma, conformemente a quanto disposto in sede di separazione dei coniugi, verrà annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat-costo della vita per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal mese di marzo 2021, come già disposto in sede di giudizio di separazione dei coniugi. Disporre e confermare altresì che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra come già CP_1 accade ora. Disporre che il sig. sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Parte_1 dei figli, da concor ente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco)=, esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionare;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc…) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione, iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di teso, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anni;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o odontoiatriche, pur se presso struttura pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive, viaggi e vacanze. Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla è reciprocamente dovuto l'uno all'altro a titolo di mantenimento. Dare atto che i coniugi sono parimenti tenuti, per la quota del 50% ciascuno, al pagamento delle rate del mutuo intestato ad entrambi e gravante sulla casa coniugale, per il cui versamento i sigg.ri e manterranno CP_1 Pt_1 attivo il c/c cointestato presso sul quale verseranno mensilmente le somme necessarie a tale Controparte_2 esborso. Dare atto che le spese condominiali relative alla casa coniugale verranno sostenute dai coniugi nel seguente modo: le spese di straordinaria amministrazione verranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno versate dalla sig.ra in quanto CP_1 assegnataria della casa coniugale I coniugi si danno reciproco assenso al loro espatrio e a quello dei figli autorizzando, sin da ora, il rilascio e/o il rinnovo dei necessari documenti salvo quanto precisato al punto che segue La signora si riserva di chiedere in separato giudizio quanto connesso ai beni immobili ed alla liquidità CP_1 che il sig. in Romania, nonché di svolgere qualsivoglia domanda volta ad ottenere lo scioglimento della Pt_1 comunione tuttora sussistente tra i coniugi. Pronunciare lo scioglimento della comunione ancora sussistente fra i coniugi e CP_1 Parte_1 riconoscendo a Lei l'importo di €. 100.000,00 In via subordinata, laddove l'odierno giudicante non ritenesse di potersi pronunciare sullo scioglimento della comunione, l'odierna resistente si riserva sin d'ora di promuovere ogni domanda e di svolgere ogni eccezione in tal senso e, pertanto, di incardinare il relativo giudizio.
pagina 4 di 12 IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al giudizio di separazione dei coniugi e CP_1
avente R.g. n. 7460/2020 – Dott.ssa Parte_1 Persona_3 Interrogatorio Formale Si chiede al Tribunale di disporre l'interrogatorio formale sui capitoli di prova così come articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
pagina 5 di 12 Ordine ex art. 210 c.p.c. Si chiede al Tribunale di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al sig. l'esibizione delle certificazioni dei Pt_1 redditi degli ultimi cinque anni, anche quelli eventualmente prodotti all'estero, nonché i movimenti di tutti i conti correnti italiani ed esteri, nonché di tutte le carte di credito a lui in uso e, se del caso, ordinare alla Polizia Tributaria di provvedere agli accertamenti relativi alla posizione fiscale e patrimoniale del sig. anche con Pt_1 riferimento alle proprietà immobiliari/terreno sia in Italia, sia all'estero. Audizione del minore In via residuale, se ritenuto opportuno, si chiede di disporre, ex art. 473 bis. 4 e ss. c.p.c. l'audizione del figlio minore, al fine di appurare l'effettivo tempo che il padre trascorre con i propri figli. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art.3 lett.a) Reg. UE 2019/1111, trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi e del figlio minore. Alla fattispecie in esame è inoltre applicabile la legge italiana, pur essendo le parti cittadini stranieri, prevedendo l'art.8 lett. a) Reg. UE 1259/10, che il divorzio, in assenza di scelta della legge applicabile, sia disciplinato dalla legge dello Stato in cui le parti hanno la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. II. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza n. 222/22 del Tribunale di Monza che ha recepito le condizioni concordate dalle parti
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
III. Dal matrimonio delle parti sono nati, nel 2005, il figlio , maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente e, nel 2007, il figlio che diventerà maggiorenne il Per_2 prossimo mese di agosto. Entrambi i figli convivono con la madre e, data l'età, incontrano il padre liberamente in base ai loro impegni, essenzialmente per qualche cena o pranzo.
Non vi è contrasto sull'affidamento del figlio ancora minore ad entrambi i genitori, sul collocamento prevalente presso la madre e sui rapporti di frequentazione padre-figlio gestiti autonomamente dai diretti interessati. IV. Le parti sono concordi anche sull'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune a che ha continuato ad abitarvi insieme ai figli dal momento della separazione. CP_1 V. La controversia verte esclusivamente sulla misura dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli, chiedendo il ricorrente di versare l'importo di € 500,00 mensili, elevato a € 550,00 mensili all'udienza del 22.05.24, mentre la resistente il maggiore importo di € 1200,00 mensili per tenere conto delle superiori capacità reddituali del resistente, delle aumentate esigenze dei figli e del limitato mantenimento diretto da parte del padre, recandosi i figli dallo stesso solo per qualche pranzo o cena nel fine settimana. All'esito dell'udienza presidenziale, tenuto conto delle risorse economiche delle parti e dei pagina 6 di 12 costi fissi gravanti sui medesimi, veniva stabilito a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Nell'ordinanza presidenziale veniva inoltre previsto, su accordo delle parti, che l'assegno unico ed universale per la prole, spettasse interamente a CP_1 A seguito dell'acquisizione della documentazione aggiornata sia relativamente ai redditi che ai movimenti di conto corrente è emerso che:
- Il ricorrente svolge attività di artigiano con partita IVA e, sulla base della dichiarazione dei redditi 2023, ha avuto un reddito d'impresa, al netto di oneri fiscali e previdenziali, di circa € 2100 mensili con i quali sostenere i seguenti costi fissi: € 600,00 mensili per il canone locatizio dell'immobile in cui risiede (può però dividere tale spesa con la persona con lui residente), € 365,00 mensili per la propria quota relativa al mutuo acceso sulla casa coniugale;
ha inoltre in corso una rateizzazione con l'agenzia delle Entrate per imposte pregresse non pagate;
- la resistente è assunta con contratti a termine da un'agenza interinale con un'entrata netta mensile di circa € 1600-1700,00 (importo desumibile dagli estratti conto relativi al 2023 e buste paga relative ai primi mesi del 2024); deve sostenere la rata mensile di € 365,00 per la quota parte del mutuo acceso sulla casa coniugale;
- entrambe le parti devono poi pagare spese condominiali e utenze relative all'immobile di residenza (anche in relazione a tali spese il ricorrente potrà richiedere il contributo della persona che risiede stabilmente con lui e che deve presumersi in assenza di prova contraria partecipi alle spese di casa) e provvedere al proprio mantenimento per un importo complessivo non inferiore a € 500/600 mensili anche solo considerando importi minimi. In applicazione del principio di proporzionalità e dei parametri per realizzarlo ex art. 337 ter c.c., con decorrenza dalla data della presente sentenza, l'importo che deve versare Parte_1
a a titolo di concorso al mantenimento dei figli fino al conseguimento CP_1 dell'indipendenza economica, viene rideterminato in € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale. Va inoltre confermata la previsione relativa alla corresponsione dell'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole alla resistente, in considerazione dell'assenso dell'altro genitore e dei maggiori oneri di mantenimento sostenuti dalla madre convivente.
VI. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti, attenendo a profili (scioglimento della comunione, ripartizione delle spese relative all'immobile in comproprietà) che esulano dall'ambito di applicazione degli artt. 473 bis e segg. c.p.c. e che dovranno eventualmente formare oggetto di autonomo giudizio. VII. Vanno infine dichiarate inammissibili le ulteriori istanze istruttorie della resistente, essendo stati acquisiti elementi idonei a tratteggiare la condizione economica delle parti, tanto più che la valutazione rimessa al giudice non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi di ciascuna parte nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. 605/17, Cass 17199/13) VIII. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 in Milano in data17.12.1999 (atto di matrimonio n.2041 parte I R. 1anno CP_1
1999);
pagina 7 di 12 2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Assegna la casa coniugale sita in Bellusco, Via Milano 11/d;
4) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e Per_2 rapport di frequentazione padre-figlio direttamente concordati tra gli stessi;
5) Pone a carico di , con decorrenza dalla data della presente sentenza, l'importo Parte_1 di euro 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio) da versarsi in via anticipata a CP_1 entro il giorno 20 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi;
detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
6) Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche Parte_1
e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche e per le spese scolastiche di seguito indicate per le quali non è necessario il preventivo accordo), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
pagina 8 di 12 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 9 di 12 7) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga percepito interamente da
CP_1
pagina 10 di 12 8) Dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
pagina 11 di 12 9) compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20/03/25
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1248/2023 promossa da:
(C.F. ), nato in data [...] a [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BRIVIO CHRISTIAN del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CELOTTI LORENA del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del comune di Milano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza;
2. Quanto ai figli e , gli stessi saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati in via Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
i genitori si impegneranno a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto pagina 1 di 12 con entrambi i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi dichiarano che i figli minori avranno la residenza anagrafrica presso l'abitazione della madre;
3. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che sarà esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
è inteso che su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
in caso di disaccordo vale quanto previsto dall'art.316 c.c.
4. La casa coniugale, sita in Bellusco, via Milano, n.11, in comproprietà dei ricorrenti, rimane assegnata con quanto la arreda e correda alla moglie, in quanto collocataria prevalente dei figli minori;
5. Il sig. ha già provveduto a trasferirsi presso l'abitazione sita in Usmate, alla via Asiago, n.1/a Pt_1 condotta in locazione;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdi alle 16.00 alla domenica alle ore 21 nonché ulteriori due pomeriggi in settimana dalle ore 18 alle ore 21.30, quando li riporterà dalla madre;
7. Per quanto riguarda le festività, i minori trascorreranno con il padre una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31.12 e dal giorno 31.12 alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni con la madre;
il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30.05. di ogni anno;
8. Ogni decisione non di ordinaria amministrazione e comunque non connessa alla quotidianità riguardante i figli minorenni, dovrà essere preventivamente discussa tra i genitori e non proposta preliminarmente/direttamente ai figli;
9. Il sig. corrisponderà l'importo di euro 500,00 , da versarsi alla ex moglie in via anticipata, entro il Pt_1 giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità l'anno a titolo di contributo al mantenimento dei due figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri di baby sitter, tempo prolungato per scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Usta costo della vita per famiglie di operai ed impiegati
10. Il sig. , sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei Parte_1 figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 2 di 12 frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze.
11. Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla è reciprocamente dovuto l'uno all'altro a titolo di mantenimento.
12. Dare atto che i coniugi sono parimenti tenuti, per la quota del 50% ciascuno, al pagamento delle rate del mutuo intestato ad entrambi e gravante sulla casa coniugale, per il cui versamento i sigg.ri e CP_1 manterranno attivo il c/c cointestato presso sul quale verseranno mensilmente le Pt_1 Controparte_2 somme necessarie a tale esborso.
13. Dare atto che le spese condominiali relative alla casa coniugale verranno sostenute dai coniugi nel seguente modo: le spese di straordinaria amministrazione verranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno versate dalla sig.ra in quanto assegnataria della casa coniugale. CP_1
14. I coniugi si danno il reciproco assenso al loro espatrio e a quello dei figli minori autorizzando, sin da ora, il rilascio e/o rinnovo dei necessari documenti salvo quanto precisato al punto che segue.
Per CP_1 Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e celebrato in data CP_1 Parte_1 17.12.1999 in Milano, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del comune di Milano al n. 2041-1-R.
1- U.1 Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori e collocarlo in via prevalente presso la madre;
i genitori si Per_2 impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse di entrambi i figli garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i figli avranno la residenza anagrafica presso la madre, stante il collocamento prevalente presso la stessa. Dichiarare che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che sarà esercitata di comune accordo tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
sulle questioni di ordinaria amministrazione e la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
in caso di disaccordo, varrà quanto previsto dall'art. 316 c.c. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bellusco (Mb) via Milano n. 11, in comproprietà dei ricorrenti, con quanto la arreda e correda, alla moglie, in quanto collocataria prevalente dei figli Il sig. concorderà direttamente con i figli le visite e le vacanze con loro vista l'età dei medesimi Parte_1 Ogni decisione di ordinaria a ministrazione e comunque non connessa alla quotidianità riguardante il figlio minorenne (a titolo esemplificativo regali, ecc …) dovrà essere preventivamente discussa tra i genitori e non proposta preliminarmente/direttamente ai figli Disporre che il sig. corrisponderà l'importo di €. 1.200,00 (ossia €. 600,00 per ciascun figlio) da Parte_1 versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di goni ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di CP_1 contribut ento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali pagina 3 di 12 oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola. Detta somma, conformemente a quanto disposto in sede di separazione dei coniugi, verrà annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat-costo della vita per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal mese di marzo 2021, come già disposto in sede di giudizio di separazione dei coniugi. Disporre e confermare altresì che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra come già CP_1 accade ora. Disporre che il sig. sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Parte_1 dei figli, da concor ente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco)=, esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionare;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc…) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione, iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di teso, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anni;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o odontoiatriche, pur se presso struttura pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive, viaggi e vacanze. Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla è reciprocamente dovuto l'uno all'altro a titolo di mantenimento. Dare atto che i coniugi sono parimenti tenuti, per la quota del 50% ciascuno, al pagamento delle rate del mutuo intestato ad entrambi e gravante sulla casa coniugale, per il cui versamento i sigg.ri e manterranno CP_1 Pt_1 attivo il c/c cointestato presso sul quale verseranno mensilmente le somme necessarie a tale Controparte_2 esborso. Dare atto che le spese condominiali relative alla casa coniugale verranno sostenute dai coniugi nel seguente modo: le spese di straordinaria amministrazione verranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno versate dalla sig.ra in quanto CP_1 assegnataria della casa coniugale I coniugi si danno reciproco assenso al loro espatrio e a quello dei figli autorizzando, sin da ora, il rilascio e/o il rinnovo dei necessari documenti salvo quanto precisato al punto che segue La signora si riserva di chiedere in separato giudizio quanto connesso ai beni immobili ed alla liquidità CP_1 che il sig. in Romania, nonché di svolgere qualsivoglia domanda volta ad ottenere lo scioglimento della Pt_1 comunione tuttora sussistente tra i coniugi. Pronunciare lo scioglimento della comunione ancora sussistente fra i coniugi e CP_1 Parte_1 riconoscendo a Lei l'importo di €. 100.000,00 In via subordinata, laddove l'odierno giudicante non ritenesse di potersi pronunciare sullo scioglimento della comunione, l'odierna resistente si riserva sin d'ora di promuovere ogni domanda e di svolgere ogni eccezione in tal senso e, pertanto, di incardinare il relativo giudizio.
pagina 4 di 12 IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al giudizio di separazione dei coniugi e CP_1
avente R.g. n. 7460/2020 – Dott.ssa Parte_1 Persona_3 Interrogatorio Formale Si chiede al Tribunale di disporre l'interrogatorio formale sui capitoli di prova così come articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
pagina 5 di 12 Ordine ex art. 210 c.p.c. Si chiede al Tribunale di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al sig. l'esibizione delle certificazioni dei Pt_1 redditi degli ultimi cinque anni, anche quelli eventualmente prodotti all'estero, nonché i movimenti di tutti i conti correnti italiani ed esteri, nonché di tutte le carte di credito a lui in uso e, se del caso, ordinare alla Polizia Tributaria di provvedere agli accertamenti relativi alla posizione fiscale e patrimoniale del sig. anche con Pt_1 riferimento alle proprietà immobiliari/terreno sia in Italia, sia all'estero. Audizione del minore In via residuale, se ritenuto opportuno, si chiede di disporre, ex art. 473 bis. 4 e ss. c.p.c. l'audizione del figlio minore, al fine di appurare l'effettivo tempo che il padre trascorre con i propri figli. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art.3 lett.a) Reg. UE 2019/1111, trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi e del figlio minore. Alla fattispecie in esame è inoltre applicabile la legge italiana, pur essendo le parti cittadini stranieri, prevedendo l'art.8 lett. a) Reg. UE 1259/10, che il divorzio, in assenza di scelta della legge applicabile, sia disciplinato dalla legge dello Stato in cui le parti hanno la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. II. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza n. 222/22 del Tribunale di Monza che ha recepito le condizioni concordate dalle parti
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
III. Dal matrimonio delle parti sono nati, nel 2005, il figlio , maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente e, nel 2007, il figlio che diventerà maggiorenne il Per_2 prossimo mese di agosto. Entrambi i figli convivono con la madre e, data l'età, incontrano il padre liberamente in base ai loro impegni, essenzialmente per qualche cena o pranzo.
Non vi è contrasto sull'affidamento del figlio ancora minore ad entrambi i genitori, sul collocamento prevalente presso la madre e sui rapporti di frequentazione padre-figlio gestiti autonomamente dai diretti interessati. IV. Le parti sono concordi anche sull'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune a che ha continuato ad abitarvi insieme ai figli dal momento della separazione. CP_1 V. La controversia verte esclusivamente sulla misura dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli, chiedendo il ricorrente di versare l'importo di € 500,00 mensili, elevato a € 550,00 mensili all'udienza del 22.05.24, mentre la resistente il maggiore importo di € 1200,00 mensili per tenere conto delle superiori capacità reddituali del resistente, delle aumentate esigenze dei figli e del limitato mantenimento diretto da parte del padre, recandosi i figli dallo stesso solo per qualche pranzo o cena nel fine settimana. All'esito dell'udienza presidenziale, tenuto conto delle risorse economiche delle parti e dei pagina 6 di 12 costi fissi gravanti sui medesimi, veniva stabilito a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Nell'ordinanza presidenziale veniva inoltre previsto, su accordo delle parti, che l'assegno unico ed universale per la prole, spettasse interamente a CP_1 A seguito dell'acquisizione della documentazione aggiornata sia relativamente ai redditi che ai movimenti di conto corrente è emerso che:
- Il ricorrente svolge attività di artigiano con partita IVA e, sulla base della dichiarazione dei redditi 2023, ha avuto un reddito d'impresa, al netto di oneri fiscali e previdenziali, di circa € 2100 mensili con i quali sostenere i seguenti costi fissi: € 600,00 mensili per il canone locatizio dell'immobile in cui risiede (può però dividere tale spesa con la persona con lui residente), € 365,00 mensili per la propria quota relativa al mutuo acceso sulla casa coniugale;
ha inoltre in corso una rateizzazione con l'agenzia delle Entrate per imposte pregresse non pagate;
- la resistente è assunta con contratti a termine da un'agenza interinale con un'entrata netta mensile di circa € 1600-1700,00 (importo desumibile dagli estratti conto relativi al 2023 e buste paga relative ai primi mesi del 2024); deve sostenere la rata mensile di € 365,00 per la quota parte del mutuo acceso sulla casa coniugale;
- entrambe le parti devono poi pagare spese condominiali e utenze relative all'immobile di residenza (anche in relazione a tali spese il ricorrente potrà richiedere il contributo della persona che risiede stabilmente con lui e che deve presumersi in assenza di prova contraria partecipi alle spese di casa) e provvedere al proprio mantenimento per un importo complessivo non inferiore a € 500/600 mensili anche solo considerando importi minimi. In applicazione del principio di proporzionalità e dei parametri per realizzarlo ex art. 337 ter c.c., con decorrenza dalla data della presente sentenza, l'importo che deve versare Parte_1
a a titolo di concorso al mantenimento dei figli fino al conseguimento CP_1 dell'indipendenza economica, viene rideterminato in € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale. Va inoltre confermata la previsione relativa alla corresponsione dell'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole alla resistente, in considerazione dell'assenso dell'altro genitore e dei maggiori oneri di mantenimento sostenuti dalla madre convivente.
VI. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti, attenendo a profili (scioglimento della comunione, ripartizione delle spese relative all'immobile in comproprietà) che esulano dall'ambito di applicazione degli artt. 473 bis e segg. c.p.c. e che dovranno eventualmente formare oggetto di autonomo giudizio. VII. Vanno infine dichiarate inammissibili le ulteriori istanze istruttorie della resistente, essendo stati acquisiti elementi idonei a tratteggiare la condizione economica delle parti, tanto più che la valutazione rimessa al giudice non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi di ciascuna parte nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. 605/17, Cass 17199/13) VIII. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 in Milano in data17.12.1999 (atto di matrimonio n.2041 parte I R. 1anno CP_1
1999);
pagina 7 di 12 2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Assegna la casa coniugale sita in Bellusco, Via Milano 11/d;
4) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e Per_2 rapport di frequentazione padre-figlio direttamente concordati tra gli stessi;
5) Pone a carico di , con decorrenza dalla data della presente sentenza, l'importo Parte_1 di euro 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio) da versarsi in via anticipata a CP_1 entro il giorno 20 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi;
detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
6) Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche Parte_1
e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche e per le spese scolastiche di seguito indicate per le quali non è necessario il preventivo accordo), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
pagina 8 di 12 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 9 di 12 7) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga percepito interamente da
CP_1
pagina 10 di 12 8) Dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
pagina 11 di 12 9) compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20/03/25
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
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