Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/05/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6194/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6194/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA E. FERMI 44 Parte_1 P.IVA_1
ANGRI, presso lo studio dell'Avv. NOCERA VINCENZO (c.f.: ), dal C.F._1
quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
CONVENUTA contumace
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA contumace
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e non CP_1 Controparte_2
costituitesi in giudizio sebbene ritualmente citate.
Pagina 1 di 4
19.06.2017 sia fondata e vada accolta.
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
La società attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito della società attrice nei confronti della debitrice che tale circostanza è CP_1
documentalmente provata (cfr. copia fatture, assegni bancari, estratto registro iva vendite).
In ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria.
Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass.
16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3, Sentenza
Pagina 2 di 4 n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv.
549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nel caso di specie, la ragione di credito a tutela della quale si agisce afferisce alla fornitura dei beni analiticamente descritti nelle fatture allegate e concernenti il periodo 31.1.2016-
28.2.2017.
Quanto al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni), esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v.
Cass., sez. 6- 3, 18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, la società attrice ha documentato come abbia donato CP_1
l'unico bene di sua proprietà, mentre quest'ultima non risulta avere soddisfatto l'onere gravante sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni della creditrice, preferendo rimanere contumace.
Risulta, dunque, integrato il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n.
1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Va poi considerato che: “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3, 30/06/2015, n. 13343;
Id., sez. 1, 2/04/2021 n. 9112).
Nel caso di specie, , debitrice della in virtù del rapporto giuridico CP_1 Parte_1
sotteso all'emissione delle fatture allegate, non poteva non avere la consapevolezza che l'atto
Pagina 3 di 4 dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte della società fornitrice dei beni.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione in oggetto nei confronti della creditrice Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per cui si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace ex art. 2901 c.c nei confronti di dell'atto pubblico di donazione del 19.06.2017 (Rep. n. Parte_1
29483 - Racc. n. 7610), per NO TT. , con il quale ha Persona_1 CP_1 donato a la piena proprietà dell'unità immobiliare identificata in Controparte_2
catasto nel N.C.E.U. del Comune di Afragola (NA) alla Via Afragola, n. 2 piano 1, alla partita 1, foglio 14, particella 561;
2) Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
Vincenzo Nocera, difensore della società attrice dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 284,48 per spese vive ed euro 3.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 29/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4