Articolo 4 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 marzo 1992
Art. 4. (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa) 1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D alla presente legge.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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