Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2000, n. 4194
CASS
Sentenza 6 ottobre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La attività di intercettazione può essere autorizzata sulla base di notizie confidenzialmente fornite dalla persona offesa alla polizia giudiziaria, a condizione che questa ultima le abbia poi riportate in una informativa diretta al pubblico ministero; invero, poiché è fuor di dubbio che le informazioni provenienti da fonti confidenziali, che la polizia non può essere obbligata a rivelare, devono essere considerate notizie legittimamente acquisite, a maggior ragione ciò è vero quando il confidente sia la stessa persona offesa, che, come tale, venga indicata negli atti diretti alla autorità giudiziaria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2000, n. 4194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4194
    Data del deposito : 6 ottobre 2000

    Testo completo