Sentenza 6 ottobre 2000
Massime • 1
La attività di intercettazione può essere autorizzata sulla base di notizie confidenzialmente fornite dalla persona offesa alla polizia giudiziaria, a condizione che questa ultima le abbia poi riportate in una informativa diretta al pubblico ministero; invero, poiché è fuor di dubbio che le informazioni provenienti da fonti confidenziali, che la polizia non può essere obbligata a rivelare, devono essere considerate notizie legittimamente acquisite, a maggior ragione ciò è vero quando il confidente sia la stessa persona offesa, che, come tale, venga indicata negli atti diretti alla autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2000, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 13/12/2000
Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITTORIO EBNER - Consigliere - N. 5142
Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - N. 39929/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto e svolgimento del processo
Sul ricorso proposto da GL CO, nato a [...] il giorno 11/1/1956 (?)
Avverso l'ordinanza di custodia cautelare messo dal GIP presso il Tribunale di Lecce, con la quale veniva disposta custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cp ed altri reati Sentito la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio Fumo, Sentito la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del Dott. C. Di Zenzo, Sost. Proc. Gen.le, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi i difensori avvocati UI Corveglia e Giovanni Aricò, che, riportandosi ci motivi del ricorso, ne hanno chiesto l'accoglimento. La Corte osserva:
nei confronti di GL CO, e di altre undici persone, è stata emesso dal GIP presso il Tribunale di Lecce ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis cp, nonché per numerosi altri delitti (tra i quali: furto aggravato,
estorsione ecc.).
Il difensore del GL ha proposto ricorso per Cassazione avverso il ricordato provvedimento, deducendo violazione degli artt.267 cpp, 13 DL 152/91, 273 cpp.
Argomenta il ricorrente:
1) perché possa essere autorizzato attività di intercettazione, è necessario, ci sensi dell'art. 13 del citato DL, che siano già in corso indagini relative ad un delitto di criminalità organizzate e che sussistano sufficienti indizi della esistenza del delitto stesso. La stessa nozione di criminalità organizzata presuppone che sia costituito ed attivo un apparato organizzativo la cui struttura assume ruolo preminente rispetto ai singoli partecipi. Ma dagli atti processuali non emerge che, al momento in cui il PM avanzava la sua richiesta di autorizzazione alla intercettazione, sussistessero seri elementi indizianti, tali da far ritenere che uno associazione mafioso fosse presente ed operante. Viene per altro contestato un solo episodio estorsivo, non inquadrabile nella attività di una permanente struttura delinquenziale. Dunque l'art. 13 DL 152/91 non era applicabile.
2)non sussistevano sufficienti indizi al momento in cui la richiesta di intercettazione è stata autorizzato. Invero il decreto autorizzativo del GIP si fondo sugli elementi contenuti nella richiesta del PM che, a suo volta trova ragione in una annotazione di PG (quella del giorno 1.10.1999).In detta annotazione si sostiene che tale GN GI avrebbe confidato ci maresciallo dei CC di Copertino che il figlio, UI VA, aveva subito il furto di due automezzi e che, per rientrarne in possesso, si sarebbe rivolto a AN GI e, quindi, su indicazione di costui, si sarebbe rivolto a terzo persona, soprannominata NA, che, contro versamento della somma di lire 44 milioni, gli avrebbe restituito i due autoveicoli. Si sostiene nella detto annotazione che il NA avrebbe indicato nel AN, in tale persona soprannominata RN ed in altri individui gli autori del furto ed avrebbe messo in guardia il derubato, ammonendolo a non rivolgersi alle forze di polizia, altrimenti i suddetti lo avrebbero fatto saltare in aria. Orbene, le dichiarazioni di GN GI non risultano documentate ai sensi degli artt. 351, 357 e 373 cpp, vale a dire tramite un verbale redatto ai sensi dell'art. 137 stesso codice, che prevede, tra l'altro, che il predetto verbale venga sottoscritto dalle persone intervenute e, nel caso in cui il dichiarante non voglia o non possa firmare, che di ciò sia fatto menzione nel verbale stesso. La mancato verbalizzazione da parte dei CC delle formali informazioni asseritamente provenienti dal GN fa sì che le informazioni riferite nella ricordato annotazione debbano considerarsi non documentate e che dunque esse non possono essere poste ci fondamento di un provvedimento cautelare. Peraltro, si afferma, le predette dichiarazioni sarebbero state incise su nostro magnetico, ma, a distanza di tempo, non risulta che si sia proceduto alla trascrizione, ne' di tale nostro è traccia nel fascicolo del PM. Neanche successivamente risulta essere stato esaminato il GN, ne' alcun accertamento è stato effettuato sulle modalità con le quali sarebbe stata versata la somma di ben 44 milioni. Quanto poi al fatto che detta somma sarebbe stato destinato "agli amici del carcere", come si legge nel decreto autorizzativo, è da rilevare che la circostanza non compare affatto nella annotazione di PG e dunque deve ritenersi insussistente. Se ne deduce che la motivazione del provvedimento di autorizzazione è errata, in quanto fondata su inesistenti presupposti di fatto, così come pretestuosa è la identificazione del NA in Cori Angelo, suocero di persona - si sostiene - che sarebbe personaggio di spicco della frangia salentina della Sacra corona unita. Tanto premesso, si deve giungere alla conclusione che, mancando i presupposti ex art 13 DL 152/91, i risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili anche nel procedimento cautelare, dal momento che la sanzione processuale colpisce i risultati del mezzo di ricerca della prova, in quanto tali, ed in qualsiasi sede si intenda impiegarli. Nè, d'altro parte, può sostenersi che sia consentito ritenere sussistenti i presupposti legittimanti della intercettazione sulla base dei risultati acquisiti a seguito della stessa intercettazione. La legittimità della autorizzazione, invero, va valutata alla luce degli elementi preesistenti alla autorizzazione stessa.
3) il decreto autorizzativo ed i decreti di prorogo sono privi di motivazione in quanto ricalcano pedissequamente la richiesta del PM. Orbene, la motivazione in questione non può essere un dato meramente formale, ma deve dare conto dell'intervento dell'organo giurisdizione che deve giustificare il provvedimento sulla base di effettive e gravi esigenze di giustizia. Il decreto dunque deve indicare gli elementi di fatto sui quali si fonda e la motivazione non può esaurirsi nella perifrasi delle norme che disciplinano i presupposti di ammissibilità e nella apodittica affermazione della sussistenza degli indizi. Dunque non può essere sufficiente una motivazione che faccia semplice riferimento alla richiesta del PM o alle informative di PG essendo la motivazione per relationem ammissibile solo nel caso in cui il giudice non si limiti ad un mero rinvio, ma richiami gli argomenti addotti dal PM, mostrando di averli criticamente valutati e recepiti, sempre che siano indicati gli elementi di fatto per i quali si fa ricorso all'atto di indagine in questione. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la inutilizzabilità dei risultati delle effettuate intercettazioni. Ore, poiché gli indizi di colpevolezza posti alla base del provvedimento cautelare, sono costituiti dalle sole intercettazioni (le quali sono, appunto, inutilizzabili), il provvedimento restrittivo deve essere dichiarato nullo. 4) in ogni caso, dall'esame delle trascrizioni delle intercettazioni non possono dedursi elementi idonei al fine di sostenere la esistenza di una associazione criminale di stampo mafioso, ne' il coinvolgimento del AN nei singoli reati di estorsione contestatigli.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato. Esso va, dunque, rigettato. Si deve innanzitutto osservare che nel provvedimento autorizzativo si fa parola di una "attività organizzata di estorsioni conseguenti a furti di automezzi" e si ricorda che, per quanto al momento accertato, di tale attività criminoso sono rimasti vittima GN GI e AR AN. Il GIP precisa anche come, in entrambi gli episodi, abbia svolto ruolo attivo AN GI, noto per essere appartenete ad una "storica" organizzazione criminale, vicina al "clan Tornese", organizzazione che si esprime attraverso modalità operative (tra le quali il supporto economico fornito alle famiglie dei detenuti) che ne fanno ipotizzare la natura mafiosa. La prima censura, dunque, è manifestamente infondato, in quanto l'ipotesi investigativa in quel momento coltivato dal PM è proprio relativa a delitti di criminalità organizzata. Come si rileva dalla lettura del provvedimento del GIP, l'inquirente ritiene che i furti di automezzi ed i cc.dd. "cavalli di ritorno" non abbiano carattere episodico, ma si inseriscono in un vero e proprio programma delinquenziale, messo a punto e gestito da "un'organizzazione criminale" (testuale).
Orbene, l'art. 13 della legge 203/91 consente che siano disposte intercettazioni (telefoniche e/o tra presenti) nel caso in cui l'intercettazione stessa sia necessaria per lo svolgimento delle indagini per un delitto di criminalità organizzata (cfr. ASN 9803972 - RV 211167). La nozione di criminalità organizzato - genus del quale la criminalità di tipo mafioso rappresenta senza dubbio una species - non è certamente ignoto all'ordinamento, che, infatti, prevede numerose ipotesi di reato associativo. Può dunque affermarsi, senza tema di smentita, che, ogni qual volta, sia seriamente ipotizzabile la esistenza di un sodalizio delinquenziale (una compagine, vele a dire, nella quale uno pluralità di soggetti si sia, pur rudimentalmente, strutturata, con divisione di ruoli e compiti), allora possa parlarsi di delinquenza organizzata. Nel caso di specie, per altro, il GIP mette in evidenza, come anticipato, anche caratteri di sospetto "mafiosità" della associazione, che si ipotizza gestisca la attività estorsiva legata ci furti di autovetture ed automezzi.
La seconda censura è infondata. Ed invero, anche a dar per certo che le dichiarazioni del GN non siano state verbalizzate, esse sono state evidentemente trasfuse nella informativa di PG e, prima ancora, presumibilmente, in una "annotazione", redatto dell'ufficiale di PG che ebbe a raccoglierle (anche se non le verbalizzò). Ebbene, poiché è fuori dubbio che la attività di intercettazione posso essere autorizzato in presenza di informazioni legittimamente acquisite dalla PG (SU, RV 216660, sent. N. 17, dep. 21.9.2000, Primavera) e che tali sono anche le notizie fornite alla forze di polizia da fonti confidenziali, la cui identità l'ufficiale di PG non può essere obbligato e rivelare (ASN 9404273 - RV 197321; ASN 9305875 - RV 194261), a maggior ragione ciò appare possibile quando il nome del confidente - che nel caso di specie è anche la P.O. - sia stato fornito (nella annotazione e nella informativa) al PM procedente. Nessun rilievo pertanto assume, in questa fase, il fatto che il nastro magnetico non sia stato trascritto o non sia stato allegato alla richiesta di intercettazione.
Nè appare necessario analizzare la ammissibilità del denunciato travisamento del fatto che consisterebbe nella circostanza che, nel provvedimento del GIP, si farebbe parola - come anticipato- degli "amici del carcere", espressione che non comparirebbe affatto, a detto del ricorrente, nella annotazione di PG. Orbene, che il meccanismo della "solidarietà mafiosa" verso i compagni detenuti si sia, nel caso di specie, attivato o meno è, ai fini che qui interessano, del tutto indifferente. Per quanto si è appena detto, infatti, la natura - mafiosa o "semplice" della ipotizzata associazione di delinquenti è, ai fini della applicabilità dell'art 13 della legge 203/91, del tutto irrilevante, dal momento che condizione necessaria e sufficiente perché possa farsi luogo alla attività intercettiva, in deroga agli ordinari criteri di cui all'art. 267 cpp, è che ci si trovi di fronte e reciti di criminalità organizzato (e non necessariamente di criminalità mafioso).
Infondata è anche la terza doglianza, con la quale si assume la mancanza di motivazione del provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni. È certamente vero, infatti, che il provvedimento del GIP ricalca e riproduce la richiesta del PM, così come è del tutto probabile che la richiesta del PM si rifaccia alle notizie contenute nella informativa di P.G.. Ciò, da un lato, appare, il più delle volte, inevitabile (è la PG che raccoglie le notizie e seguito di attività di indagine - diretto o delegato - ed è il PM che le riceve, le voluta e, se del caso, le utilizza per le sue richieste al giudice), dall'altro, non sta necessariamente a significare un "appiattimento" del GIP sulle tesi dell'Organo dell'accusa e di quest'ultimo sulla (subordinato) autorità di PG. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha, ormai da tempo, riconosciuto come possibile e corretto la motivazione del provvedimento autorizzativo di intercettazione per relationem (e, ovviamente, di quello di proroga), in presenza di una richiesta del PM che appaia esaustiva ed ampiamente argomentato (ASN 9902780 - RV 214488), purché siano chiarite le ragioni del provvedimento (ASN 9908645 - RV 214195) e sia conosciuta o conoscibile la motivazione cui si fa rinvio (ASN 9903909 - RV 214006); addirittura è stato, condivisibilmente, ritenuto ammissibile il ricorso all'uso di fotocopia, non essendo tale espediente tecnico di per sè sintomatico del fatto che il giudice abbici acriticamente recepito, senza esprimere una propria valutazione, le richieste del PM (ASN 9800022 - RV 210149).
L'ultima censura è inammissibile in quanto, da un lato è generica, dall'altro, è interamente articolato in fatto. Invero, il ricorrente contesta la interpretazione che il giudicante ha dato delle conversazioni intercettate e, comunque, il fatto che il GL possa essere ritenuto coinvolto nelle attività delinquenziali che si ipotizzano essere state commesse da coloro che conversano all'interno dell'abitacolo delle due autovetture, nelle quali furono eseguite le intercettazioni. Il provvedimento impugnato, tuttavia, riportando interi brani dei discorsi intercettati, sottolinea come, talvolta esplicitamente, altre volte allusivamente e con frasi criptiche, gli intercettati facciano riferimento ad attività delinquenziali (furti, incendi, estorsioni ecc.) a personaggi (tra i quali anche un tale NO, soprannome che viene riferito, appunto al GL) ed a vittime di reati. Il giudice, nel provvedimento, dà conto del suo convincimento e spiega per qual motivo ha ritenuto che gli interlocutori stessero parlando di imprese criminose che essi stessi ed i loro associati avevano consumato. E tale motivazione, per le caratteristiche di logicità, congruità ed intellegibilità che la contraddistinguono, è inattacabile in questa sede. Al rigetto conseguono le spese. A cura della cancelleria, si deve far luogo alle comunicazioni previste dell'art. 94 disp. att. del codice di rito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanno il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mando alla cancelleria, per gli adempimenti ex art 94 disp. att. Cpp. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001