Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/1999, n. 5018
CASS
Sentenza 19 ottobre 1999

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In tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità pena applicata. (Fattispecie relativa al delitto di rissa aggravata, per il quale, a seguito di concessione delle attenuanti generiche prevalenti, avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria e non, come nel caso in esame, quella detentiva. Nell'enunciare il principio sopra riportato, la Suprema corte ha ricordato che la fattispecie di cui al comma secondo dell'art 588 cod.pen. costituisce non titolo autonomo di reato, ma circostanza aggravante).

Commentari5

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    In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/1999, n. 5018
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5018
Data del deposito : 19 ottobre 1999

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