Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità pena applicata. (Fattispecie relativa al delitto di rissa aggravata, per il quale, a seguito di concessione delle attenuanti generiche prevalenti, avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria e non, come nel caso in esame, quella detentiva. Nell'enunciare il principio sopra riportato, la Suprema corte ha ricordato che la fattispecie di cui al comma secondo dell'art 588 cod.pen. costituisce non titolo autonomo di reato, ma circostanza aggravante).
Commentari • 5
- 1. Riforma della condanna per rissa aggravata: rideterminazione della pena e limiti alla particolare tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
Leggi di più… - 4. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
- 5. Le problematiche legate alla successione di leggi penaliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2018
In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/1999, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Guido IETTI Presidente
Dr. Franco MARRONE Consigliere
Dr. Nunzio CICCHETTI Consigliere
Dr. Aniello NAPPI Consigliere
Dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17.2.1999 dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA di Milano avverso la sentenza del G.I.P. Tribunale di Milano dell'1.7/30.9.1998 nel procedimento a carico di EZ RI, nata a [...] il [...], EZ IR, nata a [...] il [...], LA GE AN TS, nato a [...] 1'1.1.1965, SA SA, nata a [...] il [...], e AM ME TE, nata a [...] il [...] Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso questa Corte, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1.7/30.9.1998, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano, pronunciando ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., applicava agli imputati indicati in epigrafe la pena concordata di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di partecipazione ad una rissa e porto di coltelli, bastoni, spranghe ed ombrelli (utilizzati questi ultimi per offesa alla persona) loro ascritti in concorso.
Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore Generale di Milano, lamentando l'erronea applicazione della legge penale sul rilievo che, per i fatti di cui in contestazione, il GIP avesse applicato la pena della reclusione, previa concessione in favore di tutti gli imputati delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate in relazione al reato di rissa, considerato fatto più grave. Argomentava in proposito che la concessione delle generiche avrebbe dovuto però necessariamente comportare l'irrogazione della pena pecuniaria prevista dall'art.588, comma primo, c.p., e non già quella detentiva stabilita dal capoverso dello stesso articolo. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza con ogni conseguenziale statuizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è certamente fondato e va, dunque, accolto. Se è vero, infatti, che in relazione alla speciale procedura di applicazione della pena su richiesta, di cui all'art. 444 c.p.p., il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza di patteggiamento alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che un'eccezione a tale principio è rappresentata dall'ipotesi dell'illegalità della stessa pena applicata.
Orbene, tale ipotesi ricorre certamente nel caso di specie, posto che, per effetto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, avrebbe dovuto essere applicata non già la pena detentiva, ma quella pecuniaria prevista dal comma primo. È, certo, infatti, che la fattispecie di reato prevista nel capoverso dell'art. 588 c.p. costituisce non già titolo autonomo di reato, bensì circostanza aggravante, come tale soggetta al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.
L'illegittima determinazione della pena, che - sotto il profilo della specie ed entità - costituisce parte condizionante dell'intesa negoziale conseguita dalle parti, travolge l'intero accordo e, di conseguenza, la sentenza che, in esito allo stesso, è stata pronunciata.
2. - Per quanto precede, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al giudice competente per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2000