Sentenza 19 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che tale accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri, pertanto, come illegale. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato sulla illogicità della motivazione sulla sussistenza della continuazione, sulla cui base era stata concordata la pena tra le parti).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/1998, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 19.2.1998
1. Dott. Paolo FATTORI Consigliere SENTENZA
2. " Mauro D. LOSAPIO " N. 451
3. " Matteo IACUBINO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario COSTANTINI " N. 19538/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale di Trieste. Avverso la sentenza 18 dicembre 1996 del GIP della Pretura di Trieste, emessa nei confronti di PE Janka.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Costantini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 18 dicembre 1996, il GIP della Pretura di Trieste applicava a PE Janka la pena concordata di lire 1.700.000 di ammenda, di cui lire 1.500.000 sostitutiva di giorni venti di arresto, per due episodi di guida senza patente di un autoveicolo, risalente al 25 ottobre 1995 ed al 3 aprile 1996.
Solo nel dispositivo della sentenza, il Pretore precisava che detta sanzione con la pena di cui alla sentenza era applicata "in continuazione con la pena di cui alla sentenza n. 222/96". Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Trieste;
deducendo con il primo motivo assoluta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta continuazione, riguardante fatti avvenuti il 17/1/1996, laddove invece la continuazione non era stata ritenuta con riferimento ai due episodi del 25 ottobre 1995 e del 3 aprile 1996.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce illogicità ("implicita") della motivazione, sul rilievo che nessuna identità di disegno criminoso poteva sussistere dopo la contestazione della prima contravvenzione, pur dando per ammesso che di unicità di disegno criminoso possa parlarsi nel caso di più episodi di guida senza patente.
Il trattamento sanzionatorio complessivamente applicato dal giudice a quo corrisponde infatti esattamente a quello concordato tra l'imputata PE ed il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Trieste.
Risulta infatti dal testo della richiesta presentata dalla PE che l'applicazione della pena, definitivamente determinata in lire 1.700.000 di ammenda, comprendeva la dichiarazione di continuazione con il rato di cui alla sentenza n. 222/96 e che anche su questo specifico punto espresse il proprio consenso scritto il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Trieste.
Il contenuto dell'accordo non contrasta con alcuna disposizione di legge, mentre la motivazione della ritenuta continuazione risulta implicitamente mediante il richiamo alla richiesta di patteggiamento ed al susseguente consenso, formulato dal P.M. con espresso riferimento alla continuazione stessa, reputata sussistente attesa la natura dolosa della contravvenzione contestata e la circostanza che l'illecito fu contestato alla PE con il sequestro del mezzo solo dopo il fatto commesso il 3 aprile 1996.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato, in applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, qualora il P.M. abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale (v. Cass. 15/XI/96 n. 2731 - P.M. in proc. Cremonini).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1998