Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti, intervenuto anche in relazione al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, sia stato ratificato dal giudice, l'impugnazione della sentenza è consentita solo qualora la pena concordata si configuri come illegale.
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2013, n. 44909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44909 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 30/10/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1618
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 26466/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze;
nel procedimento a carico di:
LE UZ, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/02/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa disponeva l'applicazione della pena di anni uno mesi otto di reclusione ed Euro 3.000 di multa in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (capo a) e b) dell'imputazione), contestati come commessi a Pisa
il 08/08/2012 unificati sotto il vincolo della continuazione, rilevando come fossero corrette tanto la qualificazione giuridica dei fatti, quanto l'applicazione delle circostanze prospettate dalle parti.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il Giudice per indagini preliminari omesso di motivare il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità che, invece, in ragione del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente illegalmente detenuta e ceduta dall'imputato, doveva essere allo stesso negata benché formalmente contestata, con indicazione non vincolante, nei due capi d'imputazione.
3. Con conclusioni rassegnate per iscritto il 17/07/2013 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale;
peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (così, con riferimento ad una fattispecie identica a quella esaminata in questa sede, Sez. 6^, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047; conf., in precedenza, Sez. 4^, n. 38286 del 08/07/2002, P.G. in proc. Leone, Rv. 222959; Sez. 1, n. 43441 del 08/11/2001, P.G. in proc. Novolan, Rv. 220157; Sez. 5^, n. 489 del 25/01/2000, P.M. in proc. Cricchi, Rv. 215489; Sez. 5^, Sentenza n. 5210/00 del 28/10/1999, P.M. in proc. Verdi, Rv. 215467). Alla stregua di tale regola deve escludersi che sia incorso in alcuna violazione di legge il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa che - sia pure con una motivazione sintetica, con la quale, però, si è dato atto della compiuta verifica e del risultato positivo della valutazione - ha recepito la richiesta di patteggiamento formulata consensualmente dalle parti con la previsione anche del riconoscimento della contestata circostanza attenuante in esame, disponendo l'applicazione di una pena rispettosa dei limiti legali.
In tale ottica va ritenuto non pertinente il richiamo giurisprudenziale operato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, in quanto concernente una sentenza di questa Corte nella quale la questione della non vincolatività, nei confronti del giudice, della formale contestazione da parte del P.M. di una circostanza attenuante, è stata considerata ai diversi fini della ammissibilità del rito abbreviato (v. Sez. 1^, n. 11993 del 14/11/1995, Di Mauro, Rv. 203052).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013