Sentenza 28 marzo 2007
Massime • 1
Non rientra nell'ipotesi di illegalità della pena, che consente di rimettere in discussione mediante ricorso per cassazione il consenso prestato dalle parti, l'applicazione della pena patteggiata del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in assenza di un presupposto di fatto di natura soggettiva. (Nella specie, l'imputato risultava sottoposto ad indagini per il reato associativo di cui all'art. 74 del citato d.P.R.).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2007, n. 37949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37949 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/03/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - N. 729
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 23623/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Messina;
avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 9 maggio 2006 n. 59;
nel procedimento penale a carico di:
LO CA LV, nato il [...] a [...];
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 9 maggio 2006 n. 59 con la quale era stato dichiarato colpevole del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in Tenne Vigliatore il 4 marzo 2006, alla pena di dieci mesi di reclusione ed Euro 3.000,00, di multa, convertita in dieci mesi di lavoro di pubblica utilità per quattro ore al giorno per cinque giorni settimanali LV LO CA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- Violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p., e D.P.R. n. 308 del 1990, art. 73, comma 5 bis, e succ. modd. e motivazione apparente (art. 606 c.p.p., lett. b ed e) perché la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata in base alla semplice dichiarazione dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia di essere occasionale assuntore di sostanze stupefacenti, non altrimenti riscontrata o desunta dagli atti del procedimento.
In proposito si osserva che l'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (v., da ultimo, Cass. Sez. Ili, 27 gennaio 1998 n. 4199, ric. P.M. in proc. Anghileri) e perciò nè all'imputato e neppure al P.M. e consentito rimettere in discussione i termini della pattuizione (Cass. Sez. 1, 25 gennaio 1997 n. 6898, ric. Milanese). Infatti, come conseguenza dell'assetto strutturale del procedimento speciale, la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art.129 c.p.p., e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost., (Cass. Sez. 1, 21 gennaio 1998 n. 6548, ric. Padalino). Al di fuori di queste ipotesi l'accordo patteggiato vincola entrambe le parti, la cui impugnazione è, di conseguenza, inammissibile. Nè l'accordo sulla pena può essere oggetto di recesso, da parte del procuratore generale, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti (Cass. Sez. 2, 10 gennaio 2006 n. 3622, ric. P.G. in proc. Laaziz).
Non rientra nell'ipotesi di illegalità della pena, che travolge il negozio processuale, il caso in cui sia stata applicata su richiesta la pena patteggiata del lavoro di pubblica utilità, sancita del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, in sostituzione della pena pecuniaria e detentiva prevista per lo spaccio di sostanze stupefacenti, a persona ritenuta non meritevole della sostituzione in quanto sottoposta a indagini per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, perché in tal caso non si tratta di pena illegale, bensì dell'assenza di un presupposto di fatto, di natura soggettiva, per l'applicazione di essa, di per sè non preclusivo e soggetto a valutazione ai tini del patteggiamento. L'impugnazione non può quindi essere accolta, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007